Decreto Legge 27 dicembre 2001, n.450 copertura assicurativa

 “Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.”

(Pubblicato ne la Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29-12-2001)

Il Presidente Della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di locatari, nonché’ di assicurare la prosecuzione di una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o terroristici, così da consentire il proseguimento della attività’;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività’ produttive;

EMANA:

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già’ disposta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ differita fino al 30 giugno 2002.

Art. 2

1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, e’ prorogato sino al 31 marzo 2002.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2001

Ciampi, Presidente della Repubblica

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Marzano, Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Il presente Decreto Legge prolunga temporalmente il beneficio della sospensione delle procedure di sfratto.

La legge finanziaria 2001, infatti, aveva disposto la sospensione di 180 giorni delle procedure esecutive di sfratto, nei confronti degli inquilini che avessero, nel nucleo familiare, persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, e che non disponessero di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all’affitto di altra casa.

Il giorno 29.06.01 la sospensione avrebbe dovuto avere termine.

Il governo è allora intervenuto con il decreto 2 luglio 2001, n. 247, prolungando la sospensione predetta fino al 31.12.01 Infine, il presente decreto, prolunga la sospensione fino al 30.06.02.

Al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi, sorti nell’applicazione delle disposizioni sulla sospensione delle procedure di sfratto, è stata emanata la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 23.02.01.

Tra i contenuti della circolare assumono particolare rilievo:

1. La definizione dell’ambito territoriale di applicazione

La circolare precisa che il beneficio della sospensione si applica esclusivamente nei comuni ad alta tensione abitativa (sono le città metropolitane e dei comuni con esse confinanti, i capoluoghi di provincia e i comuni compresi delle delibere Cipe del 30 maggio 1985 e dell’8 aprile 1987, nonché quelli terremotati della Campania e della Basilicata). Per una più agevola consultazione di tali comuni la circolare rinvia ad un apposito allegato.

2.L’individuazione dei soggetti ammessi a beneficio

La circolare firmata dal Ministro dei lavori pubblici esclude dall’ambito applicativo della disposizione le procedure di sfratto originate dalla morosità dell’inquilino. Viene precisato, a tal proposito, che l’indirizzo finora applicato nell’ambito dell’ordinamento giuridico ha garantito il rigoroso rispetto di pattuizioni liberamente e regolarmente assunte dalle parti nel sottoscrivere i contratti di locazione.

A conferma di tale orientamento viene richiamato il comma 6 dell’articolo 6 della legge 431/1998, che ha esplicitamente previsto la decadenza dal beneficio della sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rilascio per il conduttore inadempiente all’obbligo di integrazione del canone pattuito delle maggiorazioni dovute nel periodo di sospensione.

Il legislatore – viene precisato nella circolare – nel prevedere la proroga per determinate categorie socialmente deboli, non ha certamente voluto stravolgere tale indirizzo che andrebbe a premiare, a danno di una sola delle parti contraenti (nelle fattispecie il locatore), un comportamento di disimpegno del conduttore oltre che costituire un gravissimo precedente per la certezza delle obbligazioni in genere.

3. La presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni o handicappati gravi

La norma della finanziaria 2001 condiziona il beneficio della sospensione, oltre al possesso di redditi inadeguati e di indisponibilità di altro alloggio, anche alla presenza nel nucleo familiare di persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi.

Al fine di rendere concretamente applicabile la disposizione in questione la circolare riconosce la necessità di fissare un riferimento temporale certo rispetto al quale poter verificare la sussistenza della condizione richiesta concernente la presenza di determinati soggetti deboli.

A tal fine viene fatto riferimento, per analogia, al comma 5 dell’articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, laddove prevede che il differimento del termine delle esecuzioni di rilascio possa essere fissato anche nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o sia malato terminale.

Viene inoltre richiamata, al fine di fornire una puntuale definizione della categoria dell’ handicappato grave, la legge 5 febbraio 1992, n.104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti sociali).

4.La mancata disponibilita’ di altra abitazione La circolare prevede che per mancata disponibilità di altra abitazione debba intendersi, innanzitutto, il non possesso a qualunque titolo (proprietà, usufrutto, comodato, ecc.) di altro immobile ad uso abitativo in tutto il territorio nazionale.

La semplice proprietà di un alloggio anche al di fuori del comune di residenza, non viene considerata, in ogni caso, condizione sufficiente ai fini della effettiva disponibilità dello stesso qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a.l’alloggio risulti gravemente danneggiato o ricada in uno stabile per il quale sia stato richiesto il previsto titolo abilitativo ai fini dell’integrale ristrutturazione;

b.risulti locato già in data antecedente all’avvio, nei propri confronti, della procedura esecutiva di sfratto e sempreché sia stata, conseguentemente, avviata analoga richiesta di rilascio nei confronti del rispettivo locatario.

5. I redditi insufficienti per accedere all’affitto di una nuova casa

La circolare, al fine di ricondurre ad un riferimento normativo certo la dimostrazione dell’esistenza della condizione di disagio economico dei conduttori, esplicita gli speciali requisiti economici da possedere da parte del nucleo familiare del locatario.

La situazione reddituale del conduttore ai fini del beneficio in argomento viene, pertanto, riferita al possesso dei requisiti economici previsti dalle singole normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 22).

Il superamento di tali limiti di reddito è ritenuto, infatti, condizione sufficiente perché il locatario possa rivolgersi all’offerta di alloggi in locazione disponibili sul mercato.

Per rendere più agevole la verifica del possesso dei requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica è unito alla circolare un quadro riepilogativo dei limiti di reddito vigenti in ciascuna regione e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano.

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