La Corte di Cassazione, con ordinanza n.2975 del 7 febbraio 2018, ha confermato come il requisito medico legale che concede il diritto alla pensione di inabilità lavorativa, ai sensi della Legge 222/84, debba avere ad oggetto l’impossibilità di svolgere attività lavorative confacenti alle attitudini del singolo assicurato.
Come già precisato dalla stessa Corte con la sentenza n. 4046 del 27.2.2004, infatti:
“sussiste il diritto alla pensione di inabilità, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 222 del 1984, qualora
l’assicurato si trovi, a cagione della sua invalidità, nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle sue attitudini che sia non usurante, non dequalificante, e remunerativa […]”.
Da questo, ora, consolidato orientamento si deduce dunque come la prestazione in discussione vada concessa anche nei casi in cui all’assicurato residuino capacità lavorative al di fuori delle sue attitudini.