Legge 104

Materiali giurisprudenziali e rifermenti normativi per l’applicazione della Legge 104.

 

LAVORO (RAPPORTO DI) Diritti e doveri del lavoratore

LAVORO Lavoro subordinato Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro In genere Permessi ex art. 33,comma3,della legge n.104del1992 Computabilità ai fini della13^mensilità o della gratifica natalizia Esclusione Limiti

La limitazione della computabilità,ai fini della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia,dei permessi di cui all’art. 33,comma3,della legge5febbraio1992,n.104,in forza del richiamo operato dal successivo comma4all’ultimo comma dell’art. 7 della legge30dicembre1971,n.1204 (abrogato dal d.lgs.26marzo2001,n.151,che ne ha tuttavia recepito il contenuto negli artt.34e51),opera soltanto nei casi in cui essi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario-che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa-e con il congedo per malattia del figlio,per i quali compete un’indennità inferiore alla retribuzione normale (diversamente dall’indennità per i permessi ex legge n.104del1992 commisurata all’intera retribuzione),risultando detta interpretazione idonea ad evitare che l’incidenza sulla retribuzione possa essere di aggravio della situazione dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l’utilizzazione del permesso. (Rigetta,App.Reggio Calabria,29/12/2007)

LAVORO (RAPPORTO DI) Categoria,qualifica,mansioni in genere

 

LAVORO Lavoro subordinato Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro Mansioni Trasferimenti Lavoratore portatore di handicap Necessità del suo consenso al trasferimento Presupposto Gravità della disabilità Necessità anche in caso di collocamento obbligatorio

Pur quando il lavoratore sia stato avviato al lavoro ai sensi della legge2aprile1968,n.482,il suo diritto-quale portatore di handicap-a non essere trasferito presso altra sede lavorativa,se non con il proprio consenso,resta subordinato,secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 3 e 33,comma sesto,della legge5febbraio1992,n.104,alla gravità della disabilità,il cui accertamento è demandato ad apposita Commissione istituita presso la competente Azienda Sanitaria Locale,ai sensi dell’art.4della medesima legge n.104del1992. (Rigetta,App.Torino,14/11/2006)

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA Scuole e personale di sostegno

 

ISTRUZIONE E SCUOLE Diritto all’istruzione In genere Sostegno scolastico al portatore di handicap piano educativo individualizzato Definizione Conseguenze Successiva riduzione autoritativa delle ore di supporto Discriminazione indiretta Configurabilità Condizioni Repressione Giurisdizione ordinaria Sussistenza

In tema di sostegno all’alunno in situazione di handicap,il “piano educativo individualizzato”,definito ai sensi dell’art. 12 della legge febbraio 1992,n.104,obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato,senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili,e ciò anche nella scuola dell’infanzia,pur non facente parte della scuola dell’obbligo.Quindi,la condotta dell’amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico,la quale,ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati,concretizza discriminazione indiretta,la cui repressione spetta al giudice ordinario. (Rigetta e dichiara giurisdizione,App.Trieste,31/07/2013)

 

 

IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE Base imponibile

 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del1972) Base imponibile Determinazione dei redditi e delle perdite Oneri deducibili Spese sostenute dal contribuente per ricovero del proprio genitore,non a suo carico,in clinica per persone non autosufficienti Deducibilità Esclusione

In tema di imposte sul reddito,l’art. 10,primo comma,lett.b),del d.P.R.22dicembre1986,n.917,prevede la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità dei soggetti,indicati dall’art. 3 della legge5febbraio1992,n.104,purché siano a carico del contribuente.Ne consegue che quest’ultimo non può detrarre le spese di ricovero,in una clinica per persone non autosufficienti,del proprio genitore che sia titolare di autonomo reddito. (Cassa con rinvio,Comm.Trib.Reg.Torino,17/01/2007)

 

LAVORO (RAPPORTO DI) Trasferimento del lavoratore

LAVORO Lavoro subordinato Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro Mansioni Trasferimenti Divieto di trasferimento ex art. 33,comma5,della legge n.104del1992 Interpretazione costituzionalmente orientata alla tutela del disabile Fondamento Conseguenze Non gravità dell’handicap Rilevanza Condizioni e limiti

La disposizione dell’art. 33,comma5,della legge n.104del1992,laddove vieta di trasferire,senza consenso,il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente,deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati-alla luce dell’art.3,secondo comma,Cost.,dell’art.26della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del13dicembre2006sui diritti dei disabili,ratificata con legge n.18del2009 -in funzione della tutela della persona disabile.Ne consegue che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare,che egli assiste,non si configuri come grave,a meno che il datore di lavoro,a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare,provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti,insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte. (Cassa e decide nel merito,App.Reggio Calabria,31/07/2009)

INVALIDI

In presenza di istanza di trasferimento di sede lavorativa, alla luce anche delle recenti modifiche apportate all’art. 33 della legge n. 104 del 1992 dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 e poi dal d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, la P.A. datrice di lavoro deve tenere conto delle attuali necessità assistenziali dell’interessato ed anche delle esigenze di servizio che, peraltro, per essere ritenute (eventualmente) prevalenti sugli interessi tutelati alla assistenza di soggetti in condizioni di handicap, devono essere rilevanti e non possono essere oggetto di indicazione solo generica (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, 11 febbraio 2011, n. 463). Cons. Stato, Sez. III, 11/10/2011, n. 5508

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Ro.Br.

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

DLT 18/07/2011 n. 119 –  L 04/11/2010 n. 183 –  L 05/02/1992 n. 104 Art. 13

INVALIDI

Il quinto comma dell’art. 33 della legge n. 104/1992 permette l’avvicinamento della sede di servizio assegnata solo ove questa assegnazione abbia interrotto una situazione di assistenza in atto in favore del parente o affine entro il terzo grado disabile. In questo senso milita anche la disposizione posta alla fine del comma in esame e per la quale il lavoratore che presta l’assistenza “non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”, restando confermato che la norma tutela le situazioni di assistenza già in atto (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, sez. I, quater, n. 1570/2008). Cons. Stato, Sez. IV, 16/09/2011, n. 5231

Parti In Causa

De.Ca.Fa. C. Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n. 104 Art. 33

INVALIDI

Il quinto comma dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 ha come scopo primario quello di ampliare la sfera di tutela del portatore di handicap, salvaguardando situazioni di assistenza in atto, accettate dal disabile, al fine di evitare rotture traumatiche e dannose. Ciò non toglie che va rigorosamente accertata la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti ai fini del trasferimento di sede lavorativa da parte dell’assistente, da individuarsi nel riconoscimento, da parte della compente A.S.L., dell’handicap in situazione di gravità dell’assistito; nell’insussistenza di ricovero a tempo pieno di quest’ultimo presso strutture ospedaliere o simili; nella relazione di parentela o affinità entro il terzo grado con il dipendente; nella continuità dell’assistenza; nella inesistenza di altri parenti o affini che abbiano usufruito della medesima normativa o che siano comunque in grado di sopperire alle esigenze del portatore di handicap. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 25/08/2011, n. 1161

Parti In Causa

Sa.Ca. C. Ministero della Giustizia

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n. 104 Art. 33

INVALIDI

La costante interpretazione dell’articolo 33, commi 3 e 5 della legge 5/2/1992, n. 104, è nel senso che la sua applicazione sia possibile solo quando l’assistenza continuativa sia già in atto al momento dell’assunzione e della assegnazione alla prima sede di servizio e non quando la necessità dell’assistenza si concretizzi successivamente all’assegnazione suddetta. Cons. Stato, Sez. VI, 22/06/2011, n. 3759

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Ma.De.Ag.

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n. 104 Art. 33

INVALIDI

Sotto il profilo normativo, il diritto all’istruzione del disabile è oggetto di specifica tutela sia da parte dell’ordinamento internazionale, che di quello interno. In attuazione dell’art. 38 comma 3 Cost., il diritto all’istruzione dei disabili ed alla loro integrazione scolastica è previsto dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge che riconosce che la partecipazione del disabile al processo educativo può contribuire in modo decisivo a stimolare la potenzialità dello svantaggiato T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 17/06/2011, n. 616

Parti In Causa

An.Fo. e altri C. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e altri

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

COST Art. 38 –  L 05/02/1992 n. 104

 

INVALIDI

Il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale la cui effettività è assicurata mediante misure idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di ogni ordine e grado. Nel nostro ordinamento è l’art. 38 , comma 3, della Costituzione che nel disporre che “gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento professionale” ha consentito l’emanazione della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 che negli articoli 12 e 13 ha fissato in termini non equivoci la consistenza del citato diritto fondamentale. T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 07/06/2011, n. 374

Parti In Causa

Omissis e altri C. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e altri

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

COST Art. 38 –  L 05/02/1992 n. 104 Art. 12 –  L 05/02/1992 n. 104 Art. 13

IMPIEGO PUBBLICORapporto Di Pubblico Impiego, In Genere

INVALIDI

Ai sensi dell’art. 33 l. 5 febbraio 1992 n. 104, la tutela dell’assistenza ai soggetti bisognosi deve essere naturalmente favorita nell’ambito dell’autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione entro i limiti del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, essendo necessario al riguardo bilanciare l’interesse pubblico della P.A. con quello specifico della tutela dell’assistenza al soggetto portatore di handicap (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia – Bari, sez. II, n. 899/2008). Cons. Stato, Sez. IV, 12/04/2011, n. 2278

Parti In Causa

Ministero della Difesa C. Ru.Co.

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n. 104 Art. 33

INVALIDI

LAVORO (RAPPORTO DI)Trasferimento Del Lavoratore

L’istanza di trasferimento di sede lavorativa prevista dalla legge n. 104 del 1992 spetta soltanto quando risulti la esclusività e la continuità della assistenza da parte del richiedente ad un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, per l’assenza di altri familiari – che ne abbiano la materiale possibilità – tenuti a prestare gli obblighi di assistenza (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia – Lecce, sez. III, n. 4944/2005). Cons. Stato, Sez. IV, 06/04/2011, n. 2134

Parti In Causa

Ca.Sa. C. Ministero dell’Economia e delle Finanze e altri

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n. 104

INVALIDI

Ai fini del trasferimento di sede lavorativa il requisito della continuità dell’assistenza prestata dal dipendente (presupposto per il beneficio invocato) dev’essere necessariamente in atto al momento della richiesta del beneficio, per cui il trasferimento di cui all’art.33 co.5 L. 104/1992 va accordato solo al lavoratore che assista già con continuità un familiare portatore di grave handicap, e non anche al dipendente che, non assistendo in atto con continuità il soggetto, aspiri al trasferimento proprio al fine di instaurare detto rapporto. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 28/03/2011, n. 729

Parti In Causa

Lu.Ri. C. Ministero della Difesa e altri

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n. 104 Art. 33

IMPIEGO PUBBLICO Rapporto Di Pubblico Impiego, In Genere

INVALIDI

I requisiti che devono contemporaneamente ricorrere per legittimare il pubblico dipendente a chiedere di essere assegnato alla sede più vicina al domicilio dell’assistito, ai sensi dell’art. 33, L. n. 104/1992, sono quello della continuità e della esclusività dell’assistenza al soggetto portatore di handicap. Il requisito della esclusività va inteso nel senso che solo la mancanza o l’impossibilità a sopperire alle esigenze del portatore di handicap di altri soggetti, conviventi o comunque abitanti nel comune di residenza della persona bisognosa, tenuti, in virtù di legge o di provvedimento a prestarle la necessaria assistenza, legittima il dipendente alla richiesta di trasferimento o assegnazione. Sull’istante grava dunque l’obbligo di comprovare l’inesistenza di altri parenti ed affini in grado di prestare assistenza al padre infermo, seppure nei limiti dei propri impegni lavorativi e familiari. A tal fine non bastano generiche dichiarazioni, attestanti impegni di vita di carattere ordinario e comune, ma occorre la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo idonei a giustificare l’indisponibilità, sulla base di criteri di ragionevolezza tali da concretizzare un’effettiva esimente dai vincoli di assistenza familiare. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 24/03/2011, n. 512

Parti In Causa

Da.Sp. C. Ministero della Giustizia

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n. 104 Art. 33

INVALIDI

L’art. 33, quinto comma, della legge n. 104 del 1992 se da un lato ha senz’altro un alto intento umanitario, essendo finalizzata alla salvaguardia della assistenza agli handicappati, dall’altro subordina il diritto di scegliere la sede di lavoro al verificarsi di precise e tassative condizioni di carattere soggettivo (che consistono: nell’essere la persona portatrice di handicap; il lavoratore assistente di detta persona deve essere con essa convivente e parente od affine entro il terzo grado; l’assistenza deve essere continuativa). T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 04/03/2011, n. 2001

Parti In Causa

Gi.Tr. e altri C. Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n. 104 Art. 33

INVALIDI

La disciplina di cui all’art. 33, comma 5, della L. 104 del 1992 non configura un diritto soggettivo di precedenza al trasferimento del familiare lavoratore (che effettivamente assiste con continuità un parente portatore di handicap), bensì un interesse legittimo a scegliere la propria sede di servizio, ove possibile, con l’ineludibile conseguenza che la pretesa del lavoratore, impegnato effettivamente ad assistere con continuità un parente portatore di handicap, alla scelta della sede di lavoro deve trovare accoglimento solo se risulta compatibile con le specifiche esigenze funzionali dell’Amministrazione di appartenenza (Riforma della sentenza del T.a.r. Liguria, sez. I, 1 aprile 2005, n. 408). Cons. Stato, Sez. IV, 11/02/2011, n. 923

Parti In Causa

Ministero dell’Economia e delle Finanze C. De.Re.Au.

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n. 104 Art. 33

IMPIEGO PUBBLICOTrasferimento:in Genere

INVALIDI

Il dipendente pubblico trasferito in una sede di lavoro per fini di assistenza a un familiare portatore di handicap ha diritto alla stabilizzazione nella stessa sede, attribuendosi pertanto a tale dipendente priorità, rispetto ad altri aspiranti, nell’assegnazione di un incarico di funzione. Cons. Stato, Sez. VI, 10/01/2011, n. 29

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. D.C.I.

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Foro It., 2011, 2, 3, 69

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n. 104 Art. 33

INVALIDI

LAVORO (RAPPORTO DI)Diritti E Doveri Del Lavoratore

L’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 prevede che il lavoratore che assiste la persona con handicap ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altre sede senza il suo consenso. La norma, con la sua ampia formulazione, non attribuisce soltanto un diritto al trasferimento da una sede all’altra, ma un più ampio diritto alla sede, che include, oltre al diritto di trasferirsi, il diritto di rimanere nella sede già assegnata, nonché quello, che qui viene in rilievo, di rendere stabile e definitiva una sede precedentemente assegnata in via provvisoria (Riforma della sentenza del T.a.r. Abruzzo – Pescara, n. 135/2005). Cons. Stato, Sez. VI, 10/01/2011, n. 29

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. D.C.I.

Fonte

Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n. 104 Art. 33

IMPIEGO PUBBLICO Trasferimento:in Genere

INVALIDI

I requisiti che devono ricorrere per legittimare il pubblico dipendente a chiedere di essere assegnato alla sede più vicina al domicilio del portatore di handicap assistito, ai sensi dell’art. 33, l. 5 febbraio 1992 n. 104, sono quello della continuità dell’assistenza al soggetto portatore di handicap e quello della sua esclusività. Con riferimento al requisito della continuità, la norma tutela situazioni di continuità assistenziale in atto al momento della domanda e non future rispetto ad essa; quanto al requisito della esclusività, quest’ultimo va inteso nel senso che solo la mancanza o l’impossibilità a sopperire alle esigenze del portatore di handicap di altri soggetti, conviventi o comunque abitanti nel comune di residenza della persona bisognosa, tenuti, in virtù di legge o di provvedimento a prestarle la necessaria assistenza, legittima il dipendente alla richiesta di trasferimento o assegnazione. In definitiva, il requisito dell’esclusività dell’assistenza, necessario per l’applicazione del beneficio, può ritenersi integrato solo se l’istante comprova l’inesistenza di altri parenti ed affini in grado di occuparsi dell’assistenza del disabile, e ciò non mediante semplici dichiarazioni di carattere formale, magari attestanti impegni generici, ma attraverso la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo idonei a giustificare l’indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tali da concretizzare un’effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare. T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 13/12/2010, n. 2679

Parti In Causa

Ma.An. C. Ministero della Giustizia e altri

Fonte

Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n. 104 Art. 33

IMPIEGO PUBBLICO Trasferimento:in Genere

INVALIDI

L’assenza dei presupposti della continuità ed attualità dell’assistenza necessari, ex art. 33, comma 5, legge n. 104/92, ai fini del riconoscimento al lavoratore del diritto al trasferimento ad altra sede più vicina al luogo ove risiede la persona da assistere, può essere dedotta dall’amministrazione anche sulla base della notevole distanza tra la sede di assegnazione del richiedente – così come risultante al momento della richiesta di trasferimento – ed il domicilio del disabile. (Nella specie in considerazione la sede del richiedente era situata a centinaia di chilometri di distanza dal luogo ove risiedeva il disabile da assistere). T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater, 31/08/2009, n. 8325

Parti In Causa

Ca.Ar. C. Ministero della Giustizia e altri

Fonte

Massima redazionale, 2009

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n. 104 Art. 33

IMPIEGO PUBBLICO Trasferimento:in Genere

INVALIDI

In materia di assistenza alle persone handicappate, alla luce di una interpretazione dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, orientata alla complessiva considerazione dei principi e dei valori costituzionali coinvolti (come delineati, in particolare, dalla Corte cost. con le sentenze n. 406 del 1992 e n. 325 del 1996), il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente od un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, se, da un lato, non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell’azienda ovvero della P.A., non è, invece, attuabile ove sia accertata – in base ad una verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale – l’incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro. (Cassa e decide nel merito, App. Messina, 24/06/2004) Cass. civ., Sez. Unite, 09/07/2009, n. 16102

Parti In Causa

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca C. A.S.

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Mass. Giur. It., 2009 – CED Cassazione, 2009

Riferimenti Normativi

COST Art. 2 – COST Art. 3 – COST Art. 41 – COST Art. 97 – L 05/02/1992 n. 104 Art. 33

INVALIDI

In materia di assistenza ai portatori di handicap, la norma di cui all’art. 33, sesto comma, della legge n. 104 del 1992, circa il diritto del disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche successivamente a quest’ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l’interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l’esigenza di consentire l’effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di handicap. Tale diritto, tuttavia, non si configura come incondizionato, giacché esso – come dimostrato anche dalla presenza dell’inciso “ove possibile” – può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell’impresa, gravando sulla parte datoriale l’onere della prova di siffatte circostanze ostative all’esercizio stesso dell’anzidetto diritto. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto in favore di un portalettere disabile, già in servizio alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A., il diritto al trasferimento ad altra sede ed al mutamento delle sue originarie mansioni in quelle di sportellista, ritenendo non provata l’asserzione della parte datoriale relativa alla non necessità di tale funzione nella sede di destinazione, che comunque risultava priva di detta figura di operatore interno). (Rigetta, App. Ancona, 1 marzo 2004) Cass. civ., Sez. lavoro, 18/02/2009, n. 3896

Parti In Causa

Poste Italiane S.p.A. C. T.U.

Fonte

Mass. Giur. It., 2009 – CED Cassazione, 2009

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n. 104 Art. 33

Giurisprudenza Correlata: Vedi

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27/03/2008, n. 7945 – Cass. civ. Sez. lavoro, 25/01/2006, n. 1396 – Cass. civ. Sez. lavoro, 08/08/2005, n. 16643

INVALIDI

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA Istruzione Elementare

TRASPORTO PUBBLICO E IN GENERE Trasporto Pubblico, In Genere

Il minore disabile ha diritto al trasporto pubblico gratuito dalla propria abitazione alla scuola con mezzi specificamente attrezzati in quanto il servizio di trasporto a fini scolastici di minori portatori di handicap non costituisce oggetto di un contratto di utenza di diritto privato tra la p.a., obbligata alla prestazione, e i genitori del minore, ma è previsto dalla legge e consegue direttamente al provvedimento di ammissione alla scuola dell’obbligo (art. 28, l. n. 118/1971; art. 8, l. n. 104/1992). Cass. civ., Sez. Unite, 09/02/2009, n. 3058

Fonte

Fam. Pers. Succ. on line, 2009

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n. 104 Art. 8 – L 30/03/1971 n. 118 Art. 28

CORTE COSTITUZIONALE N 19 DEL 26 GENNAIO 2009 Congedo Retribuito Di Due Anni- Diritto Al Congedo Del Figlio Convivente

la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/01 ( testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della L. 53/00), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.Giurisdizione: Del Giudice Ordinario E Del Giudice Amministrativo

IMPIEGO PUBBLICO Rapporto Di Pubblico Impiego, In Genere

In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all’esito della procedura concorsuale per l’assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi – stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale – la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il diritto – che sorge con l’assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all’esaurimento della procedura concorsuale – alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. (Rigetta, App. Bari, 20 Luglio 2005) Cass. civ., Sez. Unite, 27/03/2008, n.7945

Parti In Causa

Ministero dell’ Economia e delle Finanze C. D.L. ( D.L.) B.A.

Fonte

Mass. Giur. It., 2008 – CED Cassazione, 2007

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104

Giurisprudenza Correlata: Vedi

Cass. civ. Sez. Unite, 07/02/2007, n. 2698

IMPIEGO PUBBLICO Trasferimento: In Genere

In tema di pubblico impiego, il diritto alla scelta prioritaria nell’assegnazione di sede, riconosciuto alle persone handicappate dall’art. 21 della legge n. 104 del 1992, spetta a chi sia già portatore di handicap al momento in cui venga assunto, senza che sia possibile estendere il diritto alla precedenza di sede al dipendente successivamente divenuto portatore di handicap, il quale può semmai far valere il diverso diritto di essere trasferito con precedenza a domanda. Ciò vale a maggior ragione con riferimento alle posizioni dirigenziali, per le quali il conferimento dell’incarico può essere collegato proprio alla situazione particolare della sede di destinazione, sicché il diritto alla scelta prioritaria, ove riconosciuto al dirigente divenuto portatore di handicap dopo l’assunzione dell’incarico, vanificherebbe il contenuto dell’incarico stesso, imponendo all’amministrazione un obbligo di modifica dell’incarico durante lo svolgimento dello stesso. (Cassa e decide nel merito, App. Trento, 17 Settembre 2003) Cass. civ., Sez. lavoro, 22/06/2007, n.14624

Parti In Causa

Ministero delle Finanze ora Ministero dell’Econimia e delle Finanze C. C.R.

Fonte

Mass. Giur. It., 2007 – CED Cassazione, 2007

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104

IMPIEGATI DELLO STATOTrasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)Trasferimento O Spostamento Del Lavoratore In Genere

MUTILATI E INVALIDI CIVILI (N.B. ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE PENSIONI SOCIALI DI ASSISTENZA)Portatori Di Handicap Vari

Secondo quanto disposto dall’art. 33, comma 5, l. n. 104/92, il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità una persona handicappata, di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non si configura come un diritto assoluto o illimitato, in quanto detto diritto può essere fatto valere allorquando – alla stregua della regola di un equo bilanciamento tra i diritti, tutti con rilevanza costituzionale – il suo esercizio non leda in maniera consistente le esigenze economiche, produttive o organizzative del datore di lavoro e – soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporti di lavoro pubblico – non si ponga in contrasto con l’interesse della collettività; considerazioni queste la cui prova fa carico sulla parte datoriale privata e su quella pubblica. Cassazione civile , sez. un., 27 marzo 2008 , n. 7945 –

Fonte

Diritto & Giustizia 2008,

Riferimenti Normativi

Codice Civile (1942) art. 2103  – L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33

MUTILATI E INVALIDI CIVILI (N.B. ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE PENSIONI SOCIALI DI ASSISTENZA)Portatori Di Handicap Vari

È il datore di lavoro, e non l’ente previdenziale, il soggetto destinatario dell’obbligo della concessione di tre giorni di permesso mensile retribuito a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado e convivente, così come espressamente previsto dell’art. 33 l. n. 104 del 1992, sicché la legittimazione passiva non appartiene al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Né a diversa determinazione può portare la circostanza che, nella specie, vi sia stato prima del giudizio un accertamento cautelare incentrato sulla gravità e sull’attualità della patologia del portatore di handicap. Corte appello Bari, sez. lav., 16 febbraio 2008 , n. 110

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Giurisprudenzabarese.it 2008,

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33

ISTRUZIONE PUBBLICAAlunni, Esami E Programmi Nelle Scuole Medie In Genere

Premesso che il disturbo specifico di apprendimento (d.s.a.) (situazione diversa dall’handicap propriamente detto – e assai meno grave di quest’ultimo), in base alle disposizioni ministeriali non necessita della predisposizione del piano educativo individualizzato di cui all’art. 12 l. n. 104 del 1992, la riscontrata sussistenza del d.s.a. consente agli interessati di richiedere alla Scuola la messa in opera degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalle norme, che siano stati ravvisati utili nei singoli casi per rendere più agevole il percorso di studio, senza peraltro che ciò significhi dispensa per il discente dall’obbligo di conseguire, per accedere alla classe successiva (o, come nel caso di specie, all’esame di qualifica professionale) risultati sufficienti nelle singole materie (nella fattispecie era impugnato il giudizio di non ammissione agli esami di qualifica professionale presso un istituto alberghiero di istruzione superiore, emesso nei confronti di uno studente affetto da d.s.a.). T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 21 settembre 2007 , n. 3135

Parti In Causa

S. c. Ministero istruzione e altro

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Foro amm. TAR 2007, 9 2742 (SOLO MASSIMA)

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art.12

IMPIEGATI DELLO STATO Trasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

Solo in presenza della prestazione, da parte del dipendente, di un’assistenza continua ed esclusiva ad un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità si rende possibile, da parte dell’amministrazione, la concessione del beneficio ex art. 33 l. 5 febbraio 1992 n. 104, salvaguardandosi così la situazione di fatto dedotta dal dipendente richiedente, a prescindere dall’astratta possibilità che altri congiunti siano o avrebbero potuto essere in grado di prestare anch’essi assistenza alla persona disabile. Consiglio Stato , sez. VI, 27 luglio 2007 , n. 4182

Parti In Causa

F.D. c. Min.. interno

Fonte

Foro amm. CDS 2007, 7-8 2264 (SOLO MASSIMA)

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33

IMPIEGATI DELLO STATO Trasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

Il beneficio ex art. 33 l. n. 104 del 1992 va certamente riconosciuto laddove il richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, ossia il riconoscimento da parte dell’Asl dell’handicap in situazione di gravità dell’assistito, l’insussistenza di ricovero a tempo pieno del medesimo presso le apposite strutture e la relazione di parentela o affinità entro il terzo grado da parte dell’assistito stesso, la continuità dell’assistenza, l’inesistenza di altri parenti o affini che abbiano usufruito della medesima normativa o siano comunque in grado di sopperire alle esigenze del portatore di handicap e, infine, il gradimento del disabile all’assistenza da parte del richiedente. Consiglio Stato , sez. VI, 27 luglio 2007 , n. 4182

Parti In Causa

F.D. c. Min.. interno

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Foro amm. CDS 2007, 7-8 2264 (SOLO MASSIMA)

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33

IMPIEGATI DELLO STATOTrasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

I trasferimenti ai sensi della l. 5 febbraio 1992 n. 104 per l’assistenza a parenti dichiarati invalidi e bisognevoli di cure, per essere concessi, devono presentare, tra gli altri, l’elemento della continuità, nel senso che l’assistenza doveva essere già prestata al momento in cui si è instaurato il rapporto di servizio con l’amministrazione, per cui in questi casi la stessa amministrazione pubblica è tenuta, nei limiti delle proprie esigenze organizzatorie, ad evitare che si interrompa un’assistenza in atto. Consiglio Stato , sez. IV, 12 luglio 2007 , n. 3991

Parti In Causa

G. c. Min.. giustizia

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Foro amm. CDS 2007, 7-8 2158 (SOLO MASSIMA)

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104

IMPIEGATI DELLO STATO Trasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

Alla formula dell’assistenza “in via esclusiva” richiesta dall’art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992 ai fini del riconoscimento del trasferimento deve essere riconosciuto il significato dell’indisponibilità (e non dell’inesistenza) oggettiva e soggettiva di altre persone in grado di sopperire alle esigenze assistenziali; circostanza da provare con ogni mezzo consentito dall’ordinamento, salvo l’onere di verifica da parte della p.a., poiché una più rigorosa interpretazione vanificherebbe la tutela offerta dal Legislatore ai soggetti portatori di handicap, già assistiti dal lavoratore richiedente, tanto più che la tutela dell’assistenza ai soggetti bisognosi può essere naturalmente favorita nell’ambito dell’autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione entro i limiti del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, sempre che la p.a. stessa riconosca un interesse pubblico specifico da perseguire coniugabile con quello di tutela dell’assistenza al soggetto portatore di handicap. Consiglio Stato , sez. VI, 25 giugno 2007 , n. 3566

Parti In Causa

Min.. interno c. S.P.

Fonte

Foro amm. CDS 2005, 6 1920 (SOLO MASSIMA)

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33

MUTILATI E INVALIDI CIVILI (N.B. ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE PENSIONI SOCIALI DI ASSISTENZA)Portatori Di Handicap Vari

In tema di pubblico impiego, il diritto alla scelta prioritaria nell’assegnazione di sede, riconosciuto alle persone handicappate dall’art. 21 della legge n. 104 del 1992, spetta a chi sia già portatore di handicap al momento in cui venga assunto, senza che sia possibile estendere il diritto alla precedenza di sede al dipendente successivamente divenuto portatore di handicap, il quale può semmai far valere il diverso diritto di essere trasferito con precedenza a domanda. Ciò vale a maggior ragione con riferimento alle posizioni dirigenziali, per le quali il conferimento dell’incarico può essere collegato proprio alla situazione particolare della sede di destinazione, sicché il diritto alla scelta prioritaria, ove riconosciuto al dirigente divenuto portatore di handicap dopo l’assunzione dell’incarico, vanificherebbe il contenuto dell’incarico stesso, imponendo all’amministrazione un obbligo di modifica dell’incarico durante lo svolgimento dello stesso. Cassazione civile , sez. lav., 22 giugno 2007 , n. 14624

Parti In Causa

Min. fin. e altro c. Cerulli

Fonte

Giust. civ. Mass. 2007, 6

Riferimenti Normativi

LS 5 febbraio 1992 n. 104 art. 21

IMPIEGATI DELLO STATOTrasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

L’art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992 – avvalendosi di una discrezionalità legislativa conforme alla Costituzione – accorda il beneficio del trasferimento dallo stesso previsto a chi già assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado disabile, e non a chi inoltri la domanda di trasferimento per futuri fini di assistenza. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 maggio 2007 , n. 3798

Parti In Causa

A.Z. c. Min. giust.

Fonte

Foro amm. TAR 2007, 5 1631 (SOLO MASSIMA)

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33

ISTRUZIONE PUBBLICAIstruzione In Genere

L’amministrazione provinciale competente all’allestimento dei servizi di “sostegno organizzativo” ai sensi della l. n. 104 del 1992 è quella nel cui territorio è sito l’Istituto scolastico, è non già quella in cui risiede l’alunno, essendo il criterio che radica la competenza dell’amministrazione provinciale correlato all’organizzazione del servizio scolastico, ovvero ad ovviare all’assistenza didattica ed alle esigenze di comunicazione di ordine materiale che insorgano pur sempre durante la permanenza a scuola dell’alunno svantaggiato, e non invece ai suoi bisogni domestici o relazionali di assistenza sociale e personale. Tribunale Salerno, 24 marzo 2007

Parti In Causa

R.R. e altro c. Prov. Salerno

Fonte

Redazione Giuffrè 2007,

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104

IMPIEGATI DELLO STATO Trasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

L’art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992 si riferisce ai soli casi in cui sia oggettivamente ravvisabile una pregressa situazione di continuità assistenziale e, di conseguenza, non si estende alle ipotesi in cui il dipendente non assistendo in atto con continuità un familiare, aspiri al trasferimento al solo scopo di instaurare il predetto rapporto di assistenza continuativa. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 13 febbraio 2007 , n. 1034

Parti In Causa

M.D.C. c. Ministero interno e altro (n.c.).

Fonte

Foro amm. TAR 2007, 2 657 (SOLO MASSIMA)

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33

IMPIEGATI DELLO STATO Trasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

Le dichiarazioni di indisponibilità a provvedere all’assistenza di una persona portatrice di handicap non sono tali da incidere sui doveri di assistenza che gravano sugli stessi in base al vincolo di parentela, in quanto le cause ostative ai doveri predetti devono essere supportate da circostanze esterne, oggettivamente valutabili, concernenti eventualmente anche stati psico-fisici di particolare gravità, che attestino, in base a criteri di ragionevolezza, l’impossibilità da parte dei soggetti coinvolti ad assolvere al dovere di solidarietà familiare. Di conseguenza, le suddette dichiarazioni non assumono rilievo ai fini dell’accoglimento della domanda di trasferimento prestata ai sensi dell’art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 13 febbraio 2007 , n. 1034

Parti In Causa

M.D.C. c. Ministero interno e altro (n.c.).

Fonte

Foro amm. TAR 2007, 2 657 (SOLO MASSIMA)

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33

IMPIEGATI DELLO STATO Trasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

Deve essere respinta la domanda di trasferimento avanzata, ai sensi dell’art. 33, l. 5 febbraio 1992 n. 104, dalla dipendente che non dimostri l’assistenza in atto, in via continuativa ed esclusiva, del portatore di handicap e che, quindi, sia volta proprio all’instaurazione di un rapporto di assistenza in precedenza insussistente. Consiglio Stato , sez. VI, 23 gennaio 2007 , n. 234

Parti In Causa

Ministero interno c. M.S. (n.c.)

Fonte

Foro amm. CDS 2007, 1 176 (SOLO MASSIMA)

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33

IMPIEGATI DELLO STATO Trasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

Pur essendo innegabili le peculiarità che caratterizzano il rapporto tra le amministrazioni militari e il proprio personale, esse non bastano, di per sé, per escludere l’applicabilità dell’art. 42 bis anche al personale predetto, in mancanza di un adeguato supporto normativo. In assenza di un tale supporto risulta forzato pretendere di introdurre distinzioni tra il personale delle pubbliche amministrazioni statali (ad esempio, per quanto riguarda il caso di specie, militari o non) che, a ben vedere, contrastano con il dato testuale. La pretesa esclusione appare ancor più censurabile a fronte dell’applicabilità anche al personale militare di altri benefici che pure incidono sulla determinazione della sede di lavoro, quali quelli di cui all’art. 33 l. n. 104 del 1992. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 15 gennaio 2007 , n. 7

Parti In Causa

L. c. Min. economia e fin. e altro

Fonte

Corriere del merito 2007, 7 950 (NOTA) nota D’ANGELO

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33 – D.LG. 26 marzo 2001 n. 151 art. 42 bis

IMPIEGATI DELLO STATO Trasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

L’amministrazione, nel respingere la richiesta di trasferimento di un pubblico dipendente presentata ai sensi dell’art. 33, l. n. 104 del 1992, per poter assistere un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, non può limitarsi a far riferimento all’assenza dei requisiti previsti dalla norma in questione, ma deve necessariamente opporre una ragione ostativa valida, effettiva e specifica, senza trincerarsi dietro un generico riferimento alle « esigenze di servizio » ed ignorando l’effettiva necessità del parente da assistere, che costituisce il valore preminente che la normativa in questione intende tutelare. T.A.R. Abruzzo Pescara, 01 dicembre 2006 , n. 780

Parti In Causa

B. c. Ministero Giustizia

Fonte

Foro amm. TAR 2006, 12 3920 (SOLO MASSIMA)

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 35

IMPIEGATI DELLO STATO Ammissione Ai Pubblici Impieghi Cittadinanza

Lo straniero extracomunitario non può accedere al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, nemmeno nel caso in cui sia portatore di handicap. Cassazione civile , sez. lav., 13 novembre 2006 , n. 24170

Parti In Causa

G.

Fonte

D&G – Dir. e giust. 2006, 44 21 (NOTA) nota DI PIETRO

IMPIEGATI DELLO STATOTrasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

MUTILATI E INVALIDI CIVILI (N.B. ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE PENSIONI SOCIALI DI ASSISTENZA)Portatori Di Handicap Vari

Il lavoratore assegnato lontano da casa non può invocare, per essere trasferito, il diritto di assistenza di un familiare handicappato quando abbia appena accettato il posto e per questo temporaneamente interrotto la convivenza. Cassazione civile , sez. lav., 02 novembre 2006 , n. 23526

Parti In Causa

Min. istruzione c. P.

Fonte

Diritto & Giustizia 2006,

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33

IMPIEGATI DELLO STATOTrasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

In materia di assistenza alle persone handicappate, la norma di cui all’art. 33 comma 5 l. 104/92 non è applicabile nel caso in cui la convivenza sia stata interrotta per effetto dell’assegnazione, al momento dell’assunzione, della sede lavorativa e il familiare tenda successivamente a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell’handicappato. Cassazione civile , sez. lav., 02 novembre 2006 , n. 23526

Parti In Causa

Min. istruzione c. P.

Fonte

D&G – Dir. e giust. 2006, 44 33 (NOTA) nota OLESSINA

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33

IMPIEGATI DELLO STATOTrasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

Ai fini dell’applicazione del beneficio previsto dall’art. 33 comma 5, l. 5 febbraio 1992 n. 104, come modificato dall’art. 19, l. 8 marzo 2000 n. 53 — che consente al lavoratore che assista con continuità un parente od un affine entro il terzo grado handicappato di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ovvero di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede — è necessario che il lavoratore fornisca la prova dell’assistenza continua da lui solo prestata, soprattutto quando nell’ambito dei familiari vi siano più persone idonee a fornire l’aiuto necessario alla persona menomata. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 25 settembre 2006 , n. 9237

Parti In Causa

D.C. c. Min. int.

Fonte

Foro amm. TAR 2006, 9 2909

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)Invalidi, Mutilati E Categorie Assimilate (Disciplina Del Rapporto) In Genere

Il requisito dell’esclusività dell’assistenza, benché non contenuto nella lettera dell’art. 33 comma 5 l. 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, è sicuramente desumibile dalla sua “ratio”, che non è quella di assegnare dei benefici ai soggetti che hanno un parente portatore di handicap, ma quella di garantire a quest’ultimo un’assistenza, per il caso che non ne abbia, o di garantirgli la continuità dell’assistenza già in atto, per il caso che già vi sia un parente che se ne occupi. Mentre nella prima ipotesi è, pertanto, sufficiente solo il requisito dell’esclusività, inteso come indisponibilità di altri parenti a provvedere all’assistenza, nel secondo caso sono necessari i requisiti della continuità e attualità dell’assistenza in atto, oltre a quello dell’esclusività. T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 24 luglio 2006 , n. 4034

Parti In Causa

R.D.L.T. c. Min. difesa

Fonte

Foro amm. TAR 2006, 7-8 2680 (SOLO MASSIMA)

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33

MUTILATI E INVALIDI CIVILI (N.B. ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE PENSIONI SOCIALI DI ASSISTENZA)Portatori Di Handicap Vari

Il parente o l’affine non convivente per essere titolare del diritto al permesso dev ‘essere il solo ad assistere la persona disabile. Tribunale Cosenza, 28 giugno 2006

Fonte

Corti calabresi (Le) 2007, 1 168

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33 – L 8 marzo 2000 n. 53 art. 20

IMPIEGATI DELLO STATOAspettativa Per Infermita’

La dichiarata indisponibilità da parte di una nuora a prestare « alcun tipo di assistenza al suocero » è questione che all’occorrenza può trovare soluzione sul piano giudiziario ed innanzi al giudice competente a verificare e a sanzionare gli inadempimenti agli obblighi di mutua assistenza che incombono sui componenti del medesimo nucleo familiare, ma che non può fornire giuridica giustificazione alla pretesa del pubblico dipendente ad un intervento sostitutivo da parte dell’amministrazione suo datrice di lavoro. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 26 giugno 2006 , n. 2507

Parti In Causa

R. c. Min. economia e fin. e altro

Fonte

Foro amm. TAR 2006, 6 2176 (SOLO MASSIMA)

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104

SEPARAZIONE DEI CONIUGIFigli (Provvedimenti Relativi Ai) Maggiore Eta’

Ai figli maggiorenni non può essere applicato l’istituto dell’affidamento, tipico dei figli minorenni in quanto disciplinando l’esercizio della potestà presuppone la presenza di un minore. Se il figlio maggiorenne portatore di handicap grave è capace di intendere e volere potrà scegliere con chi vivere, se invece l’handicap limita o esclude la capacità di agire, sarà necessario l’accertamento dell’incapacità e l’adozione di misure predisposte dal legislatore per la sua protezione. Tribunale Padova, 22 maggio 2006

Fonte

Redazione Giuffre’ 2006,

Riferimenti Normativi

Codice Civile (1942) art. 155 quinquies – L 5 febbraio 1992 n. 104

IMPIEGATI DELLO STATOTrasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

La pienezza della posizione giuridica del docente, genitore di portatore di handicap, riveniente dall’art. 33 comma 5 l. 5 febbraio 1992 n. 104, trova limite soltanto nell’indisponibilità del posto di lavoro presso la sede in cui chiede di essere assegnato, non essendo suscettibile di condizionare tale diritto di precedenza la concorrenza di ulteriori e distinte situazioni definibili sulla base delle ordinarie procedure di sistemazione del personale docente. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 maggio 2006 , n. 3427

Parti In Causa

B.S. c. Min. istruzione univ. e ricerca

Fonte

Foro amm. TAR 2006, 5 1720 (SOLO MASSIMA)

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33

IMPIEGATI DELLO STATOTrasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)Trasferimento O Spostamento Del Lavoratore In Genere

Con riguardo all’organizzazione delle amministrazioni pubbliche, soprattutto a seguito del processo di “privatizzazione”, si deve negare che il diritto al trasferimento, riconosciuto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, possa assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell’Amministrazione di coprire talune vacanze, ragion per cui, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto, non basta la mera scopertura di organico, profilandosi, invece, necessario, che i posti, oltre che vacanti, siano anche “disponibili”. L’onere probatorio attinente alla sussistenza di quest’ultimo requisito, siccome concernente i fatti costitutivi del diritto al trasferimento di sede, compete al lavoratore attore, risolvendosi l’eccezione di inesistenza dello stesso, da parte dell’Amministrazione, in una mera difesa . Cassazione civile , sez. lav., 25 gennaio 2006 , n. 1396

Parti In Causa

P. c. Min. giust.

Fonte

Giust. civ. Mass. 2006, 1 120 – Notiziario giur. lav. 2006, 4 489 – Riv. giur. lav. 2006, 3 551 (NOTA) nota ASSENNATO

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 33 – L 5 febbraio 1992 n. 104

ASSISTENZA FAMILIARE – DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALEDanno: Non Patrimoniale

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATAPersonale Non Docente

LAVORO (RAPPORTO)Permessi E Aspettative

L’art. 33, comma 3, della legge n.104 del 1992, prevede il diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile in favore di coloro che assistono una persona con handicap in situazione di gravità che sia parente, affine entro il terzo grado o convivente purché, ai sensi della circolare INPS n.37/99, sussista l’impossibilità di assistenza da parte di altri familiari non lavoratori; tuttavia, in presenza di familiari non lavoratori studenti, non viene meno il diritto al permesso mensile, essendo essi equiparati, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui alla legge n.104 del 1992, ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l’iscrizione all’Università ma anche l’effettuazione di esami). Trib. Napoli, 11/01/2005

Parti In Causa

G.R. C.I.

Fonte

Massima redazionale, 2005

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO (RAPPORTO)Permessi E Aspettative

E’ il datore di lavoro, e non l’ente previdenziale, il soggetto destinatario dell’obbligo della concessione di tre giorni di permesso mensile retribuito a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado e convivente, così come espressamente previsto dell’art. 33 della legge n.104 del 1992. Cass. civ., sez. lavoro, 05/01/2005, n.175

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Mass. Giur. It., 2005  – CED Cassazione, 2005

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO (RAPPORTO)Permessi E Aspettative

I permessi mensili retribuiti, che ai sensi del comma 3 dell’art. 33, L. n.104 del 1992 competono ai lavoratori che assistono familiari portatori di handicap, spettano anche nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti residente a centinaia di chilometri di distanza dal luogo in cui trovasi il familiare. Trib. Milano, 04/05/2004

Parti In Causa

La Russa C. Poste Italiane s.p.a.

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Lavoro nella Giur., 2004, 1305

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALEDanno: In Genere

Il dipendente portatore di handicap ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno esistenziale dalla p.a. – nel caso di specie, amministrazione scolastica – nel caso in cui gli sia stato negato illegittimamente il permesso orario di due ore giornaliere o di tre giorni mensili; la liquidazione del danno potrà essere esperita attraverso la valutazione del valore delle ore lavorate in luogo delle ore in cui il dipendente non avrebbe dovuto prestare alcuna attività in forza dei permessi negatigli. Trib. Lecce, sez. lavoro, 02/03/2004

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Massima redazionale, 2005

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33  – CC Art. 2059

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILEGiurisdizione: Del Giudice Ordinario E Del Giudice Amministrativo

Il giudizio relativo alle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario nazionale è chiamato ad assicurare, ex articolo 7, lettera a), della legge n.104 del 1992, ai soggetti portatori di handicap, è devoluto alla competenza del giudice amministrativo in quanto controversia relativa alla prestazione di pubblici servizi ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n.80 del 1998. Trib. (Ord.) Palermo, 26/01/2004

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Guida al Diritto, 2004, 15, 81

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.7  – DLT 31/03/1998 n.80 Art.33

CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIOMisure Alternative, In Genere  – Questioni Di Legittimità Costituzionale

Dalla L. 5 febbraio 1992, n.104 il legislatore ha perseguito l’esigenza di favorire la socializzazione del soggetto disabile, predisponendo strumenti rivolti ad agevolare il suo pieno inserimento nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, in attuazione del principio secondo il quale la socializzazione in tutte le sue modalità esplicative è fondamentale fattore di sviluppo della personalità ed idoneo strumento di tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap Premesso che la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, sarebbe funzionale all’impegno della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità enunciato dall’art. 3, comma 2, Cost., contrasta col principio di eguaglianza e di ragionevolezza l’art. 47-ter, comma 1, lett. a), L. 26 luglio 1975, n.354 (cd. ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede all’uopo un trattamento difforme, per situazioni familiari fra loro equiparabili, quali quella della madre di un figlio incapace perché minore di dieci anni (il quale fra l’altro ha un certo margine di autonomia), cui il beneficio è riconosciuto, e quella della madre di un figlio totalmente incapace e disabile, che semmai avrebbe maggior bisogno di assistenza materna, situazione in cui, viceversa, la misura non puo’ essere accordata. Corte Cost., 05/12/2003, n.350

Parti In Causa

Tribunale di Sorveglianza di Bari

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Ragiusan, 2004, 239/240, 357

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 – L 26/07/1975 n.354 Art.47/ter

IMPIEGO PUBBLICOTrasferimento: In Genere

In materia di pubblico impiego privatizzato, il pubblico dipendente che assista un prossimo congiunto portatore di handicap e possa, pertanto, invocare l’art. 33, comma 5, L. n.104 del 1992 a sostegno del divieto di trasferimento senza il suo consenso, puo’ essere trasferito per incompatibilità ambientale cui abbia dato origine con il proprio comportamento ogni qualvolta, alla luce di un bilanciamento tra l’interesse pubblico al regolare svolgimento del servizio e quello privato al mantenimento della sede di lavoro, il trasferimento assurga a soluzione necessitata per garantire il buon andamento dell’azione della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost. Trib. Catanzaro, 01/08/2003

Parti In Causa

A.M. C. Centro Servizi Amministrativi di Catanzaroe Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

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Gius, 2004, 4, 584

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

Il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore ha ad oggetto l’accertamento in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche e organizzative che devono giustificarlo e, ferma restando l’insindacabilità dell’opportunità del trasferimento, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art. 1375 c.c.), il datore di lavoro, qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento. (Nella specie, un dipendente addetto alla distribuzione della corrispondenza in una zona nella quale era necessaria l’utilizzazione di un autoveicolo aveva dichiarato l’indisponibilità ad utilizzare il proprio automezzo, chiedendo di svolgere il servizio a piedi, ma il datore di lavoro ne aveva disposto il trasferimento in una diversa città; la S.C., in base al succitato principio di diritto, ha annullato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di reintegrazione nella sede precedente ritenendo insindacabile la scelta del datore di lavoro, senza considerare che nella sede originaria esisteva una zona in cui la distribuzione della corrispondenza avveniva mediante il servizio a piedi e che, inoltre, il lavoratore aveva prodotto documentazione dalla quale emergeva che un suo figlio era affetto da una grave patologia che richiedeva costante assistenza, la quale, indipendentemente dalla ricorrenza di una situazione di bisogno valutabile ai sensi della legge n.104 del 1992 in materia di assistenza delle persone portatrici di handicap, puo’ essere valutata al fine di accertare l’osservanza da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede). Cass. civ., sez. lavoro, 28/07/2003, n.11597

Parti In Causa

Di Bartolomeo C. Soc. Poste Italiane

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Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 664  – Gius, 2004, 2, 209  – Mass. Giur. Lav., 2003, 860

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104  – CC Art. 1375  – L 20/05/1970 n.300 Art.13

GUARDIA DI FINANZA

L’art. 33 comma 5 della L. n.104 del 1992 prevede il diritto di scelta della sede di lavoro più vicino, da parte del familiare lavoratore assistente in maniera continuativa di parente e affine portatore di handicap di terzo grado. Ne consegue che il provvedimento di diniego avverso l’istanza presentata ai sensi della suddetta legge, non puo’ riguardarsi alla stregua di un ordine, per il quale non vi è onere di motivazione specifica, visto che consiste in un riscontro ad una specifica richiesta fondata su presupposti precisi. Pertanto la motivazione che pone alla base del diniego esigenze di servizio, non è dotata di idoneità a chiarire l’iter logico seguito. (Nel caso de quo, il comando cui il richiedente apparteneva, aveva accettato la richiesta di trasferimento). T.A.R. Trentino-A. Adige Trento, 07/06/2003, n.226

Parti In Causa

Mirabilio C. Ministero finanze

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Massima redazionale, 2004

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

Il divieto di trasferire, senza il suo consenso, il dipendente che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato previsto dal 5 comma – come modificato dall’art. 19 L. 8 marzo 2000 n.53 – dell’art. 33 L. 5 febbraio 1992 n.104 presuppone che l’assistenza prestata dal lavoratore trasferito sia non solo continuativa e sistematica, ma anche effettivamente apprezzabile da parte del familiare portatore di handicap (nella fattispecie, è stata esclusa la ricorrenza di detti presupposti in considerazione del fatto che il parente era ricoverato in una struttura che provvedeva autonomamente, giorno e notte, ai bisogni fisici e sanitari di quest’ultimo). Trib. Milano, 28/05/2003

Parti In Causa

La Sala C. Gabetti Spa

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Riv. Critica Dir. Lav., 2003, 700

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104  – L 08/03/2000 n.53

INVALIDI

Nel caso in cui presupposto per la concessione di una agevolazione diretta o indiretta in favore dell’handicappato sia la sussistenza o meno di una situazione di handicap, tale situazione deve essere accertata con lo strumento specifico indicato dalla legge, cioè l’accertamento effettuato dalle commissioni mediche di cui all’articolo 4 della legge n.104 del 1992, ferma restando la possibilità di contestare nelle sedi competenti la loro determinazione. Cass. civ., sez. lavoro, 27/05/2003, n.8436

Parti In Causa

Soc. Denso Manifacturing Italia C. Tiengo

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Guida al Diritto, 2003, 29, 83

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.3 L 05/02/1992 n.104 Art.4 L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

L’art. 33, comma quinto, della legge n.104 del 1992, stabilendo che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non puo’ essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, attribuisce un diritto che, in virtù dell’inciso secondo il quale esso puo’ essere esercitato “ove possibile”, ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non puo’ essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell’azienda ed implica che l’handicap sia grave o, comunque, richieda un’assistenza continuativa; inoltre, poiché le agevolazioni previste dalla succitata norma costituiscono forme di intervento assistenziale riconosciute ai portatori di handicap sub specie di agevolazioni concesse a favore di coloro che si occupano dei predetti, la sussistenza dell’handicap deve essere accertata dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza, ferma restando l’ammissibilità della contestazione nelle sedi competenti, delle conclusioni rese da dette commissioni. (Nella specie, anteriore alla riforma dell’art. 33, comma quinto, della legge n.104 del 1992, da parte dell’art. 19 della legge n.53 del 2000, la sentenza d’appello aveva accolto la domanda del lavoratore, il quale aveva eccepito l’illegittimità del suo trasferimento ad altra sede, accertando a mezzo di C.T.U. che il padre del medesimo era affetto da un handicap, che necessitava di assistenza continua, ritenendo inapplicabile l’art. 4 della legge n.104 del 1992; la S.C., nell’enunciare il suindicato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito la controversia, con il rigetto della domanda). Cass. civ., sez. lavoro, 27/05/2003, n.8436

Parti In Causa

Soc. Denso Manifacturing Italia C. Tiengo

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Mass. Giur. It., 2003 – Arch. Civ., 2004, 531 – Gius, 2003, 21, 2412

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.4 – L 05/02/1992 n.104 Art.33 – L 15/10/1990 n.295 Art.1 – L 08/03/2000 n.53 Art.19

IMPIEGO PUBBLICOTrasferimento: In Genere

Il beneficio di cui all’art. 33 comma 5 della L. 5 febbraio 1992 n.104 (che assicura al genitore o al familiare il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio quando assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado, portatore di handicap, e di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede) non è subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di assistere il portatore di handicap, giacché la norma si riferisce all’assistenza continuativa in atto, e non anche alla instaurazione di un rapporto di assistenza; in sostanza, è nei poteri dell’amministrazione di esigere una compiuta dimostrazione dell’assistenza continuativa all’handicappato da parte del lavoratore che richiede l’agevolazione (specie quando, nell’ambito dei familiari conviventi, vi siano più persone idonee a fornire l’aiuto necessario alla persona in situazione di handicap), ma non anche di negare il beneficio, allorché sussista il presupposto dell’effettiva assistenza continuativa da parte del lavoratore medesimo, sulla considerazione che il rapporto possa essere instaurato da altri familiari. Cons. Stato, sez. VI, 31/01/2003, n.481

Parti In Causa

Palfrader C. Sovraintendenza Scolastica di Bolzano e altri

Fonte

Nuovo Dir., 2003, 1, 772

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO (RAPPORTO)Permessi E Aspettative

Il diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso mensile retribuito ai sensi dell’art. 33, 3° comma, L. n.104 del 1992, spetta anche nel caso di trasferimento dalla sede di lavoro in luogo lontano dal proprio domicilio abituale, tale da non consentire il pernottamento quotidiano nei pressi del familiare portatore di handicap per la cui assistenza è previsto tale beneficio. Trib. (Ord.) Milano, 23/01/2003

Parti In Causa

Di Maria C. Inps

Fonte

Riv. Critica Dir. Lav., 2003, 437

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO (RAPPORTO)Permessi E Aspettative

I periodi di assenza della persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità che fruisce dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 dell’art. 33, L. n.104 del 1992, sono computati nell’anzianità di servizio ai fini della maturazione del diritto alle ferie e alle ex festività e del calcolo della 13° e 14° mensilità. Infatti, il 4 comma dello stesso art. 33, nel rinviare all’ultimo comma dell’art. 7, L. n.1204 del 1971 – che prevede l’incidenza dei permessi ivi disciplinati sulla sola anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia – non puo’ che riferirsi – ipotizzando il cumulo con i permessi di cui all’art. 7, L. n.1204 del 1971 – ai soli permessi fruiti dai genitori dei minori con handicap in situazione di gravità. Trib. Milano, 29/04/2002

Parti In Causa

Buonavoglia C. Tele pay roll service s.p.a. e altri

Fonte

Lavoro nella Giur., 2003, 292

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

FORZE ARMATEForze Armate, In Genere

E’ da escludere che possa essere mantenuto l’alloggio di servizio, in applicazione dell’art. 3 comma 2 d.m. difesa 21 dicembre 1999 (utenti “il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di grave handicap”) qualora, come nella specie, il coniuge – pur dichiarato permanentemente ed assolutamente non idoneo ad ogni proficuo lavoro – non abbia ottenuto il riconoscimento dello stato di persona gravemente handicappata in base all’art. 3 l. 5 febbraio 1992 n.104. T.A.R. Sardegna, 24/04/2002, n.435

Parti In Causa

Lodde C. Min.difesa e altri

Fonte

Foro Amm. TAR, 2002, 1429

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

IMPIEGO PUBBLICODiritti Dell’impiegato  – Trasferimento: In Genere

Ai sensi dell’art. 33 l. n.104 del 1992, il beneficio previsto nella legge medesima di assegnazione in sede vicina per rendere possibile l’assistenza al parente portatore di handicap, trova applicazione soltanto nel caso di grave handicap, che necessita di assistenza continua. T.A.R. Lazio, sez. I, 22/03/2002, n.2477

Parti In Causa

Guerci C. Min.Giust.

Fonte

Foro Amm. TAR, 2002, 926

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

CONTUMACIA PENALEImpedimento Legittimo A Comparire

L'”assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento”, la cui presenza (accertata o probabile) impedisce, ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p. (riproduttivo dell’abrogato art. 486), la dichiarazione di contumacia dell’imputato, va riconosciuta anche nel caso in cui, trattandosi di imputato portatore di handicap, lo stesso abbia preventivamente manifestato la sua intenzione di partecipare al dibattimento e, al tempo stesso, la impossibilità di accedere ai locali di udienza a causa della presenza di barriere architettoniche, dovendosi al riguardo considerare che la rimozione o la neutralizzazione di tali barriere mediante opportuni accorgimenti tecnici fa carico, in base a precise disposizioni normative contenute, in particolare, nella l. 5 febbraio 1992 n.104 e nel d.P.R. 24 luglio 1996 n.503, alle competenti autorità pubbliche, le quali debbono provvedervi indipendentemente dal manifestarsi dell’esigenza della singola persona disabile. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha censurato la motivazione dell’ordinanza con la quale il giudice, nel dichiarare la contumacia di un imputato privo di entrambi gli arti inferiori, aveva ritenuto non giustificato il rappresentato impedimento costituito dalle barriere architettoniche che ostacolavano l’accesso ai locali d’udienza, sull’assunto che siffatto impedimento avrebbe potuto essere eliminato “con mezzi ausiliari, ove ne fosse stata richiesta l’utilizzazione”). Cass. pen., sez. III, 17/12/2001, n.3376

Parti In Causa

Martinelli

Fonte

Arch. Nuova Proc. Pen., 2002, 315

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 – CPP Art. 420/ter – DPR 24/07/1996 n.503

CASE POPOLARI ED ECONOMICHEAssegnazione Di Alloggi, In Genere

Portatore di handicap è solo chi è stato riconosciuto tale con le apposite procedure di cui alla l. n.104 del 1992, risultando insufficiente allo scopo il mero riconoscimento dell’invalidità civile (fattispecie relativa ad un bando per assegnazione di alloggi, che riservava un punteggio aggiuntivo ai soggetti da considerarsi handicappati con invalidità superiore ai 2/3 certificata da autorità competenti od equiparate). T.A.R. Umbria, 06/12/2001, n.640

Parti In Causa

Fiore C. Inpdap Inpdap e altri

Fonte

Foro Amm., 2001

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

Il comma 5 dell’art. 33, l. n.104/92 riconosce in favore del lavoratore che assiste un familiare handicappato, il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio sul presupposto della sussistenza di un handicap, indipendentemente dalla presenza o meno della situazione di “gravità” accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n.104/92. Trib. Lagonegro, 30/11/2001

Parti In Causa

Vitale C. Asl n.3 Lagonegro

Fonte

Lavoro nella Giur., 2002, 385

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.4  –  L 05/02/1992 n.104 Art.33

EDILIZIA E URBANISTICAEdilizia E Urbanistica, In Genere

Risponde del reato di cui agli art. 20 e 24 l. 5 febbraio 1992 n.104, l’architetto che, nella propria qualità di progettista, collaudatore e direttore dei lavori finalizzati alla realizzazione di due sale cinematografiche, non osservi le disposizioni dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche, modificando ingiustificatamente l’iniziale progetto che prevedeva la costruzione di un ascensore atto a consentire ai portatori di handicap l’accesso alla sala cinematografica posta al piano superiore. Cass. pen., sez. III, 03/09/2001, n.32773

Parti In Causa

Gariazzo

Fonte

Arch. Locazioni, 2001, 794  – Riv. Giur. Edil., 2001, I, 1250

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.20  –  L 05/02/1992 n.104 Art.24

IMPIEGO PUBBLICOTrasferimento: In Genere

Le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale sono nulle nella parte in cui – in violazione dell’art. 21 l. 5 febbraio 1992 n.104 – non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3. Trib. Cremona, 01/08/2001

Parti In Causa

Savoca C. Uff. scolastico Cremona e altri

Fonte

Riv. Critica Dir. Lav., 2001, 983

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.21

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

Ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992 n.104, il trasferimento del lavoratore convivente con coniuge portatore di handicap non puo’ essere disposto senza il consenso del lavoratore medesimo. Trib. Milano, 02/05/2001

Parti In Causa

Foglia C. Soc. Sanofi Synthelabo

Fonte

Riv. Critica Dir. Lav., 2001, 696

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

Il lavoratore che assista un familiare portatore di handicap, non ha diritto a ottenere il trasferimento nella sede di lavoro già prossima al proprio domicilio, qualora detta assistenza sia stata interrotta a seguito dell’originaria assegnazione in servizio, poichè l’art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992 n.104, anche dopo la modifica di cui all’art. 19, l. 8 marzo 2000 n.53, opera solo in sede di prima assegnazione. Trib. Milano, 02/03/2001

Parti In Causa

Cardillo C. Soc. Poste it.

Fonte

Riv. Critica Dir. Lav., 2001, 699, nota di BALESTRO

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33  – L 08/03/2000 n.53 Art.19

LAVORO (RAPPORTO)Trasferimento Del Lavoratore

Indipendentemente dall’esistenza o meno del requisito della convivenza – così come risulta dall’art. 33 comma 5 l. 5 febbraio 1992 n.104, modificato dall’art. 19 l. 8 marzo 2000 n.53 – il lavoratore non ha diritto a ottenere l’avvicinamento al parente o affine portatore di handicap da lui assistito, qualora non sia possibile riscontrare la continuità di detta assistenza. Cass. civ., sez. lavoro, 20/01/2001, n.829

Parti In Causa

Az. sic. trasp. C. Calabria

Fonte

Riv. It. Dir. Lav., 2001, II, 478, nota di MERLINI

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33  – L 08/03/2000 n.53 Art.19

IMPIEGO PUBBLICOTrasferimento: In Genere

Il pubblico dipendente che ha appena preso servizio nella sede di prima assegnazione e che assiste il familiare portatore di handicap, il cui “status” di handicappato è stato riconosciuto solo in tempi successivi all’inizio del lavoro, data la presumibile convivenza ancora in atto e tenuto conto dell’evidente situazione sostanziale di assistenza da non interrompere, ha diritto al trasferimento anche aderendo alla lettura restrittiva che permette l’applicazione dell’art. 33 l. 5 febbraio 1992 n.104, trattandosi non di ripristinare bensì di mantenere l’assistenza in atto. Trib. Milano, 15/06/2000

Parti In Causa

Minasi C. Min.giust.

Fonte

Riv. Critica Dir. Lav., 2000, 975, nota di MONTAGNA

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

IMPIEGO PUBBLICOTrasferimento: In Genere

Dopo la modifica apportata dall’art. 19 l. n.53 del 2000, condizioni per accedere alla peculiare tutela prevista dalla l. n.104 del 1992 sono, da un lato che il lavoratore che richiede il trasferimento già assista con continuità il familiare portatore di handicap (e non si tratti, quindi, di instaurazione “ex novo” dell’assistenza continuativa, ovvero di ripristino di un’assistenza di fatto interrotta) e, dall’altro, che il trasferimento sia possibile per il datore di lavoro, ossia non leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro; non risultano, invece, avere alcun rilievo nè l’individuazione del momento cronologico, rispetto alla costituzione del rapporto di lavoro, di insorgenza in capo al lavoratore del diritto al trasferimento, nè l’esistenza di una convivenza di fatto tra il disabile bisognoso di assistenza e colui che invoca il diritto al trasferimento. Trib. Roma, 27/05/2000

Parti In Causa

G. C. Min.fin.

Fonte

Giust. Civ., 2001, I, 3106

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33  – L 08/03/2000 n.53 Art.19

INVALIDI

La norma dell’art. 3 d.l. 22 dicembre 1981 n.786, nel testo risultante dalla conversione con modificazioni da parte della l. 26 febbraio 1982 n.51, con riferimento ai servizi finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap, espressamente menzionati nel comma 7 di detto articolo, si limito’ – con l’espressione “fanno eccezione” ivi figurante – a sottrarre quei servizi alla regola generale del comma 1, che sancì l’obbligatorietà di una contribuzione dell’utente per i servizi pubblici da svolgere a domanda, così conservando la situazione normativa pregressa, nella quale i suddetti servizi erano soggetti ad un regime di gratuità facoltativa (non rientrando tra quelli gratuiti per legge). La legislazione successiva non ha innovato tale previsione normativa, che va coordinata con la legge quadro 5 febbraio 1992 n.104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, la quale parimenti non ha sancito il principio dell’assoluta gratuità di tutte le prestazioni in favore degli handicappati, nonchè, nell’ambito dell’ordinamento della regione Lombardia, con l. reg. 7 gennaio 1986 n.1, relativa alla riorganizzazione e programmazione dei servizi socio assistenziali nella regione, la quale negli art. 61 e 63 ha stabilito che per gli oneri che in base al piano regionale socio- assistenziale gravano sui comuni, gli utenti sono tenuti a concorrere in rapporto alle proprie condizioni economiche, secondo tariffe determinate in base al reddito familiare, salva la gratuità per coloro che versano in stato di bisogno. Ne discende che nell’ambito della regione Lombardia l’assistenza ai soggetti portatori di handicap fa carico integralmente al comune solo se ricorra questa condizione, sussistendo, in caso contrario un onere di contribuzione rapportato alle condizioni economiche. (Principio enunciato dalla S.C. in relazione a controversia di opposizione ex r.d. n.639 del 1910 avverso ingiunzione comunale per il pagamento di rette di frequenza di minori handicappati a centri socio educativi). Cass. civ., sez. I, 24/11/1999, n.13052

Parti In Causa

Com. Busto Arsizio C. Cinesi

Fonte

Mass. Giur. It., 1999

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 – LR 07/01/1986 n.1 Art.63 Lombardia – LR 07/01/1986 n.1 Art.61 Lombardia – L 26/02/1982 n.51 Art.3 – DL 22/12/1981 n.786 Art.3 – RD 14/04/1910 n.639

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