LEGGE 22 giugno 2016, n. 112 (Dopo di Noi)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita’

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli
articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli
articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a),
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita’, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata
dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e’ volta a
favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia
delle persone con disabilita’.
2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e
protezione nel superiore interesse delle persone con disabilita’
grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie
connesse alla senilita’, prive di sostegno familiare in quanto
mancanti di entrambi i genitori o perche’ gli stessi non sono in
grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonche’ in vista
del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva
presa in carico della persona interessata gia’ durante l’esistenza in
vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare
l’istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei
soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all’articolo 14
della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volonta’
delle persone con disabilita’ grave, ove possibile, dei loro genitori
o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilita’ grave, di
cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e’
accertato con le modalita’ indicate all’articolo 4 della medesima
legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e
gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla
legislazione vigente in favore delle persone con disabilita’.
3. La presente legge e’ volta, altresi’, ad agevolare le erogazioni
da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione
e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui
all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti
di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con
contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni
non lucrative di utilita’ sociale di cui all’articolo 10, comma 1,
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come
persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della
beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell’articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi
del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone con
disabilita’ grave, secondo le modalita’ e alle condizioni previste
dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

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