la pensione sociale

La pensione sociale è un istituto assistenziale a carattere generale introdotto nell’ordinamento giuridico italiano con l’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in favore dei cittadini che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e si trovino in determinate condizioni reddituali.

Tale istituto interessa anche gli invalidi civili e i sordi che abbiano raggiunto detta età e ad esso infatti si richiamano le leggi concernenti dette categorie quando stabiliscono che al compimento del sessantacinquesimo anno cessa la corresponsione della pensione o dell’assegno mensile e in loro sostituzione è concessa la pensione sociale a carico dell’INPS.

Esaminiamo quindi le disposizioni che regolano in via generale l’istituto della pensione sociale e successivamente quelle che in particolare si riferiscono agli invalidi civili e ai sordi, il cui peculiare status li pone in una situazione più favorevole.

A decorrere dal I° gennaio 1996 detto istituto è stato sostituito da un nuovo tipo di prestazione denominata assegno sociale, mentre è rimasta in vita la pensione sociale per coloro che a quella data avevano già compiuto il 65′ anno di età.

DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE DEGLI INVALIDI CON PIÙ DI 65 ANNI

L’invalido civile, titolare di pensione di inabilità o di assegno mensile, e il sordo, titolare di pensione non riversibile, al compimento del sessantacinquesimo anno di età hanno diritto, in sostituzione di detto trattamento economico, alla pensione sociale a carico dell’INPS.

L’art. 8, terzo comma, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, reiterando norme già contenute in precedenti testi normativi, ha disposto che se l’importo della pensione sociale risulta inferiore a quello della pensione o dell’assegno mensile di cui l’invalido civile o il sordo era in godimento, la differenza è corrisposta dal Ministero dell’intemo a titolo di assegno ad personam.

Tale eventualità in concreto non si presenta in quanto, almeno nell’ultimo decennio, l’importo della pensione sociale è stato sempre superiore a quello sia della pensione di inabilità e dell’assegno mensile di assistenza degli invalidi civili, sia della pensione non riversibile dei sordi.

L’ASSEGNO SOCIALE

Con effetto dal I° gennaio 1996 è stato istituito un nuovo tipo di prestazione denominata assegno sociale, il cui importo è stato fissato, per l’anno 1996, in lire 6.240.000 annue, pari a lire 480.000 per tredici mensilità, esenti da imposte (art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Ha diritto all’assegno sociale il cittadino italiano che risieda effettivamente e stabilmente in Italia, abbia compiuto il 65° anno di età a partire dal l’ gennaio 1996 e si trovi nelle seguenti condizioni reddituali:
  • se non coniugato, non possegga redditi propri, ovvero possegga redditi d’importo inferiore a quello dell’assegno sociale. In quest’ultima ipotesi l’assegno spetta in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo dell’assegno;
  • se coniugato, non possegga un reddito che, cumulato con quello del coniuge, non superi il doppio dell’assegno sociale.

La prestazione spetta in misura intera se il reddito cumulato rimane contenuto entro il limite dell’assegno sociale; spetta invece in misura ridotta se il reddito cumulato risulta superiore all’importo dell’assegno sociale, ma pur sempre contenuto entro il limite del doppio dell’assegno stesso.

Il cumulo dei redditi non opera se i coniugi siano legalmente ed effettivamente separati.

Ai fini sopra indicati, si considerano i redditi di qualsiasi natura, al netto della imposizione fiscale e contributiva, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Non si computano i trattamenti di fine rapporto, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno sociale e il reddito della casa di abitazione.

Non è inoltre computabile la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ( previsto dalla citata legge n. 335) a carico di Enti pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell’assegno sociale.

DIRITTO ALL’ASSEGNO SOCIALE DEGLI INVALIDI CON PIÙ DI 65 ANNI

L’assegno sociale spetta, in luogo della pensione sociale, agli invalidi civili e ai sordi che, già titolari di pensione di inabilità o di assegno mensile, abbiano compiuto il 65° anno di età a partire dal 1° gennaio 1996, data dalla quale ha avuto effetto la norma della sopracitata legge n. 335, istitutiva della nuova provvidenza.

Per detta categoria di invalidi si considerano soltanto i redditi personali esenti da IRPEF, secondo la normatiiva particolare ad essi applicabile.

Tale normativa non può invece trovare applicazione per l’aumento di 100.000 lire mensili previsto dall’art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, né per l’aumento di lire 18.000 mensili previsto dalla legge finanziaria 2000, trattandosi di integrazioni dell’assegno sociale di cui l’invalido non era in godimento prima del compimento del 65° anno di età.

Pertanto, non considerando le suddette integrazioni, l’assegno sociale spettante agli invalidi civili e ai sordi per l’anno 2000 è di lire 6.805.980 annue, pari a lire 523.540 mensili.

L’assegno spetta se il reddito personale (esen-te da IRPEF) non supera l’importo di lire 6.805.980 annue se si tratta di invalido civile parziale, ovvero l’importo di lire 23.583.160 annue se si tratta di invalido civile totale o di sordo.

MODALITÀ DI CONCESSIONE. CONGUAGLI, SOSPENSIONE E RIPRISTINO

La concessione dell’assegno sociale è disposta dall’INPS sulla base di una dichiarazione del richiedente circa i redditi che presuntivamente percepirà nell’anno di decorrenza della prestazione.

Se egli è coniugato, la dichiarazione deve precisare anche i redditi del coniuge.

Il pagamento è effettuato con carattere di provvisorietà in quanto l’importo definitivo dell’assegno è poi determinato sulla base della dichiarazione che l’interessato deve presentare entro il 30 giugno di ogni anno circa i redditi effettivamente percepiti nell’anno precedente.

Il conguaglio tra l’importo provvisorio e quello definitivo è effettuato dall’INPS entro il mese di luglio.

Se dalla dichiarazione annuale risultano redditi di importo superiore al limite massimo, l’INPS procede alla sospensione dell’assegno e al recupero delle somme eventualmente e indebitamente riscosse.

Per il ripristino dell’assegno a seguito del nuovo perfezionarsi del requisito reddituale, l’interessato deve presentare apposita istanza, in relazione alla quale l’INPS fissa la nuova decorrenza dell’assegno.

In caso di ricovero in istituto o comunità con retta a carico di enti pubblici l’assegno può essere ridotto fino a un massimo del 50%, secondo disposizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale in corso di emanazione.

INVALIDI ULTRASESSANTENNI E LA FINANZIARIA 2002

Invalidi Di 60 Anni O Più
Dal 1° Gennaio 2002 è innalzata a 1.000.000 lire, cioè 516,45 euro, la provvigione in favore di chi:
  1. essendo invalido al 100% già percepisce una pensione di inabilità o un assegno di invalidità ed abbia un’età pari o superiore ai 60 anni.
  2. non essendo invalido al 100% percepisca, comunque, la pensione o l’assegno sociale e si trovi nelle seguenti condizioni:
    • 70 anni di età o più;
    • 69 anni di età e contribuzione versata per almeno 5 anni;
    • 68 anni di età e contribuzione versata per almeno 10 anni;
    • 67 anni di età e contribuzione versata per almeno 15 anni;
    • 66 anni di età e contribuzione versata per almeno 20 anni;
    • 65 anni di età e contribuzione versata per almeno 25 anni;
Limiti Di Reddito Per Entrambe Predette Ipotesi
La maggiorazione viene concessa a condizione che il beneficiario:
  • se vive da solo, non consegua redditi propri per un importo superiore a 13 milioni di lire, cioè 6.713,98 euro;
  • se coniugato, non percepisca comunque redditi propri per un importo superiore a 13 milioni di lire. Inoltre la somma del suo reddito personale con quello del coniuge non deve superare la somma del limite personale predetto (13 milioni di lire) con l’importo annuo dell’assegno sociale.

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