Legge Finanziaria 2002

“Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale.”

Art. 38.

Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per 13 mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
    misura delle maggiorazioni sociali:
    1. all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
    2. all’articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
    3. all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
  2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all’Inps ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dall’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
  3. L’età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino a un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
  4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni, che risultano invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984,n.222.
  5. L’incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
    Condizioni:
    1. il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.
    2. il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale;
    3. qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l’incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
    4. per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.
  6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
  7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’Inps, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell’Irpef per l’anno 2000 di un importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.
  8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell’Irpef per l’anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.
  9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L’importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di 24 mesi. Tale limite puo’ essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
  10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell’Inps. Il recupero dell’indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

Roma, 28 dicembre 2001

Dal 1° Gennaio 2002 è innalzata a 1.000.000 lire, cioè 516,45 euro, la provvigione in favore di chi:

Ha diritto all’innalzamento della provvigione:

  1. essendo invalido al 100% già percepisce una pensione di inabilità o un assegno di invalidità ed abbia un’età pari o superiore ai 60 anni.
  2. non essendo invalido al 100% percepisca, comunque, la pensione o l’assegno sociale e si trovi nelle seguenti condizioni:
    Esclusioni:
    • 70 anni di età o più;
    • 69 anni di età e contribuzione versata per almeno 5 anni;
    • 68 anni di età e contribuzione versata per almeno 10 anni;
    • 67 anni di età e contribuzione versata per almeno 15 anni;
    • 66 anni di età e contribuzione versata per almeno 20 anni;
    • 65 anni di età e contribuzione versata per almeno 25 anni;

Limiti di reddito per entrambe predette ipotesi
La maggiorazione viene concessa a condizione che il beneficiario:

Condizioni:

  • se vive da solo, non consegua redditi propri per un importo superiore a 13 milioni di lire, cioè 6.713,98 euro;
  • se coniugato, non percepisca comunque redditi propri per un importo superiore a 13 milioni di lire. Inoltre la somma del suo reddito personale con quello del coniuge non deve superare la somma del limite personale predetto (13 milioni di lire) con l’importo annuo dell’assegno sociale.

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