Collocamento obbligatorio al lavoro dell’invalido civile

Le norme sulle assunzioni obbligatorie dei disabili costituiscono uno dei più formidabili strumenti di intervento pubblico a favore dell’inserimento e della valorizzazione sociale dei portatori di handicap.

Nel 1968 il Legislatore era intervenuto con la legge n. 482 al fine di riordinare una materia che nel corso dei decenni si era prodotta in maniera disomogenea sulla base di molteplici istanze, urgenze e necessità contingenti.

Tali norme perseguono nel contempo la duplice finalità della rimozione dello stato di bisogno da un lato e del proficuo inserimento nella vita sociale dall’altro.

La prova sul campo per più di un ventennio della legge n. 482/1968 ha evidenziato la necessità di un nuovo intervento legislativo, in grado di rispecchiare i mutamenti economici e sociali nel frattempo intervenuti, nonchè di riparare alle pecche di funzionamento della normativa, evidenziatesi in maniera preoccupante sia dal versante dell’imprenditoria privata sia da quello della Pubblica Amministrazione.

La riforma del collocamento obbligatorio è stata attuata con la legge 12 Marzo 1999 n. 68.

Essa richiede e prevede la propria integrazione con normative e regolamentazioni da emanarsi successivamente e di competenza degli enti locali o dei singoli ministeri.

Per tale motivo l’entrata in vigore della legge non è stato immediato, ma è stato fissato ab origine al 300° giorno successivo alla sua pubblicazione, e cioè al 18 Gennaio 2000.

Oggetto del beneficio

  • Presso le imprese private e presso le pubbliche amministrazioni, una percentuali dei posti di lavoro è riservata alle persone svantaggiate.
  • In favore di tali persone sono anche previsti processi formativi, in modo da agevolare il loro avviamento al lavoro.

Categorie Beneficiarie

  • Invalidi civili in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni mediche preposte al riconoscimento dell’invalidità civile, con applicazione della vigente tabella indicativa delle percentuali di invalidità.
  • Ciechi civili affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
  • Sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
  • Invalidi del lavoro aventi un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’Inail.
  • Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte ad una delle otto categorie previste dalle norme sulle pensioni di guerra.
  • Vittime del terrorismo, vedove ed orfani di guerra, del lavoro o per servizio, invalidi del personale militare e della protezione civile.

Accertamento della invalidità

  • Non è sufficiente il riconoscimento dell’invalidità civile, occorre anche accertare le condizioni di disabilità.
  • L’accertamento viene effettuato da commissioni mediche costituite presso le A.S.L. e usualmente preposte agli accertamenti delle minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e composte da un medico specialista in medicina legale (che assume le funzioni di Presidente) e da due medici (di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro). Per gli accertamenti in tema di collocamento obbligatorio, le commissioni mediche sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, entrambi in servizio presso le A.S.L..
  • A seguito della visita, le commissioni formulano una diagnosi funzionale del disabile, basata sulla documentazione sanitaria preesistente, sugli attuali dati clinici e sulle indicazioni fornite da un “comitato tecnico” presente in tutte le Provincie, riguardanti la scolarità, la situazione familiare e l’ambiente in cui il soggetto vive.
  • Entro quattro mesi dalla visita. la commissione medica redige una relazione conclusiva in cui sono specificate le capacità lavorative della persona, le sue positive potenzialità e le linee progettuali da attuare per il collocamento mirato.
  • La relazione viene inviata alla “commissione provinciale per le politiche del lavoro, che provvede all’iscrizione del disabile nella speciale lista da essa tenuta.
Altri procedimenti:
  • Per gli invalidi del lavoro è sufficiente una certificazione rilasciata dall’Inail.
  • Per gli invalidi per servizio l’accertamento è effettuato dagli organi previsti nel testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23/12/1978, n. 915).

Collocamento mirato e riqualificazione professionale

  • Presso ogni provincia è istituito un “comitato tecnico” con il compito di valutare le residue capacità lavorative del soggetto disabile e così contribuire a che egli venga inserito nell’ambito di lavoro cui è potenzialmente più adatto (collocamento mirato).
  • Ai fini della riqualificazione professionale (qualora essa sia richiesta dal collocamento mirato) le Regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa presso l’azienda in cui avverrà la definitiva assunzione oppure affidare lo svolgimento della riqualificazione a associazioni di categoria, ad istituti di formazione promossi da queste ultime, a enti o associazioni iscritti nell’albo regionale dei soggetti qualificati per l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone handicappate.

Soggetti obbligati

Sono tenuti all’assunzione obbligatoria:
  • I datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti.
Sono esclusi dall’obbligo:
  • I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre, relativamente al personale viaggiante e navigante.
  • I datori di lavoro pubblici e privati del settore degli impianti a fune.
L’obbligo è sospeso nei confronti:
  • Delle imprese ammesse all’intervento straordinario di integrazione salariale, nel periodo in cui opera il programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione azeindale ed anche successivamente ad esso, qualora le imprese siano costrette ad attivare la procedura di mobilità del personale.
  • Delle imprese che sono state autorizzate a ridurre l’orario di lavoro per evitare la riduzione di personale (D.L. n.726/1984, conv con L. n.863/1984).
Parziale esonero:
  • Possono ottenere un parziale esonero quei datori di lavoro (privati o pubblici) che non sono in grado di coprire l’intera quota di disabili prevista dalla legge, a causa delle particolari condizioni di salute, igiene, sicurezza, faticosità, pericolosità dell’attività o del tipo di organizzazione della loro impresa.

L’esonero comporta il versamento id un contributo in favore al Fondo regionale per l’occupazione.

Entità delle quote di riserva

  • 7% se i lavoratori occupati sono più di 50.
  • 1 lavoratore se gli occupati sono fra 15 e 35 (se l’azienda è privata l’obbligo scatta solo in caso di nuove assunzioni).

Ai fini del calcolo del numero dei lavoratori dipendenti, la quota del 7% si applica ai lavoratori con normale rapporto di lavoro (esclusi i dirigenti), con contratto a tempo determinato di durata superiore a nove mesi e con contratto a tempo indeterminato parziale. In quest’ultimo caso i lavoratori sono computati in proporzione alla quota di orario effettivamente svolto.

La quota del 7% non si applica, nei confronti dei lavoratori assunti tramite il collocamento obbligatorio, dei dirigenti, degli assunti con contratto a tempo determinato inferiore a nove mesi, oppure con contratto di formazione e lavoro o di apprendistato o di reinserimento.

Particolari criteri di computo sono previsti per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni operanti nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione. Particolari criteri sono previsti anche per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.

Elenchi, schede, graduatorie dei disabili

  • L’elenco dei disabili ammessi al collocamento obbligatorio è tenuto presso i competenti Uffici del Lavoro.
  • L’iscrizione nell’elenco è accompagnata da una scheda (per ogni disabile) redatta dal “comitato tecnico”.
  • Sulla base di quanto contenuto nelle schede, gli Uffici del Lavoro formano una graduatoria dei disabili iscritti, tenendo anche conto dei criteri indicati dalle singole Regioni, le quali, a loro volta, si attengono alle linee principali indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

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