sentenze indennita’ e pensioni 2013

Cass.civ.Sez.VI-Lavoro Ordinanza,26-11-2013,n.26380

Il cittadino straniero,anche se titolare del solo permesso di soggiorno,ha il diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento,la pensione d’inabilità e l’assegno d’invalidità,ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge,essendo stata espunta,per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n.306del2008,n.11del2009e n.187del2010,l’ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno,in quanto,se è consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione di prestazione assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero a soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non brevi durata,quando tali requisiti non siano in discussione,sono costituzionalmente illegittime,perché ingiustificatamente discriminatorie,le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extra europei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona,riconosciuti ai cittadini italiani.


Corte cost., 15-03-2013, n. 40

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 80,comma19, della legge 23 dicembre 2000,n.388,nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della legge11febbraio1980,n.18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili)e della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge30marzo1971,n.118 (Conversione in legge del decreto-legge30gennaio1971,n.5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili).La suddetta disposizione-restringendo fortemente l’ambito di applicazione dell’art. 41 del D.Lgs.n.286del1998,in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore degli extracomunitari-ha subordinato la concessione delle provvidenze costituenti diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali alla titolarità della carta di soggiorno,poi sostituita,a far data dal2007,con il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.Tale disposizione è stata più volte esaminata da questa Corte anche in riferimento agli istituti della pensione di inabilità (sentenza n.11del2009e sentenza n.324del2006)e della indennità di accompagnamento (sentenza n.306del2008),vale a dire le stesse provvidenze qui in discorso.In tali occasioni,la Corte rilevò come fosse manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione di prestazioni assistenziali (che presupponevano uno stato di invalidità e disabilità)al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede,per il suo rilascio,tra l’altro,la titolarità di un determinato reddito,mentre non venne preso in considerazione il requisito-sul quale la Corte è chiamata a pronunciarsi nel presente giudizio-del possesso,da almeno cinque anni,di un permesso di soggiorno in corso di validità (del pari richiesto per il conseguimento del suddetto titolo di soggiorno).La previsione di quest’ultimo requisito è stata,invece,scrutinata con riferimento ad altre provvidenze,cioè per l’assegno mensile di invalidità,di cui all’art. 13 della legge n.118del1971 (nella sentenza n.187del2010)e per l’indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge11ottobre1990,n.289(nella sentenza n.329del2011).In entrambe tali occasioni,nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della normativa denunciata,la Corte,in particolare,rilevò che-ove si tratti,come nei casi allora delibati,di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito-qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato,fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti,finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art.14della CEDU,avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea.Identico ordine di rilievi deve essere evocato-seppure mutatis mutandis-anche nell’attuale scrutinio,avuto riguardo alla natura ed alla ratio delle provvidenze qui in considerazione.Infatti,anche in questo caso si tratta di provvidenze rivolte a soggetti in gravi condizioni di salute,portatori di handicap fortemente invalidanti (in uno dei due giudizi a quibus si tratta addirittura di un minore),la cui attribuzione comporta il coinvolgimento una serie di valori di essenziale risalto tutti di rilievo costituzionale e contemplati dai parametri evocati,tra cui spicca l’art.2della Costituzione. Tali valori-al lume,anche,delle diverse convenzioni internazionali che parimenti li presidiano-rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis,così come ratione census)nei confronti di cittadini extracomunitari,legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico,come nei casi di specie.

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