L’indennità mensile di frequenza

L’indennità mensile di frequenza è stata istituita con la legge 11 ottobre 1990, n. 289.

REQUISITI

Età
Minore di anni 18.
Condizione fisica
L’indennità mensile di frequenza spetta agli invalidi civili minori di anni 18:
  1. cui siano state riconosciute, dalla competente commissione sanitaria, difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età;
  2. nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel, nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz, e che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.
Frequenze
La concessione dell’indennità è subordinata, oltre che all’età minorile e ai requisiti sanitari sopra indicati, alle seguenti altre condizioni:
  1. frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni anche di tipo semi-residenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone handicappate;
  2. oppure, frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine o grado, a partire dalla scuola materna;
  3. oppure, frequenza di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.
Condizione economica
E’ richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico.
Cittadinanza
E’ necessario essere cittadini italiani ed avere la residenza in Italia (art. 1delle legge n. 508).
Hanno diritto all’assegno mensile, in presenza dei suddetti altri requisiti, anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione.
Possono aver diritto a pensione anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (art. 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e art. 41 del decreto legìslativo 25 luglio 1998, n. 286). Per l’applicazione di questa disposizione (e delle altre contenute nella legge e nel decreto menzionati) è stato emanato il regolamento di attuazione approvato con d.RR. 31 agosto 1999, n. 394.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Richiamo Dei Limiti Di Reddito Previsti Per L’assegno Mensile

Lo stato di bisogno economico, previsto come condizione per il diritto all’indennità mensile di frequenza, è valutato, a norma dell’art. 1, quinto comma, della legge n. 289 in esame, considerando il limite di reddito fissato per l’erogazione dell’assegno mensile agli invalidi civili parziali.

Al pari di quest’ultimo, quindi, anche l’indennità mensile di frequenza è soggetta alla perequazione automatica.

A norma dell’art. 12, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ai fini del diritto all’assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali si applica il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale da parte dell’INPS.

Ai fini del diritto all’indennità mensile di frequenza, si considera il limite di reddito relativo all’anno in cui l’assegno dev’essere corrisposto e si confronta tale limite con i redditi percepiti dall’invalido nell’anno precedente.

MISURA DELL’INDENNITÀ MENSILE

La misura mensile dell’indennità di frequenza è pari a quella dell’assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali.

Rivalutazione Annuale:

L’art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sono determinati, con decorrenza 1° gennaio di ogni anno, sulla base del solo adeguamento al costo della vita, calcolato in relazione all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Questo criterio è stato modificato dall’art. 54, 12′ comma, dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha stabilito che a decorrere dal l’ gennaio 1998 la rivalutazione è calcolata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall’ISTAT.

Durata:

Non è prevista la liquidazione della 13^ mensilità.

REVOCA

La legge subordina il diritto all’indennità alla condizione dell’effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo.

Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore, può farsi luogo al recupero delle somme indebitamente percepite.

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Periodi Di Ricovero

L’indennità mensile di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è comunque ricoverato, purché il ricovero abbia carattere continuativo e permanente.

Incompatibilità Con Altre Provvidenze Economiche
L’indennità mensile di frequenza è inoltre incompatibile con:
  1. l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti ovvero in qualità di ciechi civili assoluti;
  2. la speciale indennità prevista per i ciechi civili parziali;
  3. l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

Ovviamente, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE

La Domanda

Per ottenere l’indennità mensile di frequenza il legale rappresentante del minore (genitore, tutore, curatore) deve presentare alla commissione medica operante presso l’unità sanitaria locale nel cui territorio il minore risiede apposita domanda in carta semplice, conforme al modello B allegato al regolamento 21 settembre 1994, n. 698.

Gli Allegati Alla Domanda
Alla domanda occorre allegare:
  1. un certificato medico, che deve esprimere, la diagnosi della malattia invalidante con riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età, e, per i minori ipoacustici, la dicitura che si tratta di minore che presenta una perdita uditiva superiore ai 60 decibel, nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz;
  2. la documentazione attestante l’iscrizione o l’eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.

La domanda deve essere presentata dopo l’avvenuta iscrizione ai corsi o ai centri suddetti, ovvero durante la frequenza a trattamenti terapeutici o riabilitativi e prima della conclusione dei corsi stessi o dell’anno scolastico.

Le domande non conformi al modello regolamentare o prive del certificato medico o con certificato medico incompleto delle indicazioni prescritte sono prese in esame, ma hanno effetto dal momento in cui tali condizioni sono adempiute.

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