NOVITA’: AUMENTO PENSIONE INVALIDI CIVILI TOTALI

Circolare INPS n.107 del 23-09-2020

 

Con la Circolare Inps N.107\2020, l’Istituto ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale n.152 del 23 giugno 2020. In tale pronuncia, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 comma 4 della Legge 448\2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, non disponeva l’incremento del trattamento pensionistico, oltre che ai soggetti di età superiore o pari a sessanta anni, anche ai soggetti maggiorenni ma che non avevano raggiunto il requisito anagrafico richiesto.
L’articolo 38 comma 4 della L. 448/2001 riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi o ai titolari di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, al compimento del sessantesimo anno di età e nel rispetto dei requisiti reddituali richiesti.
Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico stabilito dalla norma sopracitata è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se in età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.


Il testo della Circolare:

Premessa

La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.

La citata norma infatti riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.

In applicazione di tale pronuncia, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, prevede, all’articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.

 

  1. Diritto alla maggiorazione per le prestazioni assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi (pensioni di inabilità). Importi e limiti di reddito

A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

 

Requisiti anagrafici

Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.

 

Requisiti reddituali

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):

  1. a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
    b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
  • redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
  • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario non concorrono al calcolo reddituale  i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

 

  1. Incremento della pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222

In forza dell’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020,  ai titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge n. 222/1984, di età superiore a diciotto anni, è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese (c.d. incremento al milione), a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal comma 5 del medesimo articolo 38.

 

2.1 Domanda

Considerato che l’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001 prevede l’applicazione dell’incremento di cui all’articolo 38, comma 1, alla maggiorazione di cui alla legge n. 544/1988 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della medesima legge, può essere riconosciuta solo a domanda, gli interessati di età inferiore ai sessanta anni, ricorrendo i prescritti requisiti, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento, secondo le consuete modalità.

  

2.2 Decorrenza

Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione.

Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.

Con riferimento agli aspetti non disciplinati con la presente circolare si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati dall’Istituto in materia, ove compatibili.

 

 

 

 

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