Provvidenze economiche a favore dei sordi

Le provvidenze economiche che le leggi prevedono per i sordi sono la pensione non riversibile, l’indennità di comunicazione e la pensione sociale.

LE CATEGORIE E I RISPETTIVI EMOLUMENTI

Agli effetti delle provvidenze economiche previste dalla legge, sono considerati sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (art. 1 della legge 26 maggio 1970, ti. 38 1).

Secondo la scienza medica, il periodo dell’età evolutiva si conclude col compimento dei dodicesirno anno di età.

Si considera causa impeditiva dei normale apprendimento del linguaggio parlato l’ipoacusia che renda o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento.

Come precisato nella parte seconda della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità, il requisito della soglia uditiva è da considerarsi corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore.

Se i livelli di perdita uditiva sono inferiori a quelli sopra indicati o non è dimostrabile l’epoca dell’insorgenza dell’ipoacusia compresa nell’arco dell’età evolutiva, viene effettuata una valutazione secondo i criteri dell’invalidità civile.

Come anzidetto le provvidenze economiche che la normativa vigente prevede per i sordi sono la pensione non riversibile, l’indennità di comunicazione e la pensione sociale.

LA PENSIONE NON RIVERSIBILE

La pensione non riversibile è stata istituita dall’art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 38 1, con la denominazione di assegno mensile di assistenza.

Tale denominazione è stata sostituita con quella attuale dall’art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

La pensione è concessa ai sordi riconosciuti tali dalla competente commissione sanitaria, che si trovino nelle seguenti condizioni:
Età
Il beneficiario deve avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Condizione economica
E’ richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico.Lo stato di bisogno economico, cui la legge subordina il diritto alla pensione, è stabilito soltanto con riferimento ai redditi propri.I parametri sono gli stessi fissati per la pensione di inabilità.

Il limite di reddito stabilito per l’anno 1999 è, di lire 23.211.775, pari a quello previsto per il diritto alla pensione di inabilità a favore degli invalidi totali.

Per l’anno 2000 il limite è di lire 23.583.160.

Cittadinanza
E’ necessario essere cittadini italiani ed avere la residenza in Italia (art. 1delle legge n. 508).Hanno diritto all’assegno mensile, in presenza dei suddetti altri requisiti, anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell’Unione.Possono aver diritto a pensione anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (art. 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e art. 41 del decreto legìslativo 25 luglio 1998, n. 286). Per l’applicazione di questa disposizione (e delle altre contenute nella legge e nel decreto menzionati) è stato emanato il regolamento di attuazione approvato con d.RR. 31 agosto 1999, n. 394.

Entità della pensione
A decorrere dal 1° gennaio 2000, la pensione non reversibile ammonta a lire 400.985.A decorrere dal 1° gennaio 2001 la pensione non reversibile ammonta a lire 411.420.
Sordi Con Più Di 65 Anni

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età cessa la corresponsione della pensione non riversibile e in sostituzione il sordo è ammesso al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all’art. 26 della legge 21 luglio 1965. n. 903, e successive modificazioni e integrazioni.

In tal senso dispone l’art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, confermato dall’art. 10 della legge 10 dicembre 1973, n. 854.

Ulteriore conferma è contenuta nell’art. 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, il quale ha inoltre disposto che, ove l’importo della pensione sociale risulti inferiore a quella di cui il sordo era in godimento, il Ministero dell’interno corrisponderà la differenza a titolo di assegno ad personam.

Il rinvio operato dall’art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, all’art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ha fatto ritenere che si sia determinata una dissonanza legislativa per quanto concerne la corresponsione della pensione sociale ai sordi ultrasessantacinquenni rispetto a quelli di età inferiore, data la diversità sostanziale tra i limiti di reddito previsti per il diritto a detta pensione e quelli fissati per la concessione della pensione non riversibile.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha affermato che detto rinvio non va inteso in senso formale, cioè nel senso che viene rimandata per intero alla fonte richiamata la disciplina dell’istituto, bensì come una semplice indicazione del tipo, natura e misura del beneficio da attribuire alla categoria di minorati in questione (cfr., per riferimenti, Consiglio di Stato, I^ Sezione, parere n. 68/78 del 10 marzo 1978).

Deve pertanto ritenersi esclusa dal citato richiamo ogni disposizione che riguardi specificatarnente le condizioni o i lirniti della concessione della provvidenza pensionistica in esame, attesi tra l’altro i diversi presupposti per la sua attribuzione in favore dei sordornuti ultrasessantacinquenní.

Questi limiti invece, che sono particolari e conseguenti alla specifica previsione normativa in vigore per la categoria in esame, debbono ricavarsi dal sistema previdenziale creato ad hoc con l’istituzione delle forme di assistenza ai sordi e consistono sonstanzial mente in quelli già originariamente fissati con la legge istitutiva e modificati con le altre disposizioni che si sono susseguite nel tempo.

L’INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

A favore dei sordi l’art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 1988, un’indennità di comunicazione non riversibile di lire 200.000 mensili per dodici mensilità.

Il termine conclusivo dell’età evolutiva, cui la citata legge si riferisce, è identificato con il compimento dei dodicesimo anno di età e l’ipoacusia deve essere tale da rendere difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio.

Ai fini della concessione dell’indennità di comunicazione, se il richiedente non ha ancora compiuto il dodicesimo anno di età, l’ipoacusia dev’essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500,1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore.

Qualora il richiedente abbia superato detta età, l’ipoacusia dev’essere pari o superiore a 75 decibel HTL ed inoltre dev’essere dimostrabile l’insorgenza dell’ipoacusia prima dei compimento del dodicesimo anno.

I beneficiari dell’indennità di comunicazione concessa prima di tale data a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età.

L’indennità di comunicazione, al pari dell’indennità di accompagnamento, è concessa al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico e dall’età. Essa spetta nella misura intera anche in caso di ricovero in istituto.

Modalità Di Erogazione

La legge istitutivaa aveva stabilito che l’indennità di comunicazione fosse corrisposta d’ufficio a coloro che alla data della sua entrata in vigore (10 dicembre 1988) erano titolari di pensione non reversibile o che avevano già presentato domanda di pensione.

A partire da detta data, per ottenere l’indennità di comunicazione è necessaria un’espressa richiesta del l’interessato, la quale nel nuovo sistema previsto dal regolamento 21 settembre 1994, n. 698, è contenuta nella domanda di riconoscimento del sordomutismo.

Adeguamento Automatico

L’art. 4, terzo comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, ha stabilito che l’indennità di comunicazione è soggetta, a partire dall’anno 1989, all’adeguamento automatico calcolato con le modalità previste dall’art. 1, secondo comma,della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e cioè mediante l’attribuzione di assegno aggiuntivo annuo risultante dall’applicazione, sull’importo dell’indennità, dell’indice di variazione previsto dall’art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Per effetto di detto adeguamento, l’indennità di comunicazione è stata elevata di anno in anno.

Essa ammontava a lire 324.440 dal 1° gennaio 1999.

Ammonta a lire 333.360 dal 1°gennaio 2000.

Ammonta a lire 334.100 dal 1°gennaio 2001.

Essa è corrisposta per dodici mensilità (art. 4 della legge 21 novembre 1988,508) ed è cumulabile con la pensione non riversibile e, in caso di pluriminorazione, con l’indennità di accompagnamento spettante al titolo di invalido civile totale non deambulante o di cieco civile assoluto.

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