Provvidenze economiche in favore dei ciechi civili

LE CATEGORIE E I RISPETTIVI EMOLUMENTI A FAVORE DEI CIECHI CIVILI

Sono considerati ciechi civili, ai fini dei diritto alle provvidenze economiche previste dalla legge, coloro che in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

Si distingue fra:
Ciechi assoluti
Sono coloro che hanno un residuo visivo 00 in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Hanno diritto:
  1. alla pensione non riversibile;
  2. indennità di accompagnamento.
Ciechi parziali
Sono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti).

Hanno diritto:
  1. alla pensione non riversibile;
  2. indennità speciale.
Ciechi decimisti
Sono coloro che hanno un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.Ad essi è riconosciuta solo la facoltà dell’iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio al lavoro.Hanno diritto all’assegnazione dell’assegno mensile, ma solo se ne godevano già nel 1962 (anno di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962 n. 66, che riformato la materia delle provvidenze economiche in favore dei non vedenti).

Hanno diritto:
  1. alla pensione non riversibile;
  2. indennità speciale.

CIECHI ASSOLUTI – PENSIONE NON RIVERSIBILE

La pensione non riversibile è stata istituita con l’art. 8 della legge 10 febbraio 1962.

Età
La pensione spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età, al compimento del quale non si fa luogo, come per gli invalidi civili e i sordi, alla sostituzione della pensione non riversibile con la pensione sociale a carico dell’INPS.
Condizione fisica
Ne hanno diritto i ciechi assoluti.
Condizione economica
E’ richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico.Lo stato di bisogno economico, cui la legge subordina il diritto alla pensione, è stabilito soltanto con riferimento ai redditi propri.I parametri sono gli stessi fissati per la pensione di inabilità.Il limite di reddito stabilito per l’anno 1999 è, di lire 23.211.775 (decreto del Ministro dell’interno in data 20 novembre 1998).

Per l’anno 2000 il limite è di lire 23.583.160.

Cittadinanza
E’ necessario essere cittadini italiani ed avere la residenza in Italia (art. 1delle legge n. 508).Hanno diritto all’assegno mensile, in presenza dei suddetti altri requisiti, anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione.Possono aver diritto a pensione anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (art. 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e art. 41 del decreto legìslativo 25 luglio 1998, n. 286). Per l’applicazione di questa disposizione (e delle altre contenute nella legge e nel decreto menzionati) è stato emanato il regolamento di attuazione approvato con d.RR. 31 agosto 1999, n. 394.
Entità della pensione
A decorrere dal 1° gennaio 2000, le misure della pensione non riversibile sono:
  1. lire 400.985 mensili, per i ciechi ricoverati;
  2. lire 433.630 mensili, per i ciechi non ricoverati;
A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure della pensione non riversibile sono:
  1. lire 411.420 mensili, per i ciechi ricoverati;
  2. lire 444.910 mensili, per i ciechi non ricoverati.

CIECHI ASSOLUTI – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento è stata istituita con l’art. 1 della legge 28 marzo 1968.

E’ concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato.

Essa quindi spetta non soltanto ai ciechi di età superiore ai diciotto anni, titolari o meno di pensione non reversibile, ma anche ai minori, ai quali tale pensione non compete in alcun caso, nonché a coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento di detta età (art. 1della legge 21 novembre 1988, n. 508).

Condizione fisica
Ne hanno diritto i ciechi assoluti.
Cittadinanza
E’ necessario essere cittadini italiani ed avere la residenza in Italia (art. 1delle legge n. 508).Hanno diritto all’assegno mensile, in presenza dei suddetti altri requisiti, anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione.Possono aver diritto a pensione anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (art. 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e art. 41 del decreto legìslativo 25 luglio 1998, n. 286). Per l’applicazione di questa disposizione (e delle altre contenute nella legge e nel decreto menzionati) è stato emanato il regolamento di attuazione approvato con d.RR. 31 agosto 1999, n. 394.
Entità della pensione
La legge 31 dicembre 1991, n. 429, ha stabilito che a decorrere dal I° marzo 1991 la misura dell’indennità di accompagnamento dei ciechi civili è pari a quella spettante agli invalidi di guerra affetti da cecità assoluta e permanente e cioè ascritti alla tabella E, lettera A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.Con la predetta decorrenza, la stessa legge ha esteso ai ciechi civili i meccanismi di adeguamento automatico dell’indennità di accompagnamento dei mutilati di guerra, previsti dall’art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

Conseguentemente, la misura dell’indennità di accompagnamento è determinata in lire:
  1. 1.124.690 per l’anno 1999;
  2. 1.155.620 per l’anno 2000;
  3. 1.179.660 per l’anno 2001.

Come le analoghe indennità spettanti agli invalidi civili e ai sordi, l’indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti è corrisposta per dodici mensilità (art. 2, quinto comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508) ed è cumulabile con la pensione non riversibile.

Compatibilità
L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa (art. 1, terzo comma, della legge n. 508).Non è invece compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salva la facoltà di opzioneper il trattamento più favorevole.L’indennità è cumulabile con quella prevista al titolo di invalidità civile totale o di sordo.

CIECHI PARZIALI – PENSIONE NON REVERSIBILE

La pensione non riversibile è stata istituita con l’art. 8 della legge 10 febbraio 1962.

Non sono previsti limiti di età. Quindi essa spetta anche ai minori di 18 anni e anche a chi ha più di 65 anni.

Condizione fisica
Ne hanno diritto i ciechi parziali.Ne hanno diritto, quindi, coloro che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Condizione economica
E’ richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico.Lo stato di bisogno economico, cui la legge subordina il diritto alla pensione, è stabilito soltanto con riferimento ai redditi propri.I parametri sono gli stessi fissati per la pensione di inabilità.Per effetto delle suddette variazioni percentuali, il limite di reddito stabilito per l’anno 1999 è, di lire 23.211.775 (decreto del Ministro dell’interno in data 20 novembre 1998), pari a quello previsto per il diritto alla pensione di inabilità a favore degli invalidi totali.

Per l’anno 2000 il limite è di lire 23.583.160.

Da allora ha avuto aumenti periodici calcolati in base alle variazioni percentuali dell’indíce del costo della vita, cioè nella stessa misura prevista per il diritto alla pensione di inabilità.

Cittadinanza
E’ necessario essere cittadini italiani ed avere la residenza in Italia (art. 1delle legge n. 508).Hanno diritto all’assegno mensile, in presenza dei suddetti altri requisiti, anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione.Possono aver diritto a pensione anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (art. 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e art. 41 del decreto legìslativo 25 luglio 1998, n. 286). Per l’applicazione di questa disposizione (e delle altre contenute nella legge e nel decreto menzionati) è stato emanato il regolamento di attuazione approvato con d.RR. 31 agosto 1999, n. 394.
Entità della pensione
E’ la stessa prevista per i ciechi assoluti ricoverati.Quindi per l’anno 2000 essa è pari a lire 433.630 mensili. Per l’anno 2001 è pari a lire 411.420 mensili.
Compatibilità
L’art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, aveva stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1991 la pensione dei ciechi parziali, come tutte le altre prestazioni pensionistiche previste per i minorati civili, fosse incompatibile con le pensioni dirette concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti erogati a titolo di invalidità.Il divieto di cumulo è stato abrogato dall’art. 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, limitatamente ai ciechi civili, agli invalidi civili totali e ai sordi, i quali quindi possono cumulare la pensione conseguita per la minorazione civile con le altre pensioni sopra specificate.Con norma transitoria contenuta nel secondo comma di detto art. 12 sono fatti salvi i diritti acquisiti dai minorati civili per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’interno fino a tutto il 1° gennaio 1992.

CIECHI PARZIALI – INDENNITÀ SPECIALE

In favore dei ciechi parziali l’art. 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ha istituito, con decorrenza I° gennaio 1988, una indennità speciale non reversibile di lire 50.000 mensili per dodici mensilità.

L’indennità è corrisposta al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico e dall’età.

Quanto a quest’ultimo elemento, a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 11329 del 7 giugno 1991, sono state revocate le disposizioni che subordinavano la concessione dell’indennità speciale alla condizione del compimento del quindicesimo mese dì età del minorato.

L’indennità spetta nella misura intera anche nel caso in cui il cieco sia ricoverato in istituto.

A partire dall’anno 1989, l’indennità speciale è soggetta all’adeguamento automatico calcolato con le modalità previste dall’art. 1, secondo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e cioè mediante l’attribuzione di assegno aggiuntivo annuo risultante dall’applicazione dell’indice di variazione previsto dall’art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, modificato da varie leggi e, da ultimo, dall’art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall’art. 54, 12° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per effetto di tale adeguamento e considerando l’indice di perequazione dell’anno 1991 e successivi, l’indennità è stata di anno in anno elevato, sino ad ammontare:
  • a lire 92.360 dal 1° gennaio 1999;
  • a lire 94.900 dal 1° gennaio 2000;
  • a lire 94.780 dal 1° gennaio 2001.

L’indennità speciale è corrisposta per dodici mensilità (art. 3 della legge 21 novembre, n. 508) ed è cumulabile con la pensione non reversibile.

Modalità Di Erogazione

La legge 21 novembre 1988, n. 508, ha stabilito che l’indennità speciale è corrisposta d’ufficio a coloro che alla data della sua entrata in vigore (10 dicembre 1988) erano titolari di pensione non reversibile.

E’ corrisposta anche d’ufficio a coloro che alla stessa data avevano presentato domanda di pensione.

A partire dalla data suddetta, per ottenere l’indennità speciale è necessaria un’espressa richiesta dei l’interessato.

CIECHI DECIMISTI – ASSEGNO VITALIZIO

L’assegno vitalizio è stato introdotto dalla legge 9 agosto 1954, n. 632, istitutiva dell’Opera nazionale per i ciechi civili.

Ne è stata però mantenuta la corresponsione soltanto per i ciechi decimisti che già ne erano in godimento (art. 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66).

Attualmente pochissime persone sono rimaste a fruirne.

Requisiti
L’assegno vitalizio era previsto a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta, inabili a proficuo lavoro e sprovvisti dei necessari mezzi di sostentamento.Il godimento dell’assegno vitalizio (da parte di coloro che tuttora ne fruiscono) è subordinato alla permanenza dello stato di bisogno economico, che è riferito soltanto ai redditi propri.A decorrere dal I° luglio 1980 il limite di reddito è stato fissato in lire 2.500.000 (legge 29 febbraio 1980, n. 33) e d’allora ha avuto adeguamenti annuali.Il limite è stato di lire 11.159.500 per l’anno 1999 e di lire 11.338.050 per l’anno 2000.

Entità
L’assegno vitalizio era fissato in lire 10.000 mensili dalla legge istitutiva.L’importo dell’assegno vitalizio è di lire 293.140, a decorrere dal 1°gennaio 1999.Dal 1° gennaio 2000 l’importo è di lire 297.530.L’assegno vitalizio, al pari di tutte le altre prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’interno ai minorati civili, era stato dichiarato incompatibile con le pensioni dirette concesse per invalidità contratta per causa di guerra, di servizio o di lavoro, nonché con ogni altra forma di trattamento pensionistico di invalidità.

Detta incompatibilità è stata abrogata dall’art. 12 della legge 30 dicembre 1991, che ha fatto salvi i diritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero del l’interno fino a tutto il 1° gennaio 1992.

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