Legge 23 dicembre 1998, n.448 – testo vigente

 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998)
Supplemento Ordinario n. 210 – [omissis]

Capo IV

Altre Misure Di Razionalizzazione

Art. 37.

Verifiche in materia di invalidità civile

1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l’interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l’invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l’interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall’amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici.

2. Qualora l’invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 1.

3. Con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall’articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno anche stabiliti i nuovi termini entro i quali si deve provvedere ai suddetti accertamenti.

4. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all’esito finale delle procedure di rinnovo.

5. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all’accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonchè ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo.

6. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di invalidità civile avverso provvedimenti emanati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni altro provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati alla predetta amministrazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato e presso le commissioni mediche di verifica competenti per territorio. A queste ultime vanno altresì notificati gli eventuali atti di precetto.

7. Il termine del 31 marzo 1999 di cui all’articolo 52, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il piano straordinario previsto dalla stessa norma per effettuare accertamenti di verifica sanitaria, anche senza preavviso, nei confronti di titolari di benefici economici per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo è incrementato di 40.000 accertamenti da realizzare entro il 31 dicembre 1999, nonchè di ulteriori 70.000 da svolgere entro il 31 dicembre 2000.

8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l’immediata sospensione dell’erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 38.

Pensioni di guerra

1. Il comma 263 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: “263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo”.

2. Al comma 264 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “In tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1o gennaio 1997 e non sull’intero indebito riscosso dal pensionato”.

3. Il quinto comma dell’articolo 37 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall’articolo 20, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente: “Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purché risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili alla volontà delle parti. Le medesime disposizioni sono altresì applicabili anche quando lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purché dall’unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui sia stata accertata giudizialmente la paternità”.

4. Ai commi primo e secondo dell’articolo 19 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la parola: “funzionale” è sostituita, in entrambi i commi, dalle seguenti: “perdita totale della funzionalità”.

5. I grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefìci pensionistici.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 260, 261 e 263, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o assistenziali per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi all’applicazione della normativa di cui al decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, e al decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93.

Art. 83.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1999, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

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