Convocazione a visita: è competenza dell’istituto nazionale della previdenza sociale
Circa le visite di revisione il Comma 6-bis Legge 11 agosto 2014, n. 114 Art.25 stabilisce:
Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e allo steso modo, le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Circolare Inps n. 10 del 23 gennaio 2015