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Normativa

Visite di revisione: la convocazione è competenza dell'INPS

Avv. Pietro FerriStudio Legale Ferri3 min di lettura

Fino al ricontrollo, l'invalido civile o la persona con handicap conserva tutti i diritti acquisiti — è l'INPS che deve convocare a visita.

Cosa stabilisce l'art. 25, comma 6-bis, della Legge 114/2014

Sulle visite di revisione la norma è chiara: nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Il riferimento operativo è la Circolare INPS n. 10 del 23 gennaio 2015.

In pratica: se hai un verbale di invalidità o di handicap «rivedibile», non devi attivarti tu per la nuova visita. Sarà l'INPS a chiamarti — e nel frattempo continui a percepire tutto. Se ricevi una comunicazione che ti chiede di anticipare tu i passaggi, è un buon motivo per consultare lo Studio.