Varie sull’handicap

Materiali giurisprudenziali e rifermenti normativi riguardanti l’handicap

INVALIDI

In tema di prestazioni sociali agevolate, ai fini dell’I.s.e.e., la deroga rispetto alla valutazione dell’intero nucleo familiare è limitata, sotto il profilo soggettivo, alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti (con specifico accertamento in entrambi i casi) e, con riguardo all’ambito oggettivo, alle prestazioni inserite in percorsi integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, di tipo diurno oppure continuativo. Ricorrendo tali presupposti, deve essere presa in considerazione la situazione economica del solo assistito e non del nucleo familiare cui egli appartiene (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano, sez. III, n. 1488/2010).

Cons. Stato, Sez. V, 16/09/2011, n. 5185

Parti In Causa

Comune di Pavia C. Bo.Ma. e altri

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Massima redazionale, 2011

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATAScuole E Personale Di Sostegno

La scuola, quando ha definito, sulla scorta delle richieste del Consiglio di classe e dell’equipe psicopedagogica, il Progetto Educativo Personalizzato (P.E.P.) per il minore disabile (anno scolastico 2009/2010 con supporto dell’insegnante di sostegno con rapporto 1/1), non può assegnare un numero di ore di sostegno settimanali inferiore al previsto rapporto, in quanto la discrezionalità nell’individuare le misure necessarie per la tutela dei diritti delle persone disabili non ha carattere assoluto e deve rispettare le indefettibili garanzie previste per gli interessati

T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 17/06/2011, n. 616

Parti In Causa

Genitori del minore C. Ministero dell’Istruzione e altri

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Danno e Resp., 2011, 8-9, 894

EDILIZIA E URBANISTICAEdilizia E Urbanistica, In Genere

INVALIDI

Le opere alle quali fa riferimento l’art. 2 della legge n. 13/1989 servono a consentire l’accesso ai portatori di handicap e non alle autovetture di proprietà degli stessi.

Cass. civ., Sez. II, 07/06/2011, n. 12310

Parti In Causa

T.F. C. Condominio Via (Omissis)

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Imm. e propr., 2011, 8, 531

Riferimenti Normativi

L 09/01/1989 n. 13 Art. 2

INVALIDI

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATAIstruzione Pubblica, In Genere

Il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione. Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella dell’impiego di personale docente specializzato, chiamato ad adempiere alle ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni diversamente abili.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 07/06/2011, n. 833

Parti In Causa

An.Ol. e altri C. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e altri

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Massima redazionale, 2011

INVALIDI

L’assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile costituisce un diritto riconosciuto dall’art. 13, comma 3, della L. n. 104/1992, la cui inviolabilità discende dall’essere esso strumento necessario per la tutela del diritto all’educazione e all’istruzione, alla salute e all’estrinsecazione della personalità all’interno delle formazioni sociali, con specifico compito dello Stato di rimuovere gli ostacoli che possono impedire il predetto pieno sviluppo della persona umana (art. 3, 32, 34 e 38 Costituzione). L’organizzazione dell’attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche non può quindi mai comprimere o vulnerare quel diritto riconosciuto alla persona dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria, ed il servizio reso dall’insegnante di sostegno deve essere garantito in via sostanziale, cioè con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 25/03/2011, n. 1718

Parti In Causa

Ve.Ci. e altri C. Comune di San Leucio del Sannio e altri

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

COST Art. 3 –  COST Art. 32 –  COST Art. 34 –  COST Art. 38 –  L 05/02/1992 n. 104 Art. 13

INVALIDI

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATAIstruzione Pubblica, In Genere

In attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost. il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), volta a perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicap.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 28/02/2011, n. 246

Parti In Causa

Ma.Li. e altri C. Ministero della Pubblica Istruzione e altri

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

COST Art. 38 –  L 05/02/1992 n. 104

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATAIstruzione Pubblica, In Genere

Alla luce del pieno diritto degli alunni con disabilità a fruire di docenti di sostegno, deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la L. n. 449 del 1997, all’art. 40, assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti – alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare. Tuttavia, il diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno in deroga non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale. Una siffatta conclusione (anzi) è da escludersi, innanzitutto, alla luce della normativa vigente. Il massimo numero di ore di sostegno cui possono aspirare gli alunni particolarmente gravi è quello coincidente con l’orario di cattedra dei docenti stessi: 25 ore per la scuola dell’infanzia, 24 per la scuola primaria e 18 ore per la media e il superiore.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 09/02/2011, n. 232

Parti In Causa

Gr.Mi.Se. C. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e altri

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

L 27/12/1997 n. 449 Art. 40

EDILIZIA E URBANISTICAEdilizia E Urbanistica, In Genere

INVALIDI

L’accessibilità degli edifici, intesa come attitudine di un edificio ad essere raggiunto ed utilizzato anche da persone in tutto o in parte prive di capacità motoria o sensoriale, così come evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 167/1999, deve essere considerata una qualità essenziale che tutti gli edifici ad uso abitativo devono necessariamente possedere a prescindere che le stesse vi abitino. In presenza dei presupposti di cui all’art. 1052 c.c., se il fondo relativamente intercluso è inaccessibile carrabilmente, l’autorità giudiziaria può concedere il passaggio coattivo sul fondo altrui quando riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità degli edifici destinati comunque ad uso abitativo e quand’anche il titolare del fondo inaccessibile non sia portatore di handicap.

Trib. Genova, 01/12/2010

Parti In Causa

F.G. e altri C. O.G.

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Corriere del Merito, 2011, 10, 929

Riferimenti Normativi

CC Art. 1052

ATTI AMMINISTRATIVILegittimità O Illegittimità Dell’atto

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATAScuole E Personale Di Sostegno

È illegittima la riduzione del numero delle ore settimanali ed il supporto dell’insegnante di sostegno con rapporto 1:1, anche ove la Scuola, nel Progetto Educativo Personalizzato abbia proposto questo rapporto per il minore, portatore di “handicap” in situazione di gravità, come riconosciuto anche dall’accertamento medico legale.

T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 11/11/2010, n. 2580

Parti In Causa

Pala G.M. e altri C. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e altri

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Danno e Resp., 2011, 3, 331

ELEZIONIOperazioni Elettorali:(Voto)

La disposizione regolatrice del voto assistito, cioè l’art. 41, comma 2, del d.p.r. n. 570 del 1960 stabilisce che i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica (Conferma della sentenza del T.a.r. Toscana – Firenze, sez. II, n. 191/2010).

Cons. Stato, Sez. V, 13/07/2010, n. 4504

Parti In Causa

M.M. C. Comune di Castelfranco di Sopra e altri

Fonte

Massima redazionale, 2010

Riferimenti Normativi

DPR 24/07/1996 n. 503 DPR 16/05/1960 n. 570 Art. 41

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA

STRANIERI

Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti. Ciò premesso, l’indennità di accompagnamento rientra tra le provvidenze che, in presenza dei dovuti presupposti di carattere sanitario, devono riconoscersi a chiunque viva stabilmente nel territorio dello Stato italiano. In tal senso, accertati i presupposti sanitari in parola, si è riconosciuta l’indennità di accompagnamento alla ricorrente.

Trib. Ivrea, 18/03/2010

Parti In Causa

Va.Ir. C. I.N.P.S. e altri

Fonte

Massima redazionale, 2010

CIRCOLAZIONE STRADALESosta E Parcheggio

INVALIDI

Non è previsto in alcuna norma che per l’autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui all’art. 12 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (c.d. contrassegno invalidi), la quale sia stata parcheggiata in uno stallo a pagamento a causa dell’indisponibilità di uno di quelli riservati gratuitamente alle persone disabili (ai sensi dell’art. 11, co. 5, D.P.R. n. 503/1996) la sosta sia gratuita. Gli artt. 188, co. 3, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e 111, co. 1, D.P.R. n. 503/1996, prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente; l’obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dal co. 4, lett. d) dell’art. 4, D.Lgs. n. 285/1992 (c.d.s.), che li considera alternativi.

Cass. civ., Sez. II, 05/10/2009, n. 21271

Parti In Causa

X.X. C. Comune di Palermo

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Massima redazionale, 2009

Riferimenti Normativi

DPR 24/07/1996 n. 503 Art. 11-12 – DLT 30/04/1992 n. 285 Art. 188

Giurisprudenza Correlata: Vedi

Cass. civ. Sez. II, 05/12/2007, n. 25388

INVALIDI

TRASPORTO PUBBLICO E IN GENERETrasporto Pubblico, In Genere

E’ dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 474, della L. n. 244 del 2007 nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti – volto a stabilire le modalità per il funzionamento di un fondo preposto a favore della mobilità delle persone disabili, attraverso l’utilizzo del mezzo ferroviario – emanato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato – Regioni. La norma impugnata, infatti, regola aspetti rientranti, alternativamente, nella materia “assistenza e beneficenza pubblica” o “politiche sociali” le quali, non essendo ricomprese tra quelle elencate nell’articolo 117 della Costituzione, secondo e terzo comma, appartengono alla potestà legislativa residuale della regione. Il disposto della legge pertanto, non contemplando alcun tipo di partecipazione delle regioni, ma unicamente un intervento statale, viola l’art. 117 della Costituzione.

Corte cost., 30/04/2009, n. 124

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Massima redazionale, 2009

Riferimenti Normativi

COST Art. 117 – L 02/12/2007 n. 244 Art. 2

CIRCOLAZIONE STRADALECircolazione Stradale, In Genere

In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell’art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto «contrassegno invalidi», che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di Roma esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di Milano). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Roma, 23 Febbraio 2004)

Cass. civ., Sez. II, 16/01/2008, n.719

Parti In Causa

G.C.G. C. Comune di Roma

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Mass. Giur. It., 2008 – CED Cassazione, 2008

Riferimenti Normativi

DPR 16/09/1996 n.610 Art.217 – DPR 24/07/1996 n.503 Art.11 – DPR 24/07/1996 n.503 Art.12 – DPR 16/12/1992 n.495 Art.381 – DLT 30/04/1992 n.285 Art.7

Giurisprudenza Correlata: Vedi

Cass. civ. Sez. II, 06/09/2006, n. 19149 – Cass. civ. Sez. I, 13/01/2005, n. 508

AMMINISTRAZIONE PUBBLICAAmministrazione Pubblica, In Genere

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.Giurisdizione: Del Giudice Ordinario E Del Giudice Amministrativo

In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla P.A. il potere di riconoscere l’ausilio assistenziale, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario e previo apprezzamento discrezionale dell’ “an”, del “quid” e del “quomodo” dell’erogazione. Ne consegue che la cognizione della domanda proposta nei confronti del Comune da invalido quasi totale ai fini della concessione del servizio taxi previsto per persone fisicamente impedite alla salita ed alla discesa dei mezzi pubblici di trasporto, in relazione al disposto dell’art. 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, appartiene alla giurisdizione amministrativa poiché il portatore di handicap è titolare in proposito di un mero interesse legittimo, dal momento che, la rivendicata provvidenza viene erogata sulla base di una compatibilità con le risorse di bilancio pubblico, da valutarsi discrezionalmente da parte della Pubblica Amministrazione. (Regola giurisdizione)

Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 20/02/2007, n.3848

Fonte

Mass. Giur. It., 2007 – CED Cassazione, 2007 – Arch. Giur. Circolaz., 2007, 6, 636

Riferimenti Normativi

CPC Art. 41 – DLT 31/03/1998 n.80 Art.33 – L 05/02/1992 n.104 Art.26  – L 15/01/1992 n.21

Giurisprudenza Correlata: Vedi

Cass. civ. Sez. Unite, 25/07/2006, n. 16896

LAVORO (RAPPORTO)Permessi E Aspettative  – Questioni Di Legittimità Costituzionale

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo straordinario retribuito ivi indicato, non solo nell’ipotesi in cui i genitori siano scomparsi, ma anche in quella in cui gli stessi siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. Si tratta infatti di due situazioni che esigono la medesima protezione, e che sarebbe irragionevole disciplinare diversamente.

Corte cost., 16/06/2005, n.233

Parti In Causa

M.C. C. INPS

Fonte

Guida al Diritto, 2005, 27, 38  – Massima redazionale, 2005

Riferimenti Normativi

COST Art. 3  – DLT 26/03/2001 n.151 Art.42

LAVORO (RAPPORTO)Diritti E Doveri Del Lavoratore

L’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 1001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.

Corte cost., 16/06/2005, n.233

Parti In Causa

M.C. C. INPS

Fonte

Corriere Giur., 2005, 1147

Riferimenti Normativi

DLT 26/03/2001 n.151 Art.42

REGIONECampania

In tema di riconoscimento del contributo ex art. 26, L. 15 marzo 1984 n. 11 regione Campania, a favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza dei soggetti portatori di handicap, la posizione soggettiva del familiare destinatario del beneficio ha consistenza di interesse legittimo ed il contributo non può essere negato a causa delle carenti disponibilità delle strutture sanitarie, né la sua misura è suscettibile di riduzione ad opera della p.a., giacché quest’ultima non dispone di alcun potere di sostituirsi al legislatore regionale, nei valutare autonomamente quale debba essere l’importo del contributo, potendo operare scelte discrezionali soltanto in ordine all’an debeatur.

Cons. Stato, sez. V, 26/04/2005, n.1872

Parti In Causa

Gestione liquidatoria ex Usl 29 della Campania C. A. e altri

Fonte

Foro Amm. CDS, 2005, 1145

Riferimenti Normativi

LR 15/03/1984 n.11 Art.26 Campania

REGIONECampania

Posto che, in tema di debiti delle soppresse U.s.l. il criterio temporale per il riparto delle posizioni di debito e credito è rappresentato dalla data del 31 dicembre 1994, non sussiste nessun debito dell’U.s.l. nei confronti dei familiari di portatori di handicap alla corresponsione del contributo ex art. 26, L. 15 marzo 1984 n. 11 regione Campania, quando il loro diritto di credito non sia ancora venuto ad esistenza alla predetta data a cagione del mancato perfezionamento del relativo procedimento concessorio.

Cons. Stato, sez. V, 26/04/2005, n.1872

Parti In Causa

Gestione liquidatoria ex Usl 29 della Campania C. A. e altri

Fonte

Foro Amm. CDS, 2005, 1145

Riferimenti Normativi

LR 15/03/1984 n.11 Art.26 Campania

IMPIEGO PUBBLICOTrasferimento: In Genere

INVALIDI

Il diritto vigente (art. 33 comma 5, L. 5 febbraio 1992 n. 104 prima, e la L. 8 marzo 2000 n. 53) tutela le situazioni di assistenza già esistenti, la cui interruzione crei pregiudizio allo stato di fatto favorevole al portatore di handicap, con la conseguenza che le esigenze di assistenza successivamente determinatesi non sono ricomprese nella previsione legislativa.

Cons. Stato, sez. IV, 21/02/2005, n.565

Parti In Causa

G.M. C. Ministero economia e altri

Fonte

Foro Amm. CDS, 2005, 376

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33  – L 08/03/2000 n.53

ASSISTENZA FAMILIARE  –  DANNI IN MATERIA CIV. E PEN.Danno: Non Patrimoniale

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATAPersonale Non Docente

LAVORO (RAPPORTO)Permessi E Aspettative

L’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, prevede il diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile in favore di coloro che assistono una persona con handicap in situazione di gravità che sia parente, affine entro il terzo grado o convivente purché, ai sensi della circolare INPS n. 37/99, sussista l’impossibilità di assistenza da parte di altri familiari non lavoratori; tuttavia, in presenza di familiari non lavoratori studenti, non viene meno il diritto al permesso mensile, essendo essi equiparati, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui alla legge n. 104 del 1992, ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l’iscrizione all’Università ma anche l’effettuazione di esami).

Trib. Napoli, 11/01/2005

Parti In Causa

G.R. C. I.

Fonte

Massima redazionale, 2005

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO (RAPPORTO)Permessi E Aspettative

È il datore di lavoro, e non l’ente previdenziale, il soggetto destinatario dell’obbligo della concessione di tre giorni di permesso mensile retribuito a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado e convivente, così come espressamente previsto dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992.

Cass. civ., sez. lavoro, 05/01/2005, n.175

Fonte

Mass. Giur. It., 2005  – CED Cassazione, 2005

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Procedimento: Legittimazione Attiva E Passiva

In tema di controversie aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali statali secondo la disciplina di cui all’art. 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la legittimazione passiva, nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dei benefici economici compete in via esclusiva all’I.N.P.S., in quanto Ente deputato a pagare la prestazione, come si desume sia dal primo comma della norma, che trasferisce la funzione di erogazione ad un apposito fondo costituito presso detto Ente, sia dal terzo comma, che, con espressa norma processuale, prevede quella legittimazione, attribuendola invece alle Regioni soltanto quando si tratti di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, che, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 130 D.Lgs. n. 112 del 1998, le Regioni possono introdurre facendovi fronte con risorse proprie. Deve, inoltre, escludersi che alle Regioni, per i benefici a carico del fondo costituito presso l’I.N.P.S. competa una legittimazione passiva concorrente in ragione dell’attribuzione ad esse delle funzioni relative all’espletamento del procedimento amministrativo inerente l’accertamento dello stato invalidante, dovendosi considerare, altresì, che tale accertamento, nel giudizio inteso ad ottenere i benefici economici, avviene “incidenter tantum”, di modo che spiega effetti limitati all’ambito del procedimento instaurato contro l’I.N.P.S. e non si estende a successivi giudizi aventi ad oggetto “petita” diversi dalle prestazioni assistenziali statali e che pure abbiano come presupposto logico l’esistenza di uno stato invalidante (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la legittimazione del Ministero dell’Economia e, preso atto che risultava passata in giudicato la statuizione della sentenza di primo grado negante la legittimazione dell’I.N.P.S., ha deciso nel merito rigettando la domanda del preteso invalido, rilevando, altresì, che non era comunque applicabile, perché non riguardante i giudizi in corso, la disposizione dell’art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, che ha attribuito la qualifica di litisconsorte necessario al suddetto Ministero nei giudizi concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, sia pure a fini di mera partecipazione al giudizio per effetto di denunzia di lite, con funzioni di controllo delle condizioni sanitarie dell’invocato trattamento).

Cass. civ., sez. lavoro, 09/08/2004, n.15347

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art. 34  – CPC Art. 102  – DLT 31/03/1998 n.112 Art.130  – DL 30/09/2003 n.269 Art.42  – L 24/11/2003 n.326

ESECUZIONE FORZATAEsecuzione Forzata Per Consegna O Rilascio

Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del D.L. 20 giugno 2002, n. 122 (convertito con L. 1 agosto 2002, n. 185) laddove – nel prorogare ulteriormente al 30 gennaio 2003 la sospensione delle esecuzioni a favore dei conduttori in possesso dei requisiti di cui ali’art. 80, comma 20, della L. n. 388 del 2000 – finisceper: a) determinare una disparità di trattamento tra esecutanti che agiscono per il rilascio contro conduttori che versino in una delle condizioni di cui all’art. 80 cit. rispetto ad esecutanti nei cui confronti la detta sospensione non può essere invocata; b) determinare una paralisi della tutela esecutiva per un consistente lasso di tempo; e) danneggiare di fatto i soggetti di età avanzata e i portatori di handicap grave nella futura ricerca di una casa da prendere in locazione; d) manifestare una tendenza del legislatore ad utilizzare lo strumento della sospensione in via ordinaria, anziché come strumento eccezionale, per affrontare il problema degli alloggi.

Corte cost., 28/05/2004, n.155

Parti In Causa

G.Barontini C. G.Lucaccini

Fonte

Arch. Locazioni, 2004, 425

Riferimenti Normativi

COST Art. 3  – COST Art. 24  – COST Art. 42  – COST Art. 111  – L 23/12/2000 n.388 Art.80  – L 01/08/2002 n.185  – DL 20/06/2002 n.122 Art.1

ESECUZIONE FORZATAOpposizione Agli Atti Esecutivi: In Genere

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, 20° comma, L. 23 dicembre 2000 n. 388, nella parte in cui, nel prevedere la presenza nel nucleo familiare del conduttore di un soggetto ultrasessantacinquenne o, alternativamente, affetto da grave handicap quale requisito concorrente con quello reddituale per beneficiare della sospensione ex lege dell’esecuzione dello sfratto, non richiede che il soggetto che versi in tali condizioni, ove non si tratti del conduttore medesimo, faccia parte del nucleo familiare e sia convivente con lui da almeno sei mesi, in riferimento all’art. 3 Cost. (nella motivazione, si osserva che è ben possibile un’interpretazione della norma impugnata conforme al canone della ragionevolezza, risultando evidente che l’esigenza di stabilità e continuità della relazione interpersonale, sottesa alla atecnica locuzione “nucleo familiare” dell'”inquilino” adoperata dal legislatore, può essere soddisfatta esigendo che l’inserimento nel nucleo familiare del soggetto ultrasessantacinquenne o handicappato grave, in relazione al quale è concesso il beneficio della sospensione ex lege, risalga quanto meno al momento della cessazione del contratto di locazione).

Corte cost., 12/02/2004, n.62

Parti In Causa

Tribunale Palermo

Fonte

Foro It., 2004, 1, 1670

Riferimenti Normativi

COST Art. 3  – L 23/12/2000 n.388 Art.80

ESECUZIONE FORZATAOpposizione All’esecuzione: In Genere

Non è fondata, con riferimento all’art. 3 Cost. in relazione all’art. 6, comma 5, L. n. 431 del 1998, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 20, della L. n. 388 del 2000 nella parte in cui, nel prevedere quale requisito concorrente con quello reddituale, alternativamente, la presenza nel nucleo familiare del conduttore di soggetto ultrasessantacinquenne, o affetto da grave handicap, non statuisce che il soggetto che versi in tali condizioni, ove non si tratti del conduttore medesimo, faccia parte del nucleo familiare e sia convivente con il conduttore medesimo da almeno sei mesi.

Corte cost., 12/02/2004, n.62

Parti In Causa

Balistreri Tribunale Palermo C. Ferraro e altri

Fonte

Arch. Locazioni, 2004, 153

Riferimenti Normativi

L 23/12/2000 n.388 Art.80

LAVORO (RAPPORTO)Categoria, Qualifica, Mansioni: (Mutamento Di Mansioni)

All’interno del rapporto di lavoro subordinato, non è legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa nei modi e nei termini precisati dal datore di lavoro in forza del suo potere direttivo a causa di una ritenuta dequalificazione delle mansioni, quando il datore di lavoro da parte sua adempia a tutti gli obblighi derivantigli dal contratto (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale ed assicurativa etc.) , essendo giustificato il rifiuto di adempiere alla propria prestazione, ex art. 1460 c.c., solo se l’altra parte sia totalmente inadempiente, e non se vi sia una potenziale controversia su una non condivisa scelta organizzativa aziendale, che non può essere sindacata dal lavoratore ove essa non incida sulle sue immediate esigenze vitali. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto passibile di licenziamento per giusta causa la dipendente, con qualifica di fisioterapista, di un’associazione di assistenza ai portatori di handicap che aveva rifiutato di accompagnare a casa a piedi, con un percorso di non breve durata, il proprio paziente dopo il trattamento giornaliero).

Cass. civ., sez. lavoro, 23/12/2003, n.19689

Parti In Causa

AIAS C. Cipolla

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 1216  – Gius, 2004, 2232  – Lavoro nella Giur., 2004, 1169, nota di DALLACASA  – Mass. Giur. Lav., 2004, 312  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CC Art. 1460  – CC Art. 2103  – CC Art. 2705

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.Giurisdizione: Del Giudice Ordinario E Del Giudice Amministrativo

Ha la consistenza d’interesse legittimo il contributo economico in favore delle famiglie che provvedono direttamente ad assistere soggetti non autosufficienti portatori di handicap e previsto dalla L.R. Camp. 25 agosto 1989 n. 16. Pertanto la controversia instaurata dall’aspirante al contributo in questione contro la USL competente è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Cons. Stato, sez. IV, 02/10/2003, n.5713

Parti In Causa

B. e altri C. Regione Campania e altri

Fonte

Foro Amm. CDS, 2003, 2911

Riferimenti Normativi

LR 25/08/1989 n.16 Campania

INVALIDI

La posizione giuridica dell’aspirante ai contributi per le famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti portatori di handicap e di interesse legittimo, atteso che il contributo in questione appartiene alla categoria degli ausili pecuniari pubblici e costituisce oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale.

Cons. Stato, sez. IV, 29/09/2003, n.5515

Parti In Causa

Regione Campania C. E. e altri

Fonte

Guida agli Enti Locali, 2003, 47, 64

Riferimenti Normativi

LR 02/11/1989 n.6 Campania

 

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

Il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore ha ad oggetto l’accertamento in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche e organizzative che devono giustificarlo e, ferma restando l’insindacabilità dell’opportunità del trasferimento, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art. 1375 c.c.), il datore di lavoro, qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento. (Nella specie, un dipendente addetto alla distribuzione della corrispondenza in una zona nella quale era necessaria l’utilizzazione di un autoveicolo aveva dichiarato l’indisponibilità ad utilizzare il proprio automezzo, chiedendo di svolgere il servizio a piedi, ma il datore di lavoro ne aveva disposto il trasferimento in una diversa città; la S.C., in base al succitato principio di diritto, ha annullato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di reintegrazione nella sede precedente ritenendo insindacabile la scelta del datore di lavoro, senza considerare che nella sede originaria esisteva una zona in cui la distribuzione della corrispondenza avveniva mediante il servizio a piedi e che, inoltre, il lavoratore aveva prodotto documentazione dalla quale emergeva che un suo figlio era affetto da una grave patologia che richiedeva costante assistenza, la quale, indipendentemente dalla ricorrenza di una situazione di bisogno valutabile ai sensi della legge n. 104 del 1992 in materia di assistenza delle persone portatrici di handicap, può essere valutata al fine di accertare l’osservanza da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede).

Cass. civ., sez. lavoro, 28/07/2003, n.11597

Parti In Causa

Di Bartolomeo C. Soc. Poste Italiane

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 664  – Gius, 2004, 2, 209  – Mass. Giur. Lav., 2003, 860

Riferimenti Normativi

CC Art. 1375  – L 20/05/1970 n.300 Art.13  – L 05/02/1992 n.104

CIECHI CIVILI

L’interesse del pubblico dipendente (nella specie, un legale dell’amministrazione provinciale di Napoli, affetto dall’handicap della cecità) ad una maggiore autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro, in ragione delle sue svantaggiate condizioni fisiche, si rivela del tutto recessivo rispetto all’interesse della p.a. all’efficace gestione dell’attività difensiva dell’Ente (la cui importanza e rilevanza per il buon andamento della relativa amministrazione è agevole da comprendere).

Cons. Stato, sez. V, 30/06/2003, n.3869

Parti In Causa

Mundo C. Amministrazione provinciale di Napoli

Fonte

Foro Amm. CDS, 2003, 1919

INVALIDI

L’inserimento in graduatoria dei potenziali beneficiari del contributo per le famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti portatori di handicap, previsto dall’art. 26, L. reg. Campania 15 marzo 1984, n. 11, è limitato a quanti abbiano prodotto la relativa domanda entro il triennio di vigenza della norma e, comunque, non oltre il termine decennale di prescrizione, il quale decorre, ai sensi dell’art. 2935, c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 10/06/2003, n.566

Fonte

Ragiusan, 2004, 239/240, 372

Riferimenti Normativi

CC Art. 2935  – LR 15/03/1984 n.11 Art.26 Campania

INVALIDI

REGIONECampania

Ai fini dell’erogazione del contributo per le famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti portatori di handicap, previsto dall’art. 26, L. reg. Campania 15 marzo 1984, n. 11, l’inabilità riscontrata deve essere caratterizzata dal triplice requisito della estrema gravità, della necessità di cure ed assistenza intese per 24 ore su 24, della totale incapacità di provvedere ai propri bisogni; pertanto, le certificazioni prodotte dagli aventi diritto in altri procedimenti assistenziali, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, non coincidenti del tutto con quelli previsti dalla norma, non integrano né esauriscono i requisiti da accertare per il riconoscimento del beneficio.

T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 10/06/2003, n.566

Fonte

Ragiusan, 2004, 239/240, 372

Riferimenti Normativi

LR 15/03/1984 n.11 Art.26 Campania

INVALIDI

Nel caso in cui presupposto per la concessione di una agevolazione diretta o indiretta in favore dell’handicappato sia la sussistenza o meno di una situazione di handicap, tale situazione deve essere accertata con lo strumento specifico indicato dalla legge, cioè l’accertamento effettuato dalle commissioni mediche di cui all’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, ferma restando la possibilità di contestare nelle sedi competenti la loro determinazione.

Cass. civ., sez. lavoro, 27/05/2003, n.8436

Parti In Causa

Soc. Denso Manifacturing Italia C. Tiengo

Fonte

Guida al Diritto, 2003, 29, 83

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.4  – L 05/02/1992 n.104 Art.33  – L 05/02/1992 n.104 Art.3

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

L’art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992, stabilendo che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, attribuisce un diritto che, in virtù dell’inciso secondo il quale esso può essere esercitato “ove possibile”, ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell’azienda ed implica che l’handicap sia grave o, comunque, richieda un’assistenza continuativa; inoltre, poiché le agevolazioni previste dalla succitata norma costituiscono forme di intervento assistenziale riconosciute ai portatori di handicap sub specie di agevolazioni concesse a favore di coloro che si occupano dei predetti, la sussistenza dell’handicap deve essere accertata dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza, ferma restando l’ammissibilità della contestazione nelle sedi competenti, delle conclusioni rese da dette commissioni. (Nella specie, anteriore alla riforma dell’art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992, da parte dell’art. 19 della legge n. 53 del 2000, la sentenza d’appello aveva accolto la domanda del lavoratore, il quale aveva eccepito l’illegittimità del suo trasferimento ad altra sede, accertando a mezzo di C.T.U. che il padre del medesimo era affetto da un handicap, che necessitava di assistenza continua, ritenendo inapplicabile l’art. 4 della legge n. 104 del 1992; la S.C., nell’enunciare il suindicato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito la controversia, con il rigetto della domanda).

Cass. civ., sez. lavoro, 27/05/2003, n.8436

Parti In Causa

Soc. Denso Manifacturing Italia C. Tiengo

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 531  – Gius, 2003, 21, 2412

Riferimenti Normativi

L 15/10/1990 n.295 Art.1  – L 08/03/2000 n.53 Art.19  – L 05/02/1992 n.104 Art.4  – L 05/02/1992 n.104

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.Giurisdizione: Del Giudice Ordinario E Del Giudice Amministrativo

Ha la consistenza d’interesse legittimo il contributo economico in favore delle famiglie che provvedono direttamente ad assistere soggetti non autosufficienti portatori di handicap e previsto dalla successiva l.r. 25 agosto 1989 n. 16. Pertanto la controversia instaurata dall’aspirante al contributo in questione contro la Usl competente è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo; mentre la configurabilità di una posizione di diritto soggettivo, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario, postula l’emanazione del provvedimento favorevole che ne abbia riconosciuta la debenza nella sua totale estensione quantitativa e nella sua esigibilità.

Cons. Stato, sez. IV, 08/05/2003, n.2421

Parti In Causa

Regione Campania C. Ambruoso e altri

Fonte

Foro Amm. CDS, 2003, 1548

Riferimenti Normativi

LR 25/08/1989 n.16 Campania

Giurisprudenza Correlata: Conforme

Cass. civ. sez. unite, 15/02/1994, 1471

LAVORO (COLLOCAMENTO)Assunzione Obbligatoria Di Mutilati Ed Invalidi: In Genere

Le disposizioni della legge 2 aprile 1968 n. 482, sulle assunzioni obbligatorie presso Pubbliche Amministrazioni ed aziende private di invalidi, ciechi o sordi, ovvero di altri soggetti appartenenti alle categorie elencate nell’art. 1 della legge medesima, non ostano a che, nel rapporto di lavoro subordinato in concreto instaurato con l’assunzione fatta in ottemperanza dell’obbligo di legge, sia ammissibile il patto di prova, in forza di previsione dei contratti collettivi o del contratto individuale, ma operano, in relazione alle finalità perseguite ed al principio inderogabile della parità di trattamento di detti soggetti con gli altri lavoratori (art. 10), nel senso di imporre che la prova venga condotta con mansioni compatibili con lo stato dell’invalido o menomato, e che la valutazione del suo esito prescinda da ogni considerazione sullo stato medesimo, con la conseguente nullità, accertabile anche d’ufficio dal giudice, del recesso del datore di lavoro, in esito alla prova, che risulti determinato, o comunque influenzato dalle condizioni e dagli “handicap” cui l’indicata legge ricollega l’obbligo di assunzione.

Cass. civ., sez. lavoro, 09/04/2003, n.5541

Parti In Causa

Cifariello C. Soc. F.lli Campanile

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 255  – Gius, 2003, 16-17, 1859  – Lavoro nella Giur., 2003, 875

Riferimenti Normativi

CC Art. 2096  – L 02/04/1968 n.482 Art.1  – L 02/04/1968 n.482 Art.11  – L 02/04/1968 n.482 Art.10

LAVORO (RAPPORTO)Licenziamento: In Genere

In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, la disciplina stabilita per le cosiddette “organizzazioni di tendenza” dall’art. 4 della legge n. 108 del 1990, che esclude l’operatività della tutela reale stabilita dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 è applicabile alle associazioni che svolgano senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione, non essendo necessario che dette attività presentino una “caratterizzazione ideologica”, che pure può connotare alcune di esse. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha affermato che l’attività svolta dall’Associazione ricorrente – Associazione italiana per l’assistenza agli spastici – di “natura culturale” e consistente nella “promozione dello sviluppo della cultura dell’handicap” è riconducibile alla previsione dell’art. 4 della legge n. 108 del 1990).

Cass. civ., sez. lavoro, 05/04/2003, n.5401

Parti In Causa

A.I.A.S. Sezione di Messina C. Zinna

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 259  – Gius, 2003, 16-17, 1853  – Mass. Giur. Lav., 2003, 564

Riferimenti Normativi

L 20/05/1970 n.300 Art.18  – L 11/05/1990 n.108 Art.4

INVALIDI

L’art. 26 l. reg. Campania 15 marzo 1984 n. 11, fissa i criteri, la durata, le modalità e le finalità per la erogazione del contributo economico alle famiglie che provvedono direttamente alla assistenza ai soggetti portatori di handicap psico – fisici. Per l’interpretazione autentica del comma 1 art. unico l. reg. 25 agosto 1989 n. 16 stabilisce che detto contributo è erogato esclusivamente alle famiglie di quei soggetti portatori di handicap, a carico dei quali la Usl erogante abbia accertato la sussistenza di handicap gravissimi, tali da richiedere cure ed assistenza intense e continuative, 24 ore su 24, stante la non autosufficienza del soggetto assistito e la totale sua incapacità a provvedere ai bisogni primari.

T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 24/12/2002, n.2391

Parti In Causa

Pascale C. Usl n. 60 Agropoli

Fonte

Foro Amm. TAR, 2002, f. 12

Riferimenti Normativi

LR 15/03/1984 n.11 Art.26 Campania  – LR 25/08/1989 n.16 Campania

INVALIDI

Per la definizione della giurisdizione in tema di contributi, previsti dall’art. 26 della l. reg Campania n. 11 del 1984, a favore dei portatori di handicap, la giurisprudenza ha sempre affermato che tali contributi non integrano una obbligazione direttamente fissata dalle legge: trovano titolo in un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale, reso in esito, non soltanto alla verifica delle condizioni e dei presupposti all’uopo prescritti, ma anche alla valutazione di interessi pubblicistici, comparati a quelli privati; ne consegue che le relative controversie, collegate alla posizione di interesse legittimo al corretto esercizio del potere, posizione propria del familiare del portatore di handicap nei confronti della Usl, è devoluta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.

T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 24/12/2002, n.2391

Parti In Causa

Pascale C. Usl n. 60 Agropoli

Fonte

Foro Amm. TAR, 2002, f. 12

Riferimenti Normativi

LR 15/03/1984 n.11 Art.26 Campania

INVALIDI

Ai sensi della l. 11 novembre 1990 n. 289, la erogazione dell’assegno di frequenza in favore dei minori invalidi è subordinato alla sussistenza, in via alternativa, dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 1 della citata legge. Ed infatti, il comma 1 attribuisce il diritto alle provvidenze in questione agli invalidi civili, minori di anni diciotto, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ai quali è concessa una indennità mensile di frequenza per il ricorso, continuo o periodico, a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della minorazione da cui sono affetti, indennità la cui erogazione è condizionata alla frequenza di centri ambulatoriali, o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione, e nel recupero di persone portatrici di handicap; mentre il comma 2 attribuisce agli invalidi civili minori di anni diciotto, che frequentino scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonchè centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale degli stessi, il diritto a fruire della indennità mensile di frequenza, che configura una fattispecie diversa dalla prima, in quanto attinente ad un diverso presupposto e ad una differente situazione.

Cass. civ., sez. lavoro, 17/08/2001, n.11159

Parti In Causa

De Francesco e altri C. Min. int.

Fonte

Mass. Giur. It., 2001

Riferimenti Normativi

L 11/10/1990 n.289 Art.1

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

Indipendentemente dall’esistenza o meno del requisito della convivenza – così come risulta dall’art. 33 comma 5 l. 5 febbraio 1992 n. 104, modificato dall’art. 19 l. 8 marzo 2000 n. 53 – il lavoratore non ha diritto a ottenere l’avvicinamento al parente o affine portatore di handicap da lui assistito, qualora non sia possibile riscontrare la continuità di detta assistenza.

Cass. civ., sez. lavoro, 20/01/2001, n.829

Parti In Causa

Az. sic. trasp. C. Calabria

Fonte

Riv. It. Dir. Lav., 2001, II, 478, nota di MERLINI

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33  – L 08/03/2000 n.53 Art.19

Giurisprudenza Correlata: Conforme

T.A.R. Lazio Roma sez. I quater, 14/10/2005, 8639

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.Giurisdizione: Del Giudice Ordinario E Del Giudice Amministrativo

Qualora un contributo patrimoniale pubblico a soggetti privati (nella specie, a portatori di handicap) trovi direttamente nella norma la fonte dell’obbligazione pubblica, l’eventuale controversia verte su diritti soggettivi, la cui cognizione spetta all’a.g.o. viceversa, qualora la norma prosegua, mercè l’erogazione del contributo, un particolare interesse pubblico non direttamente correlato alla persona o allo stato del beneficiario (nella specie, affinchè si eviti ogni forma di ricovero dei portatori di handicap in appositi istituti, a favore, invece, dell’assistenza diretta da parte delle famiglie, per cui il contributo non è direttamente rivolto a tutelare la persona dell’handicappato o di chi lo assiste), la fonte dell’obbligazione pubblica va rinvenuta non nella legge, bensì in un provvedimento di natura concessoria, a fronte del quale il beneficiario vanta una posizione giuridica d’interesse legittimo, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo.

Cons. Stato, sez. V, 23/08/2000, n.4572

Parti In Causa

Reg. Campania C. Cozzolino

Fonte

Foro Amm., 2000, 2672

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.Giurisdizione: Del Giudice Ordinario E Del Giudice Amministrativo

Ai sensi dell’art. 6 della Legge reg. siciliana n. 68 del 1981, i comuni della Sicilia hanno l’obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, i servizi di trasporto gratuito per la frequenza di asili, scuole, corsi di formazione professionale e centri educativo – riabilitativo a carattere ambulatoriale diurno; l’effettuazione di tale servizio non è subordinata alla concessione da parte della Regione del contributo di cui agli art. 5 e 6 della legge reg. n. 16 del 1986, essendo la provvidenza svincolata dall’adempimento degli obblighi imposti agli enti locali; pertanto la controversia avente ad oggetto il pagamento da parte del Comune del corrispettivo per il trasporto effettuato da un privato di soggetti disabili all’interno del territorio comunale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la pretesa condizionata dal versamento del contributo regionale.

Cass. civ., sez. unite, 29/11/2000, n.1235

Parti In Causa

Com. Palazzolo Acreide C. Aias Sez. di Siracusa

Fonte

Mass. Giur. It., 2000

Riferimenti Normativi

LR 18/04/1981 n.68 Art.6 Sicilia  – LR 18/04/1981 n.68 Art.4 Sicilia  – LR 28/03/1986 n.16 Sicilia  – LR 23/05/1991 n.33 Sicilia

LAVORO (COLLOCAMENTO)Assunzione Obbligatoria Di Mutilati Ed Invalidi: In Genere

Le disposizioni della legge n. 482 del 1968 sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi non ostano a che al contratto di lavoro stipulato in ottemperanza della legge – il quale, anche nell’ipotesi considerata, è la fonte del rapporto – sia apposto il patto di prova, ma operano nel senso di imporre che la prova riguardi mansioni compatibili con lo stato dell’invalido e che la valutazione del suo esito prescinda da ogni considerazione sullo stato medesimo, nel senso che il datore di lavoro può validamente recedere dal rapporto per esito negativo della prova soltanto se l’esperimento abbia dimostrato l’inidoneità del lavoratore ad esercitare le mansioni affidategli o altre reperibili nell’assetto occupazionale dell’azienda in base alla ridotta capacità lavorativa posseduta, senza peraltro effettuare alcun confronto tra il rendimento del soggetto protetto e il rendimento medio del lavoratore valido. Ne consegue che è viziato da nullità – accertabile anche d’ufficio dal giudice, purchè il lavoratore ne abbia almeno allegato la ragione – il recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova che risulti determinato o, comunque, influenzato dalla condizioni e dagli handicap cui è collegato l’obbligo di assunzione.

Cass. civ., sez. lavoro, 14/10/2000, n.13726

Parti In Causa

Billi C. Az. spec. multiservizi com. Terni

Fonte

Mass. Giur. It., 2000

Riferimenti Normativi

CC Art. 2096  – L 02/04/1968 n.482  – L 12/03/1999 n.68 Art.22

PENSIONIPersonale Docente, Direttivo Ed Ispettivo Della Scuola Materna, Elementare, Secondaria Ed Artistica  – Questioni Di Legittimità Costituzionale  – Servizi Ammessi A Riscatto

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 97 cost., il combinato disposto degli art. 13 comma 1 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e 2 d.lg. 30 aprile 1997 n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1 comma 39 l. 8 agosto 1995 n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l’accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni. Va, infatti, premesso che, nell’attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studio superiori, l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della costituzione per irragionevolezza quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) – il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore); b) – il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera; che, pur nell’ambito della discrezionalità di cui gode nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere a riscatto, il legislatore, in una lunga evoluzione normativa, ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini della quiescenza, onde potere incentivare, segnatamente nella carriera più elevata, personale idoneo per formazione e per cultura, anche in armonia con l’interesse del buon andamento dell’amministrazione (art. 97 cost.); e che, pertanto, l’incentivazione dell’accesso di personale qualificato nella p.a. si traduce nel riconoscere alla preparazione, acquisita anteriormente all’ammissione in servizio e richiesta per quest’ultimo, ogni migliore considerazione ai fini della quiescenza. Ed in applicazione, appunto, di questi principi, non resta che estendere l’illegittimità costituzionale (già dichiarata per la parte relativa al riscatto dei periodi di studi necessari per il conseguimento dei diplomi dell’accademia di belle arti richiesti per i concorsi per la docenza in ruolo nella stessa accademia), al caso di possesso dei medesimi titoli nelle ipotesi in cui i relativi diplomi siano richiesti, congiuntamente ad altri titoli di studio di maturità, per l’ammissione in servizio di ruoli nella p.a. Inoltre, sulla base delle medesime considerazioni, risulta la fondatezza anche della questione relativa alla mancata previsione della riscattabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, dei titoli di studio di specializzazione o di perfezionamento (post-secondari) non rilasciati da università, ma da istituti e scuole riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione e richiesti per l’assegnazione ai posti di insegnante di “sostegno” tenuto conto che i particolari titoli di specializzazione per l’adempimento delle ineliminabili (anche sul piano costituzionale, argomentando dagli art. 2, 3, 24 comma 1 e 38 comma 3) forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap costituiscono un requisito per l’utilizzazione dei docenti in tali funzioni, con conseguente obbligo per l’amministrazione di provvedersi degli insegnanti di sostegno forniti di idonei titoli di specializzazione.

Corte cost., 15/02/2000, n.52

Parti In Causa

Girombelli C. Min. p.i. e altri

Fonte

Giur. Costit., 2000, 413  – Foro It., 2000, I, 2140  –  CED Cassazione, 2000

Riferimenti Normativi

COST Art. 2  – COST Art. 3  – COST Art. 24  – COST Art. 38  – COST Art. 97  – DPR 29/12/1973 n.1092 Art.13  – L 08/08/1995 n.335 Art.1  – DLT 30/04/1997 n.184 Art.2

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