sentenze pensione e indennita’ 2010

Cass. civ., Sez. VI, 23/12/2010, n. 26092
Parti In Causa
Porro C. Inps

Fonte
CED Cassazione, 2010
Riferimenti Normativi
L 11/02/1980 n. 18 Art. 1 – L 30/03/1971 n. 118 Art. 12
Giurisprudenza Correlata
Vedi: Cass. civ. Sez. lavoro, 28/05/2009, n. 12521 – Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 09/09/2008, n. 22878
PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità
STRANIERI
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Il suddetto assegno – attribuibile ai soli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile in quanto il soggetto invalido non presti alcuna attività lavorativa e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità – costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall’evocato parametro costituzionale, poiché discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini.


Corte cost., 28/05/2010, n. 187
Fonte
Sito uff. Corte cost., 2011
Riferimenti Normativi
COST Art. 117 – L 23/12/2000 n. 388 Art. 80 – L 30/03/1971 n. 118 Art. 13 – L 04/08/1955 n. 848
PREVIDENZA SOCIALE Invalidi Civili
In tema di indennità di frequenza in favore dei minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge n. 289 del 1990, la durata del beneficio è commisurata al periodo di svolgimento del corso ed è correlata alla reale durata del corso, onde il termine finale – alla stregua del dettato normativo secondo cui la prestazione “ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza”- va riferito al mese finale del corso e non all’inizio del mese successivo a quello di cessazione della frequenza. (Rigetta, App. Lecce, 20/06/2006)


Cass. civ., Sez. lavoro, 07/04/2010, n. 8253
Parti In Causa
Rapana’ C. Inps
Fonte
CED Cassazione, 2010
Riferimenti Normativi
L 11/10/1990 n. 289 Art. 1 – L 11/10/1990 n. 289 Art. 2 – L 30/03/1971 n. 118 Art. 13
Giurisprudenza Correlata
Vedi: Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/06/2008, n. 16329 – Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/05/2008, n. 13985
PREVIDENZA SOCIALE Pensione:di Invalidità
STRANIERI
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ed alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui tale disciplina prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinché gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell’assegno di accompagnamento. Successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, la sentenza n. 306 del 2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei richiamati artt. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e 9, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dall’art. 9 della legge n. 189 del 2002 e poi sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 3 del 2007), nella parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del citato D.Lgs. n. 3 del 2007, per i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La sentenza n. 11 del 2009, estendendo i richiamati dicta anche alla pensione di inabilità, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Per effetto delle indicate pronunce, le disposizioni oggetto di impugnativa sono state espunte dall’ordinamento, proprio nella parte attinta dal dubbio di costituzionalità, con il conseguente venir meno dell’oggetto della questione sollevata dal rimettente.


Corte cost., 19/03/2010, n. 111
Fonte
Sito uff. Corte cost., 2011
Riferimenti Normativi
COST Art. 2 – COST Art. 3 – COST Art. 117 – DLT 08/01/2007 n. 3 – L 30/07/2002 n. 189 Art. 9 – L 23/12/2000 n. 388 Art. 80 – DLT 25/07/1998 n. 286 Art. 9 – L 11/02/1980 n. 18 – L 30/03/1971 n. 118 Art. 12 – L 04/08/1955 n. 848
PENSIONI Indennità Varie
PREVIDENZA SOCIALE Invalidi Civili
L’indennità di frequenza costituisce un emolumento a sostegno delle famiglie che debbano sottoporre a cure riabilitative o a corsi scolastici speciali i figli minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o con minorazioni d’udito; quindi si tratta di una misura economica legata in modo inscindibile alla frequenza di un corso o di un trattamento terapeutico. Il legislatore ha inteso, poi, equiparare la misura dell’indennità di frequenza all’assegno mensile di cui all’art. 13, legge n. 118/1971 ritenendo tale somma commisurata ai bisogni ed alle necessità delle due categorie di invalidi, sebbene nei due casi la medesima prestazione assolva a funzioni differenti, con la conseguenza che il richiamo all’art. 13 da parte dell’art. 1, co. 1, legge n. 289/1990 non si estende alla “tredicesima mensilità” ivi espressamente indicata, che è prestazione aggiuntiva giustificabile solo con la natura giuridica e la funzione dell’assegno mensile di invalidità civile, non anche con quella dell’indennità di frequenza, rispetto alla quale l’erogazione di una tredicesima mensilità rimarrebbe priva di una sua giustificazione causale.


Trib. Lamezia Terme, Sez. lavoro, 11/02/2010
Parti In Causa
P.A. C. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Fonte
Massima redazionale, 2010
Riferimenti Normativi
L 11/10/1990 n. 289 Art. 13 – L 30/03/1971 n. 118 Art. 18
PREVIDENZA SOCIALE Pensione:di Inabilità
Ai fini del diritto all’indennità di accompagnamento, l’inabile non deambulante o non autosufficiente non è tenuto a provare di non essere ricoverato gratuitamente in istituto o di non beneficiare di prestazioni incompatibili, rilevando esclusivamente il requisito sanitario previsto dall’art. 1 della legge n. 18 del 1980 e non anche la condizione del non ricovero dell’inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all’indennità bensì all’erogazione della stessa per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore. (Cassa con rinvio, Trib. Avellino, 05/07/2005)


Cass. civ., Sez. lavoro, 26/01/2010, n. 1585
Parti In Causa
Verde C. Min. Interno
Fonte
CED Cassazione, 2010
Riferimenti Normativi
L 11/02/1980 n. 18 Art. 1
Giurisprudenza Correlata
Vedi: Cass. civ. Sez. lavoro, 04/02/2009, n. 2691
PREVIDENZA SOCIALE Pensione: di Anzianità E Vecchiaia
Anche in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992 (che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile a sessantacinque anni per l’uomo e sessanta per la donna), l’età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come parametro temporale per la determinazione dell’ammontare di una pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l’art. 1 del citato d.lgs. n. 503 ha espressamente escluso l’applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all’80%, dovendosi perciò includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100 per cento), necessariamente coincidenti con l’inabilità. (Rigetta, Trib. Napoli, 09/06/2005)


Cass. civ., Sez. lavoro, 20/01/2010, n. 952
Parti In Causa
Fusco C. Inps
Fonte
CED Cassazione, 2010
Riferimenti Normativi
DLT 30/12/1992 n. 503 Art. 1 – L 12/06/1984 n. 222 Art. 2
Giurisprudenza Correlata
Conformi – Cass. civ. Sez. lavoro, 10/08/2004, n. 15465
PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità
Con riguardo agli invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni (ma inferiore ai sessantacinque) che, secondo la disciplina prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, non hanno diritto all’iscrizione nelle liste speciali di collocamento (limite eliminato dalla nuova disciplina del collocamento obbligatorio dettata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68), al fine di dedurre la qualità di incollocato al lavoro, richiesta dall’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 quale elemento costitutivo per poter conseguire l’assegno mensile di invalidità, non può essere valorizzata l’entità della parziale incapacità lavorativa, posto che essa, non coincidendo con l’incapacità lavorativa totale, costituisce elemento di giudizio di per sè inidoneo alla dimostrazione in via presuntiva della condizione di disoccupato. (Rigetta, App. Lecce, 21/04/2006)

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