La Cassazione conferma il requisito medico legale rilevante ai fini della concessione della pensione di inabilità lavorativa ex L.222/84

La Corte di Cassazione, con ordinanza n.2975 del 7 febbraio 2018,  ha confermato come il requisito medico legale che concede il diritto alla pensione di inabilità lavorativa, ai sensi della Legge 222/84, debba avere ad oggetto l’impossibilità di svolgere attività lavorative confacenti alle attitudini del singolo assicurato.

Come già precisato dalla stessa Corte con la sentenza n. 4046 del 27.2.2004, infatti:

“sussiste il diritto alla pensione di inabilità, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 222 del 1984, qualora
l’assicurato si trovi, a cagione della sua invalidità, nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle sue attitudini che sia non usurante, non dequalificante, e remunerativa […]”.

Da questo, ora, consolidato orientamento si deduce dunque come la prestazione in discussione vada concessa anche nei casi in cui all’assicurato residuino capacità lavorative al di fuori delle sue attitudini.

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