EMERGENZA CORONAVIRUS : agevolazioni persone con disabilità

decreto “CURA ITALIA” le agevolazioni e benefici per le persone con disabilità 

 

N.B. Queste sono le nuove disposizioni e le varie agevolazioni correlate previste dal decreto “CURA ITALIA”. Tuttavia per conoscere le modalità di accesso a tali benefici è necessario attendere le linee guida applicative dell’INPS

Il 17 Marzo 2020 è stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale 17-03-2020 n.70  il decreto-legge intitolato “misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Per ciò che concerne le agevolazioni afferenti le persone con disabilità grave (Art. 3 c. 3 L.104/92) che siano lavoratori dipendenti o le persone che assistano un familiare con disabilità grave.
Gli articoli che interessano sono i seguenti:

ART. 23 : CONGEDI PARENTALI PER GENITORI

Viene introdotta una nuova formula di congedo a favore dei genitori, alternativa rispetto a quelli già esistenti in base al Decreto legislativo 151/2001.
Tale nuova formula prevede 15 giorni mensili retribuiti al 50% e, di norma concesso nel caso di figli minori di 12 anni, è allo stesso modo esteso a persone con disabilità grave a prescindere dall’età, a condizione che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Il congedo in oggetto è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori. Per fruire di tale congedo è necessario che l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito  o non sia disoccupato.

ART. 24: PERMESSI LAVORATIVI (LEGGE 104/92)

Viene introdotto anche un eccezionale ampliamento dei permessi lavorativi (di norma 3 al mese). I lavoratori titolari dello status di handicap grave e allo stesso modo coloro che assistono una  persona con disabilità grave, hanno a disposizione complessivamente, per i mesi di Marzo e Aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Inoltre, i titolari dei permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi.

ART. 26: TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA

Questo articolo riguarda solo i lavoratori che si trovino in isolamento domiciliare (quarantena) per essere stati a contatto con persone positive al Coronavirus. Questa condizione viene equiparata al ricovero ospedaliero, pertanto assimilata alla malattia, quindi retribuito, tuttavia non è computata ai fini del comporto.
Lo status di cui sopra (ricovero ospedaliero) viene riconosciuto fino a fine Aprile, indipendentemente dalla condizione di sorveglianza attiva, a tutti lavoratori titolari dello status di handicap grave  ed anche ai lavoratori titolari dello status di handicap privo della connotazione di gravità (Art. 3 c.1),purché in possesso di certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali” che attesti una condizione di rischio (soggetti immunodepressi, soggetti in esiti di patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita).

ART. 39: DIRITTO AL LAVORO AGILE (SMART WORKING)

  Fino a fine Aprile, i lavoratori dipendenti titolari dello status di handicap grave o coloro che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere  la attività lavorativa presso la propria abitazione, “salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”, ossia nei casi in cui sia effettivamente possibile svolgere le proprie mansioni in modalità remota.

ART. 47: CHIUSURA DEI CENTRI DIURNI

Tale previsione sospende le attività di tutti i centri semi residenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità. Sono esclusi dalla previsione i centri di riabilitazione estensiva ambulatoriale e simili. E’ tuttavia aperta la possibilità da parte della ASL, attivare interventi “non differibili” dei centri diurni sanitari e socio-sanitari, in favore delle persone ad alta necessità di sostegno sanitario, qualora la struttura consenta il rispetto delle misure di contenimento.

ART. 48 : PRESTAZIONI DOMICILIARI

L’articolo 48 prevede che le amministrazioni forniscano, ove possibile, prestazioni in forme individuali domiciliari, o qualora la natura delle prestazioni lo consenta, che le stesse vangano rese “ a distanza”. L’intento di tale articolo è quello di continuare a fornire assistenza e supporto, sempre nel rispetto delle previste misure di contenimento.

PER  UNA RISPOSTA A TUTTE LE DOMANDE FREQUENTI SULLE MISURE PER LE PERSONE CON DISABILITA’ , CONSULTARE IL LINK : http://disabilita.governo.it

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