Il Tribunale di Roma Sez. Lavoro riconosce il diritto all’erogazione del trattamento
La terapia ABA (Applied Behaviour Analysis) tradotto, Analisi del comportamento applicata, è uno strumento terapeutico utilizzato con successo in diversi campi tra cui l’autismo.
Per garantire che tale tipologia di intervento risulti maggiormente efficace è necessario che la stessa inizi precocemente, ossia entro i quattro anni di età.
Ciò crea un evidente problema dal momento che il sistema sanitario nazionale non sempre riesce ad erogare tali servizi in tempi compatibili con l’esigenza precedentemente esposta. Di conseguenza finisce per frustrare, a chi non ha la possibilità di provvedere privatamente, le possibilità di ottenere un miglioramento o quantomeno un controllo di una patologia seria come l’autismo.
Nel caso di specie si ricorreva ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Roma, sez. Lavoro e Previdenza al fine di ottenere l’accertamento del diritto del minore a ricevere, a carico del sistema sanitario regionale, l’erogazione di tale trattamento riabilitativo.
Nell’ordinanza, datata 9 ottobre 2018, Il Giudice del Lavoro di Roma statuisce per l’appunto:
“Benchè dunque la P.A. sia titolare di un potere autorizzativo discrezionale nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi richiede una prestazione al SSN, sia il rapporto costi-benifici che tale richiesta comporta, nelle ipotesi nelle quali sia indubbia l’esistenza di una situazione di urgenza, con rischio irreversibile per la salute del cittadino superabile con cure tempestive non fornite dal servizio pubblico, tale esigenza fondamentale, prevale sulle esigenze economiche della P.A.[…]”.
A continuazione viene posto l’accento sulla necessità di un trattamento intensivo e continuativo: “Le stesse Linee Guida sottolineano in più punti l’esigenza di assicurare un trattamento il più possibile intensivo, strutturato, continuativo e individualizzato. Non a caso, sempre secondo il citato documento, i programmi comportamentali per i disturbi dello spettro autistico di solito sono da 20 a 40 ore la settimana […]”.
Nel caso in esame trattandosi di un bambino di 5 anni il Magistrato ha ritenuto che: “Appare corretto stabilire in 40 ore settimanali per almeno 48 mesi la riabilitazione con metodologia ABA a carico del Servizio Sanitario Nazionale”[…]. Continua ” Sussiste altresì il periculum in mora in quanto le condizioni di salute del minore potrebbero essere pregiudicate dal decorso del tempo occorrente ad instaurare un giudizio ordinario, in considerazione della patologia diagnosticata e della sua progressiva evoluzione[…]. Pertanto la ASL resistente deve essere condannata a farsi carico da ora in avanti del trattamento ABA cui è sottoposto il minore. P.Q.M condanna parte resistente a sostenere le spese relative alle cure ricevute da terzi di cui necessita parte ricorrente pari a 40 ore settimanali di terapia ABA per 48 mesi”.