Cure termali

Le disposizioni in materia di Sanità hanno sempre dato rilievo ed importanza alle cure termali. Si definiscono tali i cicli di terapia effettuati presso gli stabilimenti termali bevendo le acque termali, effettuando bagni nelle vasche termali, applicazioni di fango terapia, inalazioni di vapori e simili. Le cure elioterapiche sono quelle che traggono giovamento dai bagni di sole, quelle climatiche si basano invece sulla purezza dell’aria e su un clima salubre.

Per cure psammoterapiche si intendono le sabbiature.

Il servizio Sanitario Nazionale si fa carico del costo di questi cicli di cure nei limiti e con le modalità di seguito specificate. Nel casi in cui queste risultino di utilità terapeutica o riabilitativa per le patologie che possano trovare reale beneficio dalle stesse. Tali patologie riguardano le malattie reumatiche, quelle delle vie respiratorie, quelle dermatologiche, ginecologiche, le malattie O.R.I., quelle dell’apparato gastroenterico, dell’apparato urinario e le malattie vascolari in genere.

Lo specifico elenco è fissato dal Decreto del Ministero della Sanità del 15/12/1994 (G.U. n. 57 del 09/03/1995) prorogato sino al 31/12/2008.

Ciascun assistito ha diritto ad usufruire, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di un solo ciclo di cure termali.

Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dell’assistito.

Le prestazioni sono soggette alla disciplina sui ticket, quindi con le esenzioni, totali o parziali previste dalla legge vigente.

Per fruire delle cure termali è sufficiente farsi rilasciare da parte del proprio “medico do base”, ovvero dallo specialista in una delle branche attinenti alle patologie soggetto a beneficio, una proposta – richiesta da redigersi sul ricettario.

La proposta richiesta deve indicare la diagnosi ed il correlato ciclo da praticare. Le cure termali sono erogate da Stabilimenti termali, alberghi, istituti termali o case di cura che hanno ottenuto dalla Regione una specifica autorizzazione per tale attività.

Per quanto attiene invece alle categorie protette, sordi, invalidi civili con percentuale superiore al 50% e ciechi, invalidi di guerra e per servizio possono usufruire di un secondo ciclo di cure sempre a carico del S.S.N.

Specifica normativa vige per i lavoratori a carico dell’INPS E per i lavoratori infortunati o malati I.N.A.I.L. Titolari di rendita.

Nel primo caso, l’INPS provvede anche al pagamento delle spese di soggiorno per i propri assicurati con almeno 5 anni di contribuzione alle spalle (di cui 3 degli ultimi 5) bisognosi di un trattamento termale avente funzione preventiva per forme patologiche bronchiali e reumatiche.

Nel secondo caso, l’INAIL provvede alle spese di viaggio e di soggiorno (anche eventualmente di accompagnatore) per i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale e i titolari di rendita o malati di silicosi o asbestosi.

In entrambi i casi è il medico del corrispondente Istituto che decide sull’opportunità, la tipologia e la durata delle cure stesse, sempre nei limiti del D.M. Sanità sopracitato.

Veniamo adesso a trattare lo spinoso problema relativo alla fruibilità delle cure soltanto nel periodo di ferie, ricordando dapprima le disposizioni precedentemente in vigore e il travagliato iter normativo che ha condotto negli anni al radicale mutamento delle stesse.

Nel pubblico impiego, i dipendenti potevano avvalersi dell’istituto del congedo straordinario previsto dall’art. 37 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, concesso per “gravi motivi” comprendenti – secondo prassi consolidata – anche le malattie richiedenti cure idrotermali.

Nel settore privato, i permessi per cure termali venivano previsti e disciplinati in numerosi contratti collettivi, con soluzioni diverse.

Consentivamo comunque, in via generale, la possibilità di poter usufruire di permessi retribuiti assimilati ai permessi per malattia ex art. 2110 c.c. E inoltre esclusi (secondo giurisprudenza consolidata) dal periodo di comporto (cioè il limite massimo annuale di malattia).

Questa situazione normativa, caratterizzata in generale dalla possibilità di usufruire di permessi retribuiti per le cure idrotermali prescritte, fuori dai periodi feriali e spesso senza limitazioni temporali, viene radicalmente modificata con la Legge .n. 98 del 25 marzo 1982, per cui le cure idrotermali, elioterapiche e climatiche non è consentita la concessione di congedi straordinari. Per effetto di tale norma, applicabile, secondo la prevalente interpretazione, sia al settore pubblico che a quello privato, decadono le normative contrattuali che prevedevano congedi e permessi.

Tale disciplina veniva però a sua volta modificata, a brevissima distanza di tempo, con le leggi n. 526 del 7 agosto 1982 e poi con il D.L. n. 463 del 12 settembre 1983, l’art. 3 e la legge n. 638 dell’11 novembre 1983 che consentivano nuovamente la concessione ai lavoratori dipendenti pubblici e privati di prestazioni idrotermali, fuori dai congedi ordinari e dalle ferie annuali, limitandole a non più di 15 giorni all’anno, con intervallo di almeno 15 giorni dal periodo feriale.

Le stesse norme abolivano totalmente il congedo per le cure diverse da quelle idrotermali ad eccezione che per le categorie protette, tra cui ovviamente i sordi.

Rimaneva, cioè, in pieno vigore la normativa che prevedeva la fruizione del congedo straordinario per le categorie disabili, pur con la limitazione temporale a 15 giorni.

Importante rilevare anche che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla norma abrogativa del 1982 (poi come visto modificata) aveva a “ritenere violato l’art. 32 Cost. essendo evidente che l’impedimento alla fruizione delle cure nei tempi richiesti dalle esigenza terapeutiche si traduce in violazione primaria del diritto alla salute” (Sentenza n. 559 del 1987).

Tale altra voce rimaneva inascoltata in un tempo, peraltro, di necessario risanamento di una spesa pubblica troppo spesso lasciata alla deriva.

Infatti, a distanza di alcuni anni intervenivano le leggi n. 537 del 24/12/1993, art. 3, comma 42 e n. 724 del 23/12/1994 art. 22, comma 25, che prevedevano, al fine, l’abrogazione di tutte le disposizioni, anche speciali che prevedono possibilità di aspettative o congedi straordinari per attendere ad ogni forma di cura termale, elioterapica, climatica e psammoterapica.

Anche con riferimento a tale norma veniva sollevata la questione di costituzionalità ma la Consulta, con ordinanza n. 16 del 2-4 giugno 1997, dichiarava manifestamente inammissibile la questione di legittimità (seppur per questioni di diversa natura).

I tempi erano cambiati ulteriormente e le restrizioni di spesa già si indirizzavano anche verso il settore della disabilità in genere.

La sopracitata norma draconiana non ha però impedito, in un primo periodo, che i congedi ed i permessi extraferiali rivivessero autonomamente all’interno della contrattazione collettiva nazionale, come manifestazione autonoma delle parti. Infatti, i permessi retribuiti sono stati inseriti nuovamente nel CCNL per il comparto del Ministeri recepito con D.P.C.M. del 3/3/1995)

In seguito non ritroviamo più tali previsioni né nel settore pubblico né in quello privato.

Evidentemente, la elaborazione della norma escludente aveva portato ormai a ritenere superato l’Istituto del congedo per cure termali.

In conclusione, e riassumendo, le cure termali e diverse sono tuttora vive e vegete ed acarico del S.S.N. Non è però collegato ad esse né il congedo straordinario né i permessi extra-feriali.

Roma, 29/10/2008

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