Accertamento tecnico preventivo obbligatorio – art. 445 bis del codice di procedura civile.
1. Premessa
Sulla Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262, è stata pubblicata la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.”. La legge entra in vigore il 24 novembre 2010.
L’art. 24 della nuova legge riguarda le “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità “. La disposizione innova parzialmente il regime dei permessi per l’assistenza ai soggetti disabili contenuto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La norma inoltre prevede l’istituzione e la gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi a fini di monitoraggio e controllo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Rimane invariato il regime dei permessi, del trasferimento e della tutela della sede per i lavoratori con disabilità che fruiscono delle agevolazioni per le esigenze della propria persona.
La presente circolare è stata elaborata a seguito di un lavoro istruttorio di confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le altre amministrazioni istituzionalmente interessate dalla materia, con l’obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale omogenee per il settore del lavoro pubblico e privato. La finalità della presente circolare è quella di rendere degli orientamenti per l’interpretazione e l’applicazione della nuova normativa, ferme restando le autonome determinazioni di ciascuna amministrazione nell’esercizio del proprio potere organizzativo e gestionale. Rimane fermo quanto già illustrato dal Dipartimento della funzione pubblica nella Circolare n. 8 del 2008, par. 2.2 e 2.3, a proposito dell’utilizzo frazionato dei permessi.
Prima di affrontare nel merito le questioni, si ritiene necessario compiere una precisazione di tipo terminologico. Come noto, il dibattito circa la terminologia da utilizzare per indicare le persone con disabilità è stato ampio ed è ancora vivace. Lo spirito che anima il dibattito è quello di evitare espressioni o definizioni che possano recare insitamente un’idea di disvalore, promuovendo invece l’uso di termini e concetti che consentano di mettere in risalto il valore derivante dalla diversità. A livello internazionale, è ormai diffuso il concetto di “persona con disabilità”, che viene utilizzato nella Convenzione delle Nazioni unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18. Ad oggi, dovendo trattare la materia, la soluzione migliore sarebbe quella di attenersi alle scelte compiute in sede internazionale, con la conseguenza che, anche nell’esame della disciplina contenuta nella l. n. 104 del 1992, che è la legge italiana fondamentale in materia (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dovrebbe farsi riferimento esclusivamente al concetto di persona con disabilità. Tuttavia, ragioni di chiarezza inducono a seguire nello specifico una strada diversa che, nel rispetto del testo legislativo, utilizza la diversa espressione di “persona in situazione di handicap”. Benché questa espressione possa ormai risultare inadeguata alla luce di quanto sopra detto, essa è ancora presente nel testo della menzionata l. n. 104 e serve ad indicare con chiarezza la situazione dei disabili nei confronti dei quali sono stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell’art. 4 della legge stessa (Accertamento dell’handicap). Tali accertamenti, dai quali può emergere anche una connotazione di gravità dell’handicap quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 3, comma 3 (ovvero “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” della persona), rappresentano il presupposto per la fruizione di varie agevolazioni previste nella legge stessa; la situazione certificata di handicap grave costituisce in particolare il presupposto per la fruizione dei permessi previsti nell’art. 33.
Si segnala pertanto che, per maggior precisione e semplicità di esposizione, nella presente circolare e nelle eventuali successive note interpretative verrà mantenuto il riferimento all’espressione “persona in situazione di handicap” e “persona in situazione di handicap grave” pur nella consapevolezza del carattere inadeguato di queste espressioni rispetto all’evoluzione della normativa internazionale e del costume sociale.
Di seguito si procede quindi ad illustrare le novità apportate dall’art. 24 della l. n. 183, che sostanzialmente consistono nella restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di handicap grave, nell’eliminazione dei requisiti della convivenza e della continuità ed esclusività dell’assistenza prestata dal lavoratore, nella ridisciplina del diritto al trasferimento, nella previsione della decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni e nell’istituzione della banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica
SOMMARIO
Premessa
Accertamento tecnico preventivo obbligatorio e disposizioni organizzative
2.1 Accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità
2.2 Accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84
2.3 Ruolo delle Unità Organizzative semplici e complesse medico-legali
Attività regionali di coordinamento e controllo
Attività centrali di supporto e monitoraggio
1. Premessa
Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero n. 171 del 25 luglio 2011 è stato pubblicato il testo del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Tra le disposizioni che riguardano lINPS particolare interesse assume larticolo 38 che, in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale, prevede, tra laltro, laccertamento tecnico preventivo obbligatorio con lintroduzione dellart. 445 bis del codice di procedura civile.
Dallapplicazione della novella normativa scaturiscono per lIstituto innovazioni importanti delliter procedurale relativo al contenzioso in materia di invalidità, sia civile sia pensionabile.
Infatti, il nuovo articolo n.445 bis del codice di procedura civile sancisce per le controversie in materia di invalidità civile cecità civile sordità civile handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, lobbligatorietà dellaccertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio. Ne consegue che lespletamento del suddetto accertamento diventa condizione di procedibilità della domanda medesima ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invalidità.
La nuova disciplina entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012, così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 38.
Con la presente circolare si illustrano gli aspetti salienti della modifica normativa e si forniscono le prime indicazioni per lapplicazione della stessa.
2. Accertamento tecnico preventivo obbligatorio e disposizioni organizzative
Lart. 445-bis c.p.c. prevede che linteressato, per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della legge 222/84, deve depositare, pressola Cancelleriadel Tribunale nel cui circondario risiede, unistanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che intende far valere davanti al giudice; tale istanza rappresenta atto interruttivo della prescrizione e vale anche ai fini del rispetto dei termini decadenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
Qualora linteressato proponga giudizio ordinario per il riconoscimento della provvidenza senza aver preventivamente promosso laccertamento o senza averne atteso la conclusione, il Giudice rileva dufficio il vizio e assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dellistanza di accertamento tecnico o per il completamento dello stesso.
Sarà, comunque, cura dellAvvocato dellIstituto eccepirne leventuale difetto, formulando, nella memoria di costituzione e – comunque – non oltre la prima udienza, leccezione di improcedibilità del ricorso, al fine di non incorrere nelleventuale decadenza.
Il Giudice, a seguito della presentazione dellistanza di accertamento tecnico obbligatorio preventivo, seguendo le forme e le modalità previste dallart. 696-bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) ne dispone la notifica allIstituto insieme al decreto di fissazione delludienza di comparizione.
Relativamente alla suddetta istanza – in quanto atto introduttivo di un procedimento – valgono le modalità e le norme già in essere per la notifica degli atti allIstituto.
LIstituto effettua la costituzione in giudizio a mezzo di memoria redatta e sottoscritta dai funzionari amministrativi cui è affidata la rappresentanza e la difesa legale nei procedimenti di invalidità civile nella sola fase di accertamento preventivo del requisito sanitario.
E di competenza degli Avvocati dellUfficio legale della Direzione territoriale la difesa dellIstituto nei giudizi relativi allinvalidità pensionabile e nei giudizi di merito relativi allinvalidità civile.
Nonostante la natura di procedimento sommario dellaccertamento tecnico preventivo e lassenza di disposizioni specifiche nella norma in esame, è opportuno che lIstituto, pur essendo sollevato dal rispetto del termine di cui al 1° comma, art. 416 c.p.c., si costituisca in giudizio comunque entro il decimo giorno antecedente ludienza.
E, altresì, importante garantire la presenza del rappresentante processuale dellINPS fin dalla prima udienza, affinché il medico dellEnte possa essere immediatamente informato della data di inizio delle operazioni peritali, e, quindi, ancor prima della comunicazione obbligatoria al Direttore di Sede da parte del CTU di cui al successivo capoverso.
Il Giudice, alludienza di comparizione, nomina il consulente tecnico dufficio, conferendogli lincarico di espletare la visita medica. Il comma 8 dellart. 38 del d.l. n. 98/2011 (convertito in legge numero 111/2011) prevede lobbligo del consulente di inviare almeno 15 giorni prima dellinizio delle operazioni peritali ed anche in via telematica – apposita comunicazione al Direttore della sede provinciale INPS competente o a un suo delegato. Il CTU deve fornire la prova di aver inviato detta comunicazione, mediante allegazione alla relazione peritale – a pena di nullità di questultima – del riscontro di avvenuta ricezione. Ove ne ricorrano i presupposti, leccezione di nullità peraltro rilevabile anche dufficio dal giudice – va formulata nella dichiarazione di dissenso.
Per effetto dellart. 38 comma 8 della Legge n.111/2011, alle operazioni peritali partecipa di diritto il medico legale dellIstituto, in deroga al comma primo dellart. 201 c.p.c..
Il consulente tecnico dufficio, quindi, ai sensi dellart. 195, 3° comma c.p.c. (modificato dallart. 46 della Legge n. 69 del 19/06/2009) deve trasmettere la bozza di relazione alle parti costituite, nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa alludienza di cui allarticolo 193 c.p.c.. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla bozza di relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
Il Giudice, terminate le operazioni peritali, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le stesse devono dichiarare, con atto scritto depositato in Cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dufficio.
In caso di contestazione, la parte che ha depositato dichiarazione di dissenso rispetto allaccertamento del CTU, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale al quale è stata presentata listanza di accertamento tecnico, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della citata dichiarazione, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
In assenza di contestazioni il Giudice, salvo che non ritenga di procedere alla rinnovazione della perizia ai sensi dellart. 196 c.p.c., con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito delleventuale dichiarazione di dissenso, omologa laccertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU e provvede sulle spese.
Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole allinteressato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica.
Nei casi in cui, pur in presenza di accertamento sanitario favorevole allinteressato, la competente linea di prodotto/servizio accerti che non sussistono gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, è necessario che la stessa comunichi alla controparte i motivi del rigetto della domanda di prestazione o provvidenza.
Va sottolineato che lobbligo del CTU di comunicazione al Direttore della Sede o al suo delegato dellinizio delle operazioni peritali, nonché di tutti i successivi atti relativi a tale procedimento, pone direttamente in carico al Direttore stesso la responsabilità della regia dellintero sistema organizzativo interessato dalliter procedurale previsto dal legislatore.
Pertanto, i Direttori provinciali ed in particolar modo i Direttori provinciali di area metropolitana, dovranno porre in essere tutte le necessarie misure organizzative per assicurare la fluidità delle comunicazioni tra i vari attori coinvolti nel procedimento e la tempestività delle azioni conseguenti, con particolare riferimento alla gestione delle notifiche degli atti e di ogni altro tipo di comunicazione che per legge sono a loro indirizzati nella qualità di legale rappresentante dellIstituto sul territorio.
Al riguardo, si fa presente che la recente legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012) allart.27, comma 1, lettera f, ha eliminato il secondo grado del giudizio di merito successivo allespletamento dellaccertamento tecnico preventivo per tutte le cause di natura sanitaria Inps iniziate dopo la data del 1/1/2012, rendendo ancora più indispensabile un costante ed autorevole coordinamento delle diverse funzioni coinvolte.
A tale scopo, il Direttore provinciale potrà delegare la gestione delle attività in questione soltanto a favore di altra figura dirigenziale.
In coerenza, poi, con quanto previsto dalla circolare INPS n. 132/2011 in materia di contenzioso amministrativo e giudiziario, di seguito sono indicate le modalità di gestione dellaccertamento tecnico obbligatorio preventivo che dovranno essere concretamente operative dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore del disposto normativo.
2.1 Accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità
AllUO Gestione organizzativa ricorsi amministrativi così come previsto nella circolare 132/2011, compete la gestione del procedimento giudiziario di accertamento tecnico-preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile, sino allemanazione del decreto di omologazione da parte del giudice.
Pertanto, detta Unità Organizzativa, in relazione alle istanze di accertamento in argomento, provvederà ad assicurare la seguente sequenza operativa sulla procedura SISCO in corso di implementazione, descritta graficamente nellallegato 1:
– protocollazione ed acquisizione in SISCO del ricorso per accertamento tecnico preventivo;
– deposito in Cancelleria della memoria redatta dal funzionario amministrativo cui è affidata la rappresentanza e la difesa legale nei procedimenti di primo grado in materia di invalidità civile per la costituzione in giudizio dellIstituto 10 giorni prima della data fissata per ludienza;
– inserimento in SISCO del nominativo del consulente tecnico dufficio e della data di inizio operazioni peritali se conosciute in udienza, ovvero a seguito della comunicazione obbligatoria da parte del CTU al Direttore della Sede;
– ritiro in Cancelleria della consulenza tecnica dufficio definitiva non appena depositata dal CTU;
– inserimento in SISCO della relazione definitiva del CTU;
– inserimento in SISCO della data del decreto di fissazione del termine per la dichiarazione di dissenso, della data della sua comunicazione e del termine concesso per la contestazione.
Tale sequenza prosegue diversamente a seconda che la relazione conclusiva del CTU, a giudizio del Dirigente medico dellUOC/UOS, debba essere contestata o meno.
In caso di contestazione dellaccertamento tecnico del CTU, lUnità organizzativa proseguirà con le seguenti attività:
– deposito della dichiarazione di dissenso dallaccertamento del CTU, pressola Cancelleriadel Tribunale alla quale è stata presentata listanza di accertamento tecnico, entro il termine stabilito dal Giudice nel decreto di conclusione delle attività peritali e conseguente aggiornamento di SISCO-ATP IC (che è in corso di implementazione ed in automatico produrrà in SISCO-CO una proposta di acquisizione della pratica ed assegnazione allavvocato);
– tempestiva trasmissione degli atti (compresa la copia della dichiarazione di dissenso munita della data di deposito) allUfficio legale, al fine di consentire allo stesso di depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito, entro il previsto termine di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
In caso di non contestazione dellaccertamento tecnico del CTU, lUnità organizzativa procederà, sulla procedura SISCO opportunamente modificata e potenziata, come segue:
– inserimento in SISCO del decreto di omologazione della perizia notificato allIstituto;
– trasmissione, tramite SISCO-COM, alla competente linea di prodotto/servizio per lesecuzione (previa verifica dei requisiti amministrativi), del decreto di omologazione e delle eventuali ulteriori disposizioni in merito (ad esempio riguardo alla decorrenza della prestazione, agli oneri accessori, alla riserva di ripetizione, ecc.);
– inserimento in SISCO delle informazioni relative allesecuzione del decreto di omologazione comunicate dalla linea di prodotto-servizio.
A tale ultimo riguardo occorre sottolineare limportanza, tanto nellinteresse del cittadino quanto in quello dellIstituto, non soltanto di una celere liquidazione della prestazione da parte della linea di prodotto servizio, ma anche di una solerte comunicazione allU.O. Gestione Organizzativa dei Ricorsi Amministrativi dellesito finale del relativo procedimento, sia in caso di pagamento della prestazione che in caso di rigetto per carenza dei requisiti amministrativi.
A questo scopo la procedura WEBDOM è in fase di implementazione con le seguenti funzioni:
– caricamento automatico della domanda di prestazione, attivata dalla trasmissione via SISCO-COM del decreto di omologazione,
– invio automatico alla procedura SISCO dellesito finale del procedimento .
2.2 Accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84
Per le controversie nella materia delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, la rappresentanza e la difesa dellIstituto durante liter procedurale dellaccertamento tecnico preventivo obbligatorio sono affidate allUfficio legale di Sede il quale si avvale dellUO Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario.
Pertanto, detta Unità Organizzativa per le prestazioni di invalidità pensionabile provvederà a garantire il presidio delle attività descritte nel punto precedente.
LUfficio legale assicurerà con gli avvocati in forza, per le prestazioni di invalidità pensionabile, sia la redazione della memoria difensiva per la costituzione in giudizio dellIstituto, sia la predisposizione del ricorso introduttivo del giudizio di merito in caso di contestazione delle conclusioni della CTU.
La sequenza operativa sulla procedura SISCO in corso di implementazione, descritta graficamente nellallegato 1, si ripete con le medesime modalità di cui al punto 2.1 con leccezione relativa al settore di riferimento, che in questo caso sarà SISCO-ATP CO.
6. Le prerogative relative alla sede di servizio
L’art. 24, comma 1, let. b), della l. n. 183 ha novellato il comma 5 dell’art. 33. La nuova disposizione stabilisce: “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”. Con la modifica è stato previsto opportunamente che l’avvicinamento che si può ottenere mediante il trasferimento non è verso il domicilio del lavoratore che presta assistenza quanto piuttosto verso il domicilio della persona da assistere. La novella ha eliminato un’incongruenza che era presente nel testo della legge previgente. Il trasferimento e la tutela della sede di lavoro, pertanto, rappresentano uno strumento per la più agevole assistenza del disabile. E’ opportuno segnalare che la norma, rispondendo all’esigenza di tutela del disabile, accorda al lavoratore un diritto, che può essere mitigato solo in presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede, mentre non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o di opportunità dell’amministrazione.
2.3 Ruolo delle Unità Operative semplici e complesse medico-legali
Nellambito della gestione del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, la funzione medico-legale è impegnata ad assicurare una efficace e coordinata azione dei medici-legali nelle fasi cruciali delle operazioni peritali, al fine di consentire una valida tutela dei diritti dellIstituto nelle cause giudiziarie per il riconoscimento dei requisiti medico-legali in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali
La centralità della funzione medico legale è presente già dallatto introduttivo dellaccertamento tecnico obbligatorio preventivo.
Il dirigente medico dellUOC/UOS di Sede, infatti, ricevutane notizia tramite la procedura COGISAN (che è in corso di implementazione con la funzione di aggiornamento automatico da SISCO), dovrà verificare tempestivamente rispetto al termine per la costituzione in giudizio leventuale presenza di elementi che giustifichino la riforma dufficio, in senso favorevole al ricorrente, dellaccertamento medico legale impugnato, attivando la procedura di autotutela.
Laddove tale verifica dia esito negativo e risulti, pertanto, necessario lesperimento dellaccertamento tecnico obbligatorio preventivo, diviene di fondamentale importanza la celere designazione da parte del dirigente dellUOC/UOS, del medico incaricato alla partecipazione alle operazioni peritali.
Considerata la dislocazione territoriale degli studi professionali dei medici CTU e la diversificazione degli orari di svolgimento delle operazioni peritali, per garantire secondo le disposizioni di legge la partecipazione del medico legale dellINPS alle operazioni peritali, è opportuno che i Direttori Regionali e i Direttori Provinciali assumano, dintesa con gli avvocati ed i medici responsabili rispettivamente degli Uffici legali e dei Centri medico-legali, idonee iniziative presso i Presidenti dei Tribunali e i Dirigenti degli Uffici Giudiziari, soprattutto nelle realtà ove il carico di lavoro è particolarmente consistente, finalizzate alladozione/incremento dellistituto del cd accentramento peritale. Ciò al fine di consentire, quanto più possibile, lo svolgimento delle operazioni peritali in appositi locali messi a disposizione dai Tribunali stessi, oppure presso gli ambulatori medici delle sedi dellIstituto o in altre sedi istituzionali pubbliche.
E di fondamentale importanza che il dirigente medico designato (o altro medico in sua assenza) esprima le proprie osservazioni su tutte le bozze di relazione inviategli dal CTU.
Analogamente indispensabile è la tempestiva e motivata formulazione delle contestazioni ai fini della dichiarazione di dissenso sullaccertamento tecnico conclusivo, quando il consulente tecnico dufficio non abbia tenuto conto delle osservazioni formulate dallIstituto sulla bozza di relazione già trasmessa dal CTU ai periti di parte, o quando non convincano le motivazioni addotte a confutazione delle predette osservazioni.
Al fine di fornire alle UOC/UOS in tempo reale le informazioni necessarie per lefficace partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo,la proceduraCOGISAN è in corso di aggiornamento per accogliere automaticamente le seguenti informazioni acquisite in SISCO:
– dati ricorso per accertamento tecnico preventivo;
– nominativo del consulente tecnico dufficio;
– comunicazione obbligatoria da parte del CTU al Direttore della Sede o a suo delegato della data di inizio delle operazioni peritali;
– decreto di fissazione del termine per la dichiarazione di dissenso.
Coerentemente, e per consentire agli uffici preposti alla difesa legale di monitorare lintero procedimento e di predisporre per tempo i necessari atti di tutela delle ragioni dellIstituto, SISCO è in corso di adeguamento per accogliere automaticamente le seguenti informazioni acquisite in COGISAN:
– data inizio operazioni peritali;
– formulazioni delle osservazioni sulla bozza di relazione del CTU;
– relazione definitiva del CTU;
– formulazione delle contestazioni su CTU ai fini della dichiarazione di dissenso.
8. Doveri dell’amministrazione
L’amministrazione che riceve l’istanza di fruizione delle agevolazioni da parte del dipendente interessato deve verificare l’adeguatezza e correttezza della documentazione presentata, chiedendone, se del caso, l’integrazione.
I provvedimenti di accoglimento dovranno essere periodicamente monitorati al fine di ottenere l’aggiornamento della documentazione e verificare l’attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto dell’istanza. Si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità di chiedere il nuovo verbale medico nel caso di accertamento di handicap grave rivedibile.
L’amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive secondo le consuete modalità (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000) attraverso i propri servizi ispettivi, costituiti in osservanza dell’art. 1, comma 62, della l. n. 662 del 1996, o comunque su disposizioni impartite dall’ufficio preposto alla gestione del personale. La verifica dovrà essere svolta periodicamente, anche a campione. Nel caso in cui dall’accertamento risultasse l’insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi, l’amministrazione provvederà a revocare i benefici per effetto della decadenza.
Naturalmente, ove nell’ambito o a seguito degli accertamenti emergessero gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente, l’amministrazione procederà alla tempestiva contestazione degli addebiti per lo svolgimento del relativo procedimento e, se del caso, alla comunicazione alle autorità competenti delle ipotesi di reato. Oltre a richiamare di nuovo le previsioni dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 sulle dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi, si ricordano ancora in questa sede le già citate norme contenute nell’art. 55 quater, comma 1, let. a), e nell’art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Si rammenta che l’avvio e l’esito dei procedimenti disciplinari debbono essere comunicati all’Ispettorato per la funzione pubblica come richiesto dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 6 dicembre 2007, n. 8.
L’amministrazione, sotto altro aspetto, dovrà effettuare le comunicazioni dei permessi fruiti dai propri dipendenti per l’inserimento nella banca dati istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 24, commi da 4 a 6, della l. n. 183 del 2010.
In fase di prima applicazione, ogni amministrazione dovrà procedere a riesaminare i provvedimenti di assenso già adottati al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla nuova legge. In caso di insussistenza dei requisiti, salvo tempestiva integrazione della documentazione prodotta in passato da parte dell’interessato, l’atto di assenso dovrà essere revocato e le agevolazioni non potranno essere più accordate per effetto della decadenza. Naturalmente, il dipendente che si trovi nella condizione di poter fruire dei permessi a diverso titolo in base alla nuova legge avrà l’onere di produrre una nuova istanza accompagnata dalla documentazione di supporto
3. Attività regionali di coordinamento e controllo
Come già richiamato con circolare n. 132/2011, si sottolinea come solo il costante e puntuale utilizzo delle specifiche procedure informatiche possa garantire quella fluidità delle informazioni che rappresenta la precondizione per un adeguato presidio del contenzioso in generale e, quindi, anche delle imminenti attività legate allaccertamento tecnico preventivo obbligatorio.
E necessario pertanto che, contestualmente al compimento delliter procedurale come sopradescritto, si proceda, da parte degli operatori interessati, al continuo e completo aggiornamento dei dati, al fine di realizzare attraverso la piena condivisione delle basi informative fra tutte le funzioni coinvolte una efficace ed efficiente conclusione dellaccertamento in oggetto.
A tale scopo, le Direzioni regionali dovranno garantire e coordinare secondo le modalità ritenute più opportune, la puntuale applicazione nel territorio di competenza delle disposizioni contenute nella presente circolare.
4. Attività centrali di supporto e monitoraggio
Riguardo alla gestione delle attività peritali, lIstituto sta approntando una piattaforma informatica di servizio denominata Il portale del CTU che permetterà di instaurare una comunicazione diretta tra i medici CTU e i medici CTP dellInps; in questo modo il CTU medico-legale potrà inviare direttamente allInps i dati relativi alle operazioni peritali in fase di svolgimento e la bozza della relazione peritale, ricevere le osservazioni del medico CTP Inps e verificare anche la situazione dei pagamenti a lui dovuti secondo le disposizioni del giudice.
Inoltre, per garantire una corretta attuazione delle disposizioni operative contenute nella presente circolare, verrà messo a disposizione delle Sedi uno specifico servizio di dematerializzazione dei documenti cartacei, dimensionato sulla base dei volumi di attività.
Le competenti strutture della Direzione generale effettueranno attività di monitoraggio e verifica delle azioni svolte, nonché di supporto e affiancamento alle Direzioni regionali e provinciali.
Le Sedi potranno inviare comunicazioni e qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti utilizzando il form denominato Scrivi a gestione contenzioso, presente nellambiente Estensione della Sperimentazione del Modello Organizzativo della pagina intranet della DC Organizzazione.