ORDINANZA 115/2008 – MASSIMA N.32324 DEL 30 APRILE 2008

Straniero – Indennità Di Accompagnamento Per Inabilità – Esclusione Dal Beneficio Dello Straniero Extracomunitario Che Non Sia In Possesso Della Carta Di Soggiorno E Dei Requisiti Reddituali Previsti – Eccezione Di Inammissibilità Per Mancanza Di Motivazione – Reiezione.

Udienza Pubblica del 24/06/2008 – Decisione del 29/07/2008 – Deposito del 30/07/2008 – Pubblicazione in G. U. 06/08/2008

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, censurati poiché escludono dal beneficio dell’indennità di accompagnamento per inabilità lo straniero che non sia in possesso della carta di soggiorno e dei requisiti reddituali previsti, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità basata sul fatto che il rimettente non avrebbe motivato sul possesso da parte della ricorrente di un titolo giustificativo della sua presenza in Italia. Infatti, nell’ordinanza di rimessione si afferma espressamente che la disabile è regolarmente soggiornante in Italia da oltre sei anni e che la carta di soggiorno non può esserle rilasciata solo per carenza del requisito reddituale.

Atti Oggetto Del Giudizio

legge 23/12/2000 n. 388 art. 80 co. 19 – decreto legislativo 25/07/1998 n. 286 art. 9 co. 1 (modificato) – legge 30/07/2002 n. 189 art. 9 co. 1 (in relazione a) – legge 11/02/1980 n. 18 art. 1

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