La pensione di inabilità

La pensione di inabilità per invalidità civile è stata istituita con l’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Età
Compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni.
Grado di invalidità
In sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, deve essere stata riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidità totale).
Condizione economica
E’ richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico.
Cittadinanza
E’ necessario essere cittadini italiani ed avere la residenza in Italia.
Hanno diritto a pensione, in presenza dei suddetti altri requisiti, anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione.
Possono aver diritto a pensione anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (art. 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e art. 41 del decreto legìslativo 25 luglio 1998, n. 286). Per l’applicazione di questa disposizione (e delle altre contenute nella legge e nel decreto menzionati) è stato emanato il regolamento di attuazione approvato con d.RR. 31 agosto 1999, n. 394.

LO STATO DI BISOGNO ECONOMICO

La legge n. 118 del 1971 aveva stabilito che per aver diritto alla pensione dì inabilità l’invalido dovesse trovarsi nelle condizioni economiche previste dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la concessione della pensione sociale a carico dell’INPS, e cioè che non fosse iscritto nei ruoli dell’imposta complementare sui redditi.

Soppressa tale imposta a seguito della riforma del sistema tributario del 1973, lo stato di bisogno economico venne rapportato all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), di nuova istituzione, e furono fissati due limiti: uno dei redditi propri e l’altro, per i coniugati, dei redditi propri cumulati con quelli del coniuge: la pensione di inabilità poteva essere concessa solo a condizione che l’invalido ed eventualmente il suo coniuge non fossero provvisti dì redditi superiori e detti due limiti, fissati, rispettivamente, in lire 336.050 e lire 1.320.000 annue a decorrere dal I’ gennaio 1974 (art. 3 della legge 16 aprile 1974, n. 114).

Successivamente il secondo limite venne abolito e il requisito dello stato di bisogno economico necessario per il diritto alla pensione di inabilità fu sganciato da quello previsto per il conseguimento della pensione sociale.

Rimase pertanto solo il limite dei redditi propri che venne fissato in lire 5.200.000 a decorrere dal I’ luglio 1980 (art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33).

Detto importo ha poi avuto graduali aumenti in applicazione delle norme sulla perequazione automatica prevista dall’art. 19 delle legge 30 aprile 1969, n. 153, ed estesa alle pensioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordi dall’art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Tale perequazione, per effetto di successive disposizioni, ha avuto cadenza a volte trimestrale, altre volte quadrimestrale o semestrale. A decori-ere dall’anno 1995, essa opera cori cadenza annuale (art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

Da ultimo, l’art. 54, 12° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1998 la rivalutazione è calcolata sulla base dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall’ISTAT.

Ai fini del diritto a pensione, si considera il limite di reddito relativo all’anno in cui la pensione stessa dev’essere corrisposta e si confronta tale limite con l’ammontare dei redditi percepiti nell’anno precedente.

Ad esempio, per l’anno 1999 la pensione spetta se i redditi percepiti dall’invalido nell’anno 1998 (cioè dal I’ gennaio al 31 dicembre 1998) non superano il limite di lire 23.211.775.

Se successivamente alla concessione della pensione il reddito dell’invalido supera il limite massimo stabilito per l’anno di riferimento, si fa luogo alla revoca della pensione.

Redditi Esclusi:

Ai fini del raggiungimento del limite di reddito si considerano i redditi valutabili agli effetti dell’IRPEF (art. 14-septies, quarto comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33), cioè soltanto quelli assoggettati a detta imposta e costituenti la base imponibile.

Sono pertanto esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità corrissposti o da corrispondere ai minorati civili sia a titolo di unica provvidenza, sia, ove ricorra il caso, a titolo di più provvidenze a favore di soggetti pluriminorati.

In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, I Sezione, con parere n. 1078/88 del 15 giugno 1988, rilevando che dette provvidenze sono esenti dall’imposta sui redditi delle persone fisiche a norma dell’art. 34, secondo comma, dei decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Vanno anche escluse dal coacervo dei redditi, ai fini del diritto alle provvidenze in parola, le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni annesse alle decorazioni dell’Ordine militare d’Italia, i soprassoldi concessi ai decorati al valore militare, i sussidi a carattere assistenziale e ogni altro emolumento previsto dal citato art. 34.

Tra gli emolumenti esclusi sono anche le rendite infortunistiche INAIL, aventi natura risarcitoria (e cioè le rendite di inabilità permanente assoluta o parziale) gli assegni per l’assistenza personale continuativa, le rendite per il caso di morte c.d. “sussidi funerari”, le rendite c.d. di passaggio e l’indennizzo per invalidità derivante da vaccinazioni obbligatorie.

A seguito del parere del Consiglio di Stato, il Ministero dell’interno con circolare dei 15 gennaio 1990 ha impartito disposizioni alle Prefetture nel senso che per il futuro, in sede di accertamento dei diritto alla concessione delle provvidenze ai minorati civili, occorre considerare soltanto i redditi assoggettati all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) secondo le leggi tributarie vigenti in materia.

Per quanto concerne il passato, il riesame delle situazioni pregresse può essere disposto soltanto su domanda documentata dell’interessato, tenendo comunque conto della prescrizione quinquennale dei ratei già maturati, eventualmente intervenuta.

MISURA DELLA PENSIONE

Rivalutazione Annuale:

L’art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sono determinati, con decorrenza l’ gennaio di ogni anno, sulla base del solo adeguamento al costo della vita, calcolato in relazione all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Questo criterio è stato modificato dall’art. 54, 12′ comma, dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha stabilito che a decorrere dal l’ gennaio 1998 la rivalutazione è calcolata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall’ISTAT.

 

INVALIDI ULTRASESSANTENNI E LA FINANZIARIA 2002

Invalidi Di 60 Anni O Più:

Dal 1° Gennaio 2002 è innalzata a 1.000.000 lire, cioè 516,45 euro, la provvigione in favore di chi già percepisce una pensione di inabilità per invalidità civile totale ed abbia un’età pari o superiore ai 60 anni.

A condizione che il beneficiario:
  • se vive da solo, non consegua redditi propri per un importo superiore a 13 milioni di lire, cioè 6.713,98 euro;
  • se coniugato, non percepisca comunque redditi propri per un importo superiore a 13 milioni di lire. Inoltre la somma del suo reddito personale con quello del coniuge non deve superare la somma del limite personale predetto (13 milioni di lire) con l’importo annuo dell’assegno sociale.

CASI SPECIALI

Invalidi Ricoverati In Istituti O Case Di Riposo:

A norma dell’art. 14-septies, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n 33, che ha modificato l’art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1971, n. 118, la pensione spetta nella misura intera anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

Compatibilità:

L’art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, aveva stabilito che e decorrere dal I°’ gennaio 1991 la pensione di inabilità, come tutte le altre prestazioni pensionistiche previste per i Minorati civili, fosse incompatibile con le pensioni dirette concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti erogati a titolo di invalidità.

Il divieto di cumulo è stato abrogato dall’art. 12 della legge 30 dicembre 199 1, n. 412, limitatamente agli invalidi civili totali, ai ciechi civili e ai sordi, i quali quindi possono cumulare la pensione conseguita per la minorazione civile con le altre pensioni sopra specificate.

Con norma transitoria contenuta nel secondo comma di detto art. 12 sono fatti salvi i diritti acquisiti dai minorati civili per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’interno fino a tutto il 1° gennaio 1992.

Per effetto di tale norma, alla quale va riconosciuto intento di sanatoria, il Ministero dell’interno ha impartito disposizioni nel senso che i pagamenti so-spesi in via cautelare prima del 1 ‘ gennaio 1992 (cioè nel corso dell’anno 1991) siano ripristinati d’ufficio a partire dal 1 ‘ gennaio 1991.

INVALIDI ULTRASESSANTACINQUENNI

Invalidi Con Più Di 65 Anni:

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età cessa la corresponsione della pensione di inabilità e in sostituzione è concessa la pensione sociale a carico del fondo di cui all’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

In tal senso dispone l’art. 19 della legge n. 118 dei 1971, confermato dall’art. 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.

Ulteriore conferma è contenuta nell’art. 8, secondo comma, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Il terzo comma di detto art. 8 stabilisce che se l’importo della pensione sociale risulti inferiore a quello della pensione di inabilità, la differenza è corrisposta a titolo di assegno “ad personam”.

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