Semplificazioni per i neomaggiorenni invalidi-Legge n. 114 del 11 agosto 2014

Comma 6 legge n. 114 del 11 agosto 2014, art 25.

Ai minori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell’indennità di comunicazione di cui all’art. 4 dellalegge 21 novembre 1988, n. 508, nonchè ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’art. 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all’art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

nota

Il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito definitivamente dalla legge n. 114 del 11 agosto 2014, ha introdotto alcune semplificazioni a favore delle persone con disabilità. Una di queste riguarda i neomaggiorenni invalidi civili.

Prima della legge 114/2014, un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, era comunque costretto al compimento della maggiore età ad una nuova valutazione dell’invalidità (o cecità o sordità), in caso contrario gli veniva revocata l’indennità e non gli veniva concessa la pensione spettante in quanto maggiorenne.

Con la legge 114 succitata, all’art. 25, comma 6, è stabilito che al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità spettano al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.

Quindi, al compimento della maggiore età i titolari di indennità di accompagnamento non devono presentare domanda per continuare a percepire l’indennità di accompagnamento, che continua dunque ad essere erogata d’ufficio. Tali soggetti sono invece tenuti a presentare il modello AP70 (che è il modello che attesta i requisiti socio-economici richiesti per il diritto alla pensione di invalidità, l’altra provvidenza economica che viene riconosciuta insieme all’indennità di accompagnamento per i maggiorenni e che però è vincolata ad un limite di reddito).

Inoltre ai minori titolari di indennità di accompagnamento (per invalidità civile o per cecità) e i titolari di indennità di comunicazione al raggiungimento dei 18 anni, viene riconosciuto in automatico il diritto anche alle seguenti prestazioni:

– Ai titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile è concessa la pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;

– Ai titolari di indennità di accompagnamento per cecità civile è concessa la pensione a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;

– Ai titolari di indennità di comunicazione è concessa la pensione a favore dei cittadini maggiorenni sordi.

Ricordiamo che per tutti i titolari neomaggiorenni permane comunque l’obbligo di presentare al compimento della maggiore età la dichiarazione relativa ai redditi personali essendo tali prestazioni legate al reddito personale. Il modello AP70 può essere trasmesso dal diretto interessato se in possesso del PIN, o appoggiandosi ad un patronato o associazione di categoria.

Il comma 5 dello stesso articolo riguarda invece i minori titolari di indennità di frequenza: stabilisce che essi, proponendo una domanda in via amministrativa nei sei mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di eta’, le prestazioni spettanti agli invalidi maggiorenni. Rimane in ogni caso fermo, al raggiungimento della maggiore età, la necessità dell’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

Di seguito un piccolo schema esemplificativo delle novità apportate.

Fonte: Inps

 

NEOMAGGIORENNI COSA SUCCEDE AI 18 ANNI COSA SI DEVE FARE
Neomaggiorenni titolari
di indennità di accompagnamento o di comunicazione
Non vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età; le relative pensioni vengono concesse in automatico al compimento della maggiore età. Presentare al compimento della maggiore età (tempestivamente) il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali). La presentazione è per via telematica (in proprio o tramite patronato).
Neomaggiorenni titolari

di indennità di frequenza

Vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età, ma in attesa della visita vengono concesse, su domanda, le provvidenze per invalidità civile spettanti ai maggiorenni. Presentare la domanda di accertamento di invalidità entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età usando i moduli online e la consueta procedura. Solo in tal caso già al compimento della maggiore età vengono erogate le provvidenze economiche. Segue comunque la visita e, nel caso di conferma dei requisiti, va compilato il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali) ed altri dati.

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Updated: 28 settembre 2020 — 6:33
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