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Giurisprudenza

Pensione di inabilità lavorativa: cosa conta secondo la Cassazione

Avv. Pietro FerriStudio Legale Ferri4 min di lettura

Con l'ordinanza n. 2975/2018 la Corte di Cassazione conferma: la pensione di inabilità (L. 222/84) spetta quando l'attività lavorativa confacente alle attitudini del singolo non è più possibile.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2975 del 7 febbraio 2018, ha confermato come il requisito medico-legale che concede il diritto alla pensione di inabilità lavorativa, ai sensi della Legge 222/84, debba avere ad oggetto l'impossibilità di svolgere attività lavorative confacenti alle attitudini del singolo assicurato.

Come già precisato dalla stessa Corte con la sentenza n. 4046 del 27/2/2004:

Sussiste il diritto alla pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984, qualora l'assicurato si trovi, a cagione della sua invalidità, nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle sue attitudini, che sia non usurante, non dequalificante e remunerativa.

Da questo orientamento ormai consolidato si deduce che la prestazione vada concessa anche nei casi in cui all'assicurato residuino capacità lavorative al di fuori delle sue attitudini. Una tutela importante per chi ha sempre svolto un mestiere specifico e si trova oggi nell'impossibilità di proseguirlo.