sentenze indennita’ e pensioni 2014

Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 27-11-2014, n. 25255

Il diritto alla indennità di accompagnamento spetta sia nel caso in cui il bisogno dell’aiuto di un terzo si manifesti per incapacità di ordine fisico,sia per malattia di carattere psichico.La capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi,pertanto,riferita non solo in senso fisico,come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti,ma anche come capacità di intenderne il significato,la portata,la loro importanza,anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica.Ne consegue la erroneità della pronuncia giudiziale di diniego della prestazione richiesta nonostante la piena consapevolezza di una infermità psichica dell’istante,che trascuri del tutto di considerare alcun dati evidenzianti le necessità dello stesso e le sue peculiarità comportamentali,oltre che un rendimento mentale quasi del tutti compromesso (come nella specie emergente dalla espletata consulenza d’ufficio,il cui giudizio finale,tuttavia,nella parte in cui escludeva la sussistenza delle condizioni per un’assistenza continua in ordine al compimento da parte del ricorrente degli atti quotidiani della vita,risulta incoerente e,per questo,non poteva essere condiviso dal Giudice).


 

Cass.civ.Sez.lavoro,01-07-2014,n.14950

Nel rito del lavoro,mentre è consentita,sia pure previa autorizzazione del giudice,la modificazione della domanda (emendatio libelli),non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova-per la valutazione della sussistenza della quale occorre fare riferimento sia al “petitum”che alla sua “causa petendi”-neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con l’esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito (la Cassazione ha così confermato la decisione dei giudici del merito,che avevano dichiarato inammissibile la domanda nuova avente ad oggetto la concessione dell’indennità per ciechi assoluti non ritualmente proposta nel giudizio nel quale era stata chiesta e poi riconosciuta l’indennità di accompagnamento per invalidi civili assoluti,essendo le due provvidenze distinte).


 

Cass.civ. Sez.VI-Lavoro Ordinanza,17-03-2014, n. 6091

Necessita di adeguata motivazione la decisione del giudice di merito che,disattendendo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio,ritenga non spettare l’indennità di accompagnamento,per insussistenza del requisito dell’incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana,all’invalido cui occorra aiuto soltanto per alcuni atti della vita,dovendosi intendere tale requisito come incapacità estesa alla generalità dei bisogni o atti giornalieri.


Cass. civ. Sez. lavoro, 28-01-2014, n. 1778 (rv. 629664)

I benefici economici connessi al riconoscimento del diritto ad una prestazione assistenziale (nella specie,indennità di accompagnamento),nel caso in cui il requisito sanitario si concretizzi successivamente alla proposizione della domanda in giudizio,per effetto dell’art.149cod.proc.civ. decorrono immediatamente a partire dalla data dell’accertata insorgenza dello stato invalidante. (Cassa e decide nel merito,App.Napoli,22/10/2009)



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