Legge 10 Ottobre 2005, n.207

 “Onoreficenze e ordini; Conferimento della Croce d’onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero.”

Art. 1.

Istituzione della Croce d’onore.

1. È istituita la Croce d’onore per il personale militare e civile delle amministrazioni dello Stato, nonché per il personale funzionalmente dipendente dal Ministero della difesa, compreso il personale della Croce Rossa italiana, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 4.

2. La Croce d’onore è attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente.

3. La Croce d’onore ha le caratteristiche indicate nell’allegato 1.

4. La Croce d’onore è attribuita al personale che sia deceduto ovvero abbia subìto una invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di atti comunque ostili commessi in suo danno all’estero durante lo svolgimento di operazioni militari e civili autorizzate dal Parlamento, tranne che nell’ipotesi di cui all’articolo 78 della Costituzione.

5. Per l’accertamento del decesso ovvero dell’invalidità permanente di cui al comma 4 si applica l’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

6. Nel caso di conferimento alla memoria, la Croce d’onore è attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al comune di residenza dell’insignito.

7. Il conferimento della Croce d’onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.

8. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 7.000 euro a decorrere dall’anno 2005.

9. All’onere di cui al comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Disposizioni finali.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° dicembre 2001.

Art. 3.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato unico

(Articolo 1, comma 3)

Croce: in oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del peso di 25 grammi, contornata da due fronde di alloro, riporta sulla fronte, al centro, la scritta: Pro Humanitate.

Il retro della Croce riporta al centro, per il personale militare la stella a cinque punte; per il personale civile le lettere R.I. sovrapposte ed intrecciate.

La Croce è appesa ad un nastro di seta di 37 x 52 millimetri di colore azzurro con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana (verde, bianco e rosso).

Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce; per il personale militare è applicata al centro una stelletta a cinque punte d’oro.

Diploma: riporta i dati anagrafici dell’insignito, nonché il luogo e la data dell’evento per il quale la Croce è stata concessa.

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