Disabilità e lavoro

Cass.civ.Sez.lavoro,01-07-2014,n.14950</p>

 

Nel rito del lavoro,mentre è consentita,sia pure previa autorizzazione del giudice,la modificazione della domanda (emendatio libelli),non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova-per la valutazione della sussistenza della quale occorre fare riferimento sia al “petitum”che alla sua “causa petendi”-neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con l’esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito (la Cassazione ha così confermato la decisione dei giudici del merito,che avevano dichiarato inammissibile la domanda nuova avente ad oggetto la concessione dell’indennità per ciechi assoluti non ritualmente proposta nel giudizio nel quale era stata chiesta e poi riconosciuta l’indennità di accompagnamento per invalidi civili assoluti,essendo le due provvidenze distinte)

10338

 

<p>Cass. civ. Sez. lavoro, 28-01-2014, n. 1778 (rv. 629664)</p>

<p>I benefici economici connessi al riconoscimento del diritto ad una prestazione assistenziale (nella specie,indennità di accompagnamento),nel caso in cui il requisito sanitario si concretizzi successivamente alla proposizione della domanda in giudizio,per effetto dell’art.149cod.proc.civ. decorrono immediatamente a partire dalla data dell’accertata insorgenza dello stato invalidante. (Cassa e decide nel merito,App.Napoli,22/10/2009)</p>

 

 

 

<p>Cass.civ. Sez.VI-Lavoro Ordinanza,17-03-2014, n. 6091</p>

<p>Necessita di adeguata motivazione la decisione del giudice di merito che,disattendendo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio,ritenga non spettare l’indennità di accompagnamento,per insussistenza del requisito dell’incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana,all’invalido cui occorra aiuto soltanto per alcuni atti della vita,dovendosi intendere tale requisito come incapacità estesa alla generalità dei bisogni o atti giornalieri.</p>

 

 

 

<p>Cass.civ.Sez.VI-Lavoro Ordinanza,26-11-2013,n.26380</p>

<p>Il cittadino straniero,anche se titolare del solo permesso di soggiorno,ha il diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento,la pensione d’inabilità e l’assegno d’invalidità,ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge,essendo stata espunta,per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n.306del2008,n.11del2009e n.187del2010,l’ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno,in quanto,se è consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione di prestazione assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero a soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non brevi durata,quando tali requisiti non siano in discussione,sono costituzionalmente illegittime,perché ingiustificatamente discriminatorie,le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extra europei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona,riconosciuti ai cittadini italiani.</p>

 

 

<p>Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 27-11-2014, n. 25255</p>

 

 

<p>Il diritto alla indennità di accompagnamento spetta sia nel caso in cui il bisogno dell’aiuto di un terzo si manifesti per incapacità di ordine fisico,sia per malattia di carattere psichico.La capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi,pertanto,riferita non solo in senso fisico,come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti,ma anche come capacità di intenderne il significato,la portata,la loro importanza,anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica.Ne consegue la erroneità della pronuncia giudiziale di diniego della prestazione richiesta nonostante la piena consapevolezza di una infermità psichica dell’istante,che trascuri del tutto di considerare alcun dati evidenzianti le necessità dello stesso e le sue peculiarità comportamentali,oltre che un rendimento mentale quasi del tutti compromesso (come nella specie emergente dalla espletata consulenza d’ufficio,il cui giudizio finale,tuttavia,nella parte in cui escludeva la sussistenza delle condizioni per un’assistenza continua in ordine al compimento da parte del ricorrente degli atti quotidiani della vita,risulta incoerente e,per questo,non poteva essere condiviso dal Giudice).</p>

 

 

 

<p>Corte cost., 15-03-2013, n. 40</p>

<p>Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 80,comma19, della legge 23 dicembre 2000,n.388,nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della legge11febbraio1980,n.18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili)e della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge30marzo1971,n.118 (Conversione in legge del decreto-legge30gennaio1971,n.5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili).La suddetta disposizione-restringendo fortemente l’ambito di applicazione dell’art. 41 del D.Lgs.n.286del1998,in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore degli extracomunitari-ha subordinato la concessione delle provvidenze costituenti diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali alla titolarità della carta di soggiorno,poi sostituita,a far data dal2007,con il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.Tale disposizione è stata più volte esaminata da questa Corte anche in riferimento agli istituti della pensione di inabilità (sentenza n.11del2009e sentenza n.324del2006)e della indennità di accompagnamento (sentenza n.306del2008),vale a dire le stesse provvidenze qui in discorso.In tali occasioni,la Corte rilevò come fosse manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione di prestazioni assistenziali (che presupponevano uno stato di invalidità e disabilità)al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede,per il suo rilascio,tra l’altro,la titolarità di un determinato reddito,mentre non venne preso in considerazione il requisito-sul quale la Corte è chiamata a pronunciarsi nel presente giudizio-del possesso,da almeno cinque anni,di un permesso di soggiorno in corso di validità (del pari richiesto per il conseguimento del suddetto titolo di soggiorno).La previsione di quest’ultimo requisito è stata,invece,scrutinata con riferimento ad altre provvidenze,cioè per l’assegno mensile di invalidità,di cui all’art. 13 della legge n.118del1971 (nella sentenza n.187del2010)e per l’indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge11ottobre1990,n.289(nella sentenza n.329del2011).In entrambe tali occasioni,nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della normativa denunciata,la Corte,in particolare,rilevò che-ove si tratti,come nei casi allora delibati,di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito-qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato,fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti,finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art.14della CEDU,avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea.Identico ordine di rilievi deve essere evocato-seppure mutatis mutandis-anche nell’attuale scrutinio,avuto riguardo alla natura ed alla ratio delle provvidenze qui in considerazione.Infatti,anche in questo caso si tratta di provvidenze rivolte a soggetti in gravi condizioni di salute,portatori di handicap fortemente invalidanti (in uno dei due giudizi a quibus si tratta addirittura di un minore),la cui attribuzione comporta il coinvolgimento una serie di valori di essenziale risalto tutti di rilievo costituzionale e contemplati dai parametri evocati,tra cui spicca l’art.2della Costituzione. Tali valori-al lume,anche,delle diverse convenzioni internazionali che parimenti li presidiano-rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis,così come ratione census)nei confronti di cittadini extracomunitari,legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico,come nei casi di specie.</p>

</div>

 

<p>Cass. civ., Sez. lavoro, 05/07/2011, n. 14733</p>

<p>In tema di pensione sociale attribuita ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi, la disciplina prevista dall’art. 26 della legge n. 153 del 1969 – secondo la quale ai ricorsi amministrativi dell’INPS concernenti la concessione della pensione si applicano le norme che disciplinano il ricorso in materia di pensioni a carico dell’assicurazione obbligatoria generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti – e dall’art. 19 della legge n. 118 del 1971 – che regola la sostituzione della pensione o assegno di invalidità con la pensione sociale – comporta che, nonostante il carattere assistenziale di tale istituto, il legislatore ha inteso assicurare alla pensione sociale, sin dalla sua introduzione, la tutela in sede contenziosa (con i medesimi strumenti giuridici) prevista per le pensioni AGO di invalidità, vecchiaia e superstiti. Ne consegue l’applicabilità anche alla pensione sociale della decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, per cui, ove siano decorsi più di cinque anni dalla revoca della prestazione, la richiesta di pagamento dei ratei ad essa ricollegabili va rigettata. (Rigetta, App. Firenze, 27/02/2009)</p>

 

 

<p>Cass. civ., Sez. lavoro, 28/06/2011, n. 14233</p>

<p>E’ fondata e meritevole di accoglimento la domanda giudiziale volta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento avanzata dal ricorrente, affetto da amputazione dell’arto inferiore con cicatrizzazione moncono non completa per gangrena gassosa, diabete mellito complicato, cardiopatia ipertensiva e si trovi in condizioni di necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare autonomamente. Ove le conclusioni del consulente tecnico appaiano dedotte con esauriente e congrua motivazione, oltre ad apparire immuni da vizi logici e corrette sul piano scientifico, non resta che condannare l’INPS alla corresponsione dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell’accertamento oltre agli interessi legali da calcolarsi sui singoli ratei da ciascuna scadenza sino al saldo con esclusione della rivalutazione monetaria.</p>

 

LAVORO (COLLOCAMENTO)Assunzione Obbligatoria Di Mutilati Ed Invalidi:in Genere

In tema di collocamento obbligatorio dei disabili, in caso di avvio presso l’impresa di destinazione della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, l’obbligo del datore di lavoro di procedere all’assunzione del personale invalido è sospeso per l’intera durata della procedura, nonché, ove la stessa si concluda con almeno cinque licenziamenti, per l’intero periodo – pari ad un anno dall’ultimo licenziamento nel regime anteriore alle modifiche introdotte con l’art. 6 del d.lgs. n. 297 del 2002 – in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’art. 8, primo comma, legge n. 223 del 1991, senza che ostino limitazioni territoriali. Ne consegue che il provvedimento di avviamento obbligatorio al lavoro può essere legittimamente adottato dal datore di lavoro solo a seguito della cessazione della sospensione dell’obbligo, potendo la relativa istanza di assunzione essere effettuata, entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 9, primo comma, legge n. 68 del 1999, solo da tale momento. (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 05/11/2007)

Cass. civ., Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10731

Parti In Causa

Elco S.p.A. C. Proietti

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CED Cassazione, 2011

Riferimenti Normativi

DLT 19/12/2002 n. 297 Art. 6 –  L 12/03/1999 n. 68 Art. 3 –  L 12/03/1999 n. 68 Art. 9 –  L 23/07/1991 n. 223 Art. 24 –  L 23/07/1991 n. 223 Art. 4 –  L 23/07/1991 n. 223 Art. 8 –  L 29/04/1949 n. 264 Art. 15

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATAProfessori Universitari:in Genere –  Università:in Genere

In tema di reclutamento del personale docente sulla base della graduatoria permanente di cui alla legge n. 124 del 1999, per coprire i posti riservati agli invalidi ai sensi dell’art. 3 della legge n. 68 del 1999, l’amministrazione scolastica è obbligata ad attingere dalla graduatoria medesima a prescindere dall’operatività dei vari scaglioni della graduatoria, dovendosi escludere che il datore di lavoro pubblico possa, attraverso circolari od altri provvedimenti, negare un diritto che non è suscettibile di alcuna lesione ad opera di fonti non primarie, ponendosi la scelta operata dal legislatore nazionale in linea sia con il principio stabilito dall’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (alla quale l’art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati) secondo cui “l’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”, sia con l’art. 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata e resa esecutiva dall’Italia con la legge n. 18 del 2009) che riconosce il diritto al lavoro delle persone con disabilità, da garantire con “appropriate iniziative” volte a favorirne l’assunzione nel settore pubblico ovvero il loro impiego nel settore privato. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’anzidetto principio, ha escluso, ai fini dell’immissione in ruolo di due professori iscritti nell’elenco dei disabili per il collocamento obbligatorio, la necessità del previo esaurimento delle precedenti graduatorie di merito, ritenendo priva di rilievo l’esistenza di separati scaglioni, che costituiscono solo una suddivisione derivante dall’inserimento dei vincitori di concorso di epoche precedenti, di per sé inidonea ad ostacolare il soddisfacimento delle quote d’obbligo). (Cassa e decide nel merito, App. Trieste, 29/12/2006)

Cass. civ., Sez. lavoro, 06/04/2011, n. 7889

Parti In Causa

Firmino e altri C. Min Istruzione Universita’ Ricerca e altri

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CED Cassazione, 2011

Riferimenti Normativi

COST Art. 38 –  L 03/03/2009 n. 18 Art. 27 –  L 02/08/2008 n. 130 –  L 20/08/2001 n. 333 –  DL 03/07/2001 n. 255 Art. 1 –  L 03/05/1999 n. 124 –  L 12/03/1999 n. 68 Art. 3 –  DLT 16/04/1994 n. 297 Art. 401

Giurisprudenza Correlata

Conformi

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 09/09/2008, n. 23112

INVALIDI

IMPIEGO PUBBLICOAssunzioni Obbligatorie

Il nuovo secondo comma dell’art. 16 della legge 68 del 1999 (secondo cui “i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3, anche se non versino in stato di disoccupazione”) non va inteso nel senso che la riserva di cui all’art. 8 l. n. 68 del 1999 possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione (il quale risulta sempre necessario), ma va vista come disposizione di carattere generale, la quale consente, in definitiva e con previsione di favore, l’assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del suddetto requisito all’atto della partecipazione al concorso. Tale interpretazione appare l’unica sistematicamente possibile in base al dato testuale di cui all’art. 7 della citata legge la quale, nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili debbano essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8 comma 2, per poter beneficiare della “riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso”, dal che consegue che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota dei posti a concorso.

Cons. Stato, Sez. VI, 29/03/2011, n. 1892

Parti In Causa

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca C. So.Ca.

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

L 12/03/1999 n. 68 Art. 16 –  L 12/03/1999 n. 68 Art. 3 –  L 12/03/1999 n. 68 Art. 7 –  L 12/03/1999 n. 68 Art. 8

LAVORO (RAPPORTO DI)Licenziamento:in Genere:(Motivi Del)

Pur essendo il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro in prova estraneo al regime comune dei licenziamenti in punto di motivazione, oneri probatori e sanzioni, esso rimane sottoponibile al controllo giurisdizionale. Nello specifico, il lavoratore potrà dimostrare che l’atto di recesso è stato determinato da motivi illeciti, fra i quali ben può rientrare lo svolgimento della prova in mansioni incompatibili con lo stato di invalidità o la finalizzazione del recesso, adottato nonostante il positivo superamento dell’esperimento, alla mera elusione della disciplina sul collocamento dei disabili.

Cass. civ., Sez. lavoro, 27/10/2010, n. 21965

Parti In Causa

M.I. C. Casa di Cura Policlinico San Marco

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Argomenti, 2011, 2, 383, CAIRO

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHIRiserva Di Posti, Preferenze E Precedenze

IMPIEGO PUBBLICOAssunzioni Obbligatorie

La legge n. 482/1968, recante disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, prevede espressamente la riserva di posti “allo scopo di favorire e tutelare il concreto collocamento al lavoro di coloro che rappresentano una categoria c.d. debole, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell’evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale”. Ciò comporta l’attribuzione di un carattere cogente alle disposizioni, per cui la riserva opera anche se il bando di concorso non l’ha prevista e, d’altro canto, essa si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all’assunzione.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 07/09/2010, n. 1935

Parti In Causa

Gi. C. Ministero della Pubblica Istruzione e altri

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Sito Diritto dei Servizi Pubblici.it, 2010

Riferimenti Normativi

L 02/04/1968 n. 482

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHIRiserva Di Posti, Preferenze E Precedenze

IMPIEGO PUBBLICOAssunzioni Obbligatorie

La legge n. 482/1968, recante disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, prevede espressamente la riserva di posti “allo scopo di favorire e tutelare il concreto collocamento al lavoro di coloro che rappresentano una categoria c.d. debole, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell’evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale”. Ciò comporta l’attribuzione di un carattere cogente alle disposizioni, per cui la riserva opera anche se il bando di concorso non l’ha prevista e, d’altro canto, essa si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all’assunzione.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 07/09/2010, n. 1935

Parti In Causa

Gi. C. Ministero della Pubblica Istruzione e altri

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Sito Diritto dei Servizi Pubblici.it, 2010

Riferimenti Normativi

L 02/04/1968 n. 482

LAVORO (COLLOCAMENTO)Assunzione Obbligatoria Di Mutilati Ed Invalidi:in Genere

In tema di collocamento obbligatorio degli invalidi, la disciplina dell’assunzione si pone in rapporto di specialità rispetto a quella generale di avviamento e costituzione del rapporto di lavoro, nell’ambito della quale anche la stipula del contratto a termine costituisce ipotesi speciale, per essere l’apposizione del termine in funzione dell’individuazione delle forme assuntive più adatte al tipo di invalidità ed in un’ottica di collocamento mirato del disabile, finalizzata ad assicurare un suo proficuo inserimento lavorativo, indipendentemente dall’applicazione dei limiti generali relativi all’apposizione del termine al rapporto di lavoro. Ne consegue, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile psichico sulla base di specifica previsione della convenzione stipulata tra l’impresa che assume e la P.A., ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che non è richiesta l’indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine, sicché la mancanza di tale indicazione non comporta l’inefficacia del termine e la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato. (Cassa e decide nel merito, App. Potenza, 23/08/2006)

Cass. civ., Sez. lavoro, 31/05/2010, n. 13285

Parti In Causa

Ageforma S.p.A. in Liq C. Mangieri

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CED Cassazione, 2010

Riferimenti Normativi

DLT 06/09/2001 n. 368 Art. 1 –  L 12/03/1999 n. 68 Art. 11

Giurisprudenza Correlata

Vedi: Cass. civ. Sez. lavoro, 16/08/2004, n. 15951

INVALIDI

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHIRiserva Di Posti, Preferenze E Precedenze

L’art. 7 della legge 68/1999, nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili debbano essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8 comma 2, per poter beneficiare della “riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso”, dal che consegue che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota dei posti a concorso. (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli, Sezione II, n. 13078/2003).

Cons. Stato, Sez. VI, 05/02/2010, n. 525

Parti In Causa

Ministero dell’Istruzione dell’Università e Della Ricerca C. Ufficio Scolastico Regionale di Napoli e altri

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Massima redazionale, 2010

Riferimenti Normativi

L 12/03/1999 n. 68 Art. 7 –  L 12/03/1999 n. 68 Art. 8

INVALIDI

LAVORO (RAPPORTO DI)Assunzione (Diritto Alla)

In tema di invalidi civili, ciechi e sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione – obbligati, senza distinzione alcuna, a presentare alla prefettura e al datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti per l’assunzione (art. 1, comma 257, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) – la condotta del lavoratore che impedisca l’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’assunzione è equiparata all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti stessi e, posto che tale insussistenza è prevista dalla legge come condizione risolutiva, il rapporto di lavoro è risolto “ex lege” per effetto della finzione di avveramento ex art. 1359 cod.civ., a nulla rilevando che all’atto dell’assunzione siano stati eseguiti i prescritti accertamenti, giacché distinti da quelli previsti dal citato art. 1, comma 257, della legge n. 662 del 1996. Stabilire se il mancato avveramento si debba attribuire a causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario, per trarne la conseguenza di considerare la condizione come avverata, involge un’indagine di mero fatto il cui risultato è insindacabile in sede di legittimità, se non ricorrono vizi logici o errori di diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro alla lavoratrice invalida civile, il cui comportamento colpevole – consistito nel non presentare la dichiarazione prescritta dalla legge, né presentarsi alle visite mediche reiteratamente disposte dall’Amministrazione, senza fornire alcuna giustificazione in ordine alle ragioni del rifiuto a sottoporsi a visita – era stato ritenuto inidoneo a precludere l’avveramento della condizione risolutiva del rapporto di lavoro). (Rigetta, App. Catanzaro, 11/11/2005)

Cass. civ., Sez. lavoro, 11/01/2010, n. 209

Parti In Causa

Ungheri C. Poste Italiane S.p.A.

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CED Cassazione, 2010

Riferimenti Normativi

CC Art. 1359 –  L 23/12/1996 n. 662 Art. 1 –  L 02/04/1968 n. 482 –

Giurisprudenza Correlata

Vedi: Cass. civ. Sez. I, 22/04/2003, n. 6423

INVALIDI

LAVORO (RAPPORTO DI)Assunzione (Diritto Alla)

In tema di invalidi civili, ciechi e sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione – obbligati, senza distinzione alcuna, a presentare alla prefettura e al datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti per l’assunzione (art. 1, comma 257, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) – la condotta del lavoratore che impedisca l’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’assunzione è equiparata all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti stessi e, posto che tale insussistenza è prevista dalla legge come condizione risolutiva, il rapporto di lavoro è risolto “ex lege” per effetto della finzione di avveramento ex art. 1359 cod.civ., a nulla rilevando che all’atto dell’assunzione siano stati eseguiti i prescritti accertamenti, giacché distinti da quelli previsti dal citato art. 1, comma 257, della legge n. 662 del 1996. Stabilire se il mancato avveramento si debba attribuire a causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario, per trarne la conseguenza di considerare la condizione come avverata, involge un’indagine di mero fatto il cui risultato è insindacabile in sede di legittimità, se non ricorrono vizi logici o errori di diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro alla lavoratrice invalida civile, il cui comportamento colpevole – consistito nel non presentare la dichiarazione prescritta dalla legge, né presentarsi alle visite mediche reiteratamente disposte dall’Amministrazione, senza fornire alcuna giustificazione in ordine alle ragioni del rifiuto a sottoporsi a visita – era stato ritenuto inidoneo a precludere l’avveramento della condizione risolutiva del rapporto di lavoro). (Rigetta, App. Catanzaro, 11/11/2005)

Cass. civ., Sez. lavoro, 11/01/2010, n. 209

Parti In Causa

Ungheri C. Poste Italiane S.p.A.

Fonte

CED Cassazione, 2010

Riferimenti Normativi

CC Art. 1359 –  L 23/12/1996 n. 662 Art. 1 –  L 02/04/1968 n. 482

GIURISPRUDENZA CORRELATA

Cass. civ. Sez. I, 22/04/2003, n. 6423

INVALIDI

LAVORO (RAPPORTO)Lavoro:subordinato In Genere

In tema di collocamento obbligatorio degli invalidi, il datore di lavoro, in caso di violazione dell’obbligo di assunzione del lavoratore avviato, è tenuto al risarcimento del danno derivato al lavoratore per la mancata assunzione e tale responsabilità permane fino a che il lavoratore non benefici di successivo avviamento presso altro datore, giacché con tale atto viene a cessare l’obbligo del primo datore, a tal fine restando irrilevante che il successivo datore provveda ad adempiere effettivamente al proprio obbligo di assunzione dell’invalido. (Rigetta, App. Roma, 17/01/2005)

Cass. civ., Sez. lavoro, 12/06/2009, n. 13718

Parti In Causa

C.G. C. Monaco S.p.A.

Fonte

Mass. Giur. It., 2009 – CED Cassazione, 2009

Riferimenti Normativi

CC Art. 1218 – CC Art. 1223 – CC Art. 1227 – L 12/03/1999 n. 68 – L 02/04/1968 n. 482

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità

Con riguardo agli invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni (ma inferiore ai sessantacinque) che, secondo la disciplina prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, non hanno diritto all’iscrizione nelle liste speciali di collocamento (limite eliminato dalla nuova disciplina del collocamento obbligatorio dettata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68), al fine di dedurre la qualità di incollocato al lavoro, richiesta dall’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 quale elemento costitutivo per poter conseguire l’assegno mensile di invalidità, non può essere valorizzata l’entità della parziale incapacità lavorativa, posto che essa, non coincidendo con l’incapacità lavorativa totale, costituisce elemento di giudizio di per sè inidoneo alla dimostrazione in via presuntiva della condizione di disoccupato. (Rigetta, App. Lecce, 21/04/2006)

Cass. civ., Sez. lavoro, 08/06/2009, n. 13175

Parti In Causa

D.N.I. C. Ministero dell’Interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2009 – CED Cassazione, 2009

Riferimenti Normativi

L 12/03/1999 n. 68 Art. 22 – L 30/03/1971 n. 118 Art. 13 – L 02/04/1968 n. 482

Giurisprudenza Correlata: Vedi

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 05/12/2008, n. 28852 – Cass. civ. Sez. lavoro, 06/09/2006, n. 19166

INVALIDI

LAVORO (RAPPORTO)Permessi E AspettativeQuestioni Di Legittimità Costituzionale

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede il riconoscimento del congedo straordinario al parente entro il quarto grado convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità e al tutore convivente del minore o dell’interdetto che sia portatore di handicap in situazione di gravità. Il giudice a quo, infatti, prospetta un petitum indeterminato e formula due questioni di costituzionalità in termini di alternativa irrisolta e, dunque, in forma ancipite, senza operare una scelta tra le due.

Corte cost., 02/04/2009, n. 98

Fonte

Sito uff. Corte cost., 2009

Riferimenti Normativi

COST Art. 2 – COST Art. 3 – COST Art. 29 – COST Art. 32 – DLT 26/03/2001 n. 151 Art. 42

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

L’indennità di frequenza in favore di minori di anni diciotto che si trovino nelle condizioni stabilite dall’art. 1 della legge n. 289 del 1990 è di importo pari all’assegno di invalidità civile di cui all’art. 13 della legge n. 118 del 1971 e va, quindi, concessa per tredici mensilità. Ne consegue che, essendo detta indennità limitata alla reale durata del trattamento riabilitativo o terapeutico o del corso scolastico o di formazione, la corresponsione della tredicesima mensilità dovrà essere commisurata a tanti ratei quanti sono i mesi del trattamento o del corso predetti, secondo la regola prevista dall’art. 2, comma 3, della stessa legge n. 289 del 1990. (Rigetta, App. Lecce, 6 Dicembre 2005)

Cass. civ., Sez. lavoro, 28/05/2008, n.13985

Parti In Causa

I.N.P.S. C. S.C.P.

Fonte

Mass. Giur. It., 2008 – CED Cassazione, 2008

Riferimenti Normativi

L 11/10/1990 n.289 Art.1 – L 11/10/1990 n.289 Art.2 – L 30/03/1971 n.118 Art.13

Giurisprudenza Correlata: Vedi

Cass. civ. Sez. lavoro, 17/05/2006, n. 11525 – Cass. civ. Sez. lavoro, 04/04/2006, n. 7847

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHIRiserva Di Posti, Preferenze E Precedenze

INVALIDI

L’art. 16, comma 2, della L. n. 68/1999, che prevede la possibilità di assunzione dei disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici anche se non versino in stato di disoccupazione, non deve essere inteso nel senso che la riserva di cui all’art. 8 della stessa legge non vada più connessa allo stato di disoccupazione (che risulta sempre necessario), ma va vista come disposizione di carattere generale la quale consente, in definitiva e con previsione di favore, l’assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del suddetto requisito all’atto della partecipazione al concorso.

Cons. Stato, Sez. VI, 23/05/2008, n.2490

Parti In Causa

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e altri C. P.M.

Fonte

Massima redazionale, 2008

Riferimenti Normativi

L 12/03/1999 n.68 Art.8 – L 12/03/1999 n.68 Art.16

TUTELA E CURATE LA Amministrazione Di Sostegno

Stante il carattere ormai residuale ed eccezionale degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, può nominarsi un amministratore di sostegno a beneficio di un soggetto affetto da disabilità consistenti in uno stato significativo di demenza con conseguente impossibilità totale e stabile di provvedere ai propri interessi.

Tribunale Modena, 19 marzo 2008

Fonte

Giurisprudenza locale – Modena 2008,

CIRCOLAZIONE STRADALE Transito Fermata, Sosta, Parcheggio

Non è consentito il parcheggio alle auto munite di apposito contrassegno invalidi nelle aree riservate alla sosta auto dei Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza, trattandosi di peculiari categorie deputate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché della pubblica incolumità, le cui zone di parcheggio riservate non debbono essere in alcun modo occupate da soggetti estranei, anche se disabili, atteso il rischio di serio intralcio alla loro attività.

Cassazione civile , sez. II, 14 agosto 2007 , n. 17689

Parti In Causa

Rizzelli c. Com. Roma

Fonte

Giust. civ. Mass. 2007, 9  – Foro it. 2007, 12 1286

Riferimenti Normativi

D.LG. 30 aprile 1992 n. 285 art. 158

TRASPORTO MARITTIMO ED AEREOTrasporto Di Persone In Genere

La programmazione con una limitazione del numero dei passeggeri disabili per ogni volo effettuato appare non solo giustificata, ma anche doverosa al fine di assicurare la dovuta assistenza al passeggero disabile in relazione al ridotto numero dei componenti il personale di bordo e, soprattutto, appare legittimata dall’esigenza di sicurezza dello stesso, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza del passeggero.

T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 17 luglio 2007 , n. 6506

Parti In Causa

A.O. s.p.a. c. Ente Nazionale Aviazione Civile – Enac, M. s.p.a.

Fonte

Foro amm. TAR 2007, 7-8 2498 (SOLO MASSIMA)

SANITA’ PUBBLICAUnità O Aziende Sanitarie Locali (U.S.L. O A.S.L.) Personale Responsabilità Civile Dell’A.S.L. E Del Servizio Sanitario Nazionale Per Il Fatto Dei Suoi Dipendenti

Riferimenti Normativi

COST art. 32  – L 22 maggio 1978 n. 194 art. 4.  – L 22 maggio 1978 n. 194 art. 6

Il concepito nato malformato, non essendo titolare del diritto a non nascere se non sano, non è legittimato ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata informazione della grave disabilità congenita risultante dall’ecografia.

Cassazione civile , sez. III, 14 luglio 2006 , n. 16123

Parti In Causa

V. e altro

Fonte

Resp. civ. e prev. 2007, 1 56 (NOTA) nota GORGONI

LAVORO (RAPPORTO)Permessi E Aspettative

È il datore di lavoro, e non l’ente previdenziale, il soggetto destinatario dell’obbligo della concessione di tre giorni di permesso mensile retribuito a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado e convivente, così come espressamente previsto dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992.

Cass. civ., sez. lavoro, 05/01/2005, n.175

Fonte

Mass. Giur. It., 2005  – CED Cassazione, 2005

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Procedimento: Legittimazione Attiva E Passiva

In tema di controversie aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali statali secondo la disciplina di cui all’art. 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la legittimazione passiva, nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dei benefici economici compete in via esclusiva all’I.N.P.S., in quanto Ente deputato a pagare la prestazione, come si desume sia dal primo comma della norma, che trasferisce la funzione di erogazione ad un apposito fondo costituito presso detto Ente, sia dal terzo comma, che, con espressa norma processuale, prevede quella legittimazione, attribuendola invece alle Regioni soltanto quando si tratti di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, che, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 130 D.Lgs. n. 112 del 1998, le Regioni possono introdurre facendovi fronte con risorse proprie. Deve, inoltre, escludersi che alle Regioni, per i benefici a carico del fondo costituito presso l’I.N.P.S. competa una legittimazione passiva concorrente in ragione dell’attribuzione ad esse delle funzioni relative all’espletamento del procedimento amministrativo inerente l’accertamento dello stato invalidante, dovendosi considerare, altresì, che tale accertamento, nel giudizio inteso ad ottenere i benefici economici, avviene “incidenter tantum”, di modo che spiega effetti limitati all’ambito del procedimento instaurato contro l’I.N.P.S. e non si estende a successivi giudizi aventi ad oggetto “petita” diversi dalle prestazioni assistenziali statali e che pure abbiano come presupposto logico l’esistenza di uno stato invalidante (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la legittimazione del Ministero dell’Economia e, preso atto che risultava passata in giudicato la statuizione della sentenza di primo grado negante la legittimazione dell’I.N.P.S., ha deciso nel merito rigettando la domanda del preteso invalido, rilevando, altresì, che non era comunque applicabile, perché non riguardante i giudizi in corso, la disposizione dell’art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, che ha attribuito la qualifica di litisconsorte necessario al suddetto Ministero nei giudizi concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, sia pure a fini di mera partecipazione al giudizio per effetto di denunzia di lite, con funzioni di controllo delle condizioni sanitarie dell’invocato trattamento).

Cass. civ., sez. lavoro, 09/08/2004, n.15347

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art. 34  – CPC Art. 102  – DLT 31/03/1998 n.112 Art.130  – DL 30/09/2003 n.269 Art.42  – L 24/11/2003 n.326

LAVORO (RAPPORTO)Categoria, Qualifica, Mansioni: (Mutamento Di Mansioni)

All’interno del rapporto di lavoro subordinato, non è legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa nei modi e nei termini precisati dal datore di lavoro in forza del suo potere direttivo a causa di una ritenuta dequalificazione delle mansioni, quando il datore di lavoro da parte sua adempia a tutti gli obblighi derivantigli dal contratto (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale ed assicurativa etc.) , essendo giustificato il rifiuto di adempiere alla propria prestazione, ex art. 1460 c.c., solo se l’altra parte sia totalmente inadempiente, e non se vi sia una potenziale controversia su una non condivisa scelta organizzativa aziendale, che non può essere sindacata dal lavoratore ove essa non incida sulle sue immediate esigenze vitali. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto passibile di licenziamento per giusta causa la dipendente, con qualifica di fisioterapista, di un’associazione di assistenza ai portatori di handicap che aveva rifiutato di accompagnare a casa a piedi, con un percorso di non breve durata, il proprio paziente dopo il trattamento giornaliero).

Cass. civ., sez. lavoro, 23/12/2003, n.19689

Parti In Causa

AIAS C. Cipolla

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 1216  – Gius, 2004, 2232  – Lavoro nella Giur., 2004, 1169, nota di DALLACASA  – Mass. Giur. Lav., 2004, 312  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CC Art. 1460  – CC Art. 2103  – CC Art. 2705

CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIOMisure Alternative, In Genere  – Questioni Di Legittimità Costituzionale

Dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104 il legislatore ha perseguito l’esigenza di favorire la socializzazione del soggetto disabile, predisponendo strumenti rivolti ad agevolare il suo pieno inserimento nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, in attuazione del principio secondo il quale la socializzazione in tutte le sue modalità esplicative è fondamentale fattore di sviluppo della personalità ed idoneo strumento di tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap Premesso che la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, sarebbe funzionale all’impegno della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità enunciato dall’art. 3, comma 2, Cost., contrasta col principio di eguaglianza e di ragionevolezza l’art. 47-ter, comma 1, lett. a), L. 26 luglio 1975, n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede all’uopo un trattamento difforme, per situazioni familiari fra loro equiparabili, quali quella della madre di un figlio incapace perché minore di dieci anni (il quale fra l’altro ha un certo margine di autonomia), cui il beneficio è riconosciuto, e quella della madre di un figlio totalmente incapace e disabile, che semmai avrebbe maggior bisogno di assistenza materna, situazione in cui, viceversa, la misura non può essere accordata.

Corte cost., 05/12/2003, n.350

Parti In Causa

Tribunale di Sorveglianza di Bari

Fonte

Ragiusan, 2004, 239/240, 357

Riferimenti Normativi

L 26/07/1975 n.354 Art.47/ter  –  L 05/02/1992 n.104 Art.33

ATTI AMMINISTRATIVI Atti Amministrativi: Diritto Di Accesso

E’ illegittimo il diniego di accesso opposto dall’amministrazione al dipendente portatore di handicap in ordine agli atti ispettivi compiuti dal competente ispettorato del lavoro a seguito della denuncia dello stesso lavoratore – sporta per la ritenuta pericolosità (per l’inagibilità e l’insicurezza) delle strutture dell’immobile adibito a sede di lavoro del medesimo – siccome su tali atti, anche dopo la trasmissione degli stessi (ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994) alla competente procura della Repubblica, non è configurabile alcun obbligo di segreto (che sorge soltanto in seguito ad uno specifico provvedimento di sequestro dell’autorità giudiziaria).

T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 22/09/2003, n.920

Fonte

Risorse umane, 2003, 840

Riferimenti Normativi

DLT 19/12/1994 n.758

IMPIEGO PUBBLICO Trasferimento: In Genere

In materia di pubblico impiego privatizzato, il pubblico dipendente che assista un prossimo congiunto portatore di handicap e possa, pertanto, invocare l’art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992 a sostegno del divieto di trasferimento senza il suo consenso, può essere trasferito per incompatibilità ambientale cui abbia dato origine con il proprio comportamento ogni qualvolta, alla luce di un bilanciamento tra l’interesse pubblico al regolare svolgimento del servizio e quello privato al mantenimento della sede di lavoro, il trasferimento assurga a soluzione necessitata per garantire il buon andamento dell’azione della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost.

Trib. Catanzaro, 01/08/2003

Parti In Causa

A.M. C. Centro Servizi Amministrativi di Catanzaro e Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Fonte

Gius, 2004, 4, 584

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

Il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore ha ad oggetto l’accertamento in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche e organizzative che devono giustificarlo e, ferma restando l’insindacabilità dell’opportunità del trasferimento, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art. 1375 c.c.), il datore di lavoro, qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento. (Nella specie, un dipendente addetto alla distribuzione della corrispondenza in una zona nella quale era necessaria l’utilizzazione di un autoveicolo aveva dichiarato l’indisponibilità ad utilizzare il proprio automezzo, chiedendo di svolgere il servizio a piedi, ma il datore di lavoro ne aveva disposto il trasferimento in una diversa città; la S.C., in base al succitato principio di diritto, ha annullato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di reintegrazione nella sede precedente ritenendo insindacabile la scelta del datore di lavoro, senza considerare che nella sede originaria esisteva una zona in cui la distribuzione della corrispondenza avveniva mediante il servizio a piedi e che, inoltre, il lavoratore aveva prodotto documentazione dalla quale emergeva che un suo figlio era affetto da una grave patologia che richiedeva costante assistenza, la quale, indipendentemente dalla ricorrenza di una situazione di bisogno valutabile ai sensi della legge n. 104 del 1992 in materia di assistenza delle persone portatrici di handicap, può essere valutata al fine di accertare l’osservanza da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede).

Cass. civ., sez. lavoro, 28/07/2003, n.11597

Parti In Causa

Di Bartolomeo C. Soc. Poste Italiane

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 664  – Gius, 2004, 2, 209  – Mass. Giur. Lav., 2003, 860

Riferimenti Normativi

CC Art. 1375  – L 20/05/1970 n.300 Art.13  –  L 05/02/1992 n.104 Art.33

CIECHI CIVILI

L’interesse del pubblico dipendente (nella specie, un legale dell’amministrazione provinciale di Napoli, affetto dall’handicap della cecità) ad una maggiore autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro, in ragione delle sue svantaggiate condizioni fisiche, si rivela del tutto recessivo rispetto all’interesse della p.a. all’efficace gestione dell’attività difensiva dell’Ente (la cui importanza e rilevanza per il buon andamento della relativa amministrazione è agevole da comprendere).

Cons. Stato, sez. V, 30/06/2003, n.3869

Parti In Causa

Mundo C. Amministrazione provinciale di Napoli

Fonte

Foro Amm. CDS, 2003, 1919

GUARDIA DI FINANZA

L’art. 33 comma 5 della L. n. 104 del 1992 prevede il diritto di scelta della sede di lavoro più vicino, da parte del familiare lavoratore assistente in maniera continuativa di parente e affine portatore di handicap di terzo grado. Ne consegue che il provvedimento di diniego avverso l’istanza presentata ai sensi della suddetta legge, non può riguardarsi alla stregua di un ordine, per il quale non vi è onere di motivazione specifica, visto che consiste in un riscontro ad una specifica richiesta fondata su presupposti precisi. Pertanto la motivazione che pone alla base del diniego esigenze di servizio, non è dotata di idoneità a chiarire l’iter logico seguito. (Nel caso de quo, il comando cui il richiedente apparteneva, aveva accettato la richiesta di trasferimento).

T.A.R. Trentino-A. Adige Trento, 07/06/2003, n.226

Parti In Causa

Mirabilio C. Ministero finanze

Fonte

Massima redazionale, 2004

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

L’art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992, stabilendo che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, attribuisce un diritto che, in virtù dell’inciso secondo il quale esso può essere esercitato “ove possibile”, ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell’azienda ed implica che l’handicap sia grave o, comunque, richieda un’assistenza continuativa; inoltre, poiché le agevolazioni previste dalla succitata norma costituiscono forme di intervento assistenziale riconosciute ai portatori di handicap sub specie di agevolazioni concesse a favore di coloro che si occupano dei predetti, la sussistenza dell’handicap deve essere accertata dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza, ferma restando l’ammissibilità della contestazione nelle sedi competenti, delle conclusioni rese da dette commissioni. (Nella specie, anteriore alla riforma dell’art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992, da parte dell’art. 19 della legge n. 53 del 2000, la sentenza d’appello aveva accolto la domanda del lavoratore, il quale aveva eccepito l’illegittimità del suo trasferimento ad altra sede, accertando a mezzo di C.T.U. che il padre del medesimo era affetto da un handicap, che necessitava di assistenza continua, ritenendo inapplicabile l’art. 4 della legge n. 104 del 1992; la S.C., nell’enunciare il suindicato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito la controversia, con il rigetto della domanda).

Cass. civ., sez. lavoro, 27/05/2003, n.8436

Parti In Causa

Soc. Denso Manifacturing Italia C. Tiengo

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 531  – Gius, 2003, 21, 2412

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.4  –  L 05/02/1992 n.104  – L 15/10/1990 n.295 Art.1  – L 08/03/2000 n.53 Art.19

LAVORO (RAPPORTO)Permessi E Aspettative

Il diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso mensile retribuito ai sensi dell’art. 33, 3° comma, L. n. 104 del 1992, spetta anche nel caso di trasferimento dalla sede di lavoro in luogo lontano dal proprio domicilio abituale, tale da non consentire il pernottamento quotidiano nei pressi del familiare portatore di handicap per la cui assistenza è previsto tale beneficio.

Cass. civ., sez. lavoro, 27/05/2003, n.8436

Parti In Causa

Soc. Denso Manifacturing Italia C. Tiengo

Fonte

Riv. Critica Dir. Lav., 2003, 437

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO (COLLOCAMENTO)Assunzione Obbligatoria Di Mutilati Ed Invalidi: In Genere

Le disposizioni della legge 2 aprile 1968 n. 482, sulle assunzioni obbligatorie presso Pubbliche Amministrazioni ed aziende private di invalidi, ciechi o sordi, ovvero di altri soggetti appartenenti alle categorie elencate nell’art. 1 della legge medesima, non ostano a che, nel rapporto di lavoro subordinato in concreto instaurato con l’assunzione fatta in ottemperanza dell’obbligo di legge, sia ammissibile il patto di prova, in forza di previsione dei contratti collettivi o del contratto individuale, ma operano, in relazione alle finalità perseguite ed al principio inderogabile della parità di trattamento di detti soggetti con gli altri lavoratori (art. 10), nel senso di imporre che la prova venga condotta con mansioni compatibili con lo stato dell’invalido o menomato, e che la valutazione del suo esito prescinda da ogni considerazione sullo stato medesimo, con la conseguente nullità, accertabile anche d’ufficio dal giudice, del recesso del datore di lavoro, in esito alla prova, che risulti determinato, o comunque influenzato dalle condizioni e dagli “handicap” cui l’indicata legge ricollega l’obbligo di assunzione.

Cass. civ., sez. lavoro, 09/04/2003, n.5541

Parti In Causa

Cifariello C. Soc. F.lli Campanile

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 255  – Gius, 2003, 16-17, 1859  – Lavoro nella Giur., 2003, 875

Riferimenti Normativi

CC Art. 2096  – L 02/04/1968 n.482 Art.1  – L 02/04/1968 n.482 Art.11  – L 02/04/1968 n.482 Art.10

IMPIEGO PUBBLICO Residenza

L’art. 33 comma 5,L. n. 104 del 1992 assicura al genitore o al familiare lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio quando assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado, portatore di handicap, e di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede; tale beneficio non è subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di assistere il portatore di handicap, giacché la norma si riferisce all’assistenza continuativa in atto e non anche alla instaurazione di un rapporto di assistenza. In sostanza, è nei poteri dell’amministrazione di esigere una compiuta dimostrazione dell’assistenza continua all’handicappato da parte del lavoratore che richiede l’agevolazione (specie quando, nell’ambito dei familiari conviventi, vi siano più persone idonee a fornire l’aiuto necessario alla persona in situazione di handicap), ma non anche di negare il beneficio, allorché sussista il presupposto dell’effettiva assistenza continuativa da parte del lavoratore medesimo sulla considerazione che il rapporto possa essere instaurato da altri familiari. Quanto all’inciso ” ove possibile “, che compare nella formula normativa, esso introduce una limitazione nel senso che il beneficio è destinato a divenire operante ove il posto esista e sia vacante, anche in relazione alle esigenze organizzative dell’amministrazione, di volta in volta considerate, con riguardo alle singole situazioni, ma deve escludersi il venir meno del beneficio in dipendenza del mero possesso di una maggiore anzianità di servizio da parte di altro dipendente.

Cons. Stato, sez. VI, 31/01/2003, n.481

Parti In Causa

Palfrader C. Sovraintendenza Scolastica di Bolzano e altri

Fonte

Foro Amm. CDS, 2003, 1, 216

IMPIEGO PUBBLICOTrasferimento: In Genere

Il beneficio di cui all’art. 33 comma 5 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 (che assicura al genitore o al familiare il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio quando assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado, portatore di handicap, e di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede) non è subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di assistere il portatore di handicap, giacché la norma si riferisce all’assistenza continuativa in atto, e non anche alla instaurazione di un rapporto di assistenza; in sostanza, è nei poteri dell’amministrazione di esigere una compiuta dimostrazione dell’assistenza continuativa all’handicappato da parte del lavoratore che richiede l’agevolazione (specie quando, nell’ambito dei familiari conviventi, vi siano più persone idonee a fornire l’aiuto necessario alla persona in situazione di handicap), ma non anche di negare il beneficio, allorché sussista il presupposto dell’effettiva assistenza continuativa da parte del lavoratore medesimo, sulla considerazione che il rapporto possa essere instaurato da altri familiari.

Cons. Stato, sez. VI, 31/01/2003, n.481

Parti In Causa

Palfrader C. Sovraintendenza Scolastica di Bolzano e altri

Fonte

Nuovo Dir., 2003, 1, 772

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO (RAPPORTO)Permessi E Aspettative

Non ha violato i principi di correttezza e buona fede il datore di lavoro che non ha comunicato al lavoratore che le assenze per dialisi potevano essere coperte dai permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992 per i portatori di handicap e che comunque poteva richiedere un periodo di aspettativa, non avendo egli un obbligo di informazione.

App. Torino, 06/11/2002

Parti In Causa

La Rosa C. Teksid s.p.a.

Fonte

Giur. piemontese, 2004, 80

SANITÀ E SANITARIU. S. L.: In Genere

L’art. 3 comma 2, l. 29 marzo 1985 n. 113, che stabilisce che i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all’albo professionale di cui all’art. 1, l. cit., sia per il suo tenore letterale che per la sua funzione logica (si tratta di norma speciale e di favore per una particolare categoria di soggetti afflitti da una grave forma di handicap), deve essere interpretata non nel senso che deve aversi riferimento al numero globale dei centralinisti non vedenti, direttamente rapportato al numero dei centralini operativi presso le diverse sedi dell’Amministrazione, bensì nel senso che deve tenersi conto, in concreto, del numero di centralinisti operanti presso un singolo centralino.

Cons. Stato, sez. V, 30/09/2002, n.5054

Parti In Causa

Usl n. 5 Benevento C. Gagliardi

Fonte

Foro Amm. CDS, 2002

Riferimenti Normativi

L 29/03/1985 n.113 Art.3  – L 29/03/1985 n.113 Art.1

SANITÀ E SANITARI Accordi Sindacali Nazionali

L’art. 3 comma 2 l. 29 marzo 1985 n. 113, che stabilisce che i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all’albo professionale di cui all’art. 1 l. cit., sia per il suo tenore letterale che per la sua funzione logica (si tratta di norma speciale e di favore per una particolare categoria di soggetti afflitti da una grave forma di handicap), deve essere interpretata non nel senso che deve aversi riferimento al numero globale dei centralinisti non vedenti, direttamente rapportato al numero dei centralini operativi presso le diverse sedi dell’amministrazione, bensì nel senso che deve tenersi conto, in concreto, del numero di centralinisti operanti presso un singolo centralino.

Cons. Stato, sez. V, 30/09/2002, n.5054

Parti In Causa

Usl n. 5 Benevento C. Gagliardi

Fonte

Foro Amm. CDS, 2002, 2087

Riferimenti Normativi

L 29/03/1985 n.113 Art.3  – L 29/03/1985 n.113 Art.1

FORZE ARMATE Forze Armate, In Genere

E’ da escludere che possa essere mantenuto l’alloggio di servizio, in applicazione dell’art. 3 comma 2 d.m. difesa 21 dicembre 1999 (utenti “il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di grave handicap”) qualora, come nella specie, il coniuge – pur dichiarato permanentemente ed assolutamente non idoneo ad ogni proficuo lavoro – non abbia ottenuto il riconoscimento dello stato di persona gravemente handicappata in base all’art. 3 l. 5 febbraio 1992 n. 104.

T.A.R. Sardegna, 24/04/2002, n.435

Parti In Causa

Lodde C. Min. difesa e altri

Fonte

Foro Amm. TAR, 2002, 1429

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.3

IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI Assunzioni

Deve escludersi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il comune ed il lavoratore che abbia prestato la propria opera in qualità di socio di una cooperativa di produzione e lavoro, alla quale l’amministrazione aveva affidato l’espletamento di servizi di assistenza domiciliare e di integrazione scolastica di alunni portatori di handicap, di pulizia e amministrativi, ove competa esclusivamente alla cooperativa l’individuazione nominativa dei soci da destinare ai vari servizi appaltati e la loro eventuale sostituzione, senza alcuna possibile interferenza del Comune, nonchè di provvedere agli oneri economici, compresi quelli previdenziali, limitandosi l’amministrazione al solo pagamento del corrispettivo comprensivo dell’i.v.a.

Cons. Stato, sez. V, 03/12/2001, n.6010

Parti In Causa

Com. Albano Laziale C. Ricci

Fonte

Foro Amm., 2001, 3159

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

Il comma 5 dell’art. 33, l. n. 104/92 riconosce in favore del lavoratore che assiste un familiare handicappato, il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio sul presupposto della sussistenza di un handicap, indipendentemente dalla presenza o meno della situazione di “gravità” accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 104/92.

Trib. Lagonegro, 30/11/2001

Parti In Causa

Vitale C. Asl n. 3 Lagonegro

Fonte

Lavoro nella Giur., 2002, 385

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.4  – L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

Il lavoratore che assista un familiare portatore di handicap, non ha diritto a ottenere il trasferimento nella sede di lavoro già prossima al proprio domicilio, qualora detta assistenza sia stata interrotta a seguito dell’originaria assegnazione in servizio, poichè l’art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992 n. 104, anche dopo la modifica di cui all’art. 19, l. 8 marzo 2000 n. 53, opera solo in sede di prima assegnazione.

Trib. Milano, 02/03/2001

Parti In Causa

Cardillo C. Soc. Poste it.

Fonte

Riv. Critica Dir. Lav., 2001, 699, nota di BALESTRO

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33  – L 08/03/2000 n.53 Art.19

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.Giurisdizione: Del Giudice Ordinario E Del Giudice Amministrativo

In caso di controversia avente ad oggetto l’adozione di provvedimenti idonei a garantire l’accesso all’aula scolastica (sita in edificio con barriere architettoniche non ancora eliminate) da parte di studente portatore di handicap, sussiste la giurisdizione dell’a.g.o., e la competenza “ratione materiae” del giudice del lavoro, dal momento che l’art. 7 l. 205/2000, nel devolvere al giudice amministrativo le controversie concernenti le attività rese nell’espletamento dei pubblici servizi, riserva espressamente alla giurisdizione ordinaria le controversie in tema di invalidità tra le quali, stante la genericità del termine usato dal legislatore, rientra anche la predetta controversia.

Trib. Chieti, 30/01/2001

Parti In Causa

Torto C. Com. Rapino 1 Com. Rapino e altri

Fonte

P.Q.M., 2001, f. 1, 49, nota di PEZONE

Riferimenti Normativi

L 21/07/2000 n.205 Art.7

LAVORO (COLLOCAMENTO)Assunzione Obbligatoria Di Mutilati Ed Invalidi: In Genere

Le disposizioni della legge n. 482 del 1968 sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi non ostano a che al contratto di lavoro stipulato in ottemperanza della legge – il quale, anche nell’ipotesi considerata, è la fonte del rapporto – sia apposto il patto di prova, ma operano nel senso di imporre che la prova riguardi mansioni compatibili con lo stato dell’invalido e che la valutazione del suo esito prescinda da ogni considerazione sullo stato medesimo, nel senso che il datore di lavoro può validamente recedere dal rapporto per esito negativo della prova soltanto se l’esperimento abbia dimostrato l’inidoneità del lavoratore ad esercitare le mansioni affidategli o altre reperibili nell’assetto occupazionale dell’azienda in base alla ridotta capacità lavorativa posseduta, senza peraltro effettuare alcun confronto tra il rendimento del soggetto protetto e il rendimento medio del lavoratore valido. Ne consegue che è viziato da nullità – accertabile anche d’ufficio dal giudice, purchè il lavoratore ne abbia almeno allegato la ragione – il recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova che risulti determinato o, comunque, influenzato dalla condizioni e dagli handicap cui è collegato l’obbligo di assunzione.

Cass. civ., sez. lavoro, 14/10/2000, n.13726

Parti In Causa

Billi C. Az. spec. multiservizi com. Terni

Fonte

Mass. Giur. It., 2000

Riferimenti Normativi

CC Art. 2096  – L 12/03/1999 n.68 Art.22  – L 02/04/1968 n.482

REGIONEPuglia

Nella reg. Puglia la l. reg. 9 giugno 1987 n. 16, nel disciplinare l’assistenza per l’integrazione scolastica dei portatori di handicap, non attribuisce al personale, in precedenza convenzionato con gli enti locali per lo svolgimento di tale servizio, nè un diritto soggettivo perfetto all’immissione in ruolo nè tampoco una qualificazione di lavoro subordinato, sia pur di fatto, al rapporto convenzionale, con conseguente inapplicabilità in tal caso dell’art. 2126 c.c.

Cons. Stato, 04/09/2000, n.4667

Parti In Causa

D’Addario e altri C. Com. Taranto e altri

Fonte

Foro Amm., 2000, f.9

Riferimenti Normativi

CC Art. 2126  – LR 09/06/1987 n.16 Puglia

LAVORO (RAPPORTO)Diritti E Doveri Del Lavoratore

Il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio previsto dall’art. 33 comma 5 l. 5 febbraio 1992 n. 104, in favore del lavoratore che assista un familiare handicappato sussiste anche quando non si è in presenza di handicap grave e anche quando non vi sia la convivenza in atto. Tuttavia, il requisito della convivenza, non più richiesto a seguito dell’emanazione della l. 8 marzo 2000 n. 53, deve intendersi comunque sussistente, nonostante la lontananza, quando tra il lavoratore richiedente e il familiare assistito permangono stretti legami di assistenza materiale e morale.

Trib. Modica, 12/07/2000

Fonte

Dir. Lav., 2001, II, 48

Riferimenti Normativi

CC Art. 2096  –  L 05/02/1992 n.104 Art.33  – L 08/03/2000 n.53

IMPIEGO PUBBLICO Trasferimento: In Genere

Il pubblico dipendente che ha appena preso servizio nella sede di prima assegnazione e che assiste il familiare portatore di handicap, il cui “status” di handicappato è stato riconosciuto solo in tempi successivi all’inizio del lavoro, data la presumibile convivenza ancora in atto e tenuto conto dell’evidente situazione sostanziale di assistenza da non interrompere, ha diritto al trasferimento anche aderendo alla lettura restrittiva che permette l’applicazione dell’art. 33 l. 5 febbraio 1992 n. 104, trattandosi non di ripristinare bensì di mantenere l’assistenza in atto.

Trib. Milano, 15/06/2000

Parti In Causa

Minasi C. Min. giust.

Fonte

Riv. Critica Dir. Lav., 2000, 975, nota di MONTAGNA

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

FALSITÀ IN ATTI

In tema di assistenza al familiare portatore di handicap, con riferimento ai diritti dei lavoratori previsti dall’art. 33 legge n. 104 del 1992, il concetto di convivenza non può essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione poichè in tal modo si darebbe un’interpretazione restrittiva della disposizione, intesa per contro a garantire al lavoratore, che assiste il familiare anche solo per periodi della giornata, alcuni diritti quali vicinanza del luogo di lavoro al parente assistito, illegittimità del trasferimento. (Nella fattispecie la corte, affermando il principio, ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto la falsità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dagli imputati i quali non coabitavano con il parente handicappato, e tuttavia avevano dichiarato la convivenza).

Cass. pen., sez. V, 01/06/2000, n.8625

Parti In Causa

Schipani Schipani e altri

Fonte

CED Cassazione, 2000

FALSITÀ IN ATTIFalsità: Ideologica In Atti Pubblici Commessa Da Privato

In tema di assistenza al familiare portatore di handicap, con riferimento ai diritti dei lavoratori previsti dall’art. 33 l. n. 104 del 1992, il concetto di convivenza non può essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione poichè in tal modo si darebbe un’interpretazione restrittiva della disposizione, intesa per contro a garantire al lavoratore, che assiste il familiare anche solo per periodi della giornata, alcuni diritti quali vicinanza del luogo di lavoro al parente assistito, illegittimità del trasferimento. (Nella fattispecie la Corte, affermando il principio, ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto la falsità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dagli imputati i quali non coabitavano con il parente handicappato e tuttavia avevano dichiarato la convivenza).

Cass. pen., sez. V, 01/06/2000, n.8625

Parti In Causa

Schipani Schipani e altri

Fonte

Cass. Pen., 2001, 2088

Riferimenti Normativi

CP Art. 483

IMPIEGO PUBBLICO Trasferimento: In Genere

Dopo la modifica apportata dall’art. 19 l. n. 53 del 2000, condizioni per accedere alla peculiare tutela prevista dalla l. n. 104 del 1992 sono, da un lato che il lavoratore che richiede il trasferimento già assista con continuità il familiare portatore di handicap (e non si tratti, quindi, di instaurazione “ex novo” dell’assistenza continuativa, ovvero di ripristino di un’assistenza di fatto interrotta) e, dall’altro, che il trasferimento sia possibile per il datore di lavoro, ossia non leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro; non risultano, invece, avere alcun rilievo nè l’individuazione del momento cronologico, rispetto alla costituzione del rapporto di lavoro, di insorgenza in capo al lavoratore del diritto al trasferimento, nè l’esistenza di una convivenza di fatto tra il disabile bisognoso di assistenza e colui che invoca il diritto al trasferimento.

Trib. Roma, 27/05/2000

Parti In Causa

G. C. Min. fin.

Fonte

Giust. Civ., 2001, I, 3106

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33  – L 08/03/2000 n.53 Art.19

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

La tardività dell’impugnazione del trasferimento da parte del lavoratore padre di minore portatore di handicap non integra il “consenso” al trasferimento di cui all’art. 33 comma 5 l. 5 febbraio 1992 n. 104, qualora il lavoratore, all’epoca del trasferimento, non fosse consapevole di poter eventualmente fruire della speciale protezione approntata dalla legge, e abbia pertanto reso al datore di lavoro solo una generica disponibilità a recarsi – suo malgrado – presso la nuova sede lavorativa.

Trib. Milano, 29/11/1999

Parti In Causa

Pavanello C. Soc. coop. Pulix

Fonte

Riv. Critica Dir. Lav., 2000, 411

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATAInsegnanti: Elementari

In sede di trasferimento e di nomina degli insegnanti elementari di sostegno di alunni portatori di handicap ai sensi dell’art. 12 comma 6 l. 20 maggio 1982 n. 270, occorre fare riferimento ai posti esistenti nell’organico di diritto, il quale va determinato con riferimento alla situazione esistente al 31 marzo di questo anno, mentre le situazioni particolari prospettate dai direttori didattici e dal gruppo di lavoro in data successiva possono influire, previa autorizzazione ministeriale, solo sulla predisposizione dell’organico di fatto.

Cons. Stato, sez. VI, 23/09/1999, n.1251

Parti In Causa

Min. p.i. e altri C. P.M. e altri

Fonte

Cons. Stato, 1999, I, 1467

Riferimenti Normativi

L 20/05/1982 n.270 Art.12

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

Condizioni indispensabili per accedere alla peculiare tutela prevista dall’art. 33 comma 5 l. 5 febbraio 1992 n. 104, sono, da un lato, che il lavoratore che richiede il trasferimento già assista con continuità il familiare portatore di handicap (e non si tratti, quindi, di instaurazione “ex novo” dell’assistenza continuativa, ovvero di ripristino di una assistenza da fatto interrotta) e, dall’altro, che il trasferimento sia possibile per il datore di lavoro, e cioè che il trasferimento medesimo non venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, di natura tale da incidere direttamente sulla gestibilità ordinaria dell’impresa. Di conseguenza, nessun rilievo assume la questione concernente l’individuazione del momento cronologico di insorgenza in capo al lavoratore del diritto al trasferimento e, quindi, se tale diritto possa essere vantato solo al momento della scelta della prima sede di lavoro, o anche in un momento successivo.

Trib. Roma, 12/06/1999

Parti In Causa

Guidi C. Ente poste it.

Fonte

Giust. Civ., 2000, I, 483

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

E’ illegittima la revoca del trasferimento di lavoratore che assiste un familiare in condizioni di handicap grave, come previsto dalla l. 5 febbraio 1992 n. 104, qualora lo stesso abbia fissato il proprio domicilio e quello della famiglia nella nuova sede di lavoro e le esigenze organizzative aziendali poste a fondamento del provvedimento di revoca e di rientro nella sede originaria non siano state provate, siano formulate in modo generico e risulti, per contro, la tendenziale flessibilità dell’organizzazione aziendale.

Trib. Roma, 28/05/1999

Parti In Causa

Colucci C. Ente poste it.

Fonte

Riv. Critica Dir. Lav., 1999, 857

IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALICombattenti E Invalidi Di Guerra E Per Servizio

Ai sensi della l. 5 febbraio 1992 n. 104 (relativa all’assistenza, all’integrità sociale e ai diritti delle persone handicappate) per l’assunzione in servizio delle persone portatrici di “handicap” l’”idoneità fisica all’impiego” non può essere integrità fisica ed idoneità per qualsiasi tipo di lavoro, ma in senso relativo, limitata all’espletamento delle specifiche mansioni del posto da ricoprire.

T.A.R. Marche, 14/05/1999, n.643

Parti In Causa

Marconi C. Com. Grottammare

Fonte

Riv. Personale Ente Locale, 2000, 465

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104

LAVORO (RAPPORTO)Permessi E Aspettative

Qualora il lavoratore, genitore di figlio minore portatore di grave handicap, agisca in giudizio nei confronti del datore di lavoro per ottenere la condanna dello stesso alla concessione in futuro dei permessi mensili previsti dall’art. 33 comma 3 l. 5 febbraio 1992 n. 104, facendo valere una sentenza di accertamento di tale diritto pronunciata in altro giudizio promosso nei confronti del datore di lavoro e non ancora passata in giudicato, è configurabile una situazione riconducibile al disposto dell’art. 337 comma 2 c.p.c. che conferisce al giudice del processo in cui è invocata la pronuncia impugnata la facoltà di sospendere il giudizio innanzitutto sulla base di considerazioni legate alla capacità di resistenza nei successivi gradi di giudizio della sentenza invocata.

Pret. Milano, 09/12/1998

Parti In Causa

Cucci C. Ferr. Stato

Fonte

Riv. Critica Dir. Lav., 1999, 163

Riferimenti Normativi

CPC Art. 337  –  L 05/02/1992 n.104 Art.33

IMPIEGO PUBBLICOTrasferimento: In Genere

La “ratio” della disposizione dell’art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992 n. 104 è nell’assegnazione della sede di lavoro avuto riguardo al luogo ove l’assistenza debba essere prestata e nel diritto al trasferimento ove la condizione di handicap sia successiva all’assegnazione della sede, allo scopo di consentire al genitore o al familiare di prestare assistenza continua al soggetto minorato.

Pret. Pisa, 17/10/1998

Parti In Causa

Fiore C. Min. fin.

Fonte

Giust. Civ., 1999, I, 2870

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

L’art. 33 comma 5 l. n. 104 del 1992 attribuisce al lavoratore, convivente con il familiare affetto da handicap, solo il diritto, da esercitarsi al momento dell’assunzione, alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio, e non anche ad ottenere, in costanza di un rapporto di lavoro già instaurato, il trasferimento presso tale sede.

Pret. Milano, 22/04/1998

Parti In Causa

Franchini C. Soc. Norditalia assicur.

Fonte

Lavoro nella Giur., 1998, 881

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

IMPIEGO PUBBLICOTrasferimento: In Genere

La richiesta di trasferimento presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio formulata ai sensi dell’art. 33 commi 5 e 6 l. 5 febbraio 1992 n. 104 dal genitore o dal familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente ovvero dal portatore di handicap maggiorenne lavoratore non opera soltanto in sede di prima sistemazione ma anche successivamente, in relazione ai trasferimenti a domanda.

Cons. Stato, sez. comm. spec., 19/01/1998, n.394

Parti In Causa

Min. trasp.

Fonte

Cons. Stato, 1998, I, 1882

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

IMPIEGO PUBBLICO Trasferimento: In Genere

L’accoglimento della richiesta di trasferimento presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio formulata ai sensi dell’art. 33 commi 5 e 6 l. 5 febbraio 1992 n. 104 dal genitore o dal familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente, ovvero dal portatore di handicap maggiorenne lavoratore, è subordinata non soltanto alla vacanza e disponibilità del posto ma anche a tutti gli ulteriori elementi inerenti alle capacità ed alla professionalità del pubblico dipendente, con riferimento ad altri aventi titolo, eventualmente maggiormente idonei alla funzione.

Cons. Stato, sez. comm. spec., 19/01/1998, n.394

Parti In Causa

Min. trasp.

Fonte

Cons. Stato, 1998, I, 1882

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

IMPIEGO PUBBLICO Trasferimento: In Genere

La richiesta di trasferimento presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio formulata ai sensi dell’art. 33 commi 5 e 6 l. 5 febbraio 1992 n. 104 dal genitore o dal familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente, ovvero dal portatore di handicap maggiorenne lavoratore, implica un tipo di valutazione che ha come obiettivo una sistemazione di carattere definitivo.

Cons. Stato, sez. comm. spec., 19/01/1998, n.394

Parti In Causa

Min. trasp.

Fonte

Cons. Stato, 1998, I, 1882

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

IMPIEGO PUBBLICO Trasferimento: In Genere

Nel caso in cui vengano meno i presupposti (ad es. per morte dell’assistito o per mutate condizioni sanitarie) sottesi all’avvenuto trasferimento del genitore o del familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine, entro il terzo grado handicappato con lui convivente, ovvero del portatore di handicap maggiorenne lavoratore, presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ai sensi dell’art. 33 commi 5 e 6 l. 5 febbraio 1992 n. 104, è possibile revocare il suddetto trasferimento in quanto cadono le preclusioni alla mobilità stabilite dalla norma di favore.

Cons. Stato, sez. comm. spec., 19/01/1998, n.394

Parti In Causa

Min. trasp.

Fonte

Cons. Stato, 1998, I, 1882

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI Orario Di Lavoro

Il personale dipendente di ente locale, addetto ai servizi di integrazione scolastica per gli alunni portatori di handicap sotto la direzione degli organi di gestione dell’Usl, è tenuto all’osservanza dell’orario di lavoro di 36 ore settimanali.

T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 10/01/1998, n.22

Parti In Causa

Ventafridda C. Asl n. 2 Bari

Fonte

Trib. Amm. Reg., 1998, I, 1102

LAVORO (COLLOCAMENTO)Assunzione Obbligatoria Di Mutilati Ed Invalidi: In Genere

L’istituto dell’avviamento obbligatorio non ha finalità meramente assistenziali, ma serve ad agevolare l’ingresso al lavoro delle categorie protette che, a causa dell’handicap, sarebbero emarginate sul mercato del lavoro. Pertanto il datore di lavoro che deve occupare un invalido, non può essere costretto a modificare o adeguare l’organizzazione aziendale affrontando costi aggiuntivi, nè a creare nuovi posti di lavoro a misura per l’invalido avviato, a meno che ciò non sia possibile con facili accorgimenti, ad es. ridistribuendo gli incarichi fra i lavoratori già in servizio o accorpando in una mansione più attività.

Trib. Milano, 14/06/1997

Parti In Causa

Robba C. Soc. Sitia Yomo

Fonte

Lavoro nella Giur., 1997, 937

ASSISTENZA FAMILIARE

Ritenuto che, con riguardo agli art. 2, 4, 30, 34 e 38 cost. nonchè 12 e 14 delle c.d. preleggi, l’espressione “discendenti inabili al lavoro”, soggetti passivi del reato di cui all’art. 570 comma 2 n. 2 c.p., in mancanza di espressa, specifica previsione non deve considerarsi riferita esclusivamente a menomazioni fisiche o psichiche (da infortunio, malattia, “handicap”, invalidità, ecc), ma anche alla cd. disoccupazione involontaria, è responsabile del reato di cui all’art. 570 comma 2 n. 2 c.p., il genitore che, inescusabilmente, abbia fatto mancare al figlio studente – bisognoso e senza alcuna attività lavorativa, per avendola insistentemente, e con la maggior disponibilità per qualsiasi lavoro, cercata – i mezzi di sussistenza e di studio a partire dal compimento della maggiore età, non corrispondendogli, neanche in parte, la modesta somma stabilita dal giudice in sede di separazione dei genitori del giovane, permanente con la madre, anch’essa priva di mezzi economici e con altro figlio a carico.

Pret. Lecce, 05/04/1996

Parti In Causa

Martina

Fonte

Dir. Famiglia, 1997, 1077, nota di CENCI

Riferimenti Normativi

CC Art. 147  – CC Art. 148  – CC Art. 433  – COST Art. 2  – COST Art. 4  – COST Art. 30  – COST Art. 34  – COST Art. 38  – CP Art. 388  – CP Art. 570  – L 24/11/1981 n.689 Art.90

LAVORO (RAPPORTO)

è ammissibile l’inserzione del patto di prova nel contratto di lavoro con soggetto avviato obbligatoriamente purché questi sia assegnato a mansioni compatibili con la sua disabilità e professionalità.

Trib. Milano, 15/02/1986

Parti In Causa

Soc. Sodip C. Malvini

Fonte

Lavoro 80, 1986, 459

LAVORO (COLLOCAMENTO)Assunzione Obbligatoria Di Mutilati Ed Invalidi: In Genere

L’azienda di fronte a un avviamento obbligatorio non è tenuta a darsi una tipologia di mansioni non necessarie, ma deve ridistribuire le mansioni esistenti e/o ristrutturare specifici lavori ricomponendo tali mansioni al fine di creare un posto di lavoro per l’invalido avviato (nella fattispecie, accertato che la mansione di archivista compatibile con la disabilità del lavoratore avviato era svolta in azienda da tutti gli impiegati come attività accessoria, è stato ritenuto doveroso ricomporla in modo da creare il posto di lavoro per l’invalido).

Trib. Milano, 19/10/1984

Parti In Causa

Beltrando C. Soc. isolazioni termiche Rossetti

Fonte

Lavoro 80, 1985, 145  – Orient. Giur. Lav., 1985, 89

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