Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 06 Agosto 2001, n.77

 “Assunzioni obbligatorie. Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati.”

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO

Divisione III

“Disciplina generale del collocamento obbligatorio”

Prot. n. 1308/M35

AGLI ASSESSORI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO

ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO

Oggetto: Assunzioni obbligatorie.Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati.

In sede di accordo siglato presso il Ministero del lavoro in data 25 maggio 2001 tra rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, questa Amministrazione ha assunto l’impegno di ricercare una soluzione condivisa, relativamente alla problematica connessa all’inserimento lavorativo dei disabili in tale settore, in caso di passaggio di appalto.

La frequenza con la quale si effettua il cambio d’appalto, situazione nella quale l’impresa che subentra nell’attività acquisisce anche i lavoratori già occupati dall’azienda cessante, al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, determina, agli effetti della legge n.68 del 1999, un incremento sostanziale della base di computo utile per il calcolo della quota di riserva; in tale circostanza, una condizione di scopertura da parte dell’impresa cessata costringerebbe l’impresa subentrante ad effettuare assunzioni aggiuntive di personale disabile per ristabilire la situazione di assolvimento dell’obbligo stesso (in assenza del quale verrebbero meno le condizioni per il rilascio della certificazione di ottemperanza e dunque la possibilità di continuare ad operare nel settore), a sanatoria di inadempienze poste in essere da altra impresa.

L’applicazione rigida del meccanismo delle quote determinerebbe una crescita esponenziale degli obblighi di assunzione, a fronte di successive contrazioni degli organici, al termine dell’appalto. E’ pertanto indispensabile, in attesa di un intervento legislativo che definisca più compiutamente il ruolo del settore nell’ambito della disciplina delle assunzioni obbligatorie, determinare fin d’ora, in via amministrativa, un indirizzo univoco, anche per agevolare l’attività dei servizi preposti alle procedure di collocamento obbligatorio, nel rispetto, comunque, dei principi generali fissati dalla legge n.68.

Considerato quanto premesso si prevede, nell’immediato, nel caso di passaggio di appalto e di conseguente incremento del personale occupato alle dirette dipendenze dell’impresa subentrante, che il numero dei lavoratori acquisito non sia considerato ai fini del computo della quota d’obbligo di lavoratori disabili. Dovrà essere pertanto assicurata la copertura calcolando la riserva sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge.

IL DIRETTORE GENERALE

(Daniela CARLA’)

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