“Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità.”
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER LIMPIEGO
Divisione III
“Disciplina generale del collocamento obbligatorio”
Prot. n. 1151/M13
AGLI ASSESSORI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO
AL COORDINAMENTO DELLE REGIONI
ALL’U.P.I.
ALL’I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE MENTALI
AL MINISTERO DELLA Sanità
Oggetto: Assunzioni obbligatorie.Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità.
Ad un anno dallentrata in vigore della legge n.68 del 1999, emerge lesigenza di fornire un costruttivo apporto nel dibattito scaturito in esito al nuovo sistema di accertamento della disabilità, previsto dalla legge di riforma, le cui linee procedurali sono state precisate con il d.P.C.M. 13 gennaio 2000. Occorre, in particolare, definire un orientamento univoco sulle problematiche più urgenti, segnalate dai servizi per il collocamento e dagli operatori sanitari, evitando che anomalie riscontrabili nelle singole fasi possano viziare lintero sistema, pregiudicandone il pieno ed efficace funzionamento.
E anzitutto necessario fornire omogenei parametri di riferimento per quanto attiene alle modalità di effettuazione dellaccertamento sanitario, basato, comè noto, sulla formulazione di una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la capacità globale, alla definizione della quale contribuiscono il profilo storico lavorativo del soggetto nonché il percorso educativo – formativo e linsieme delle notizie utili sullambiente di vita e sullinserimento sociale.
Al riguardo, larticolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge n.68 del 1999 distingue in tre grandi gruppi (invalidi civili, invalidi del lavoro e invalidi di guerra e per servizio) la categoria dei lavoratori disabili, prevedendo espressamente lapplicazione della nuova disciplina di accertamento delineata con il d.P.C.M. 13 gennaio 2000, ai soli invalidi civili.
Con riferimento agli invalidi del lavoro, la specifica previsione della legge n.68 circoscrive in realtà tale distinzione al momento accertativo della disabilità, da effettuarsi secondo i criteri adottati nel testo unico in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, lasciando intatta la validità delle procedure conseguenti, definite dalla normativa di riforma e finalizzate alla realizzazione del collocamento mirato. In base a tale considerazione e nellintento di allontanare rischi di disparità di trattamento tra gli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le amministrazioni interessate hanno convenuto sullopportunità che lINAIL, in possesso di idonei strumenti tecnici e operativi e dotato delle necessarie professionalità, svolga laccertamento dello stato invalidante ed il controllo sulla permanenza di tale stato con criteri e modalità aderenti a quanto delineato nel citato d.P.C.M., articolando le relative scansioni procedurali, in quanto compatibili, sul modello così costruito. LIstituto utilizzerà pertanto, per lindividuazione della capacità globale del disabile, una scheda per la definizione delle capacità in linea con il predetto provvedimento, curando la formulazione della diagnosi funzionale e la redazione della relazione conclusiva che contiene “suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per linserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile”, in aderenza agli indirizzi programmatici di cui allarticolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.28. Lesito dellaccertamento costituirà oggetto di informativa ai Comitati tecnici preposti alla definizione del percorso di inserimento al lavoro, ai sensi della legge n.68.
Per cio’ che attiene agli invalidi di guerra e per servizio, il dettato normativo appare più stringente e tale da non consentire, allo stato attuale, operazioni di adeguamento in via amministrativa. E tuttavia auspicabile, ferma restando la modalità di accertamento dello stato di disabilità, che i servizi preposti al collocamento si adoperino anche in questo caso per assicurare, nei limiti di quanto consentito dalla differenziazione dellaccertamento stesso, forme di collocamento mirato compatibili con i percorsi indicati dalla legge.
Con loccasione si chiarisce, in merito alle predette visite di controllo, che labrogazione della vecchia disciplina in materia di collocamento obbligatorio ha rimosso, in coerenza con il moderno impianto volto a garantire una conoscenza più approfondita delle innumerevoli componenti che concorrono alla definizione della condizione sanitaria del soggetto, lobbligo di richiedere la visita di controllo avente ad oggetto la permanenza dello stato invalidante al momento dellavviamento. In base al combinato disposto dellarticolo 6, comma 2, lettera b), della legge n.68 e dellarticolo 8 del d.P.C.M 13.1.2000, tale iniziativa è ora rimessa alla discrezionalità del Comitato tecnico, sulla base degli indicatori forniti dalle commissioni di accertamento allatto della formulazione della diagnosi funzionale, ovvero azionata su richiesta del disabile o del legale rappresentante dellazienda o dellente qualora insorgano difficoltà che possano pregiudicare lintegrazione del lavoratore disabile nellambiente di lavoro.
Una specifica precisazione appare necessaria in ordine alla possibilità di includere nel computo, ai fini dellosservanza dellobbligo di copertura delle quote, i lavoratori già invalidi prima della costituzione del rapporto di lavoro, pur se assunti al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio. Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato, potrà infatti chiedere la visita di accertamento dello stato invalidante, in costanza di rapporto di lavoro, per la verifica della compatibilità delle mansioni cui il lavoratore è adibito; si ritiene che, in analogia con la disciplina di cui allarticolo 4, comma 4, della legge n.68 (che poggia sulla medesima ratio pur se riferita ai lavoratori divenuti invalidi durante il rapporto di lavoro), la predetta visita di accertamento debba riscontrare, ai fini dellinserimento nelle quote di riserva, un grado di invalidità almeno pari al sessanta per cento.
E opportuno, in questa sede, svolgere talune considerazioni in ordine alla fattispecie della incollocabilità, istituto del quale la legge n.68 non fa menzione, mentre rimangono in vigore le precedenti norme concernenti le modalità di erogazione del connesso assegno (spettante ai lavoratori che in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale non possano più svolgere attività lavorativa) nonché quelle che disciplinano il collocamento del coniuge e dei figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, ai quali è consentita liscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio solo in via sostitutiva dellavente diritto a titolo principale.
Si osserva, sul punto, che nonostante la legge di riforma non abbia ritenuto di riproporre in via automatica lo schema superato della abrogata legge n.482, tuttavia la stessa legge n.68 fa salvo, allarticolo 4, comma 6, il finanziamento del predetto assegno, da cui si desume che listituto, nella sua connotazione sostanziale, non sia stato implicitamente abrogato. A parte tale considerazione, comunque determinante sul piano formale, non sembra che siano venute meno le ragioni sostanziali poste a fondamento dellerogazione dellassegno; in effetti, anche nel quadro legislativo riformato, deve comunque riconoscersi lesistenza di situazioni limite per le quali, allesito della visita di accertamento della capacità globale, si manifesti una chiara situazione di impossibilità o inopportunità di effettuare il collocamento stesso.
Cio’ premesso, tenuto conto della difficoltà manifestate da parte dei sanitari delle Aziende U.S.L. (cui la normativa attribuiva tale competenza) a rilasciare le predette certificazioni, anche per le considerazioni sopra svolte, si ritiene coerente che lo stesso INAIL, già titolare della funzione di erogazione dellassegno, provveda, nellespletamento dellattività di accertamento della disabilità, al rilascio della certificazione apposita, nella quale si specifichi, a norma dellarticolo 2 del decreto n.137 del 1987, che linteressato non puo’ fruire del collocamento obbligatorio, attivando conseguentemente le procedure per lerogazione dellassegno. Resta comunque ferma la necessità di modificare lintero assetto normativo, anche in riferimento alle diverse tipologie per le quali lassegno puo’ essere corrisposto o ripristinato, avviando tuttavia immediatamente, al fine di non interrompere il servizio, la suddetta procedura semplificata.
Ad ulteriore chiarimento, sempre per quanto concerne la percezione dellassegno di incollocabilità, deve affermarsi il ripristino di tale diritto nei confronti di coloro che ne erano decaduti al compimento del 55° anno di età, in linea con i criteri adottati per gli invalidi civili beneficiari di assegno mensile di invalidità fin da quando il Consiglio di Stato, nelladunanza del 15 marzo 1999, ha dichiarato la valenza generale delle disposizioni concernenti labbattimento dei limiti di età nel pubblico impiego, ritenendole applicabili anche alla disciplina speciale del collocamento obbligatorio.
IL DIRETTORE GENERALE
(Daniela CARLA)