PERMESSI DI LAVORO: Legge 104/1992

Corte di Cassazione: Permessi lavoratori con handicap grave 

La Corte di Cassazione si è pronunciata nell’adunanza camerale del 24 giugno 2020, sul ricorso proposto avverso la Sentenza n.359/2018 della Corte di appello di Brescia depositata il 15.10.2018.
La Corte di appello di Brescia concludeva per l’illegittimità del licenziamento per giusta causa, intimato nei confronti del lavoratore riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità, per abuso dei permessi previsti dalla legge 104\1992 articolo 33 commi 3 e 6.  Tale articolo prevede infatti che il lavoratore  al quale sia stata riconosciuta una condizione di handicap in situazione di gravità possa usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (ossia due ore di permesso giornaliero o 3 giorni di permesso mensile).

La sentenza della Corte di Cassazione

La società ricorrente riteneva che il lavoratore avesse abusato di tali permessi di lavoro, aumentando i giorni di assenza in concomitanza con le festività e dunque, per finalità estranee a quelle connesse alla cura della sua condizione di invalido.
La Corte di Cassazione ha osservato  che l’articolo 33  ha ad oggetto le agevolazioni da riconoscere ai soggetti disabili ai fini della piena integrazione nella società e nel mondo de lavoro.
Inoltre, ha avuto modo di sottolineare che l’assistenza del disabile e il soddisfacimento dell’esigenza di socializzazione sono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap intesa nella sua accezione di salute psico-fisica.
Per tale ragione, la finalità perseguita dalla legge n. 104\92 consiste proprio nella tutela della salute psico-fisica del disabile, che costituisce un diritto fondamentale dell’individuo, rientrante tra i diritti inviolabili previsto dall’ articolo 32 della Costituzione, che la Repubblica riconosce e garantisce.
Così anche nel caso di specie, l’utilizzo dei permessi di lavoro da parte del lavoratore portatore di handicap grave deve essere finalizzato ad agevolare l’integrazione del lavoratore nella famiglia e nella società.
Per tali ragioni, l’uso dei permessi non può essere vincolata necessariamente allo svolgimento delle visite mediche o di altri interventi di cura.
Ciò in quanto i permessi in esame sono  preordinati all’obiettivo di ristabilire l’equilibrio fisico e psicologico necessario per godere di un pieno inserimento nella vita familiare e sociale.
La Corte di Cassazione ha perciò ritenuto che l’utilizzo dei permessi da parte del lavoratore disabile, (a differenza dei permessi usufruiti dai lavoratori che forniscono assistenza al disabile) non è vincolato allo svolgimento di visite mediche o altri interventi di cura.

Principio di diritto

In conclusione attraverso questa sentenza si è potuto formulare il seguente principio di diritto: I permessi previsti dall’articolo 33 comma 6 della legge 104\92 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap, in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretto alle esigenze di cura.

 

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Updated: 3 dicembre 2020 — 9:07
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