Codice Civile

 

LIBRO I

Disposizioni Di Attuazione E Transitorie Regio Decreto 30 Marzo 1942, N. 318

Disposizioni Per L’attuazione Del Codice Civile E Disposizioni Transitorie

Capo I

Disposizioni di attuazione

SEZIONE I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL LIBRO I

Art. 1

L’esercizio delle facoltà attribuite all’autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell’ambito di una provincia.

Art. 2

La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica (Cod. Civ. 12 e seguenti) deve essere accompagnata dalla copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell’ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi.

Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall’autorità governativa anche d’ufficio.

Art. 3

Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti (Cod. Civ. 620 e seguente), con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire (Cod. Civ. 600, 786), è obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni.

La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell’atto, il testo letterale concernente la liberalità, la indicazione degli eredi e della loro residenza.

Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l’esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi.

Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737).

Art. 4

La domanda per ottenere l’approvazione (Cod. Civ. 16) delle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l’osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell’art. 21 del codice.

Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l’approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.

Art. 5

La domanda per ottenere l’autorizzazione prevista nell’art. 17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede (Cod. Civ. 46) e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l’entità, le condizioni, l’opportunità dell’acquisto, nonché la destinazione dei beni.

Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica e, ove non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo l’attività che la persona giuridica svolge. In tal caso l’autorizzazione è data con decreto del Presidente della Repubblica.

Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.

Art. 6

L’acquisto di beni immobili in seguito a subastazione (Cod. Civ. 2919; Cod. Proc. Civ. 586 e seguenti) effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità dell’autorizzazione. Tuttavia entro trenta giorni dall’acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto.

Art. 7

Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione (Cod. Civ. 620 e seguente) di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.

Art. 8

La convocazione dell’assemblea delle associazioni (Cod. Civ. 20) deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Se non è vietato dall’atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell’assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.

Art. 9

Nell’ipotesi prevista dal quarto comma dell’art. 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.

In tal caso l’autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne da comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l’azione di annullamento della deliberazione (Cod. Civ. 23).

Art. 10

Il provvedimento con il quale l’autorità governativa dichiara l’estinzione o dispone la trasformazione (Cod. Civ. 27 e seguente) della persona giuridica è comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale, il quale ne ordina l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 22, 33 e seguenti).

Art. 11

Quando la persona giuridica è dichiarata estinta (Cod. Civ. 27) o quando l’associazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d’ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell’atto costitutivo o nello statuto non ha effetto (Cod. Civ. 30).

Quando lo scioglimento dell’associazione e deliberato dall’assemblea, la nomina può essere fatta dall’assemblea medesima con la maggioranza prevista dall’art. 21 del codice.Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

In ogni caso la nomina fatta dall’assemblea o nelle forme previste nell’atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale.

Art. 12

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali (Cod. Pen. 357). Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Art. 13

I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono procedere all’annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica è iscritta (Cod. Civ. 33), e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All’atto della consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa copia al presidente del tribunale.

Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l’inventario e redatto dall’ufficiale giudiziario procedente.

Art. 14

Entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell’attivo e del passivo dell’ente, se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell’interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza dell’attivo sul passivo.

In quest’ultimo caso i creditori dell’ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall’annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio.

Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale. Contro il provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al presidente della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo è annotato nel registro a cura dei liquidatori.

Art. 15

Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell’articolo precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell’ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.

I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.

Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l’inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale.

Copia dell’inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all’autorità governativa.

I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell’art. 31 del codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni dell’autorità governativa.

Art. 16

Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell’ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del Rd 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni seguenti.

Art. 17

I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell’articolo precedente. decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla data in cui è stato annotato nel registro il provvedimento che dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente art. 14.

Art. 18

La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme richiamate nell’art. 16 richiedono il deposito di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve effettuare presso la cancelleria in cui è tenuto il registro delle persone giuridiche.

Art. 19

Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all’autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale.

Art. 20

Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche.

Il provvedimento di cancellazione è annotato d’ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale.

Art. 21

La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e registrata la persona giuridica.

Art. 22

Il registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 33 e seguenti) è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed e tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale.

Art. 23

Il registro consta di due parti, l’una generale e l’altra analitica.

Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

L’iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine, ed e accompagnata dall’indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l’atto costitutivo. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.

Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell’art. 33 e del primo comma dell’art. 34 del codice.

Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d’ordine e deve contenere l’indicazione della data, del nome del richiedente, del volume in cui sono raccolti l’atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.

Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

Art. 24

Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede (Cod. Civ. 46) della persona giuridica.

Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta d’iscrizione.

Art. 25

Per ottenere l’iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, dell’atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 33).

Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del Presidente della Repubblica, è sufficiente l’esibizione del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato.

L’atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.

Art. 26

Per ottenere l’iscrizione dei fatti indicati nell’art. 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.

Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

Art. 27

L’obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici (Cod. Civ. 35).Per le iscrizioni previste nell’art. 33 del codice, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e, se il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio.

Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.

Per le iscrizioni previste nell’art. 34 del codice, il termine decorre, se trattasi di provvedimenti dell’autorità, dalla data della loro comunicazione, se di deliberazioni dell’ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Quando la deliberazione e soggetta ad approvazione dell’autorità governativa a norma dell’art. 16 del codice, il termine decorre dalla data in cui l’approvazione è comunicata.

Art. 28

La registrazione della persona giuridica prevista nell’art. 33 del codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento.

La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell’art. 33 del codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove è tenuto il registro.

Art. 29

Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta.

La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

Art. 30

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro.

Nell’ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui e composto il registro.

Art. 31

Il trasferimento della residenza (Cod. Civ. 43 e seguente) si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s’intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.

Art. 32

Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale.

Art. 33

Nel caso previsto dall’art. 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell’altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.

Art. 34

Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di cui all’a. 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni.

Art. 34bis

Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell’atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell’omologazione del caso previsto dal secondo comma dell’a. 163 del codice, richiedere l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell’atto di modifica della stessa.

Nello stesso termine deve richiedere l’annotazione di cui all’ultimo comma dell’a. 163 del codice.

Art. 35

Il riconoscimento di cui al secondo comma dell’art. 251 del codice e autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere e minore.

Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca dell’adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.

Art. 36

La rinunzia alla cittadinanza di cui all’art. 143 ter del codice deve essere fatta dinanzi all’ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.

Qualora la rinunziante risieda all’estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi all’agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L’agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell’interno che ne cura, a mezzo dell’autorità competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza.

Art. 37

L’iscrizione nel registro previsto nell’art. 314 del codice si esegue senza spese.

L’iscrizione della sentenza che revoca l’adozione deve essere altresì annotata in margine all’iscrizione del decreto di adozione.

Art. 38

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall’a. 269, primo comma, Cod. Civ.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

Art. 39

L’omologazione prevista negli artt. 406 e 412 del codice è di competenza del tribunale per i minorenni.

Art. 40

La domanda per l’interdizione del minore emancipato (Cod. Civ. 414) e quella per l’interdizione o l’inabilitazione del minore nell’ultimo anno della minore età (Cod. Civ. 416) devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni.

Art. 41

I provvedimenti previsti nell’art. 145 del codice sono di competenza del pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita la residenza familiare (Cod. Civ. 144) o, se questa manchi, del pretore del mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi.

Art. 42

I provvedimenti indicati nell’art. 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell’a. 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che li ha pronunziati.

Art. 43

I provvedimenti del giudice tutelare (Cod. Civ. 344 e seguenti) sono emessi con decreto.

Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.

Art. 44

Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela (Cod. Civ. 357 e seguenti) o della curatela (Cod. Civ. 394 e seguenti) e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore.

Art. 45

La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli artt. 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.

Nell’ipotesi prevista nell’a. 386, ultimo comma, del codice l’autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.

Art. 46

Tutti gli atti della procedura della tutela (Cod. Civ. 343 e seguenti), compresi l’inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice.

Art. 47

Presso l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti e un altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati (Cod. Civ. 343 e seguenti, 400 e seguenti, 414 e seguenti).

Art. 48

Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
•il giorno in cui si è aperta la tutela;
•la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti;
•il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;
•le risultanze dell’inventario e del conto annuale;
•l’esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
•la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;
•le risultanze del rendiconto definitivo.

Art. 49

Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
•la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l’emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;
•il nome, il cognome, la condizione, l’età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;
•il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all’emancipato o all’inabilitato;
•la data del provvedimento che revoca l’emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione.

Art. 50

Il giudice tutelare vigila sulla tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso. Alla fine di ogni anno fa rapporto sulla tenuta medesima al procuratore della Repubblica.

Art. 51

Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 252, 262, 279, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice.

A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all’ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL LIBRO II

Art. 52

Presso la cancelleria di ogni pretura e tenuto, a cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del pretore, il registro delle successioni.

In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507 e seguenti, 519, 528, 702). L’inserzione e fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del pretore; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell’atto, negli altri casi.

Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario (Cod. Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d’inventario e all’amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell’invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 4983). Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all’eredità (Cod. Civ. 519). Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti (Cod. Civ. 528), nonché gli atti relativi alla curatela (Cod. Civ. 392, 424) e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari (Cod. Civ. 702).

Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l’indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.

Art. 53

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore. Nell’ultima pagina il pretore indica il numero dei fogli di cui esso è composto.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

Art. 54

I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito dal secondo comma dell’a. 514 del codice, possono fare annotare tale domanda in margine all’iscrizione in separazione.

Eseguita l’annotazione della domanda di concorso, il vincolo della separazione non può cessare se non col consenso di coloro che hanno eseguito l’annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente esclusa.

Art. 55

Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria della pretura secondo l’a. 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL LIBRO III

Art. 56

Il provvedimento dell’autorità amministrativa con il quale si dispone che si proceda all’espropriazione a norma dell’a. 838 del codice è dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato all’interessato, il quale può impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato.

Si osservano nell’espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale sull’espropriazione per pubblica utilità.

Art. 57

Le azioni previste dagli artt. 848 e 849 del codice sono di competenza del tribunale, qualunque sia il valore della causa.

Nel caso regolato dall’a. 849 il giudice fissa con ordinanza l’udienza per la comparizione del rappresentante dell’associazione professionale, il quale può delegare altra persona. Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i consulenti tecnici (Cod. Proc. Civ. 61 e seguenti).

Art. 58

Le modalità e gli effetti dell’affrancazione (Cod. Civ. 971) del fondo enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della L. 11 giugno 1925, n. 998, e del Rd 7 febbraio 1926, n. 426.

Il prezzo di affrancazione può essere corrisposto anche in titoli del debito pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate, per la determinazione del loro valore, le disposizioni dell’a. 9 della legge anzidetta.

Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi e di altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti naturali.

Art. 59

La domanda per la nomina dell’amministratore o per la designazione dell’istituto di credito nei casi previsti dall’a. 1003 del codice, se non è proposta in corso di giudizio, si propone con ricorso al presidente del tribunale: nel caso di nomina dell’amministratore, al presidente del tribunale del luogo in cui si trovano gli immobili o si trova la parte più rilevante di essi.

Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l’altra parte.

Contro tale provvedimento si può proporre reclamo al presidente della corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Art. 60

Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell’a. 1092 del codice sono l’ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell’agricoltura.

Art. 61

Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’a. 1136 del codice, o e disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione.

Art. 62

La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’a. 1117 del codice.

Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’a. 1136 del codice stesso.

Art. 63

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea (Cod. Civ. 1123), l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione (Cod. Proc. Civ. 642).

Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con questo (Cod. Civ. 1292 e seguenti), al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

In caso di mora (Cod. Civ. 1219) nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l’amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l’autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.

Art. 64

Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell’a. 1129 e dall’ultimo comma dell’a. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore medesimo.

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione (Cod. Proc. Civ. 137).

Art. 65

Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’a. 80 Cod. Proc. Civ.

Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.

Art. 66

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’a. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.

Art. 67

Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante.

Qualora un piano o porzione di piano dell’edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell’edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.

Art. 68

Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini (69).

I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell’intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Nell’accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.

Art. 69

I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
•quando risulta che sono conseguenza di un errore;
•quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.

Art. 70

Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.

Art. 71

Il registro indicato dal quarto comma dell’a. 1129 e dal terzo comma dell’a. 1138 del codice è tenuto presso l’associazione professionale dei proprietari di fabbricati.

Art. 72

I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL LIBRO IV

Art. 73

Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli artt. 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

Le offerte per intimazione, previste dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.

Art. 74

Il processo verbale dell’offerta reale deve essere redatto in conformità delle disposizioni dell’a. 126 Cod. Proc. Civ. e deve in particolare contenere la specificazione dell’oggetto dell’offerta e le dichiarazioni del creditore.

Quando l’offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie.

Se il creditore non è presente all’offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione.

L’intimazione prescritta dall’a. 1212, n. 1, del codice, può essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell’offerta. In ogni caso tra l’intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni tre.

Art. 75

L’atto di intimazione, nei casi previsti dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, del codice, deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell’immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.

La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l’offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati nell’atto di intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell’articolo precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.

Art. 76

I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro (1212) debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti secondo le norme della legge speciale oppure presso un istituto di credito (251).

Art. 77

Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli artt. 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice (Cod. Civ. 1513 e seguente, 1686), ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.

Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il pretore del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, può autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo.

Art. 78

Il pubblico ufficiale, che a norma dell’a. 1210 del codice procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformità del successivo art. 1212, n. 3, e dell’a. 126 Cod. Proc. Civ., e consegnarne copia al depositario, nonché al creditore comparso, se la richiede.

Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione (Cod. Proc. Civ. 137).

Art. 79

Il sequestratario dell’immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell’a. 1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l’immobile.

Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo al presidente della corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione.

La consegna dell’immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.

Art. 80

L’atto di intimazione previsto dall’a. 1217 del codice, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in località diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore.

Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito può essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorrono gli effetti della mora (Cod. Civ. 1206 e seguenti).

Art. 81

Nei casi previsti dagli artt. 1286, terzo comma e 1287, terzo comma, del codice, l’istanza per la fissazione del termine entro il quale deve essere fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione da parte del giudice si propongono, se non vi e giudizio pendente, davanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi, osservate le disposizioni previste rispettivamente dagli artt. 749 e 750 Cod. Proc. Civ.

Art. 82

L’istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma dell’a. 1473 del codice, qualora non vi sia giudizio in corso, si propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui deve eseguirsi la consegna della cosa a norma dell’a. 1510 del codice.

Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e al terzo. Il presidente del tribunale provvede con decreto; contro di questo è ammesso reclamo al primo presidente della corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione.

La nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta in albi o elenchi o ruoli istituiti a norma di legge.

Art. 83

Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell’a. 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo art. 1516 (2797):
•gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;
•I mediatori in merci iscritti presso (i consigli provinciali delle corporazioni (Ora Camere di Commercio), per le merci e le derrate.

La vendita all’incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.

Il verbale d’incanto è depositato nella cancelleria della pretura del luogo in cui si è proceduto alla vendita.

Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali e consegnato alla parte richiedente e l’altro, vistato da questa, e conservato dalla persona che ha eseguito l’incarico.

Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l’incarico e stato eseguito.

Art. 84

Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal secondo comma dell’a. 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.

Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il contratto non risulta da atto pubblico.

SEZIONE V

DISPOSIZIONE RELATIVE AL LIBRO V

Art. 85-91

(abrogati)

Art. 92

La sentenza che nomina l’amministratore incaricato di assumere la gestione dell’impresa priva l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione dell’impresa nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore giudiziario (Cod. Civ. 2091-2).

Salvo che la sentenza disponga diversamente, l’amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro.

Entro i limiti dei poteri conferitigli l’amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione dell’impresa.

Se, trattandosi di società, sono conferiti all’amministratore per determinati atti anche i poteri dell’assemblea, le relative deliberazioni non sono efficaci senza l’approvazione del presidente della magistratura del lavoro.

Il compenso dell’amministratore è determinato dal presidente della magistratura del lavoro all’atto della nomina o successivamente.

Art. 93

L’amministratore giudiziario è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Art. 94

L’amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza i doveri del proprio ufficio e può essere revocato dalla magistratura del lavoro con decreto in ogni tempo su richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.

L’amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell’impresa, il conto della gestione. L’avvenuto deposito e comunicato immediatamente all’imprenditore.

Il presidente del tribunale con decreto fissa l’udienza, in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore.

Si applicano le disposizioni degli artt. 263, secondo comma, e seguenti Cod. Proc. Civ.

Art. 95

Quando le leggi (o le norme corporative) non dispongono, l’appartenenza alla categoria d’impiegato o di operaio (Cod. Civ. 2095) è determinata dal Rdl 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 96

L’imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell’assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui e stato assunto (Cod. Civ. 2103).

Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell’ambito di ciascuna delle categorie indicate nell’a. 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell’ordinamento dell’impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza tra l’imprenditore e il prestatore di lavoro circa l’assegnazione della qualifica, l’accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario dell’ispettorato corporativo (Ora ispettorato del Lavoro) che presiede, e da un delegato di ciascuna delle associazioni (professionali) che rappresentano le categorie interessate.

Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato oggetto dell’accertamento compiuto con tali forme, non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l’accertamento sia viziato da errore manifesto.

Art. 97

Nel caso previsto dall’a. 2106 del codice, ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti.

Art. 98

Nei rapporti d’impiego inerenti all’esercizio dell’impresa, in mancanza (di norme corporative o) di usi più favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l’impiegato nei casi d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, la durata del periodo feriale, del periodo di preavviso, la misura dell’indennità sostitutiva di questo e l’ammontare dell’indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto (Cod. Civ. 2120), si applicano le corrispondenti norme del Rdl 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562 (Cod. Civ. 2109 e seguente).

Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d’impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali, nonché ai rapporti d’impiego non inerenti all’esercizio di un’impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi più favorevoli al prestatore di lavoro.

Art. 99

Le disposizioni relative all’istituzione del registro delle imprese previsto dall’a. 2188 del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese, nonché le condizioni per l’iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.

Art. 100

Fino all’attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di una impresa commerciale nell’interesse di un minore o di un interdetto (Cod. Civ. 320, 424), gli atti di autorizzazione all’esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato (Cod. Civ. 397, 425), i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse, le procure institorie, le nomine di procuratori (Cod. Civ. 2206, 2209) nonché gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l’iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori.

Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l’iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.

Fino all’attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un’attività commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell’a. 2556 e dell’a. 2559 del codice.

Art. 101

Fino all’attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l’ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale.

Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.

Art. 101 Bis

Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.

Art. 101 Ter

Ai fini della pubblicità prescritta dagli artt. 2506 e 2507 Cod. Civ. la società richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede principale. Dell’avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Art. 101 Quater

Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicità dell’atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell’Ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie depositando negli altri l’attestazione dell’eseguita pubblicità.

Art. 102

Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

Fino all’entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.

Art. 103

I provvedimenti del tribunale previsti dall’a. 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione e, fino a che questo non sia istituito, alla cancelleria del tribunale per l’iscrizione nel registro delle società.

L’amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a norma dell’a. 2409 del codice, e scelto possibilmente fra gli iscritti (nel ruolo degli amministratori giudiziari) . A lui si applicano gli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro rispettivamente quelli del tribunale e del presidente del tribunale.

Art. 104

Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall’a. 2417 del codice, deve sentire gli amministratori delle società. Le funzioni di rappresentante degli obbligazionisti possono essere attribuite alle società fiduciarie.

Art. 105

La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative (Cod. Civ. 2540) è regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle società, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

Art. 106

Le norme degli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell’a. 2543, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti artt. 92 e 94, primo comma, l’autorità governativa che ha nominato il commissario.

Art. 107

Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice (2546 e seguenti) si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.

Art. 108

Fino all’attuazione del registro delle imprese l’iscrizione dei contratti di consorzio prevista dall’a. 2612 del codice deve essere eseguita nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio, e pubblicata nel foglio degli annunzi legali.

Per le modalità dell’iscrizione si osservano le norme stabilite per le società, in quanto applicabili.

Al commissario governativo, nominato dall’autorità governativa in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell’a. 2619 del codice, si applica l’a. 106 di queste disposizioni.

Art. 109

Per le società per azioni soggette al Rdl 25 ottobre 1941, n. 1148 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del libro V del codice relative alle azioni al portatore (2355).

Art. 110

La competenza dell’autorità governativa nell’esercizio dei poteri ad essa demandati dal libro V del codice è determinata dalle leggi speciali.

Art. 111

Le norme per l’attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

Fino all’entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori e i controlli dell’autorità governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI RELATIVE AL LIBRO VI

Art. 112

(abrogato)

Art. 113

Il reclamo menzionato nell’a. 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte d’appello.

Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.

Art. 113 Bis

Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell’a. 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte può avvalersi del procedimento stabilito nell’a. 745 Cod. Proc. Civ.

Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie.

Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata.

Art. 113 Ter

Il reclamo previsto nell’a. 2674 bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.

Contro il provvedimento del tribunale e consentito reclamo alla corte d’appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore.

A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.

Quando il reclamo non è proposto o e rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto.

Disposizioni di attuazione e transitorieRegio Decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie.

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Capo II

Disposizioni transitorie

SEZIONE I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL LIBRO I

Art. 114

La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell’assente, emessa a termine degli artt. 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell’a. 58 del nuovo codice.

Fino al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la morte presunta nell’ipotesi prevista nell’a. 58 del nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni indicate negli artt. 36 e 38 del codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell’assente.

Art. 115

Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell’a. 14 della L. 27 maggio 1929, n. 847, è ridotto a un mese.

Il capo primo della legge suddetta è abrogato.

Art. 116

L’impugnazione prevista nell’a. 123, primo comma, del codice non può essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939.

I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono più impugnare (Cod. Civ. 137).

Art. 117

Se il matrimonio è stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli naturali riconosciuti ai sensi dell’a. 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.

Art. 118

Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data (Cod. Civ. 179).

Art. 119

I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.

Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.

Art. 120

L’azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice (Cod. Civ. 235, 244), anche quando si tratta di impugnare la legittimità di figli nati prima dell’entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l’azione non sia già estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.

Art. 121

Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell’a. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima del 1° luglio 1939 (Cod. Civ. 249).

Art. 122

Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli naturali (Cod. Civ. 250 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.

Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.

Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima del 1° luglio 1939, purché i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall’apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.

Art. 123

(Commi 1 e 2 dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale)L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall’a. 189 del codice del 1865. L’azione può essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli adulterini per i quali è ammessa dall’a. 278 nel nuovo codice.

I figli naturali che si trovano nelle condizioni previste nei nn. 1 e 4 dell’a. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati prima del 1° luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti.

Nei casi in cui l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta al termine stabilito dall’a. 271 del nuovo codice.

Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale (Cod. Civ. 273 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.

I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità naturale proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere proseguiti se non è intervenuto il decreto contemplato dall’a. 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.

Art. 124

La disposizione dell’a. 286 del codice e applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono morti prima del 1° luglio 1939.

Art. 125

La disposizione dell’a. 287 del codice è applicabile anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione del matrimonio per procura.

Art. 126

La disposizione del secondo comma dell’a. 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell’a. 205 del codice del 1865.

Art. 127

Le disposizioni del codice sulla revoca dell’adozione (Cod. Civ. 305 e seguenti) si applicano anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939.

Art. 128

(abrogato)

Art. 129

Le norme del codice in materia di tutela e di curatela (Cod. Civ. 344 e seguenti) si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima del 1° luglio 1939.

Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano l’ufficio, salve le disposizioni degli artt. 383, 384 e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d’incapacità previste dal codice stesso (Cod. Civ. 350, 393).

Art. 130

La disposizione dell’a. 428 del codice e applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima del 1° luglio 1939.

Art. 131

Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli artt. 292, 293 e 1969, n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l’a. 381 del nuovo codice.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL LIBRO II

Art. 132

L’erede col beneficio d’inventario (Cod. Civ. 484) può promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell’a. 503 del codice anche se l’accettazione, è stata fatta prima del 21 aprile 1940.

Art. 133

La rinunzia all’eredità (Cod. Civ. 519) o al legato (Cod. Civ. 649), fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal codice, ancorché si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data (Cod. Civ. 519 e seguenti).

Art. 134

La disposizione dell’a. 528 del codice è applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso di beni ereditari.

L’obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell’eredità giacente (Cod. Civ. 5302) incombe anche sui curatori già nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.

Art. 135

Le norme sulla riduzione delle donazioni (Cod. Civ. 555 e seguenti) sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile 1940, purché la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari stabilita dal codice (Cod. Civ. 537 e seguenti).

La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice sulla collazione (Cod. Civ. 737 e seguenti), sull’imputazione (Cod. Civ. 564) e sulla riunione fittizia (Cod. Civ. 556).

Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21 aprile 1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all’atto di donazione.

Art. 136

Le disposizioni degli artt. 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o mediante convenzione.

Possono inoltre valersi delle disposizioni degli artt. 580 e 594 i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai nn. 1 e 4 dell’a. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati anteriormente al 1° luglio 1939 (Comma dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale).

I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facoltà di chiedere l’assegno vitalizio (Cod. Civ. 594) anche per le successioni già aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l’assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a tale data.

Art. 137

Non possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La nullità ammessa anche da questo non può essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti.

Art. 138

Le condizioni di vedovanza (Cod. Civ. 636) ammesse dall’ultimo comma dell’a. 850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.

Art. 139

I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell’onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.

Art. 140

Ancorché la divisione sia stata già effettuata, si applica la norma dell’a. 759 del codice, se l’evizione ha luogo dopo il 21 aprile 1940.

Art. 141

Le norme sulla revocazione per ingratitudine (Cod. Civ. 801 e seguente) sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940.

Tuttavia la norma del secondo comma dell’a. 802 del codice è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL LIBRO III

Art. 142-149

(abrogati) Speciali XII, 3.

Art. 150

Per l’acquisto dei frutti al termine dell’usufrutto, se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell’a. 480 del codice del 1865.

Art. 151

Le disposizioni dell’a. 999 del codice si applicano anche alle locazioni concluse dall’usufruttuario anteriormente al 28 ottobre 1941.

Art. 152

Il diritto di ritenzione ammesso dagli artt. 1006 e 1011 del codice spetta all’usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.

Art. 153

La disposizione dell’a. 1023 del codice si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941.

Art. 154

Se l’interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il passaggio senza indennità (Cod. Civ. 1054).

Art. 155

Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi (Cod. Civ. 1138) si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.

Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell’ultimo comma dell’a. 1138 del codice e nell’a. 72 di queste disposizioni.

Art. 156

I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione.

Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 157

Per i diritti spettanti al possessore, all’usufruttuario o all’enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall’a. 152 di queste disposizioni.

Art. 158

Il termine per l’usucapione delle servitù discontinue apparenti (Cod. Civ. 1061) comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.

La disposizione dell’a. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONE RELATIVE AL LIBRO IV

Art. 159

Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l’entrata in vigore del codice si determina in conformità dell’a. 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.

Art. 160

Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore (Cod. Civ. 1206 e seguenti), all’inadempimento e alla mora del debitore (1218 e seguenti) si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell’entrata in vigore del codice stesso, se l’offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l’inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.

Art. 161

I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell’entrata in vigore del nuovo codice (Cod. Civ. 1282), producono, da questa data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865.

Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere computati al saggio stabilito dall’a. 1284 del nuovo codice.

Art. 162

La disposizione dell’a. 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi.

Art. 163

Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva (Cod. Civ. 1384) anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all’entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.

Art. 164

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’a. 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.

Art. 165

Gli effetti dell’annullamento (Cod. Civ. 1445) o della risoluzione (Cod. Civ. 1453) dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 166

Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all’entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione e regolata dalle disposizioni del codice del 1865.

Art. 167

Le disposizioni dell’a. 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell’entrata in vigore del codice stesso, quando l’eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta.

Art. 168

Le disposizioni relative agli effetti dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (Cod. Civ. 1467 e seguenti) si applicano anche per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l’eccessiva onerosità si siano verificati dopo.

Art. 169

Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore (Cod. Civ. 1461) si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all’entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente.

Art. 170

Le disposizioni del secondo comma dell’a. 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l’impedimento del terzo ad accettare l’incarico si verificano dopo.

Art. 171

Le disposizioni degli artt. 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l’annullamento.

Art. 172

Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla (Cod. Civ. 1495 e seguenti), si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all’entrata in vigore del codice, purché la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.

Art. 173

Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita tranne quella del primo comma dell’a. 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.Art. 174Le disposizioni dell’a. 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all’entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.Art. 175Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall’a. 1524 del codice, le formalità relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla data medesima. In mancanza, la riserva di proprietà non può essere opposta ai creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzidetta.Art. 176Le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 del codice si applicano ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta.Art. 177Le disposizioni degli artt. 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del codice, relative all’esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all’entrata in vigore del codice stesso.Art. 178La prescrizione stabilita dall’a. 1541 del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell’entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell’immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso il termine stabilito dall’a. 1478 del codice del 1865.Art. 179I patti di preferenza previsti dall’a. 1566 del codice che alla data dell’entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data.

Le modalità per l’esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo comma dell’a. 1566 predetto, si osservano se l’esercizio medesimo ha luogo dopo l’entrata in vigore del codice, anche se il patto sia stato stipulato anteriormente.Art. 180I rapporti di locazione in corso al giorno dell’entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865.

Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla legge anteriore.Art. 181Le disposizioni degli artt. 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l’opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l’entrata in vigore del codice stesso.Art. 182Le disposizioni dell’a. 1694 e della seconda parte dell’a. 1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.Art. 183Le disposizioni degli artt. 1706 e 1707 del codice si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.Art. 184Le cause di estinzione del mandato (Cod. Civ. 1722 e seguenti) sono regolate dal codice se si verificano dopo l’entrata in vigore di questo, anche se si tratta di mandato conferito anteriormente.Art. 185La disposizione del secondo comma dell’a. 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.Art. 186Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua costituita anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice, può pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione dell’a. 1870 del codice stesso, ma il termine di nove anni decorre dall’entrata in vigore di questo se non scada prima il termine di ventotto anni stabilito dall’a. 2136 del codice del 1865.Art. 187Le disposizioni degli artt. 1888, secondo e terzo comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso.

Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli artt. 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l’entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo comma dell’a. 1899, se la proroga tacita non e già avvenuta anteriormente all’entrata in vigore medesima, le disposizioni dell’a. 1901 relativamente ai premi che scadono dopo l’entrata in vigore medesima, le disposizioni degli artt. 1914, secondo comma e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l’entrata in vigore medesima.Art. 188Le disposizioni dell’a. 1921 del codice si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all’entrata in vigore di esso, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente.

Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo l’entrata in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell’a. 1922 del codice, anche se il contratto di assicurazione sia anteriore.Art. 189Le disposizioni del primo comma dell’a. 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, anche se l’obbligazione di dare un fideiussore sia sorta anteriormente.

La disposizione del precedente comma non si applica se l’obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.Art. 190La disposizione dell’a. 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all’entrata in vigore del codice stesso se l’obbligazione principale scade dopo.

Se l’obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell’a. 1957 decorre dall’entrata in vigore suddetta.Art. 191La disposizione del secondo comma dell’a. 1962 del codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall’entrata in vigore del codice stesso.Art. 192Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall’a. 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all’entrata in vigore del codice stesso.Art. 193Le disposizioni degli artt. 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi anteriormente all’entrata in vigore di esso.Art. 194Le disposizioni degli artt. 2045, 2057 e 2058 del codice si applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilità del loro autore sono avvenuti anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL LIBRO V

Art. 195

Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice (Cod. Civ. 2096 e seguenti) e quelle contenute ne))e sezioni ll, III, IV e V de) capo 11 dello stesso titolo (Cod. Civ. 2141 e seguenti) si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell’entrata in vigore del codice, salvo quanto e stabilito negli articoli seguenti.

Art. 196

Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell’entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall’ultimo comma dell’a. 2097 (ora abrogato) del codice stesso, il prestatore di lavoro può recedere dal contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.

Art. 197

Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall’a. 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all’entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell’articolo medesimo, e il termine per l’impugnazione decorre dalla data predetta.

Art. 198

I patti di non concorrenza previsti dall’a. 2125 del codice, che al giorno dell’entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell’articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.

Art. 199

L’inabilitato, che al giorno dell’entrata in vigore del codice esercita un’impresa commerciale, non può continuarla se non con l’autorizzazione prevista dall’a. 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fin dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.

Art. 200

Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili (Cod. Civ. 2214 e seguenti) e alla redazione del bilancio (Cod. Civ. 2217, 2423 e seguenti) per gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale (Cod. Civ. 2195) e per le società soggette a registrazione (Cod. Civ. 2200), entreranno in vigore il 1° gennaio 1943.

Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute a tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.

Fino all’attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese (99), la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura, o da un notaio secondo le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori.

Art. 201

Ai contratti d’opera stipulati prima dell’entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell’a. 2226 del codice, salvo che la consegna dell’opera avvenga posteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.

Art. 202

Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice (Cod. Civ. 2229 e seguenti) si applicano anche ai rapporti di prestazione d’opera intellettuale in corso al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso, salva l’osservanza delle leggi speciali.

Art. 203

Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del codice (Cod. Civ. 2240 e seguenti) si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico in corso al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso.

Art. 204

Le società civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la durata del contratto, purché questa risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.

Le società civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette alle norme del codice sulle società semplici (Cod. Civ. 2251 e seguenti) a partire dal 1° luglio 1945. Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori.

Alle società civili costituite in forma di società per azioni, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, si applicano le disposizioni relative a questo tipo di società (205 e seguenti; Cod. Civ. 2325 e seguenti).

Art. 205

Le società commerciali (Cod. Civ. 2195) e le società cooperative, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate dall’a. 100 di queste disposizioni.

Art. 206

Le società commerciali e le società cooperative, legalmente costituite al giorno dell’entrata in vigore del codice, devono provvedere ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945. Fino a questa data le disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell’attuazione del codice, conservano la loro efficacia, anche se non sono a questo conformi, salve le norme degli articoli seguenti.

Art. 207

Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell’a. 2292 del codice, se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell’entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.

Art. 208

L’incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dall’entrata in vigore di questo.

Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l’incapace può essere escluso a norma dell’a. 2286 del codice.

Art. 209

Hanno immediata applicazione con l’entrata in vigore del codice, anche per le società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, gli artt. 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonché le disposizioni del titolo XI del libro V del codice (Cod. Civ. 2621 e seguenti).

Le società, che anteriormente al giorno dell’entrata in vigore del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformità delle disposizioni degli artt. 2359 e 2360, devono uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945.

Art. 210

L’emissione di obbligazioni da parte di società per azioni, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, è regolata dalle nuove disposizioni (Cod. Civ. 2410 e seguenti).Gli artt. 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.

Art. 211

Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto delle società commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, nonché la trasformazione e la fusione delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni (Cod. Civ. 2300, 2306, 2307, 2436 e seguenti, 2470, 2494 e seguenti, 2537, 2498-2504).

Art. 212

Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonché quelle emesse a norma dell’ultimo comma, potranno essere conservate per tutta la durata della società emittente prevista dall’atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.

Dalla data predetta sono vietate anche per le società esistenti le emissioni di azioni a voto plurimo (Cod. Civ. 23513). Sono nulle altresì le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni a voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima dell’entrata in vigore del codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni.

Art. 213

Salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, la durata dell’ufficio degli amministratori delle società esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945. Gli amministratori in carica a questa data decadono dall’ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più amministratori, successiva alla data stessa, salva la disposizione del secondo comma dell’a. 2385 del codice.

Art. 214

Le disposizioni dell’a. 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell’entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina.

Art. 215

Le società per azioni, che al giorno dell’entrata in vigore del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942.

Le società per azioni, che al giorno dell’entrata in vigore del codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire e che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministratori devono entro un mese convocare l’assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal codice stesso.

Art. 216

Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del Rd 4 novembre 1928, n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità limitata (Cod. Civ. 2472 e seguenti).

Art. 217

Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli artt. 206 e seguenti di queste disposizioni.

Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell’entrata in vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell’a. 41 del RD. 4 novembre 1928, n. 2325.

Art. 218

Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell’entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.

Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l’entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

Art. 219

I rapporti di associazione in partecipazione (Cod. Civ. 2549 e seguenti) costituiti anteriormente all’entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori.

Art. 220

La disposizione del secondo comma dell’a. 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all’entrata in vigore del codice.

Art. 221

L’imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945, uniformare alla disposizione dell’a. 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.

Art. 222

La disposizione dell’a. 2596 del codice non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942.

Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro i limiti di un quinquennio da quest’ultima data.

Art. 223

I contratti di consorzio prevista dal capo II del titolo X del libro V del codice, stipulati anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945.

Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio e sciolto.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI RELATIVE AL LIBRO VI

Art. 224

Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice, produce gli effetti previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore di questo.

Art. 225

Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell’omissione della trascrizione o dell’annotazione (Cod. Civ. 2644 e seguenti, 2843) non si applicano agli atti anteriori all’entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi (242).

Art. 226

La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli artt. 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell’entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.

Art. 227

Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (Cod. Civ. 2652), non si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della trascrizione della domanda e il termine stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal giorno dell’entrata in vigore di questo.

Art. 228

La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell’entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell’accettazione dell’eredità (Cod. Civ. 2648).

Art. 229

Le disposizioni degli artt. 2650 e 2834 del codice relative all’ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell’entrata in vigore del codice stesso, ancorché trascritte successivamente.

Art. 230

Salvo quanto è disposto dai successivi artt. 231 e 232, le norme del RD. 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s’intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.

Art. 231

Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:
•gli atti menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell’a. 2643 del codice agli effetti previsti dall’a. 19 della legge sui libri fondiari;
•gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 169, 2647);
•la cessione dei beni ai creditori (Cod. Civ. 1977 e seguenti) agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso (Cod. Civ. 2649);
•le domande e gli atti indicati dagli artt. 2652 e 2653 del codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.

Art. 232

L’annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall’a. 19, lett. c, della legge sui libri fondiari o l’omissione dell’annotazione medesima produce dal giorno dell’entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti (Cod. Civ. 2647).

Art. 232 Bis

A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.

Art. 233

Le disposizioni del codice relative alle prove (Cod. Civ. 2697 e seguenti si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata pronunziata sentenza definitiva, ancorché di primo grado.La prova testimoniale (Cod. Civ. 2721 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 244) per gli atti eseguiti anteriormente all’entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del Codice Civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.

Art. 234

Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all’ordine dei privilegi e all’efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali (Cod. Civ. 2745 e seguenti) si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.

Art. 235

La disposizione dell’a. 2767 del codice si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell’entrata in vigore del codice stesso, se l’indennità dovuta dall’assicuratore non è stata ancora corrisposta.

Art. 236

Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall’a. 2778 del codice, esso è preferito a quelli di cui ai nn. 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.

Art. 237

Se il pegno è stato costituito anteriormente all’entrata in vigore del codice, le condizioni per l’efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori.

Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio (Cod. Civ. 2800 e seguenti).

Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell’a. 1888 del codice del 1865, se il secondo credito è divenuto esigibile anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 238

L’opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 2812), quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.

Art. 239

Le disposizioni dell’a. 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.

Art. 240

Le ipoteche iscritte prima dell’entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall’entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia (Cod. Civ. 2847), secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve.

Art. 241

La disposizione dell’ultimo comma dell’a. 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell’entrata in vigore del codice stesso. L’estensione degli effetti dell’iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori.

Art. 242

Le disposizioni del codice, secondo le quali l’esercizio di determinate facoltà del terzo acquirente dell’immobile ipotecato è subordinato alla trascrizione del titolo (Cod. Civ. 2858 e seguenti), non si applicano a coloro il cui acquisto e anteriore all’entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell’effetto richiesta.

Art. 243

Le disposizioni degli artt. 2872, secondo comma, e 2873, secondo e terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso.

Art. 244

Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche (Cod. Civ. 2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 795) è in corso all’entrata in vigore del codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l’espropriazione, si osservano le disposizioni dell’a. 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 245

Gli effetti del sequestro conservativo (Cod. Civ. 2906) e del pignoramento (Cod. Civ. 2912 e seguenti) eseguiti anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865.

Art. 246

Le disposizioni dell’a. 2932 del codice si applicano anche se l’obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, purché l’inadempimento si verifichi posteriormente.

Art. 247

Cessano di avere effetto dalla data dell’entrata in vigore del codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse (Cod. Civ. 2941 e seguenti).

Art. 248

Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.

Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario (Cod. Civ. 2946).

Disposizioni di attuazione e transitorie

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318

Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie.

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Capo III

Disposizioni generali e finali

Art. 249-250

(abrogati)

Art. 251

Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito (76), in detta espressione s’intendono comprese, oltre l’istituto d’emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall’ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito.

Art. 252

Quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se è stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e dall’entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.

La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l’acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.

Art. 253

Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità, si eseguono con l’osservanza di dette leggi.

Art. 254

I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per decreto del Presidente della Repubblica, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell’a. 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 255

Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell’a. 1524 del codice e per le formalità della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso.

Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della nota e dell’atto da trascriversi.

Il numero d’ordine della trascrizione è quello progressivo del registro delle trascrizioni.

Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall’a. 36del Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 256

Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del Codice Civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s’intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.

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