sentenze pensioni e indennita’ 2011

Cass. civ., Sez. lavoro, 05/07/2011, n. 14733

In tema di pensione sociale attribuita ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi, la disciplina prevista dall’art. 26 della legge n. 153 del 1969 – secondo la quale ai ricorsi amministrativi dell’INPS concernenti la concessione della pensione si applicano le norme che disciplinano il ricorso in materia di pensioni a carico dell’assicurazione obbligatoria generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti – e dall’art. 19 della legge n. 118 del 1971 – che regola la sostituzione della pensione o assegno di invalidità con la pensione sociale – comporta che, nonostante il carattere assistenziale di tale istituto, il legislatore ha inteso assicurare alla pensione sociale, sin dalla sua introduzione, la tutela in sede contenziosa (con i medesimi strumenti giuridici) prevista per le pensioni AGO di invalidità, vecchiaia e superstiti. Ne consegue l’applicabilità anche alla pensione sociale della decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, per cui, ove siano decorsi più di cinque anni dalla revoca della prestazione, la richiesta di pagamento dei ratei ad essa ricollegabili va rigettata. (Rigetta, App. Firenze, 27/02/2009)


Cass. civ., Sez. lavoro, 28/06/2011, n. 14233

E’ fondata e meritevole di accoglimento la domanda giudiziale volta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento avanzata dal ricorrente, affetto da amputazione dell’arto inferiore con cicatrizzazione moncono non completa per gangrena gassosa, diabete mellito complicato, cardiopatia ipertensiva e si trovi in condizioni di necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare autonomamente. Ove le conclusioni del consulente tecnico appaiano dedotte con esauriente e congrua motivazione, oltre ad apparire immuni da vizi logici e corrette sul piano scientifico, non resta che condannare l’INPS alla corresponsione dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell’accertamento oltre agli interessi legali da calcolarsi sui singoli ratei da ciascuna scadenza sino al saldo con esclusione della rivalutazione monetaria.


Trib. L’Aquila, 13/06/2011
Parti In Causa
Cu.Be. C. I.N.P.S.
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Massima redazionale, 2011
PREVIDENZA SOCIALEMalattia, Assicurazione E Assistenza:(Indennità)Previdenza Sociale, In Genere
Non ha diritto alla corresponsione dell’indennità di accompagnamento la ricorrente che alla data della formulazione della domanda in via amministrativa ed all’atto della sottoposizione a visita medica, pur risultando portatrice di patologie idonee ad inficiarne completamente la validità, non risulti in condizioni di non autonomia nella deambulazione né nel compimento degli atti di vita quotidiana. Tuttavia, qualora nel corso della successiva visita eseguita in sede peritale risulti accertata la condizione di non autonomia, ne consegue che alla richiedente va riconosciuto il diritto alla percezione dell’indennità di accompagnamento solo a decorrere dal primo giorno successivo all’accertamento delle condizioni sanitarie e quindi successivamente alla proposizione della domanda in sede amministrativa.
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Trib. Perugia, Sez. lavoro, 15/04/2011
Parti In Causa
Ch.An. C. I.N.P.S.
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Massima redazionale, 2011
PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di InvaliditàInvalidi CiviliPensione:(Sociale)
L’assegno di invalidità civile, quanto ai requisiti non sanitari, spetta a condizione che il soggetto invalido abbia un’età compresa tra i 18 anni ed i 65 anni, sia cittadino italiano e risieda in Italia, nonchè possegga redditi inferiori ad una determinata soglia. Al raggiungimento dell’età di 65 anni, gli invalidi civili titolari di pensione o di assegno di invalidità non hanno più diritto a siffatte provvidenze, dato che sorge, contestualmente ed ex lege, il diritto alla pensione sociale (ora divenuto assegno sociale).
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Trib. Perugia, Sez. lavoro, 15/04/2011
Parti In Causa
Be.Ma.Lu. C. Ministero dell’Economia e delle Finanze e altri
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Massima redazionale, 2011
PREVIDENZA SOCIALEPrevidenza Sociale, In Genere
Le condizioni previste dall’art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana. (Fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l’indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia). (Rigetta, App. Roma, 22/02/2006)
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Cass. civ., Sez. lavoro, 30/03/2011, n. 7273
Parti In Causa
Delle Fratte C. Min. Economia Finanze e altri
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CED Cassazione, 2011
Riferimenti Normativi
L 21/11/1988 n. 508 Art. 1 – L 11/02/1980 n. 18 Art. 1
Giurisprudenza Correlata
Vedi: Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 22/10/2008, n. 25569
PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità
La mancata fruizione di pensioni dirette di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria costituisce – come previsto dall’art. 9 d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54 – requisito costitutivo del diritto al beneficio assistenziale dell’assegno mensile di invalidità e, come tale, appartiene “ab origine” al “thema decidendi”. Ne consegue che l’eccezione in grado di appello dell’istituto previdenziale relativa al possesso di altra prestazione incompatibile con il beneficio richiesto non muta i fatti costitutivi del diritto, né amplia il tema d’indagine. (Rigetta, App. Catanzaro, 03/11/2009)


Cass. civ., Sez. VI, 08/03/2011, n. 5503
Parti In Causa
Bellomusto C. Inps
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CED Cassazione, 2011
Riferimenti Normativi
CPC Art. 345 – L 26/02/1982 n. 54 – DL 22/12/1981 n. 791 Art. 9
PREVIDENZA SOCIALEPrevidenza Sociale, In Genere
STRANIERI
Al fine di accertare il diritto alla percezione dell’indennità frequenza di cui all’art. 1 della L. n. 289 del 1990 da parte del cittadino extracomunitario, non è più indispensabile verificare, oltre la sussistenza dei requisiti previsti per tale prestazione, anche l’effettivo possesso della carta di soggiorno, ma sarà pur sempre indispensabile verificare che il richiedente possegga quanto meno i requisiti richiesti per il rilascio della la carta di soggiorno, fatta eccezione, tuttavia, per quello reddituale.


Trib. Perugia, Sez. lavoro, 18/02/2011
Parti In Causa
Ch.Me. C. I.N.P.S. e altri
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Massima redazionale, 2011
Riferimenti Normativi
L 11/10/1990 n. 289 Art. 1
PREVIDENZA SOCIALEMalattia, Assicurazione E Assistenza:in Genere
In sede di giudizio di appello, allorché venga disposta una nuova (rispetto a quella eseguita in prime cure) consulenza tecnica d’ufficio (nella specie, per accertare il diritto dell’assicurato all’assegno di invalidità ed all’indennità di accompagnamento), l’eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d’ufficio non necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente. (Rigetta, App. Catanzaro, 08/11/2007)


Cass. civ., Sez. lavoro, 25/02/2011, n. 4657
Parti In Causa
Perri e altri C. Min. Interno
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CED Cassazione, 2011
Riferimenti Normativi
CPC Art. 424 – CPC Art. 445
PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità
In tema di prestazioni assistenziali, l’art. 3, comma 1, della legge n. 407 del 1990 non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali (nella specie, tra rendita vitalizia erogata dall’INAIL e assegno mensile di assistenza corrisposto dall’INPS a soggetti solo parzialmente invalidi), senza che assuma importanza la diversità dell’evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all’infermità rilevante per l’attribuzione dell’assegno per l’invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all’identità degli eventi invalidanti e non è configurabile una interpretazione estensiva od analogica dell’art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 – che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti – riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e non anche le prestazioni assistenziali. Né sono fondati i dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli art. 3 e 38 Cost. restando rimessa al legislatore, nella materia assistenziale, la valutazione, commisurata anche alle esigenze di finanza pubblica, della compatibilità dell’erogazione con altre prestazioni. (Cassa e decide nel merito, App. Brescia, 07/08/2007)


Cass. civ., Sez. lavoro, 10/02/2011, n. 3240
Parti In Causa
Inps C. Sala e altri
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CED Cassazione, 2011
Riferimenti Normativi
COST Art. 3 – COST Art. 38 – L 08/08/1995 n. 335 Art. 1 – L 30/12/1991 n. 412 Art. 12 – L 29/12/1990 n. 407 Art. 3 – DPR 30/06/1965 n. 1124
Giurisprudenza Correlata
Vedi: Cass. civ. Sez. lavoro, 27/10/2009, n. 22641 – Cass. civ. Sez. lavoro, 11/02/2005, n. 2768
PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità
In tema di prestazioni assistenziali, l’art. 3, comma 1, della legge n. 407 del 1990 non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali (nella specie, tra rendita vitalizia erogata dall’INAIL e assegno mensile di assistenza corrisposto dall’INPS a soggetti solo parzialmente invalidi), senza che assuma importanza la diversità dell’evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all’infermità rilevante per l’attribuzione dell’assegno per l’invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all’identità degli eventi invalidanti e non è configurabile una interpretazione estensiva od analogica dell’art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 – che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti – riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e non anche le prestazioni assistenziali. Né sono fondati i dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli art. 3 e 38 Cost. restando rimessa al legislatore, nella materia assistenziale, la valutazione, commisurata anche alle esigenze di finanza pubblica, della compatibilità dell’erogazione con altre prestazioni. (Cassa e decide nel merito, App. Brescia, 07/08/2007)


Cass. civ., Sez. lavoro, 10/02/2011, n. 3240
Parti In Causa
Inps C. Sala e altri
Fonte
CED Cassazione, 2011
Riferimenti Normativi
COST Art. 3 – COST Art. 38 – L 08/08/1995 n. 335 Art. 1 – L 30/12/1991 n. 412 Art. 12 – L 29/12/1990 n. 407 Art. 3 – DPR 30/06/1965 n. 1124
Giurisprudenza Correlata
Vedi: Cass. civ. Sez. lavoro, 27/10/2009, n. 22641 – Cass. civ. Sez. lavoro, 11/02/2005, n. 2768
PREVIDENZA SOCIALEInvalidi CiviliQuestioni Di Legittimità Costituzionale
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall’art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui condiziona la concessione dell’assegno mensile al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’invalido; l’ordinanza di rimessione, infatti, non fornisce alcuna spiegazione delle ragioni per le quali la norma impugnata – sopravvenuta rispetto all’instaurazione del giudizio a quo – dovrebbe trovare applicazione nel medesimo, è carente nella descrizione della fattispecie concreta e, pur dando atto dell’esistenza di diverse prassi amministrative che attribuiscono l’assegno di invalidità civile in presenza dei soli requisiti sanitario ed economico, si limita ad affermare il carattere non vincolante di dette prassi, in tal modo sottraendosi al dovere di sperimentare la praticabilità di diverse interpretazioni idonee a far venire meno i prospettati dubbi di costituzionalità.


Corte cost., 24/03/2011, n. 101
Fonte
Sito uff. Corte cost., 2011
Riferimenti Normativi
COST Art. 3 – COST Art. 38 – L 24/12/2007 n. 247 Art. 1 – L 30/03/1971 n. 118 Art. 13 – DL 30/01/1971 n. 5
PREVIDENZA SOCIALEMalattia, Assicurazione E Assistenza:in Genere
In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità). (Rigetta, App. Napoli, 17/07/2009)

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