Decreto Legge 01 luglio 2009, n. 78

Decreto Legge 01 luglio 2009, n. 78

“Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”

Art. 20.

Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo. In ogni caso l’accertamento definitivo e’ effettuato dall’INPS. Ai fini dell’attuazione del presente articolo l’INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell’economia e delle finanze all’INPS.

2. L’INPS accerta altresi’ la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l’articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all’INPS le attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l’INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l’erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

5. All’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo e’ soppressa la parola “anche”;

b) nel secondo periodo sono soppresse le parole “sia presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia”;

c) nel terzo periodo sono soppresse le parole “e’ litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e”;

d) e’ aggiunto, infine il seguente comma: “6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell’INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell’articolo 194 del codice di procedura civile. Nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l’INPS, all’onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l’INPS.”.

6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, e’ nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell’invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

“All’interno del Decreto legge n° 78 del 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’1.7.2009, è presente l’art. 20 il quale, intitolato “contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”, si occupa della materia dell’invalidità civile, dell’handicap e della disabilità in generale. L’articolo in questione, innova diversi aspetti della materia ed attribuisce all’INPS nuove competenze. Gli ambiti affrontati da detto decreto sono: la presentazione della domanda di accertamento degli stati invalidanti, l’accertamento e la verifica degli stessi, la valutazione delle minorazioni civili, la concessione delle provvidenze economiche, la legittimazione passiva nell’ambito dell’eventuale ricorso giurisdizionale.”

“Il comma 23, dell’art. 17, del D.L. 78/09 provvede ad eliminare, senza efficacia retroattiva, alcune restrizioni alla retribuzione che erano state introdotte dall’art. 71 L. 133/08. Nel caso di specie coloro che fruiranno dei permessi previsti dalla L. 104/92 per garantire l’assistenza ai familiari disabili, non vedranno più applicarsi le decurtazioni in precedenza stabilite. Quindi avranno diritto a riscuotere il trattamento economico fondamentale ed anche le indennità e gli emolumenti a carattere accessorio.”

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