Circolare I.N.P.S. del 19 Novembre 2001, n.203 “Assunzioni obbligatorie.”

 “Assunzioni obbligatorie.”

L’I.N.P.S. dà il via libera alle agevolazioni fiscali a beneficio dei lavoratori che assumono disabili alle proprie dipendenze.

OGGETTO: Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Misure per incentivare l’assunzione di soggetti disabili. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.

La nuova disciplina del collocamento conferisce un ruolo prioritario alle Regioni ed agli Uffici Provinciali da esse individuati.

SOMMARIO: Istruzioni operative per il conguaglio delle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disabili.

Anche la normativa sul collocamento obbligatorio attribuisce un ruolo principale alle Regioni ed agli Uffici Provinciali da esse individuati (denominati anche “servizi per l’impiego”).

1) Quadro normativo di riferimento.

La legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, detta disposizioni finalizzate a tutelare e favorire il diritto al lavoro dei disabili. Nel quadro complessivo di detto intervento legislativo, sono comprese sia norme di natura lavoristica, sia disposizioni in materia di agevolazioni contributive ed economiche a fronte dell’assunzione di soggetti disabili (capo IV, artt. 11-14, recante il titolo “Convenzioni e Incentivi”, allegato 1).

Tra le prime meritano attenzione le disposizioni relative alla rimodulazione delle quote di riserva a favore di detti soggetti e alle nuove modalità di assunzioni obbligatorie, nonché l’espressa abrogazione della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e successive modificazioni. Le seconde prevedono e disciplinano, a favore dei datori di lavoro che assumono disabili, riduzioni contributive in misura variabile in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

Coerentemente con l’attuale processo di riforma del collocamento, che prevede l’attribuzione di numerose competenze ad uffici della Provincia individuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la legge n. 68/1999 affida ai medesimi uffici -denominati anche “servizi per l’impiego”- la concessione delle previste agevolazioni; le stesse sono finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, le cui risorse sono ripartite annualmente tra le Regioni con decreto. A tal fine, per l’anno 2000 è stato emanato il decreto 26 settembre 2000, per l’anno 2001 il decreto 12 luglio 2001 (entrambi in allegato 2).

A dettare norme sul funzionamento di detto Fondo è intervenuto il decreto interministeriale 13 gennaio 2000, n. 91 (allegato 3), il quale ha disciplinato le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse, nonché il procedimento di concessione degli incentivi. Relativamente alle concrete modalità di rimborso delle agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro, l’art. 8 del decreto sopra citato prevede la possibilità che le Regioni stipulino “convenzioni con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione”.

2) Protocollo d’intesa tra INPS e Regioni.

Al fine di agevolare le Regioni nella gestione degli incentivi in oggetto, l’Istituto ha concordato con le parti interessate presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un protocollo d’intesa (allegato 4), che, sostituendo quello trasmesso con messaggio n. 000044 del 5 luglio 2001, individua le linee di indirizzo da seguire nella stipula delle eventuali intese con le singole Regioni.

Dallo schema di protocollo si evidenzia che l’INPS è interessato in qualità di soggetto erogatore delle agevolazioni, fermo restando che, in forza dell’art. 3 del decreto n. 91/2000, l’approvazione dei programmi e la conseguente concessione delle agevolazioni ex art. 13 legge n. 68/1999 sono di esclusiva competenza dei servizi per l’impiego.

Pertanto, come stabilito al punto 12 del protocollo d’intesa, nessuna responsabilità puo’ essere attribuita all’Istituto nelle ipotesi di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza.

Per le modalità di erogazione degli incentivi, l’intesa prevede che l’importo delle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68, sia corrisposto ai datori di lavoro in sede di conguaglio dei contributi dagli stessi dovuti relativamente ai lavoratori dipendenti (vedi il successivo punto 7).

Il protocollo prevede altresì che le Regioni autorizzino l’Istituto a consentire ai datori di lavoro, mediante il sistema del conguaglio, anche la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti alla data di sottoscrizione dell’intesa.

Tuttavia, le Regioni che, discrezionalmente, non intendano avvalersi di tale possibilità, all’atto della stipula dell’intesa stessa, ometteranno di inserire l’apposito punto 3 del protocollo allegato, dandone comunicazione ai datori di lavoro interessati.

In tale ipotesi si ricorda, per quanto superfluo, di tener conto, nella stesura dell’intesa, della conseguente diversa numerazione degli articoli e dei relativi riferimenti.

Come inoltre previsto dal punto 7 del protocollo d’intesa, entro il 30 aprile di ogni anno l’Istituto si impegna a trasmettere ad ogni Regione firmataria dell’intesa l’elenco, su base provinciale, delle aziende beneficiarie, corredato da un riepilogo contenente:

– il numero dei lavoratori, distinti a seconda dell’entità del beneficio;

– i relativi monti retributivi;

– gli importi delle somme conguagliate come risultanti dalle elaborazioni delle denunce contributive effettuate nell’anno precedente.

Il punto 9 dell’intesa stabilisce, infine, l’incomputabilità dei benefici in trattazione con eventuali partite debitorie o creditorie esistenti tra datori di lavoro e l’INPS.

Da cio’ discende che le somme conguagliate a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 della legge n. 68/1999 non potranno dall’Istituto essere portate a scomputo di partite debitorie del datore di lavoro diverse da quelle scaturenti dalle denunce con le quali è operato il conguaglio.

La non computabilità dei benefici nelle partite creditorie comporta invece che, ove la denuncia rechi un saldo a credito dell’azienda, ai fini del calcolo degli interessi eventualmente spettanti, non si terrà conto dell’ammontare dei benefici stessi.

Con la presente circolare, si forniscono le modalità operative per la fruizione dei benefici ex lege n. 68/1999 da parte dei datori di lavoro operanti nelle Regioni che sottoscrivano l’apposita intesa con l’Istituto.

Al riguardo, si fa presente che copia delle intese sottoscritte dovrà essere trasmessa, a cura delle Sedi regionali, alle competenti Strutture centrali dell’Istituto.

3) Misura e durata dei benefici.

Come già anticipato al precedente punto 1, la legge n. 68/1999 prevede la concessione di riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono disabili.

In particolare, l’art. 13 della citata legge stabilisce le seguenti tipologie di agevolazione:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, secondo i criteri stabiliti dalle Regioni;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).

Si sottolinea che la riduzione contributiva attiene esclusivamente alla quota a carico del datore di lavoro, mentre la quota relativa al lavoratore è interamente dovuta.

4) Destinatari dei benefici.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di cui al già citato decreto n. 91/2000, possono accedere alle agevolazioni previste all’art. 13 della legge n. 68/1999:

– i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999;

– le cooperative sociali di cui all’art. 1, c. 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all’art. 8 della stessa legge;

– le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 11, c. 5, della legge n. 68/1999.

Ai fini della fruizione dei benefici, i datori di lavoro sono tenuti a stipulare una convenzione con il competente servizio per l’impiego, secondo quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68/1999, presentando il programma diretto ad ottenere le agevolazioni spettanti.

Il servizio valuta i programmi presentati e, in caso di approvazione, autorizza l’accesso al beneficio contributivo, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna Regione.

5) Rapporti tra INPS e competenti enti territoriali.

Come in precedenza chiarito, l’Istituto è interessato alle sole operazioni di conguaglio delle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68.

Pertanto qualsiasi richiesta di chiarimenti vertenti sulla normativa o su altri aspetti, compresi controversie e/o ricorsi, dovrà essere inoltrata ai competenti uffici della Regione e/o Provincia.

Questi ultimi, quindi, per consentire la gestione delle riduzioni contributive in oggetto, invieranno alla competente Sede dell’Istituto, in seguito all’approvazione dei relativi programmi, una comunicazione contenente:

– la denominazione delle aziende autorizzate alla fiscalizzazione;

– per ciascuna azienda autorizzata, i nominativi dei lavoratori interessati al beneficio, con l’indicazione – per ciascuno di essi – della durata e della percentuale di fiscalizzazione spettante.

Le Regioni e/o Province avranno cura altresì di informare i datori di lavoro dell’avvenuta ammissione alle agevolazioni contributive.

Anche ogni eventuale variazione dovrà essere trasmessa alla competente Sede dell’Istituto, in tempo utile per l’adozione da parte di quest’ultima dei conseguenti provvedimenti.

Le Sedi regionali attiveranno le più efficaci sinergie con i competenti enti territoriali (Regione e/o Provincia), al fine di ottimizzare il complessivo flusso di informazioni – compresa quella relativa all’avvenuta precostituzione delle risorse occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni – assicurando, inoltre, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività delle Sedi della Regione.

Queste ultime garantiranno, a loro volta, la più ampia collaborazione con i competenti uffici regionali e/o provinciali.

6) Codifica aziende – Modalità operative.

All’atto della ricezione delle comunicazioni di cui sopra, le Sedi provvederanno a contrassegnare le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo, con effetto dal periodo di decorrenza del beneficio, con il codice di autorizzazione “2Y”, che assume il nuovo significato di “azienda destinataria dei benefici di cui alla legge n. 68/1999” e che sarà gestito attraverso l’utilizzo dell’apposito scadenzario di Sede, tenendo conto della durata della fiscalizzazione cui l’azienda è stata autorizzata.

I datori di lavoro che usufruiscono dell’accentramento degli adempimenti contributivi, i quali, in relazione a diverse sedi di lavoro, fossero ammessi al beneficio in una o più Regioni diverse da quella nella quale assolvono gli obblighi contributivi, potranno effettuare le operazioni di conguaglio dei benefici spettanti sulla posizione accentrante, secondo le modalità specificate ai successivi punti 7 e 7.1.

I medesimi datori di lavoro avranno cura altresì di comunicare, a ciascuna delle regioni concedenti le agevolazioni, gli importi conguagliati ripartiti a livello provinciale.

7) Modalità di compilazione del mod. DM10/2.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2, le aziende autorizzate si atterranno alle istruzioni che seguono.

A) Determineranno i contributi complessivamente dovuti per i lavoratori interessati in base all’intera aliquota contributiva prevista per il settore di appartenenza (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico del lavoratore), senza operare alcuna riduzione.

I dati relativi saranno esposti nei quadri “B-C” del mod. DM10/2 utilizzando i seguenti codici tipo contribuzione, aventi il nuovo significato sotto indicato, preceduto dal codice qualifica:

Codice tipo

contribuzione Significato

66 lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale di cui all’art. 13, c. 1, lett. a) della legge n. 68/1999

67 lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione del 50% di cui all’art. 13, c. 1, lett. b) della legge n. 68/1999

Inoltre, i datori di lavoro riporteranno:
  1. – nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori disabili assunti aventi titolo al beneficio;
  2. – nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
  3. – nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a tali dipendenti;
  4. – nella casella “somme a debito del datore di lavoro” l’importo dei contributi come sopra determinato.
B) Calcoleranno l’importo complessivo del beneficio spettante, pari al 100% e/o al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura “Fisc. art. 13 L. 68/1999” e dal codice di nuova istituzione relativo alla Regione che ha concesso il beneficio, secondo la presente tabella:
  1. H401 Disabili Regione ABRUZZO
  2. H402 Disabili Regione BASILICATA
  3. H403 Disabili Regione CALABRIA
  4. H404 Disabili Regione CAMPANIA
  5. H405 Disabili Regione EMILIA ROMAGNA
  6. H406 Disabili Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
  7. H407 Disabili Regione LAZIO
  8. H408 Disabili Regione LIGURIA
  9. H409 Disabili Regione LOMBARDIA
  10. H410 Disabili Regione MARCHE
  11. H411 Disabili Regione MOLISE
  12. H412 Disabili Regione PIEMONTE
  13. H413 Disabili Regione PUGLIA
  14. H414 Disabili Regione SARDEGNA
  15. H415 Disabili Regione SICILIA
  16. H416 Disabili Regione TOSCANA
  17. H417 Disabili Regione UMBRIA
  18. H418 Disabili Regione VALLE D’AOSTA
  19. H419 Disabili Regione VENETO
  20. H420 Disabili Provincia Autonoma TRENTO
  21. H421 Disabili Provincia Autonoma BOLZANO

I datori di lavoro ammessi al beneficio in più di una Regione e autorizzati all’accentramento contributivo, ai fini delle operazioni di conguaglio, calcoleranno separatamente il beneficio spettante per i lavoratori impiegati nelle diverse Regioni e lo esporranno utilizzando i corrispondenti codici regionali, ferma restando l’indicazione dei contributi complessivamente dovuti come illustrata alla lett. A) del presente punto.

7.1) Regolarizzazione dei periodi pregressi.

I datori di lavoro, ammessi ai benefici contributivi in Regioni che, come chiarito al precedente punto 2, hanno deciso di avvalersi del sistema del conguaglio sul mod. DM10/2 anche per l’erogazione dei benefici relativi a periodi antecedenti la data di stipula dell’intesa, potranno recuperare gli importi loro spettanti utilizzando la prima denuncia contributiva successiva alla sottoscrizione dell’intesa.

A tal fine:

– esporranno l’importo dei benefici pregressi in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2 preceduto dal codice relativo alla Regione che ha concesso il beneficio, secondo la seguente tabella:

  1. 431 Disabili Regione ABRUZZO – Arretrati
  2. 432 Disabili Regione BASILICATA – Arretrati
  3. 433 Disabili Regione CALABRIA – Arretrati
  4. 434 Disabili Regione CAMPANIA – Arretrati
  5. 435 Disabili Regione EMILIA ROMAGNA – Arretrati
  6. 436 Disabili Regione FRIULI VENEZIA GIULIA – Arretrati
  7. 437 Disabili Regione LAZIO – Arretrati
  8. 438 Disabili Regione LIGURIA – Arretrati
  9. 439 Disabili Regione LOMBARDIA – Arretrati
  10. 440 Disabili Regione MARCHE – Arretrati
  11. 441 Disabili Regione MOLISE – Arretrati
  12. 442 Disabili Regione PIEMONTE – Arretrati
  13. 443 Disabili Regione PUGLIA – Arretrati
  14. 444 Disabili Regione SARDEGNA – Arretrati
  15. 445 Disabili Regione SICILIA – Arretrati
  16. 446 Disabili Regione TOSCANA – Arretrati
  17. 447 Disabili Regione UMBRIA – Arretrati
  18. 448 Disabili Regione VALLE D’AOSTA – Arretrati
  19. 449 Disabili Regione VENETO – Arretrati
  20. 450 Disabili Provincia Autonoma TRENTO – Arretrati
  21. 451 Disabili Provincia Autonoma BOLZANO – Arretrati

I datori di lavoro autorizzati all’accentramento contributivo si atterranno alle modalità già illustrate al precedente punto 7.

In sede di elaborazione delle denunce contributive la procedura di controllo provvederà a registrare, nell’apposito archivio delle segnalazioni, le matricole delle aziende con i codici e con gli importi conguagliati al fine di ogni eventuale riscontro che si rendesse necessario.

8) Istruzioni procedurali e contabili.

Per la precostituzione dei mezzi finanziari occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dai benefici in questione, ciascuna Regione aderente al Protocollo d’intesa anticiperà alla Sede provinciale INPS capoluogo di Regione la somma necessaria alla copertura dei benefici autorizzati nonché il costo per il servizio reso, maggiorato dell’IVA, con riferimento a tutto l’anno solare nel quale sono state concesse le autorizzazioni.

La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata, sempre alla suddetta Sede INPS, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Tali versamenti dovranno affluire, preferibilmente, sulla contabilità speciale accesa a ciascuna Sede provinciale capoluogo di Regione presso la Tesoreria provinciale dello Stato oppure in un conto corrente bancario già esistente intestato alla Sede medesima che, a tal fine, prenderà gli opportuni contatti, per il tramite della Direzione regionale, con il competente Assessorato della Regione.

Naturalmente, per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, i suddetti versamenti dovranno essere effettuati a favore delle coesistenti Sedi INPS di Trento e di Bolzano.

Le somme anticipate dovranno essere imputate in AVERE del conto GPZ 10/50 in contropartita del conto acceso alla suddetta contabilità speciale ovvero del conto acceso al suddetto conto corrente bancario.

È opportuno che il conto GPZ 10/50 venga assistito da apposito partitario nel quale le somme stesse siano evidenziate per anno di riferimento. Cio’ potrebbe essere di ausilio per eventuali riscontri in sede di rendicontazione annuale degli oneri di che trattasi, prevista al punto 7 del Protocollo d’intesa.

In ordine alla rilevazione contabile di detti oneri, la procedura di ripartizione dei modd. DM10/2 imputerà le somme evidenziate in corrispondenza dei codici di cui ai punti 7), lett. B), e 7.1) della presente circolare ai seguenti conti:

  1. GPZ 35/50 – Per gli oneri della Regione Abruzzo, contrassegnati dai codici “H401” e “H431”
  2. GPZ 35/51 – Per gli oneri della Regione Basilicata, contrassegnati dai codici “H402” e “H432”
  3. GPZ 35/52 – Per gli oneri della Regione Calabria, contrassegnati dai codici “H403” e “H433”
  4. GPZ 35/53 – Per gli oneri della Regione Campania, contrassegnati dai codici “H404” e “H434”
  5. GPZ 35/54 – Per gli oneri della Regione Emilia Romagna, contrassegnati dai codici “H405” e “H435”
  6. GPZ 35/55 – Per gli oneri della Regione Friuli Venezia Giulia, contrassegnati dai codici “H406” e “H436”
  7. GPZ 35/56 – Per gli oneri della Regione Lazio, contrassegnati dai codici “H407” e “H437”
  8. GPZ 35/57 – Per gli oneri della Regione Liguria, contrassegnati dai codici “H408” e “H438”
  9. GPZ 35/58 – Per gli oneri della Regione Lombardia, contrassegnati dai codici “H409” e “H439”
  10. GPZ 35/59 – Per gli oneri della Regione Marche, contrassegnati dai codici “H410” e “H440”
  11. GPZ 35/60 – Per gli oneri della Regione Molise, contrassegnati dai codici “H411” e “H441”
  12. GPZ 35/61 – Per gli oneri della Regione Piemonte, contrassegnati dai codici “H412” e “H442”
  13. GPZ 35/62 – Per gli oneri della Regione Puglia, contrassegnati dai codici “H413” e “H443”
  14. GPZ 35/63 – Per gli oneri della Regione Sardegna, contrassegnati dai codici “H414” e “H444”
  15. GPZ 35/64 – Per gli oneri della Regione Sicilia, contrassegnati dai codici “H415” e “H445”
  16. GPZ 35/65 – Per gli oneri della Regione Toscana, contrassegnati dai codici “H416” e “H446”
  17. GPZ 35/66 – Per gli oneri della Regione Umbria, contrassegnati dai codici “H417” e “H447”
  18. GPZ 35/67 – Per gli oneri della Regione Valle d’Aosta, contrassegnati dai codici “H418” e “H448”
  19. GPZ 35/68 – Per gli oneri della Regione Veneto, contrassegnati dai codici “H419” e “H449”
  20. GPZ 35/69 – Per gli oneri della Provincia Autonoma di Trento, contrassegnati dai codici “H420” e “H450”
  21. GPZ 35/70 – Per gli oneri della Provincia Autonoma di Bolzano, contrassegnati dai codici “H421” e “H451”

Al riguardo si precisa che, per motivi di natura contingente inerenti la procedura DM, le somme evidenziate nei modd. DM 10/2 con i sopra citati codici affluiranno cumulativamente in “DARE” del conto di transito GPZ 51/50. Con lo stesso biglietto contabile, la procedura medesima ripartirà quindi tale importo complessivo mediante imputazione in “DARE” dei conti GPZ 35/.., accesi alle Regioni o alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ed in “AVERE” del suddetto conto GPZ 51/50.

Pertanto il conto di transito GPZ 51/50 dovrà presentare sempre un saldo pari a zero. Contestualmente la stessa procedura provvederà a rilevare, per gli importi pari a quelli risultanti ai corrispettivi conti GPZ 35/.. , il credito verso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con l’imputazione in DARE dei seguenti conti:

  1. GPZ 00/50 – Per il credito verso la Regione Abruzzo
  2. GPZ 00/51 – Per il credito verso la Regione Basilicata
  3. GPZ 00/52 – Per il credito verso la Regione Calabria
  4. GPZ 00/53 – Per il credito verso la Regione Campania
  5. GPZ 00/54 – Per il credito verso la Regione Emilia Romagna
  6. GPZ 00/55 – Per il credito verso la Regione Friuli Venezia Giulia
  7. GPZ 00/56 – Per il credito verso la Regione Lazio
  8. GPZ 00/57 – Per il credito verso la Regione Liguria
  9. GPZ 00/58 – Per il credito verso la Regione Lombardia
  10. GPZ 00/59 – Per il credito verso la Regione Marche
  11. GPZ 00/60 – Per il credito verso la Regione Molise
  12. GPZ 00/61 – Per il credito verso la Regione Piemonte
  13. GPZ 00/62 – Per il credito verso la Regione Puglia
  14. GPZ 00/63 – Per il credito verso la Regione Sardegna
  15. GPZ 00/64 – Per il credito verso la Regione Sicilia
  16. GPZ 00/65 – Per il credito verso la Regione Toscana
  17. GPZ 00/66 – Per il credito verso la Regione Umbria
  18. GPZ 00/67 – Per il credito verso la Regione Valle d’Aosta
  19. GPZ 00/68 – Per il credito verso la Regione Veneto
  20. GPZ 00/69 – Per il credito verso la Provincia Autonoma di Trento
  21. GPZ 00/70 – Per il credito verso la Provincia Autonoma di Bolzano

ed in AVERE dei conti che seguono:

  1. GPZ 25/50 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Abruzzo
  2. GPZ 25/51 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Basilicata
  3. GPZ 25/52 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Calabria
  4. GPZ 25/53 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Campania
  5. GPZ 25/54 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Emilia Romagna
  6. GPZ 25/55 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Friuli Venezia Giulia
  7. GPZ 25/56 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Lazio
  8. GPZ 25/57 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Liguria
  9. GPZ 25/58 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Lombardia
  10. GPZ 25/59 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Marche
  11. GPZ 25/60 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Molise
  12. GPZ 25/61 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Piemonte
  13. GPZ 25/62 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Puglia
  14. GPZ 25/63 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Sardegna
  15. GPZ 25/64 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Sicilia
  16. GPZ 25/65 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Toscana
  17. GPZ 25/66 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Umbria
  18. GPZ 25/67 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Valle d’Aosta
  19. GPZ 25/68 – Per l’addebitamento degli oneri alla Regione Veneto
  20. GPZ 25/69 – Per l’addebitamento degli oneri alla Provincia Autonoma di Trento
  21. GPZ 25/70 – Per l’addebitamento degli oneri alla Provincia Autonoma di Bolzano

Conseguentemente i saldi dei conti GPZ 35/.. dovranno costantemente concordare con i saldi dei corrispettivi conti GPZ 25/.. . Per la movimentabilità di tali conti, nonché del conto GPZ 51/50, nell’eventualità di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994 (utilizzazione del codice utente “1” e del codice documento “95”).

Inoltre, essendo la Sede provinciale INPS capoluogo di Regione competente per la tenuta dei rapporti finanziari con la Regione stessa, le altre Sedi provvederanno immediatamente a trasferire a detta Sede provinciale, a mezzo mod. SC10/R, il credito accertato nei confronti della Regione medesima.

Pertanto le Sedi interessate dall’accentramento contributivo effettueranno tanti trasferimenti per quante sono le Regioni nei confronti delle quali è stato accertato il credito, mentre per il credito accertato nei confronti delle Province autonome di Trento e Bolzano la relativa somma dovrà essere trasferita, rispettivamente, alle Sedi di Trento e di Bolzano.

A tale scopo dovrà essere effettuata la scrittura in P.D.:

GPA 55/00 a GPZ 00/.. (a seconda della Regione o Provincia autonoma)

e dovrà essere indicata, nel relativo spazio del predetto mod. SC10/R, la seguente causale. “Trasferimento del credito accertato nei confronti della Regione/Provincia autonoma ………….. per oneri ex lege n.68/1999 (c/ GPZ 00/..)”.

Unitamente al suddetto trasferimento, le Sedi dovranno comunicare alla stessa Sede che accentra i rapporti finanziari l’ammontare del costo per il servizio reso la cui misura è stata fissata fino al 31.12.2001, come risulta al punto 10 dell’Intesa, in L. 1.456,52 per ciascuna movimentazione dei codici sopra specificati.

La determinazione di detto ammontare dovrà essere effettuata sulla base del numero delle suddette movimentazioni risultanti dalla lista che verrà prodotta dalla procedura DM qualora i codici di che trattasi siano presenti nelle denunce contributive di mod. DM10/2 ripartite. Tale lista, insieme con la copia dell’accennata comunicazione trasmessa alla Sede che accentra i rapporti finanziari, dovrà essere conservata in apposita raccolta per eventuali riscontri che dovessero rendersi necessari ai fini della definizione dei rapporti finanziari con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La Sede che tiene i rapporti finanziari, ricevuti i modd. SC10/R e le comunicazioni degli importi relativi al costo del servizio, provvederà:

a) ad assumere in carico il credito trasferito dalle consorelle con la scrittura in P.D.:

GPZ 00/.. a GPA 55/01

b) ad addebitare alla Regione o Provincia autonoma interessata, con la scrittura in P.D. sotto riportata, gli oneri derivanti dai benefici concessi alle aziende, il rimborso spese per il servizio reso e l’IVA da applicare sul rimborso spese medesimo:

GPZ 10/50

(Debito per anticipazioni) a GPZ 00/.. (per l’importo del credito per i benefici concessi alle aziende) a GPA 24/50 (per il rimborso spese) a GPA 24/25 (per l’IVA sul rimborso spese)

Tale scrittura dovrà comprendere, ovviamente, anche gli importi da addebitare alla Regione o Provincia autonoma per oneri rilevati direttamente dalla Sede stessa in quanto afferenti a benefici concessi ad aziende rientranti nella propria competenza territoriale.

Detta Sede avrà cura, inoltre, di verificare mediante la consistenza del saldo del conto GPZ 10/50, la congruità della provvista ricevuta provvedendo, in caso contrario, a segnalare la circostanza, per il tramite della Direzione regionale, sia alla Regione che a questa Direzione Generale.

Nell’allegato 5 vengono riportati i sopra citati conti, tutti di nuova istituzione.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

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