L’indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento per invalidità civile è stata istituita con la legge 11 febbraio 1980, n.18.

REQUISITI

Condizione Fisica

L’indennità di accompagnamento è corrisposta nelle ipotesi in cui la competente commissione sanitaria abbia accertato:

  1. la totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche;
  2. l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua;

La legge ha precisato che l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.

Non Sono Previsti Limiti Di Età

L’indennità è prevista al solo titolo della minorazione, cioè senza considerare l’eta dell’invalido.

Quindi spetta anche ai minori di diciotto anni e agli ultrasessantacinquenni.

Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità di accompagnamento è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età (art. 6 dei decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509).

Non Sono Previsti Limiti Di Reddito

L’indennità è prevista al solo titolo della minorazione, cioè senza considerare il reddito eventualmente posseduto dall’invalido e senza riferimento all’età di questi.

Cittadinanza

E’ necessario essere cittadini italiani ed avere la residenza in Italia (art. 1delle legge n. 508).

Hanno diritto all’assegno mensile, in presenza dei suddetti altri requisiti, anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione.

Possono aver diritto a pensione anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (art. 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e art. 41 del decreto legìslativo 25 luglio 1998, n. 286). Per l’applicazione di questa disposizione (e delle altre contenute nella legge e nel decreto menzionati) è stato emanato il regolamento di attuazione approvato con d.RR. 31 agosto 1999, n. 394.

Ipotesi Di Esclusione

Sono esclusi dal diritto gli invalidi ricoverati gratuitamente in istituto.

L’indennità di accompagnamento è anche incompatibile con le indennità concesse per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità è invece cumulabile con quelle eventualmente spettanti per altre minorazioni civili.

INABILITÀ ASSOLUTA – CUMULO DI MINORAZIONI

L’intervento Della Corte Costituzionale

In base al disposto dell’art. 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, l’inabilità totale, posta come condizione fondamentale per il diritto all’indennità di accompagnamento, può essere riferita soltanto alle minorazioni riguardanti gli invalidi civili e non anche a quelle relative alla cecità e al sordomutismo, le quali possono dare titolo ad un’autonoma prestazione economica.

La questione è stata sottoposta al riscontro di legittimità costituzionale a seguito di un procedimento civile promosso da un minorato affetto da cecità parziale, per la quale fruiva di pensione non riversibile, e da invalidità civile dell’80 per cento, per la quale non aveva potuto conseguire l’assegno mensile perché possedeva redditi superiori al limite previsto per il diritto a tale assegno.

Essendo stato accertato che, sommando l’affezione visiva alle altre patologie, risultava una invalidità dei 100 per cento che rendeva il minorato del tutto inabile a compiere gli atti quotidiani della vita, egli aveva chiesto la concessione dell’indennità di accompagnamento, ma la richiesta era stata respinta in applicazione delle norme sopra citate.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione portata al suo esame e ha dichiarato l’illegittimità delle norme sull’indennità di accompaganamento nella parte in cui escludono che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all’indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale (sentenza n. 346 del 22 giugno 1989).

Effetti Del Cumulo

La pronuncia della Corte costituzionale afferma in sostanza che è possibile cumulare l’affezione visiva (cecità parziale) con altre affezioni invalidanti al fine di integrare lo stato di inabilità totale che, in presenza degli altri requisiti previsti, può dar diritto all’indennità di accompagnamento.

Il principio, profondamente innovativo rispetto alle norme che in precedenza regolavano la materia, si applica esclusivamente per accertare la sussistenza del requisito sanitario prescritto per il conseguimento dell’indennità in questione, mentre non può trovare applicazione, attraverso la valutazione globale di minorazioni di diversa natura, agli effetti del riconoscimento del diritto a pensione.

In altre parole, l’invalido civile parziale il quale abbia anche minorazioni visive o uditive può ottenere, se il complesso delle minorazioni raggiunga la percentuale dei 100 per cento, il riconoscimento di invalido totale ai fini dei conseguimento dell’indennità di accompagnamento, ove ricorrano altri presupposti: e cioè sia anche non deambulante o impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita.

In tal caso egli potrà conseguire l’indennità di accompagnamento e, sussistendo le condizioni reddituali, l’assegno mensile; non potrà invece pretendere, in sostituzione di quest’ultimo, la pensione di inabilità, il cui diritto è subordinato al requisito dell’inabilità totale valutata esclusivamente in relazione alle minorazioni della categoria di appartenenza.

Si precisa che il principio affermato dalla Corte costituzionale ha avuto effetto dal 28 giugno 1989, data di pubblicazione della sentenza sopra citata.

CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ INSIEME AD ALTRE PROVVIDENZE

Non è causa di esclusione il godimento dell’indennità di accompagnamento o dell’indennità di comunicazione eventualmente percepite in qualità di cieco civile assoluto o, rispettivamente, di sordo, essendo tali indennità cumulabili.

Nell’ambito della pensionistica di guerra, la “prestazione analoga” all’indennità di accompagnamento è l’indennità di assistenza e di accompagnamento, la quale è concessa ai titolari di pensione di guerra di prima categoria.

Quest’ultima indennità, è pertanto non compatibile con l’indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili.

CAUSE DI ESCLUSIONE O DI SOSPENSIONE

Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:

  1. siano ricoverati gratuitamente in istituto;
  2. percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Il Ricovero Gratuito

Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento.

L’indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi.

Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al corso della malattia o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese (Corte costituzionale, sentenza 22-29 aprile 1991, n. 183).

L’indennità è dovuta durante il periodo di detenzione, nella considerazione che in tale periodo non viene meno l’esigenza di assistenza, cui il diritto all’indennità è finalizzato.

L’INCAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE

Il Ministero della sanità ha precisato che l’incapacità di deambulazione è da intendersi come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione.

In particolare, è da intendersi non deambulante l’invalido che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche.

In conclusione, la deambulazione è una funzione complessa che comporta il regolare sviluppo e la sufficienza di apparati e sistemi anatomo-funzionali diversi che vi partecipano in rapporto all’integrità delle singole parti e alle loro possibilità di coordinamento (sistema osteo-articolare, neuro-muscolare, tendineo, neuropsichiatrico, sensoriale visivo, uditivo, tattile, ecc.).

L’INCAPACITÀ DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA

L’incapacità o impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita va considerata, ai fini dei diritto all’indennità di accompagnamento, come condizione alternativa a quella della non deambulazione.

Per atti quotidiani della vita, come precisato dal Ministero della sanità, sono da intendere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il disabile che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza.

li giudizio medico legale si fonda quindi sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita.

Rientrano in quest’ambito un insieme di azioni elementari e anche relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, dirette al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente, tali da consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana.

Il complesso di tali funzioni si estrinseca pertanto in un insieme di attività diversificabili ma individuabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale di ogni giorno (vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, ecc.).

L’INCAPACITÀ DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA

L’incapacità o impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita va considerata, ai fini dei diritto all’indennità di accompagnamento, come condizione alternativa a quella della non deambulazione.

Per atti quotidiani della vita, come precisato dal Ministero della sanità, sono da intendere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il disabile che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza.

li giudizio medico legale si fonda quindi sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita.

Rientrano in quest’ambito un insieme di azioni elementari e anche relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, dirette al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente, tali da consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana.

Il complesso di tali funzioni si estrinseca pertanto in un insieme di attività diversificabili ma individuabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale di ogni giorno (vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, ecc.).

LA NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA

Quando l’autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto a un soggetto normale di corrispondente età, l’esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l’autosufficienza quotidiana, si concretizza l’impossibilità di compiere autonomamante gli atti di ogni giorno della vita.

Il quesito se il diritto all’indennità di accompagnamento si realizzi anche in mancanza di uno solo dei requisiti di autonomia della vita vegetativa e di relazione non sembra porsi, sostiene il Ministero della sanità, in quanto più funzioni sono generalmente cointeressate in una menomazione psichica o fisica grave a tal punto da ledere l’autonomia dell’individuo.

D’altra parte, perchè sorga il diritto all’indennità la mancanza deve esercitarsi su un insierne di funzioni e dì attività tali che ne risulti alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana.

E’il caso del grave deterioramento psichico globale con crisi impulsive, del concreto disorientamento temporo-spaziale, della demenza senile con grave perturbamento del comportamento o degli atti quotidiani della vita, ecc.

MISURA

La legge 21 novembre 1988, n. 508, all’art. 2, terzo comma, ha fissato in lire 539.000 la misura dell’indennità di accompagnamento a partire dal 1°gennaio 1988, disponendo che per gli anni successivi l’adeguamento perequativo va calcolato con riferimento all’importo dell’indennità di accompagnamento percepita alla data dei 1° gennaio 1986, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima.

Tale importo, fissato in lire 442.200 (art. 3, secondo comma, della legge ora citata), costituisce la base sulla quale si calcola l’aumento perequativo annuale nella misura dell’ìndice di variazione della dinamica salariale, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della ripetuta legge n. 656.

Per effetto di detto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 1990 la misura dell’indennità di accompagnamento è stata fissata in lire 592.505.

Con legge 11 ottobre 1990, n. 289, tale importo è stato, con la predetta decorrenza, aumentato di lire 15.000 e quindi elevato a lire 607.505.

Considerando l’indice di perequazione, l’indennità è stata elevata di anno in anno.

Rivalutazione Annuale

L’art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sono determinati, con decorrenza l’ gennaio di ogni anno, sulla base del solo adeguamento al costo della vita, calcolato in relazione all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Questo criterio è stato modificato dall’art. 54, 12′ comma, dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha stabilito che a decorrere dal l’ gennaio 1998 la rivalutazione è calcolata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall’ISTAT.

Misura Attuale

L’indennità è corrisposta per dodici mensilità (art. 2, quinto comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508) ed è cumulabile con la pensione di inabilità.

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