Legge 03 Aprile 2001, n.131cecità

 “Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale.”

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 91 del 19 Aprile 2001)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente Della Repubblica
PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. L’indennità speciale istituita dall’articolo 3, comma 1, della legge,21 novembre 1988, n. 508, è ‘ stabilita in L. 215.730 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L’adeguamento con le modalità e i criteri fissati dall’articolo 3, comma 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003.

3. Alla concessione e. all’erogazione dell’indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L’art. 1 al comma 3°, richiama l’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), il cui testo è il seguente:

“Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili).

1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pernsioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.

3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell’l’accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici di cui all’art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537,nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle pre stazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1del presente articolo, la legittimazione passiva ‘spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all’INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.

4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorsso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario”.

4. Salvo quanto stabilito nei commi da 1 a 3, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

L’art. 1, ai commi 1°, 2° e 4° richiama l’art. 3 della legge. 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), il cui testo è il seguente:

“Art. 3 (Istituzione, misura e periodicità di una speciale indennità in favore dei ciechi parziali)

1 A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti Ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità.

2. Detta indennità sarà corrisposta d’ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all’art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

3. L’indennità speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.

4. Per gli anni successivi, l’adeguamento automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalità previste dal comma 2 dell’art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656”.

5. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, determinato in lire 87.000 milionìa decorrere dall’anno 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003 e a regime mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito della unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

6.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad, apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919,n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;

b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciutaefficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia edella riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d);

c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;

d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell’articolo 3, ancorchè annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l’esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;

e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell’articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti termali;

f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque minerali e termali.

2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «idrominerale», «thermae», «spa (salus per aquam)» sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli attii normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 2001

CIAMPI, Presidente della Repubblica
AMATO, Presidente del Consiglio. dei Ministri

news

Copyright ©2015 Studio Ferri - Viale Libia n°58 00199, Roma - Tel: 06-86214827 - Fax: 06-86387042 Frontier Theme