Pensioni e indennità

Pensioni e indennità

Materiali giurisprudenziali e rifermenti normativi riguardanti le pensioni e le indennità.

STRANIERI

Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l’ indennità di accompagnamento, la pensione d’inabilità e l’assegno d’invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n.11 del 2009 e n. 187 del 2010, l’ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perchè ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani. (Rigetta, App. Torino, 14/11/2007)

Cass. civ., Sez. lavoro, 05/07/2011, n. 14733

Parti In Causa

Inps C. Nadir

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CED Cassazione, 2011

Riferimenti Normativi

COST Art. 2 –  COST Art. 3 –  COST Art. 10 –  L 24/12/2007 n. 247 Art. 1 –  L 23/12/2000 n. 388 Art. 80 –  DLT 25/07/1998 n. 286 Art. 9 –  L 30/03/1971 n. 118 Art. 12

Giurisprudenza Correlata

Vedi: Cass. civ. Sez. lavoro, 04/08/2005, n. 16415

PREVIDENZA SOCIALEMalattia, Assicurazione E Assistenza:in Genere

In tema di pensione sociale attribuita ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi, la disciplina prevista dall’art. 26 della legge n. 153 del 1969 – secondo la quale ai ricorsi amministrativi dell’INPS concernenti la concessione della pensione si applicano le norme che disciplinano il ricorso in materia di pensioni a carico dell’assicurazione obbligatoria generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti – e dall’art. 19 della legge n. 118 del 1971 – che regola la sostituzione della pensione o assegno di invalidità con la pensione sociale – comporta che, nonostante il carattere assistenziale di tale istituto, il legislatore ha inteso assicurare alla pensione sociale, sin dalla sua introduzione, la tutela in sede contenziosa (con i medesimi strumenti giuridici) prevista per le pensioni AGO di invalidità, vecchiaia e superstiti. Ne consegue l’applicabilità anche alla pensione sociale della decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, per cui, ove siano decorsi più di cinque anni dalla revoca della prestazione, la richiesta di pagamento dei ratei ad essa ricollegabili va rigettata. (Rigetta, App. Firenze, 27/02/2009)

Cass. civ., Sez. lavoro, 28/06/2011, n. 14233

Parti In Causa

Rapini C. Inps e altri

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CED Cassazione, 2011

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n. 118 Art. 19 –  DPR 30/04/1970 n. 639 Art. 47 –  L 30/04/1969 n. 153 Art. 26

PREVIDENZA SOCIALEINPSPensione:(Assegno)

E’ fondata e meritevole di accoglimento la domanda giudiziale volta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento avanzata dal ricorrente, affetto da amputazione dell’arto inferiore con cicatrizzazione moncono non completa per gangrena gassosa, diabete mellito complicato, cardiopatia ipertensiva e si trovi in condizioni di necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare autonomamente. Ove le conclusioni del consulente tecnico appaiano dedotte con esauriente e congrua motivazione, oltre ad apparire immuni da vizi logici e corrette sul piano scientifico, non resta che condannare l’INPS alla corresponsione dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell’accertamento oltre agli interessi legali da calcolarsi sui singoli ratei da ciascuna scadenza sino al saldo con esclusione della rivalutazione monetaria.

Trib. L’Aquila, 13/06/2011

Parti In Causa

Cu.Be. C. I.N.P.S.

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Massima redazionale, 2011

PREVIDENZA SOCIALEMalattia, Assicurazione E Assistenza:(Indennità)Previdenza Sociale, In Genere

Non ha diritto alla corresponsione dell’indennità di accompagnamento la ricorrente che alla data della formulazione della domanda in via amministrativa ed all’atto della sottoposizione a visita medica, pur risultando portatrice di patologie idonee ad inficiarne completamente la validità, non risulti in condizioni di non autonomia nella deambulazione né nel compimento degli atti di vita quotidiana. Tuttavia, qualora nel corso della successiva visita eseguita in sede peritale risulti accertata la condizione di non autonomia, ne consegue che alla richiedente va riconosciuto il diritto alla percezione dell’indennità di accompagnamento solo a decorrere dal primo giorno successivo all’accertamento delle condizioni sanitarie e quindi successivamente alla proposizione della domanda in sede amministrativa.

Trib. Perugia, Sez. lavoro, 15/04/2011

Parti In Causa

Ch.An. C. I.N.P.S.

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Massima redazionale, 2011

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di InvaliditàInvalidi CiviliPensione:(Sociale)

L’assegno di invalidità civile, quanto ai requisiti non sanitari, spetta a condizione che il soggetto invalido abbia un’età compresa tra i 18 anni ed i 65 anni, sia cittadino italiano e risieda in Italia, nonchè possegga redditi inferiori ad una determinata soglia. Al raggiungimento dell’età di 65 anni, gli invalidi civili titolari di pensione o di assegno di invalidità non hanno più diritto a siffatte provvidenze, dato che sorge, contestualmente ed ex lege, il diritto alla pensione sociale (ora divenuto assegno sociale).

Trib. Perugia, Sez. lavoro, 15/04/2011

Parti In Causa

Be.Ma.Lu. C. Ministero dell’Economia e delle Finanze e altri

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Massima redazionale, 2011

PREVIDENZA SOCIALEPrevidenza Sociale, In Genere

Le condizioni previste dall’art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana. (Fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l’indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia). (Rigetta, App. Roma, 22/02/2006)

Cass. civ., Sez. lavoro, 30/03/2011, n. 7273

Parti In Causa

Delle Fratte C. Min. Economia Finanze e altri

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CED Cassazione, 2011

Riferimenti Normativi

L 21/11/1988 n. 508 Art. 1 –  L 11/02/1980 n. 18 Art. 1

Giurisprudenza Correlata

Vedi: Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 22/10/2008, n. 25569

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità

La mancata fruizione di pensioni dirette di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria costituisce – come previsto dall’art. 9 d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54 – requisito costitutivo del diritto al beneficio assistenziale dell’assegno mensile di invalidità e, come tale, appartiene “ab origine” al “thema decidendi”. Ne consegue che l’eccezione in grado di appello dell’istituto previdenziale relativa al possesso di altra prestazione incompatibile con il beneficio richiesto non muta i fatti costitutivi del diritto, né amplia il tema d’indagine. (Rigetta, App. Catanzaro, 03/11/2009)

Cass. civ., Sez. VI, 08/03/2011, n. 5503

Parti In Causa

Bellomusto C. Inps

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CED Cassazione, 2011

Riferimenti Normativi

CPC Art. 345 –  L 26/02/1982 n. 54 –  DL 22/12/1981 n. 791 Art. 9

PREVIDENZA SOCIALEPrevidenza Sociale, In Genere

STRANIERI

Al fine di accertare il diritto alla percezione dell’indennità frequenza di cui all’art. 1 della L. n. 289 del 1990 da parte del cittadino extracomunitario, non è più indispensabile verificare, oltre la sussistenza dei requisiti previsti per tale prestazione, anche l’effettivo possesso della carta di soggiorno, ma sarà pur sempre indispensabile verificare che il richiedente possegga quanto meno i requisiti richiesti per il rilascio della la carta di soggiorno, fatta eccezione, tuttavia, per quello reddituale.

Trib. Perugia, Sez. lavoro, 18/02/2011

Parti In Causa

Ch.Me. C. I.N.P.S. e altri

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Massima redazionale, 2011

Riferimenti Normativi

L 11/10/1990 n. 289 Art. 1

PREVIDENZA SOCIALEMalattia, Assicurazione E Assistenza:in Genere

In sede di giudizio di appello, allorché venga disposta una nuova (rispetto a quella eseguita in prime cure) consulenza tecnica d’ufficio (nella specie, per accertare il diritto dell’assicurato all’assegno di invalidità ed all’indennità di accompagnamento), l’eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d’ufficio non necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente. (Rigetta, App. Catanzaro, 08/11/2007)

Cass. civ., Sez. lavoro, 25/02/2011, n. 4657

Parti In Causa

Perri e altri C. Min. Interno

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CED Cassazione, 2011

Riferimenti Normativi

CPC Art. 424 –  CPC Art. 445

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità

In tema di prestazioni assistenziali, l’art. 3, comma 1, della legge n. 407 del 1990 non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali (nella specie, tra rendita vitalizia erogata dall’INAIL e assegno mensile di assistenza corrisposto dall’INPS a soggetti solo parzialmente invalidi), senza che assuma importanza la diversità dell’evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all’infermità rilevante per l’attribuzione dell’assegno per l’invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all’identità degli eventi invalidanti e non è configurabile una interpretazione estensiva od analogica dell’art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 – che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti – riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e non anche le prestazioni assistenziali. Né sono fondati i dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli art. 3 e 38 Cost. restando rimessa al legislatore, nella materia assistenziale, la valutazione, commisurata anche alle esigenze di finanza pubblica, della compatibilità dell’erogazione con altre prestazioni. (Cassa e decide nel merito, App. Brescia, 07/08/2007)

Cass. civ., Sez. lavoro, 10/02/2011, n. 3240

Parti In Causa

Inps C. Sala e altri

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CED Cassazione, 2011

Riferimenti Normativi

COST Art. 3 –  COST Art. 38 –  L 08/08/1995 n. 335 Art. 1 –  L 30/12/1991 n. 412 Art. 12 –  L 29/12/1990 n. 407 Art. 3 –  DPR 30/06/1965 n. 1124

Giurisprudenza Correlata

Vedi: Cass. civ. Sez. lavoro, 27/10/2009, n. 22641 –  Cass. civ. Sez. lavoro, 11/02/2005, n. 2768

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità

In tema di prestazioni assistenziali, l’art. 3, comma 1, della legge n. 407 del 1990 non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali (nella specie, tra rendita vitalizia erogata dall’INAIL e assegno mensile di assistenza corrisposto dall’INPS a soggetti solo parzialmente invalidi), senza che assuma importanza la diversità dell’evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all’infermità rilevante per l’attribuzione dell’assegno per l’invalidità, atteso che detta disposizione prescinde da ogni distinzione in merito all’identità degli eventi invalidanti e non è configurabile una interpretazione estensiva od analogica dell’art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 – che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti – riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e non anche le prestazioni assistenziali. Né sono fondati i dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli art. 3 e 38 Cost. restando rimessa al legislatore, nella materia assistenziale, la valutazione, commisurata anche alle esigenze di finanza pubblica, della compatibilità dell’erogazione con altre prestazioni. (Cassa e decide nel merito, App. Brescia, 07/08/2007)

Cass. civ., Sez. lavoro, 10/02/2011, n. 3240

Parti In Causa

Inps C. Sala e altri

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CED Cassazione, 2011

Riferimenti Normativi

COST Art. 3 –  COST Art. 38 –  L 08/08/1995 n. 335 Art. 1 –  L 30/12/1991 n. 412 Art. 12 –  L 29/12/1990 n. 407 Art. 3 –  DPR 30/06/1965 n. 1124

Giurisprudenza Correlata

Vedi: Cass. civ. Sez. lavoro, 27/10/2009, n. 22641 –  Cass. civ. Sez. lavoro, 11/02/2005, n. 2768

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi CiviliQuestioni Di Legittimità Costituzionale

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall’art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui condiziona la concessione dell’assegno mensile al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’invalido; l’ordinanza di rimessione, infatti, non fornisce alcuna spiegazione delle ragioni per le quali la norma impugnata – sopravvenuta rispetto all’instaurazione del giudizio a quo – dovrebbe trovare applicazione nel medesimo, è carente nella descrizione della fattispecie concreta e, pur dando atto dell’esistenza di diverse prassi amministrative che attribuiscono l’assegno di invalidità civile in presenza dei soli requisiti sanitario ed economico, si limita ad affermare il carattere non vincolante di dette prassi, in tal modo sottraendosi al dovere di sperimentare la praticabilità di diverse interpretazioni idonee a far venire meno i prospettati dubbi di costituzionalità.

Corte cost., 24/03/2011, n. 101

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Sito uff. Corte cost., 2011

Riferimenti Normativi

COST Art. 3 –  COST Art. 38 –  L 24/12/2007 n. 247 Art. 1 –  L 30/03/1971 n. 118 Art. 13 –  DL 30/01/1971 n. 5

PREVIDENZA SOCIALEMalattia, Assicurazione E Assistenza:in Genere

In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità). (Rigetta, App. Napoli, 17/07/2009)

Cass. civ., Sez. VI, 23/12/2010, n. 26092

Parti In Causa

Porro C. Inps

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CED Cassazione, 2010

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n. 18 Art. 1 –  L 30/03/1971 n. 118 Art. 12

Giurisprudenza Correlata

Vedi: Cass. civ. Sez. lavoro, 28/05/2009, n. 12521 –  Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 09/09/2008, n. 22878

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità

STRANIERI

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Il suddetto assegno – attribuibile ai soli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile in quanto il soggetto invalido non presti alcuna attività lavorativa e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità – costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall’evocato parametro costituzionale, poiché discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini.

Corte cost., 28/05/2010, n. 187

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Sito uff. Corte cost., 2011

Riferimenti Normativi

COST Art. 117 –  L 23/12/2000 n. 388 Art. 80 –  L 30/03/1971 n. 118 Art. 13 –  L 04/08/1955 n. 848

PREVIDENZA SOCIALE Invalidi Civili

In tema di indennità di frequenza in favore dei minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge n. 289 del 1990, la durata del beneficio è commisurata al periodo di svolgimento del corso ed è correlata alla reale durata del corso, onde il termine finale – alla stregua del dettato normativo secondo cui la prestazione “ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza”- va riferito al mese finale del corso e non all’inizio del mese successivo a quello di cessazione della frequenza. (Rigetta, App. Lecce, 20/06/2006)

Cass. civ., Sez. lavoro, 07/04/2010, n. 8253

Parti In Causa

Rapana’ C. Inps

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CED Cassazione, 2010

Riferimenti Normativi

L 11/10/1990 n. 289 Art. 1 –  L 11/10/1990 n. 289 Art. 2 –  L 30/03/1971 n. 118 Art. 13

Giurisprudenza Correlata

Vedi: Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/06/2008, n. 16329 –  Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/05/2008, n. 13985

PREVIDENZA SOCIALE Pensione:di Invalidità

STRANIERI

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ed alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui tale disciplina prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinché gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell’assegno di accompagnamento. Successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, la sentenza n. 306 del 2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei richiamati artt. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e 9, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dall’art. 9 della legge n. 189 del 2002 e poi sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 3 del 2007), nella parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del citato D.Lgs. n. 3 del 2007, per i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La sentenza n. 11 del 2009, estendendo i richiamati dicta anche alla pensione di inabilità, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Per effetto delle indicate pronunce, le disposizioni oggetto di impugnativa sono state espunte dall’ordinamento, proprio nella parte attinta dal dubbio di costituzionalità, con il conseguente venir meno dell’oggetto della questione sollevata dal rimettente.

Corte cost., 19/03/2010, n. 111

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Sito uff. Corte cost., 2011

Riferimenti Normativi

COST Art. 2 –  COST Art. 3 –  COST Art. 117 –  DLT 08/01/2007 n. 3 –  L 30/07/2002 n. 189 Art. 9 –  L 23/12/2000 n. 388 Art. 80 –  DLT 25/07/1998 n. 286 Art. 9 –  L 11/02/1980 n. 18 –  L 30/03/1971 n. 118 Art. 12 –  L 04/08/1955 n. 848

PENSIONI Indennità Varie

PREVIDENZA SOCIALE Invalidi Civili

L’indennità di frequenza costituisce un emolumento a sostegno delle famiglie che debbano sottoporre a cure riabilitative o a corsi scolastici speciali i figli minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o con minorazioni d’udito; quindi si tratta di una misura economica legata in modo inscindibile alla frequenza di un corso o di un trattamento terapeutico. Il legislatore ha inteso, poi, equiparare la misura dell’indennità di frequenza all’assegno mensile di cui all’art. 13, legge n. 118/1971 ritenendo tale somma commisurata ai bisogni ed alle necessità delle due categorie di invalidi, sebbene nei due casi la medesima prestazione assolva a funzioni differenti, con la conseguenza che il richiamo all’art. 13 da parte dell’art. 1, co. 1, legge n. 289/1990 non si estende alla “tredicesima mensilità” ivi espressamente indicata, che è prestazione aggiuntiva giustificabile solo con la natura giuridica e la funzione dell’assegno mensile di invalidità civile, non anche con quella dell’indennità di frequenza, rispetto alla quale l’erogazione di una tredicesima mensilità rimarrebbe priva di una sua giustificazione causale.

Trib. Lamezia Terme, Sez. lavoro, 11/02/2010

Parti In Causa

P.A. C. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Massima redazionale, 2010

Riferimenti Normativi

L 11/10/1990 n. 289 Art. 13 –  L 30/03/1971 n. 118 Art. 18

PREVIDENZA SOCIALE Pensione:di Inabilità

Ai fini del diritto all’indennità di accompagnamento, l’inabile non deambulante o non autosufficiente non è tenuto a provare di non essere ricoverato gratuitamente in istituto o di non beneficiare di prestazioni incompatibili, rilevando esclusivamente il requisito sanitario previsto dall’art. 1 della legge n. 18 del 1980 e non anche la condizione del non ricovero dell’inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all’indennità bensì all’erogazione della stessa per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore. (Cassa con rinvio, Trib. Avellino, 05/07/2005)

Cass. civ., Sez. lavoro, 26/01/2010, n. 1585

Parti In Causa

Verde C. Min. Interno

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CED Cassazione, 2010

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n. 18 Art. 1

Giurisprudenza Correlata

Vedi: Cass. civ. Sez. lavoro, 04/02/2009, n. 2691

PREVIDENZA SOCIALE Pensione: di Anzianità E Vecchiaia

Anche in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992 (che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile a sessantacinque anni per l’uomo e sessanta per la donna), l’età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come parametro temporale per la determinazione dell’ammontare di una pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l’art. 1 del citato d.lgs. n. 503 ha espressamente escluso l’applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all’80%, dovendosi perciò includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100 per cento), necessariamente coincidenti con l’inabilità. (Rigetta, Trib. Napoli, 09/06/2005)

Cass. civ., Sez. lavoro, 20/01/2010, n. 952

Parti In Causa

Fusco C. Inps

Fonte

CED Cassazione, 2010

Riferimenti Normativi

DLT 30/12/1992 n. 503 Art. 1 –  L 12/06/1984 n. 222 Art. 2

Giurisprudenza Correlata

Conformi –  Cass. civ. Sez. lavoro, 10/08/2004, n. 15465

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità

Con riguardo agli invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni (ma inferiore ai sessantacinque) che, secondo la disciplina prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, non hanno diritto all’iscrizione nelle liste speciali di collocamento (limite eliminato dalla nuova disciplina del collocamento obbligatorio dettata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68), al fine di dedurre la qualità di incollocato al lavoro, richiesta dall’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 quale elemento costitutivo per poter conseguire l’assegno mensile di invalidità, non può essere valorizzata l’entità della parziale incapacità lavorativa, posto che essa, non coincidendo con l’incapacità lavorativa totale, costituisce elemento di giudizio di per sè inidoneo alla dimostrazione in via presuntiva della condizione di disoccupato. (Rigetta, App. Lecce, 21/04/2006)

Cass. civ., Sez. lavoro, 08/06/2009, n. 13175

Parti In Causa

D.N.I. C. Ministero dell’Interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2009 – CED Cassazione, 2009

Riferimenti Normativi

L 12/03/1999 n. 68 Art. 22 – L 30/03/1971 n. 118 Art. 13 – L 02/04/1968 n. 482

Giurisprudenza Correlata: Vedi

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 05/12/2008, n. 28852 – Cass. civ. Sez. lavoro, 06/09/2006, n. 19166

PENSIONI Accertamenti Sanitari

Nel valutare la fondatezza delle censure dedotte avverso i giudizi della commissione medica, occorre necessariamente muovere dalla premessa che si tratta di giudizi riservati all’organo tecnico, il quale applica le nozioni tipiche della scienza medica o di quella branca di volta in volta implicata. Valutazioni che, in sede giurisdizionale, possono essere sindacate solo nei limiti della manifesta irrazionalità o contraddittorietà della motivazione, ovvero nel caso di errore o travisamento sui fatti rilevanti ai fini del giudizio (giurisprudenza pacifica: si veda, per tutte, Cons. St., sez. IV, 16 marzo 2004, n. 1341).

T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 05/05/2009, n. 566

Parti In Causa

D.S. C. Ministero dell’Interno

Fonte

Massima redazionale, 2009

INVALIDI PREVIDENZA SOCIALE Pensione:di Inabilità

In tema di invalidità civile, nel caso in cui gli elementi costitutivi della pensione di inabilità prevista dall’art. 12 della legge 30 marzo 1974, n. 118 siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della pensione di inabilità con la pensione sociale, prevista dall’art. 19 della medesima legge, opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità e si debba corrispondere direttamente la pensione sociale. (Cassa con rinvio, App. Lecce, 08/02/2005)

Cass. civ., Sez. lavoro, 24/03/2009, n. 7043

Parti In Causa

C.M.T. C. Ministero dell’Economia e delle Finanze

Fonte

Mass. Giur. It., 2009 – CED Cassazione, 2009 – Prat. Lavoro, 2009, 29, 1164

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n. 118 Art. 12 – L 30/03/1971 n. 118 Art. 19

Giurisprudenza Correlata

Vedi: Cass. civ. Sez. Unite, 05/07/2004, n. 12270

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA 04 FEBBRAIO 2009, N. 2691

Indennità di accompagnamento – Non ricovero quale elemento non costitutivo – Ammissibilità dell’azione di mero accertamento dello stato invalidante

Ai fini del diritto all’indennità di accompagnamento, prevista dalla legge n. 18 del 1980 in favore dell’inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall’art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell’inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all’indennità bensì all’erogazione della stessa per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore. Conseguentemente, ove l’inabile sia ricoverato presso una comunità terapeutica a totale carico dello Stato, è ammissibile l’azione di mero accertamento dello stato invalidante, ben potendo configurarsi l’interesse ad agire in relazione ad uno “status”, quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall’ordinamento alla condizione fisica dell’invalido. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 31/12/2004)

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA 26 GENNAIO 2009, N. 7259

Pensione di inabilità – Esclusione del computo del reddito del coniuge

Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, la quale di atterrà al seguente principio di diritto: ai fini dell’accertamento del requisito reddituale richiesto per la pensione d’inabilità va considerato il reddito dell’invalido assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche e per questi Motivi, la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnate rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione

Cass. civ., Sez. lavoro, 24/01/2009, n. 7259

Su ricorso presentato dall’avv. Pietro Ferri, sovvertendo il non corretto orientamento giurisprudenziale finora dominante, accoglie la tesi per cui, ai fini della determinazione del limite reddituale previsto per la concessione della pensione ex art. 12 legge 118/71, si deve considerare solo il reddito della persona disabile senza cumularlo con quello dell’eventuale coniuge

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA 26 GENNAIO 2009, N. 1839

Revoca della prestazione – Sussistenza del requisito sanitario – Esclusione per la parte dell’onere della prova degli altri requisiti

In caso di revoca del beneficio assistenziale per sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, ove l’assistito deduca la non conformità alla situazione di fatto, immutata dopo l’originario riconoscimento, l’ambito della lite, in difetto di contestazione in ordine alla mancanza sopravvenuta di altri requisiti, è circoscritto ai fatti dedotti in giudizio dalle parti e, quindi, alla sola sussistenza del requisito sanitario, con esclusione, per la parte, dell’onere di allegare e provare la permanenza degli altri requisiti e, per il giudice, del potere di procedere ad accertamenti di ufficio su materia non controversa

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 23 GENNAIO 2009, N. 11

Pensione di inabilità – Cittadini stranieri extracomunitari – Incostituzionalità nella parte relativa al possesso dei requisiti reddituali per la carta di soggiorno

E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, legge 30 luglio 2002, n. 189, e sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della Direttiva n. 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), nella parte in cui escludono l’attribuzione della pensione di inabilità (art. 12, legge 30 marzo 1971, n. 118) ai cittadini stranieri extracomunitari non in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per la carta di soggiorno, attualmente previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs. n. 3/2007)

La sentenza n. 306 del 2008 aveva già dichiarato l’incostituzionalità della medesima disciplina, nella parte relativa alla indennità di accompagnamento, rilevando la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo e la disparità di trattamento tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia: i medesimi rilievi valgono, a maggior ragione, per la pensione di inabilità, perché, mentre l’indennità di accompagnamento è concessa per il solo fatto della minorazione, senza che le condizioni reddituali vengano in rilievo, la pensione è preclusa dalla titolarità di un reddito superiore ad una misura fissata dalla legge

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA 05 DICEMBRE 2008, N. 28852

Assegno di invalidità – Incollocazione al lavoro – Elemento costitutivo del diritto

L’incollocazione al lavoro, prevista dall’art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 ai fini dell’assegno d’invalidità, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione e non già una mera condizione di erogazione del beneficio sicché può utilmente sopravvenire nel corso del giudizio

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA 05 DICEMBRE 2008, N. 28852

Assegno mensile di invalidità – Incollocazione al lavoro – Invalidi ultracinquantacinquenni e infrasessantacinquenni – Impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento disabili – Prova anche mediante presunzioni – Non necessità di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno mensile di invalidità, la “incollocazione al lavoro” – tra gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione – assume due diversi significati, rispettivamente, per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano superato i cinquantacinque anni di età, ma non ancora i sessantacinque, limite preclusivo per beneficiare della prestazione. Con riguardo ai primi, per “incollocato al lavoro” deve intendersi colui che non abbia trovato un’occupazione compatibile con le sue condizioni psicofisiche, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio; con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni e infrasessantacinquenni, – che non hanno diritto all’iscrizione nelle suddette liste – l’incollocazione al lavoro deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro, che non consente il reperimento di un’occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell’invalido, la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni, senza che sia necessaria alcuna iscrizione o domanda di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA 05 DICEMBRE 2008, N. 28852

Assegno mensile di invalidità – Incollocazione al lavoro – Elemento costitutivo del diritto – Utile sopravvenienza nel corso del giudizio

L’incollocazione al lavoro, prevista dall’art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 ai fini dell’assegno d’invalidità, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione e non già una mera condizione di erogazione del beneficio sicché può utilmente sopravvenire nel corso del giudizio

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA 22 OTTOBRE 2008, N. 25569

Indennità Di Accompagnamento – Cura Chemioterapica – Non Automatica Correlazione Fra La Cura E Il Diritto Alla Indennità Di Accompagnamento.

In ipotesi di trattamento chremioterapico, il riconoscimento dell’indennità non è automatico, dovendosi esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dall’art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18 (Massima non ufficiale)

Cass. Civ., Sez. Lav., 22/10/2008, n.25569

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE CIVILI, SENTENZA 14 OTTOBRE 2008, N. 26785

Equo indennizzo – Giurisdizione del Giudice Ordinario

L’applicazione di questi principi al caso di specie, conduce all’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, atteso che il provvedimento conclusivo del procedimento per equo indennizzo, con il rigetto della domanda, è stato emanato in data 27 settembre 1999 e, quindi, in epoca posteriore al 30 giugno 1998… Per questi motivi, la Corte di Cassazione, a sezioni Unite, accoglie il ricorso… e dichiara la giurisdizione ordinaria sulla controversia

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n° 26785 del 14 ottobre 2008 in merito alla causa di servizio promossa da un ex dipendente pubblico, risolve il problema del riparto di giurisdizione facendo riferimento al provvedimento conclusivo per procedimento per equo indennizzo

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA 9 SETTEMBRE 2008, N. 22878

Indennità di accompagnamento – diritto alla indennità non necessariamente concorrente con quello alla pensione ordinaria di inabilità per gli assicurati Inps di cui all’art. 2 L. 222/1984

Può competere l’indennità di accompagnamento, e non anche la pensione di inabilità, ove vi sia una residua capacità lavorativa, purché, tuttavia, si accerti in concreto che l’intervento dell’accompagnatore non sia necessario per integrare la prestazione lavorativa, che possa invece essere svolta dall’invalido autonomamente.

Cass. Civ., Sez. Lav., 09/09/2008, n.22878

CORTE COSTITUZIONALE, MASSIMA DEL 6 AGOSTO 2008, N. 32771

Straniero – Indennità di accompagnamento per inabilità – Esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario che non sia in possesso della carta di soggiorno e dei requisiti reddituali previsti – Eccezione di inammissibilità per mancanza di motivazione – Reiezione.

Corte Cost., 06/08/2008, n.32771

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 30 LUGLIO 2008, N. 306

Indennità di accompagnamento – Cittadini stranieri extracomunitari – Incostituzionalità nella parte relativa al possesso dei requisiti reddituali per la carta di soggiorno

Sono costituzionalmente illegittimi l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, nella parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento per inabilità di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno e ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

La S,C, ritiene infatti, manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione di una prestazione assistenziale quale l’indennità di accompagnamento al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio, che richiede, per il suo rilascio, la titolarità di un reddito. Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza; ne consegue il contrasto non solo con l’art. 3 Cost., ma anche con gli artt. 32, 38 e con l’art. 2 Cost., tenuto conto che quello alla salute è un diritto fondamentale della persona. La Corte evidenzia inoltre la violazione dell’art. 10, primo comma, Cost., dal momento che tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti inviolabili indipendentemente dall’appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Al legislatore è consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l’ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona.

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA DEL 29 LUGLIO 2008, N. 306

Giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 80, c. 19°, della legge 23/12/2000, n. 388, in combinato disposto con l’art. 9, c. 1°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come modificato dall’art. 9 della legge 30/07/2002, n. 189, in relazione all’art. 1 della legge 11/02/1980, n. 18.

Corte Cost., 29/07/2008, n.306

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

L’indennità di frequenza in favore di minori di anni diciotto che si trovino nelle condizioni stabilite dall’art. 1 della legge n. 289 del 1990 è di importo pari all’assegno di invalidità civile di cui all’art. 13 della legge n. 118 del 1971 e va, quindi, concessa per tredici mensilità. Ne consegue che, essendo detta indennità limitata alla reale durata del trattamento riabilitativo o terapeutico o del corso scolastico o di formazione, la corresponsione della tredicesima mensilità dovrà essere commisurata a tanti ratei quanti sono i mesi del trattamento o del corso predetti, secondo la regola prevista dall’art. 2, comma 3, della stessa legge n. 289 del 1990. (Rigetta, App. Lecce, 6 Dicembre 2005)

Cass. civ., Sez. lavoro, 28/05/2008, n.13985

Parti In Causa

I.N.P.S. C. S.C.P.

Fonte

Mass. Giur. It., 2008 – CED Cassazione, 2008

Riferimenti Normativi

L 11/10/1990 n.289 Art.1 – L 11/10/1990 n.289 Art.2 – L 30/03/1971 n.118 Art.13

Giurisprudenza Correlata: Vedi

Cass. civ. Sez. lavoro, 17/05/2006, n. 11525 – Cass. civ. Sez. lavoro, 04/04/2006, n. 7847

CORTE COSTITUZIONALE, MASSIMA DEL 30 APRILE 2008 N. 32324

Previdenza e assistenza – Pensione di inabilità civile – Requisiti reddituali del richiedente – Mancata esclusione dal computo dei redditi di quelli percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare – Carente motivazione sulla rilevanza della questione – Manifesta inammissibilità.

Corte Cost., 30/04/2008, n.32324

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA 08 GIUGNO 2007, N. 18109

Danneggiati da epatite post-trasfuzionale – Rivalutazione dell’Indennità Integrativa Speciale

L’indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatite post-trasfuzionali… consta di due componenti: un importo fisso ex legge… e l’indennità integrativa speciale di cui alla legge n° 324 del 1959; entrambe le componenti dell’indennizzo sono rivalutabili

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n° 18109 dell’8 giugno 2007, per i soggetti irreversibilmente danneggiati da epatite post-trsfusionale, in riferimento alla questione della rivalutazione da corrispondersi in merito all’indennità integrativa speciale ex legge 210 del 1992, stabilisce il principio per cui le voci di indennizzo sono soggette a rivalutazione monetaria.

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI E PENSIONI SOCIALI)Assicurazione Invalidita’, Vecchiaia E Superstiti Pensione In Genere

Il beneficio della maggiorazione sociale di cui all’art. 38, comma 4, l. n. 448 del 2001, compete, tra gli altri, ai soggetti ultrasessantenni, solo ove gli stessi risultino titolari di pensione, o in quanto invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti, o in quanto invalidi ex art. 2 l. n. 222 del 1984. (Nella specie, la S.C., nell’affermare il principio, ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito la causa, rigettando la pretesa della ricorrente, ultrasessantenne invalida civile non titolare di alcun trattamento di inabilità.

Cassazione civile , sez. lav., 14 febbraio 2008 , n. 3766

Parti In Causa

Inps c. Barluzzi

Fonte

Giust. civ. Mass. 2008, 2

Riferimenti Normativi

L 28 dicembre 2001 n. 448 art. 38

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI E PENSIONI SOCIALI)Assicurazione Per Gli Infortuni Sul Lavoro E Per Le Malattie Professionali Indennita’ E Rendite

L’art. 75 del d.P.R. n. 1124 del 1965 impone all’Inail, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita da inabilità permanente, e qualora il grado di questa risulti definitivamente determinato (anche in forza di sentenza passata in giudicato che ripristini la rendita già soppressa in sede di revisione) nella misura superiore al dieci e inferiore al 16%, di corrispondere ad estinzione di ogni diritto una somma capitale. I criteri di calcolo di tale somma, indicati nella seconda parte dello stesso art. 75, così come l’età dell’assicurato, debbono essere riferiti “al momento della liquidazione della somma” e cioè al momento in cui si compiono le operazioni tecnico-contabili necessarie per la determinazione quantitativa della somma da attribuire, dovendo sino a quel momento corrispondersi all’assicurato, da parte dell’Inail, i ratei della rendita in essere. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva riconosciuto la correttezza dell’operato dell’Inail che aveva provveduto, in base all’art. 75 citato, a capitalizzare la rendita per inabilità permanente dell’11%, costituita il 13 aprile 1981, oggetto di soppressione a seguito di revisione e, infine, ripristinata in favore dell’assicurato in forza di sentenza del 16 aprile 1997, passata in giudicato, liquidando la somma capitale con provvedimento del 1° luglio 1997 ma con decorrenza dal 1° dicembre 1994; la S.C. ha cassato il solo capo di pronuncia concernente l’anticipata decorrenza della rendita in capitale rispetto al momento della sua effettiva liquidazione e, decidendo nel merito, ha condannato l’Inail a corrispondere all’assicurato i ratei di rendita “medio tempore” maturati).

Cassazione civile , sez. lav., 26 luglio 2007 , n. 16459

Parti In Causa

Riccio c. Inail

Fonte

Giust. civ. Mass. 2007, 7-8

Riferimenti Normativi

D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 art. 75

MUTILATI E INVALIDI CIVILI (N.B. ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE PENSIONI SOCIALI DI ASSISTENZA)In Genere

In tema di prestazioni di invalidità civile, la prova dei requisiti dell’incollocamento al lavoro e del reddito richiesti per beneficiare dell’assegno di invalidità non può essere data mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, essendo questa rilevante nei soli rapporti amministrativi ed invece priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.

Cassazione civile , sez. lav., 11 luglio 2007 , n. 15486

Parti In Causa

Gullotta c. Min. int.

Fonte

Giust. civ. Mass. 2007, 7-8

Riferimenti Normativi

L 30 marzo 1971 n. 118 art. 12  –  L 13 aprile 1977 n. 114 art. 24  –  D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 art. 1  –  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 46

MUTILATI E INVALIDI CIVILI (N.B. ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE PENSIONI SOCIALI DI ASSISTENZA)In Genere

In controversia per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità ai sensi della l. n. 118 del 1971 il giudice di merito è tenuto a verificare il requisito della non occupazione dell’istante, pur in mancanza di specifica contestazione dell’amministrazione, ove l’istante stesso non abbia precisato la natura dei redditi percepiti. Infatti, la p.a., convenuta nel giudizio per il pagamento di prestazioni di invalidità civile, ha l’onere di contestare specificamente il possesso del requisito reddituale richiesto per beneficiare delle prestazioni solo ove il ricorrente abbia allegato e provato specificamente la sua situazione reddituale, indicando i redditi percepiti e precisando la loro natura, mentre resta irrilevante sul piano processuale la non contestazione ove l’indicazione dei redditi fatta dal ricorrente sia generica.

Cassazione civile , sez. lav., 11 luglio 2007 , n. 15486

Parti In Causa

Gullotta c. Min. int.

Fonte

Giust. civ. Mass. 2007, 7-8

Riferimenti Normativi

CP art. 416  –  L 30 marzo 1971 n. 118

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI E PENSIONI SOCIALI)Assicurazione Invalidita’, Vecchiaia E Superstiti Morte Dell’assicurato

In tema di pensione di reversibilità in favore del figlio ultradiciottenne inabile (art. 13 legge n. 218 del 1953, come modificato dall’art. 22 legge n. 903 del 1965) e agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (art. 3 e 38 cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla deliberazione dell’istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell’anno 2007, all’importo di 1187,73 euro mensili. (Tale determinazione quantitativa del criterio di prevalenza è stata adottata e fatta propria dalla S.C., in funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge, certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, con soluzione provvista di intrinseca razionalità per il riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto – art. 24, comma 6, legge n. 412 del 1986 – in fattispecie nella quale la Corte, decidendo nel merito, ha riconosciuto a carico del genitore defunto l’inabile ultradiciottenne, titolare nel 2003 di un reddito mensile di euro 573, inferiore alla soglia sopradeterminata, con gli aggiustamenti dovuti per i diversi anni di riferimento) .

Cassazione civile , sez. lav., 03 luglio 2007 , n. 14996

Parti In Causa

Miglietta c. Inps

Fonte

Giust. civ. Mass. 2007, 7-8

Riferimenti Normativi

CC art. 3  –  CC art. 38  –  L 21 luglio 1965 n. 903 art. 22

MUTILATI E INVALIDI CIVILI (N.B. ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE PENSIONI SOCIALI DI ASSISTENZA)Portatori Di Handicap Vari

L’indennità di frequenza per i minori invalidi prevista dalla l. n. 289 del 1990 rientra tra i benefici attributi, a norma dell’art. 41 d.lg. n. 286 del 1998, agli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e non è di ostacolo a tale godimento il sopravvenuto art. 80 comma 19 l. n. 388 del 2000, che, limitando il diritto all’assegno sociale e alle altre provvidenze economiche in materia di servizi sociali, agli stranieri titolari della carta di soggiorno ed omettendo qualsiasi previsione in ordine alla sorte delle provvidenze già concesse sotto il vigore della normativa previgente, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto limitare l’efficacia della nuova norma solo alle nuove prestazioni, senza incidere su quelle riconosciute nella vigenza della precedente normativa, con la conseguenza che l’entrata in vigore della nuova disposizione non autorizza di per sé la revoca del beneficio già concesso.

Cassazione civile , sez. lav., 29 maggio 2007 , n. 12605

Parti In Causa

Inps c. Bushaj

Fonte

Giust. civ. Mass. 2007, 5

Riferimenti Normativi

L 11 ottobre 1990 n. 289  –  D.LG. 25 luglio 1998 n. 286 art. 41  –  L 23 dicembre 2000 n. 388 art. 80

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI E PENSIONI SOCIALI)Controversie In Materia Di Assistenza E Previdenza Prova

Nel rito del lavoro e, in particolare, nella materia della previdenza e assistenza, caratterizzata dall’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere – dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell’atto introduttivo; né all’ammissione d’ufficio delle prove è di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate, atteso che il potere d’ufficio è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale) correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in tal caso, non si pone, propriamente, alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, essendo la prova “nuova”, disposta d’ufficio, solo l’approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo. (Nella specie, relativa a prestazione assistenziale, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva escluso il diritto all’assegno di invalidità civile sul presupposto che il richiedente non avesse provato il requisito della in collocazione al lavoro e neppure il requisito reddituale, non attribuendo valore probatorio all’autocertificazione prodotta in primo grado e non più aggiornata. Per la S.C., tenuto conto del fatto che i requisiti economico e di mancata occupazione potevano variare nel corso del giudizio, il giudice di secondo grado, che del mancato esercizio dei poteri ufficiosi non aveva offerto alcuna motivazione, a fronte della prova dell’ iscrizione nelle liste degli invalidi civili quanto meno fino alla data di rilascio del certificato, del grado di invalidità accertato e dell’allegata mancanza di redditi, secondo un’autocertificazione prodotta in primo grado e ritenuta da una parte della giurisprudenza idonea a provare, prima della decisione delle Sezioni Unite n. 5167 del 2003, l’insussistenza dei redditi incompatibili, avrebbe dovuto invitare la difesa dell’assistita ad integrare il quadro probatorio, producendo certificazione negativa dell’Agenzia delle Entrate, certificazione aggiornata dell’iscrizione nelle liste protette ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per integrare il quadro probatorio).

Cassazione civile , sez. lav., 05 febbraio 2007 , n. 2379

Parti In Causa

Giubilei c. Min. int.

Fonte

Giust. civ. Mass. 2007, 2

Riferimenti Normativi

CPC art. 421  –  CPC art. 437  –  L 30 aprile 1969 n. 153 art. 26  –  L 30 marzo 1971 n. 118 art. 13

MUTILATI E INVALIDI CIVILI (N.B. ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE PENSIONI SOCIALI DI ASSISTENZA)In Genere

Al fine di stabilire se la domanda di assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1991 possa ritenersi implicitamente ricompresa nella domanda avente ad oggetto la pensione di inabilità ex art. 12 della stessa legge, e se di conseguenza il giudice investito della domanda di pensione, anche in mancanza di espressa richiesta dell’interessato, possa riconoscere al richiedente l’assegno di invalidità in quanto implicitamente compreso nella più ampia domanda di pensione, occorre verificare se nella fattispecie concreta ricorrano i peculiari requisiti socio economici richiesti dalla legge per l’assegno – necessari al pari dei requisiti sanitari per l’insorgenza del diritto – ed in particolare il requisito dell’ incollocazione al lavoro, espressamente previsto solo per l’assegno di invalidità e non richiesto, invece, per la pensione di inabilità, in ragione della totale inabilità al lavoro che ne costituisce il presupposto.

Cassazione civile , sez. lav., 06 settembre 2006 , n. 19164

Parti In Causa

Modugno c. Min. fin.

Fonte

Giust. civ. Mass. 2006, 9

Riferimenti Normativi

CPC art. 112  –  L 30 marzo 1971 n. 118 art. 12  –  L 30 marzo 1971 n. 118 art. 13

MUTILATI E INVALIDI CIVILI (N.B. ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE PENSIONI SOCIALI DI ASSISTENZA)In Genere

Al fine di stabilire se la domanda di assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1991 possa ritenersi implicitamente ricompresa nella domanda avente ad oggetto la pensione di inabilità ex art. 12 della stessa legge, e se di conseguenza il giudice investito della domanda di pensione, anche in mancanza di espressa richiesta dell’interessato, possa riconoscere al richiedente l’assegno di invalidità in quanto implicitamente compreso nella più ampia domanda di pensione, occorre verificare se nella fattispecie concreta ricorrano i peculiari requisiti socio economici richiesti dalla legge per l’assegno – necessari al pari dei requisiti sanitari per l’insorgenza del diritto – ed in particolare il requisito dell’ incollocazione al lavoro, espressamente previsto solo per l’assegno di invalidità e non richiesto, invece, per la pensione di inabilità, in ragione della totale inabilità al lavoro che ne costituisce il presupposto.

Cassazione civile , sez. lav., 06 settembre 2006 , n. 19164

Parti In Causa

Modugno c. Min. fin.

Fonte

Giust. civ. Mass. 2006, 9

Riferimenti Normativi

CPC art. 112  –  L 30 marzo 1971 n. 118 art. 12  –  L 30 marzo 1971 n. 118 art. 13

MUTILATI E INVALIDI CIVILI (N.B. ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE PENSIONI SOCIALI DI ASSISTENZA)Indennità Di Accompagnamento

L’art. 1 della legge n. 18 del 1980 prevede la concessione dell’indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche e psichiche di cui agli art. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971, dei quali sia accertata la impossibilità di deambulazione senza l’ausilio permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ne consegue che l’accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell’incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita, sia in sede amministrativa che giudiziaria, riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale; la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale non è, invece, suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva, neanche quanto al profilo del rischio generico di cadute, ancorché accentuato in relazione all’età, perché non determina di per sé impossibilità di deambulazione autonoma.

Cassazione civile , sez. lav., 20 giugno 2006 , n. 14127

Parti In Causa

F. c. Inps e altro

Fonte

Giust. civ. Mass. 2006, 6

Riferimenti Normativi

L 30 marzo 1971 n. 118 art. 2  –  L 30 marzo 1971 n. 118 art. 12  –  L 11 febbraio 1980 n. 18 art. 1

MUTILATI E INVALIDI CIVILI (N.B. ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE PENSIONI SOCIALI DI ASSISTENZA)In Genere

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale per il diritto alla pensione di inabilità, a favore di casalinga, iscritta dapprima al collocamento ordinario, quindi a quello speciale per invalidi, l’iscrizione nelle liste di collocamento prescinde dal dato reddituale, mentre l’attività di casalinga (che può ritenersi comprovata anche dalle indagini del consulente tecnico in materia medico-legale, per la necessaria correlazione della capacità lavorativa con il tipo di attività svolta dall’assistibile) non necessariamente comprova il mancato superamento della soglia di reddito stabilita dall’art. 12 della legge n. 118 del 1971, dovendosi tener conto non solo del reddito da lavoro, ma di tutti i redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi compresi i redditi da capitali e immobiliari, cumulati, inoltre, con i redditi dell’eventuale coniuge. Conseguentemente, ove non risulti congruamente accertato il requisito reddituale, diventa irrilevante l’accertamento del requisito dell’incollocazione al lavoro e dell’epoca in cui esso sia venuto in essere (Nella specie, la S.C. ha ritenuto viziata, per la non congruenza delle premesse e delle conclusioni, la decisione della corte territoriale che, muovendo dal rilievo che la richiedente la pensione di inabilità risultava iscritta dapprima al collocamento ordinario, quindi a quello speciale per invalidi e tenuto conto della circostanza che svolgeva attività di casalinga, aveva così ritenuto provata la mancata percezione di redditi incompatibili con la pensione).

Cassazione civile , sez. lav., 20 giugno 2006 , n. 14126

Parti In Causa

R. c. Min. int.

Fonte

Giust. civ. Mass. 2006, 6

Riferimenti Normativi

L 30 marzo 1971 n. 118 art. 12

MUTILATI E INVALIDI CIVILI (N.B. ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE PENSIONI SOCIALI DI ASSISTENZA)Indennità Di Accompagnamento

Il cittadino extracomunitario ha diritto all’indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18 anche in assenza del possesso della carta di soggiorno, giacchè tale requisito – introdotto dall’art. 80 comma 19 l. 23 dicembre 2000 n. 388 – deve essere riferito, secondo una lettura costituzionalmente orientata, alle sole prestazioni erogate dai servizi territoriali aggiuntive rispetto alle provvidenze dovute agli invalidi in forza di leggi statali (fattispecie relativa a minore di nazionalità marocchina convivente con genitori privi di carta di soggiorno).

Tribunale Verona, 22 maggio 2006

Parti In Causa

N.F. c. Inps e altro

Fonte

D.L. Riv. critica dir. lav. 2006, 3 959 (NOTA) nota FAVÈ

Riferimenti Normativi

L 11 febbraio 1980 n. 18 art. 1  –  L 23 dicembre 2000 n. 388 art. 80

MUTILATI E INVALIDI CIVILI (N.B. ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE PENSIONI SOCIALI DI ASSISTENZA)Indennità Di Accompagnamento

La situazione di inabilità (impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, ovvero necessità di assistenza continua per l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani di vita) prevista per l’attribuzione dell’indennità “di accompagnamento” (art. 1, legge n. 18 del 1980) può configurarsi anche in riferimento ad i minori in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali, abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età, tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche soggettive, la necessità di un’assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, a quella occorrente per un bambino sano della stessa età; per il compimento degli atti della vita quotidiana, cui la legge ha riguardo, non esiste identità di situazioni tra soggetti sani e soggetti inabili anche se, in un caso e nell’altro, di tenera età, e, in tale fascia di età, sono proprio le cure assidue e peculiari necessarie per i bambini inabili a determinare l’alterazione del parametro medio dei bambini sani che giustifica il riconoscimento del diritto. Peraltro, i presupposti stabiliti per l’attribuzione dell’indennità de qua non sono stati modificati a seguito della sentenza della Corte cost. n. 467 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, legge n. 289 del 1990, nella parte in cui non prevedeva l’attribuzione dell’indennità di frequenza ai minori, mutilati o invalidi civili, che frequentano l’asilo nido, essendo quest’ultima indennità diversa e non equiparabile a quella di accompagnamento. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, con riferimento a bambina, affetta fin dai primissimi giorni di vita da “ipotonicità muscolare”, aveva riconosciuto il diritto soltanto dal compimento del terzo anno di vita considerando, in via aproristica ed astratta, che un bambino di età inferiore non era in grado di compiere nessuna delle funzioni quotidiane necessarie, né poteva vivere da solo, anche se sano, per aver sempre necessità di essere assistito e accompagnato da parte degli adulti e che non rilevava l’aver il bambino handicappato bisogno di cure assidue e particolari che impegnano i genitori o altri soggetti).

Cassazione civile , sez. lav., 17 maggio 2006 , n. 11525

Parti In Causa

M. c. Min. int. e altro

Fonte

Giust. civ. Mass. 2006, 5

Riferimenti Normativi

L 30 marzo 1971 n. 118  –  L 11 febbraio 1980 n. 18 art. 1  –  L 11 ottobre 1990 n. 289 art. 1

MUTILATI E INVALIDI CIVILI (N.B. ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LE PENSIONI SOCIALI DI ASSISTENZA)In Genere

La pensione e l’assegno di inabilità civile di cui agli art. 12 e 13 l. 30 marzo 1971 n. 118 non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dall’art. 8 d.lg. 23 novembre 1988 n. 509. Nè è applicabile la sanatoria di cui all’art. 1 della legge n. 93 del 21 marzo 1988, che ha convertito il d.l. 8 febbraio 1988 n. 25 e sancito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base del non convertito decreto n. 495 del 1987, dovendosi interpretare detta disposizione nel senso che il diritto alla pensione sociale “sostitutiva” compete (alle medesime condizioni reddituali stabilite per l’accesso alle suddette prestazioni ministeriali) al mutilato o invalido civile, riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d’età, solo se, nel periodo di vigenza (dal 10 dicembre 1987 al 7 febbraio 1988) del non convertito decreto n. 495 del 1987, sia stato adottato, da parte dell’Inps, il provvedimento di liquidazione della pensione stessa.

Cassazione civile , sez. lav., 15 marzo 2006 , n. 5640

Parti In Causa

Inps c. M.

Fonte

Giust. civ. Mass. 2006, 3

Riferimenti Normativi

L 30 marzo 1971 n. 118 art. 12  –  L 30 marzo 1971 n. 118 art. 13  –  D.L. 9 dicembre 1987 n. 495  –  L 21 marzo 1988 n. 93 art. 1  –  D.LG. 23 novembre 1988 n. 509 art. 8

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Condizioni Fisiche E Socioeconomiche Per La Concessione)

La contestazione del requisito della autocertificazione sulla situazione reddituale prevista dall’art.24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e, successivamente, dall’art.1, primo comma, lettera b), del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, poi sostituito dall’art.46, primo comma, lettera o), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può configurarsi solo in presenza di dati fattuali esplicitati in modo esaustivo negli atti introduttivi del giudizio e deve essere precisa e specifica, sicché non è configurabile una “non contestazione” – con gli effetti da essa scaturenti – a fronte di dati fattuali non allegati e precisati da controparte. In tal caso, al fine di ritenere provato o meno il requisito socio-economico per il riconoscimento dell’assegno di invalidità previsto dall’art.13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, si rendono necessari ulteriori accertamenti di fatto da parte del giudice di merito.

Cass. civ., sez. lavoro, 14/04/2005, n.7746

Fonte

Mass. Giur. It., 2005  –  CED Cassazione, 2005

Riferimenti Normativi

CC art.2697  –  L 30/03/1971 n.118 Art.13  –  L 13/04/1977 n.114 Art.24  –  DPR 20/10/1998 n.403 Art.1  –  DPR 28/12/2000 n.445 Art.46

PENSIONIAssegni Di Accompagnamento

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

L’indennità di accompagnamento va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall’Art.1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte), necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri.

Cass. civ., sez. lavoro, 21/01/2005, n.1268

Fonte

Mass. Giur. It., 2005  –  CED Cassazione, 2005

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  L 21/11/1988 n.508 Art.6

PREVIDENZA SOCIALEMalattia, Assicurazione E Assistenza: (Indennità)

Le condizioni previste dall’Art.1 della legge n. 18 del 1980 per l’attribuzione della indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. La situazione di non autosufficienza che è alla base del riconoscimento del diritto in esame è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell’aiuto fornito dall’accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente: in tale ultimo caso, è la cadenza quotidiana che l’atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del-bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto. Ne consegue che, nell’ambito degli atti che il soggetto non è in grado di compiere autonomamente, anche una pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determina la non autosufficienza prevista dalla norma per la concessione del beneficio di cui si tratta, mentre anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina detta non autosufficienza. La relativa valutazione è apprezzamento di fatto, insindacabile in Cassazione ove privo di vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha giudicato corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento a favore di soggetto affetto da infermità agli arti superiori e inferiori nonché retinopatia senile degenerativa e poliartrosi, ritenendo che la necessità di aiuto per “i passaggi posturali, il vestirsi, lo svestirsi e l’igiene personale” determinasse una situazione di non autosufficienza).

Cass. civ., sez. lavoro, 04/01/2005, n.88

Fonte

Mass. Giur. It., 2005  –  CED Cassazione, 2005

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  DLT 23/01/1988 n.509 Art.6

PREVIDENZA SOCIALEMalattia, Assicurazione E Assistenza: (Indennità)

Le condizioni previste dall’Art.1 della legge n. 18 del 1980 per l’attribuzione della indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. La situazione di non autosufficienza che è alla base del riconoscimento del diritto in esame è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell’aiuto fornito dall’accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente: in tale ultimo caso, è la cadenza quotidiana che l’atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del-bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto. Ne consegue che, nell’ambito degli atti che il soggetto non è in grado di compiere autonomamente, anche una pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determina la non autosufficienza prevista dalla norma per la concessione del beneficio di cui si tratta, mentre anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina detta non autosufficienza. La relativa valutazione è apprezzamento di fatto, insindacabile in Cassazione ove privo di vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha giudicato corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento a favore di soggetto affetto da infermità agli arti superiori e inferiori nonché retinopatia senile degenerativa e poliartrosi, ritenendo che la necessità di aiuto per “i passaggi posturali, il vestirsi, lo svestirsi e l’igiene personale” determinasse una situazione di non autosufficienza).

Cass. civ., sez. lavoro, 04/01/2005, n.88

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  DLT 23/01/1988 n.509 Art.6

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Accertamento Amministrativo E Giudiziario)

Poiché, in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, il cosiddetto requisito economico (o reddituale) integra, non diversamente dal requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto fatto valere dall’interessato e non una mera condizione di erogabilità della prestazione, la sua mancanza è deducibile o rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo l’operare delle preclusioni che possono determinarsi nel processo, in particolare per effetto del giudicato interno.

Cass. civ., sez. lavoro, 09/11/2004, n.21328

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC art.112  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 30/03/1971 n.118 Art.13

INVALIDI

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Sociale)

La pensione sociale attribuita agli invalidi civili ultrasessantacinquenni non ha natura autonoma, ma costituisce una prestazione sostitutiva del trattamento goduto in precedenza, sostituzione che ha carattere automatico e prescinde sia da oneri di domanda, sia dall’accertamento, da parte dell’I.N.P.S., della posizione patrimoniale dell’assistito, costituendo la titolarità del trattamento di invalidità civile sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale. Ne consegue che, poiché il compimento del sessantacinquesimo anno costituisce soltanto il presupposto perché operi detta sostituzione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’avveramento di esso, e poiché tale data segna non la mera decorrenza del nuovo trattamento ma l’insorgenza del diritto alla prestazione, la sostituzione della precedente prestazione alla data del 1° gennaio 1996, ai sensi dell’art.3, comma sesto, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve avvenire con riferimento non già all’art.26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la pensione sociale, ma all’istituto dell’assegno sociale, introdotto, appunto con decorrenza 1° gennaio 1996, dal citato art.3, comma sesto, della legge n. 335 del 1995.

Cass. civ., sez. lavoro, 27/08/2004, n.17083

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 30/04/1969 n.153 Art.26  –  L 30/03/1971 n.118 Art.18  –  L 30/03/1971 n.118 Art.19  –  L 08/08/1995 n.335 Art.3

PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILEPrescrizione: Ordinaria Decennale

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi CiviliRivalutazione Monetaria

Il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l’effetto interruttivo di cui all’art.2944 c.c., salvo che il “solvens” non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori; e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da determinare l’applicabilità della prescrizione quinquennale.

Cass. civ., sez. lavoro, 17/08/2004, n.16030

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CC art.2944  –  CC art.2946  –  CC art.2948  –  CPC art.429  –  CPC art.442  –  RDL 04/10/1935 n.1827 Art.129  –  L 06/04/1936 n.1155  –  L 30/03/1971 n.118

PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILEPrescrizione: Ordinaria Decennale

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi CiviliRivalutazione Monetaria

Il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l’effetto interruttivo di cui all’art.2944 c.c., salvo che il “solvens” non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori; e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da determinare l’applicabilità della prescrizione quinquennale.

Cass. civ., sez. lavoro, 17/08/2004, n.16023

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CC art.2944  –  CC art.2946  –  CC art.2948  –  CPC art.429  –  CPC art.442  –  RDL 04/10/1935 n.1827 Art.129  –  L 06/04/1936 n.1155  –  L 30/03/1971 n.118

INVALIDI

In base al combinato disposto dell’Art.1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e dell’Art.1 della legge 26 luglio 1984 n. 392, agli invalidi civili, totalmente inabili, non deambulanti e non autosufficienti, spetta, a partire dal primo gennaio 1983, l’indennità di accompagnamento nella stessa misura e con le medesime modalità di adeguamento rispetto a quella goduta dai grandi invalidi di guerra; con l’entrata in vigore della legge 6 ottobre 1986 n. 656, agli invalidi civili totalmente inabili, mentre continuano ad estendersi automaticamente, in forza dell’Art.2 della legge n. 392 del 1984 citata, le nuove misure dell’indennità di accompagnamento stabilite per gli invalidi di guerra dall’Art.3, comma secondo, della legge n. 656 del 1986, non sono invece applicabili, in quanto espressamente negate a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, le nuove modalità di adeguamento previste per questi ultimi, con la conseguenza che, per gli inabili civili totali, l’adeguamento resta computato secondo la normativa per gli stessi ancora vigente; successivamente, a partire dal primo gennaio 1988, in forza delle norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordi di cui alla legge 21 novembre 1988 n. 508, l’indennità di accompagnamento a favore degli stessi è predeterminata nel suo ammontare di lire 539.000, comprensivo, per l’anno 1988, dell’adeguamento automatico previsto dall’Art.1, comma secondo, della legge n. 656 del 1986; il suddetto adeguamento deve essere poi calcolato, per gli anni successivi, con riferimento all’indennità di accompagnamento percepita all’1 gennaio 1986, ai sensi dell’Art.3, comma secondo, della legge n. 656 del 1986 citata, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lett. a)-bis, allegata alla legge stessa, non quindi automaticamente e con le stesse modalità operative previste per questi ultimi, come è dato da dedurre anche dalla legge n. 342 del 1989, il cui Art.1, previa sostituzione dell’Art.1, comma terzo, della legge n. 656 del 1986 menzionata, ha esteso l’adeguamento automatico esclusivamente ai grandi invalidi civili per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria, con esclusione di tutte le altre categorie di invalidi civili.

Cass. civ., sez. lavoro, 10/08/2004, n.15449

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  L 26/07/1984 n.392 Art.2  –  L 06/10/1986 n.656 Art.1  –  L 06/10/1986 n.656 Art.3  –  L 21/11/1988 n.508  –  L 10/10/1989 n.342 Art.1

ATTI AMMINISTRATIVISilenzio-Rifiuto Della Pubblica Amministrazione

PREVIDENZA SOCIALEPensione: Di Invalidità

La scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione della domanda in sede amministrativa, e non del termine stabilito dall’Art.7 della legge 11 agosto 1973 n. 533 per la formazione del silenzio – rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali, è idonea a costituire in mora, ai sensi dell’Art.2119 c.c., n. 2, anche l’Amministrazione dell’Interno, in ordine all’indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi civili ai sensi della legge 11 febbraio 1980 n. 18, con la conseguenza che, dalla scadenza del termine suddetto il debito della Amministrazione stessa è produttivo di interessi moratori, in forza dell’Art.1224 c.c., secondo comma, nonostante la mancata emissione del mandato di pagamento.

Cass. civ., sez. II, 30/07/2004, n.14558

Parti In Causa

Cagliero e altri C. Dini e altri

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Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CC Art.1219  –  CC Art.1224  –  L 11/08/1973 n.533 Art.7  –  L 11/02/1980 n.18

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Accertamento Amministrativo E Giudiziario)

L’accertamento dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione della indennità di accompagnamento non consente al giudice di merito di stabilire un termine finale per il beneficio, a meno che il Ministero competente non fornisca la prova di un successivo miglioramento delle condizioni sanitarie tale da non comportare più il godimento del beneficio, o lo stesso miglioramento non risulti comunque accertato in causa. Ciò non significa peraltro che, una volta accertata la esistenza, ad una determinata data, dei requisiti sanitari relativi alle prestazioni richieste, ricada sull’amministrazione convenuta l’onere di provare il successivo venir meno degli stessi, ponendosi una tale affermazione in contrasto con il principio secondo il quale, anche in caso di revoca di una prestazione in atto, l’Amministrazione non ha l’onere di provare, nel giudizio promosso dall’interessato, il mutamento delle condizioni di fatto rispetto a quelle in presenza delle quali il beneficio era stato concesso (salvo il caso di giudicato sulla preesistenza del diritto), in quanto oggetto della controversia non è la legittimità dell’atto di revoca, ma la esistenza del diritto stesso alla prestazione. È il giudice che, a seconda delle circostanze, può valorizzare presunzioni di fatto circa la permanenza nel tempo di determinate situazioni psicofisiche e sanitarie, in difetto di contrarie emergenze.

Cass. civ., sez. lavoro, 14/07/2004, n.12998

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.1

PREVIDENZA SOCIALEAssicurazioni Sociali: In Genere

Ai sensi dell’Art.149 disp. att. c.p.c. (che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, e che trova applicazione – quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo, di rilievo costituzionale, di razionalità e di uguaglianza – anche per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della L. n. 118 del 1971, di conversione del D.L. n. 5 del 1971, e per l’indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 1980), l’assicurato, ove abbia proposto domanda di attribuzione di assegno di invalidità e nel corso del giudizio sia stata accertata a suo carico la sussistenza di aggravamenti o nuove infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, può nel medesimo giudizio avanzare domanda di pensione d’inabilità, giacché egli sarebbe altrimenti costretto, secondo quanto dispone l’Art.11, L. n. 222 del 1984, ad attendere l’esito del giudizio e a ricominciare successivamente l’iter amministrativo, con l’oggettiva preclusione di una piena tutela del suo diritto proprio in una situazione che maggiormente richiede sollecita tutela in ragione del grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro, risultando pertanto conseguentemente lesiva di diritti fondamentali, quali quelli garantiti dagli artt. 3, 24 e 38 Cost., non assumendo rilievo, in contrario, la diversità dei requisiti posti a base dell’assegno di invalidità e della pensione d’inabilità – da apprezzarsi unicamente con riguardo al diverso grado di compromissione della capacità lavorativa e non anche ai requisiti assicurativi e contributivi -, in quanto la rinunzia alla retribuzione e ad ogni trattamento sostitutivo o integrativo della stessa e la cancellazione da elenchi o albi professionali di cui all’Art.2, comma 2, L. n. 222 del 1984 non integrano requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità, bensì mere condizioni di erogabilità del trattamento pensionistico, in relazione ad un diritto già sorto e riconosciuto per effetto di quelli medico-legali e contributivi.

Cass. civ., sez. lavoro, 08/07/2004, n.12658

Parti In Causa

Inps C. Liberale

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

COST Art.3  –  COST Art.24  –  COST Art.38  –  CPCATT Art.149  –  L 30/03/1971 n.118  –  L 11/02/1980 n.18  –  DL 30/01/1971 n.5  –  L 12/06/1984 n.222 Art.2  –  L 12/06/1984 n.222 Art.11

PREVIDENZA SOCIALEAssicurazioni Sociali: In Genere

Ai sensi dell’art.149 disp. att. c.p.c. (che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, e che trova applicazione – quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo, di rilievo costituzionale, di razionalità e di uguaglianza – anche per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della L. n. 118 del 1971, di conversione del D.L. n. 5 del 1971, e per l’indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 1980), l’assicurato, ove abbia proposto domanda di attribuzione di assegno di invalidità e nel corso del giudizio sia stata accertata a suo carico la sussistenza di aggravamenti o nuove infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, può nel medesimo giudizio avanzare domanda di pensione d’inabilità, giacché egli sarebbe altrimenti costretto, secondo quanto dispone l’art.11, L. n. 222 del 1984, ad attendere l’esito del giudizio e a ricominciare successivamente l’iter amministrativo, con l’oggettiva preclusione di una piena tutela del suo diritto proprio in una situazione che maggiormente richiede sollecita tutela in ragione del grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro, risultando pertanto conseguentemente lesiva di diritti fondamentali, quali quelli garantiti dagli artt. 3, 24 e 38 Cost., non assumendo rilievo, in contrario, la diversità dei requisiti posti a base dell’assegno di invalidità e della pensione d’inabilità – da apprezzarsi unicamente con riguardo al diverso grado di compromissione della capacità lavorativa e non anche ai requisiti assicurativi e contributivi -, in quanto la rinunzia alla retribuzione e ad ogni trattamento sostitutivo o integrativo della stessa e la cancellazione da elenchi o albi professionali di cui all’art.2, comma 2, L. n. 222 del 1984 non integrano requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità, bensì mere condizioni di erogabilità del trattamento pensionistico, in relazione ad un diritto già sorto e riconosciuto per effetto di quelli medico-legali e contributivi.

Cass. civ., sez. lavoro, 08/07/2004, n.12658

Parti In Causa

Inps C. Liberale

Fonte

Lavoro nella Giur., 2004, 1296

Riferimenti Normativi

COST art.3  –  COST art.24  –  COST art.38  –  CPCATT art.149  –  L 30/03/1971 n.118  –  L 11/02/1980 n.18  –  DL 30/01/1971 n.5  –  L 12/06/1984 n.222 Art.11  –  L 12/06/1984 n.222 Art.2

INVALIDI

In materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti – ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all’atto della domanda amministrativa – dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della “perpetuatio actionis”, rinvenibile nell’Art.24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale né gode di analoga garanzia costituzionale. (Fattispecie in tema di indennità di accompagnamento).

Cass. civ., sez. unite, 05/07/2004, n.12270

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPCATT Art.149  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 30/03/1971 n.118 Art.13  –  L 11/02/1980 n.18 Art.3  –  L 24/12/1993 n.537  –  DPR 21/09/1994 n.698 Art.5  –  DPR 21/09/1994 n.698 Art.4

INVALIDI

In materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti – ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all’atto della domanda amministrativa – dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della “perpetuatio actionis”, rinvenibile nell’art.24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale né gode di analoga garanzia costituzionale. (Fattispecie in tema di indennità di accompagnamento).

Cass. civ., sez. unite, 05/07/2004, n.12270

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPCATT art.149  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 30/03/1971 n.118 Art.13  –  L 11/02/1980 n.18 Art.3  –  L 24/12/1993 n.537  –  DPR 21/09/1994 n.698 Art.5  –  DPR 21/09/1994 n.698 Art.4

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Invalidità: Condizioni Fisiche E Socioeconomiche Per La Concessione)

Le condizioni previste dall’Art.1 della legge n. 18 del 1980 (nel testo modificato dall’Art.1, comma secondo, della legge n. 508 del 1988) per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l’Art.6 del D.Lgs. n. 509 del 1988 (che ha aggiunto il terzo comma all’Art.2, della legge n. 118 del 1971), lungi dal configurare un’autonoma ipotesi di attribuzione dell’indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi – in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall’Art.2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario – non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, senza che possano rilevare valutazioni per fasce d’età – con la conseguenza di escludere l’indennità quando il soggetto abbia raggiunto una fascia di età avanzata o di decrepitezza tale che funzioni e compiti vengano meno quasi del tutto – giacché anche le persistenti difficoltà a compiere le residue funzioni (per quanto ridotte esse siano) legittima il riconoscimento della suddetta indennità.

Cass. civ., sez. lavoro, 28/05/2004, n.10365

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  DLT 23/11/1988 n.509 Art.6  –  L 21/11/1988 n.508

INVALIDI

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Condizioni Fisiche E Socioeconomiche Per La Concessione)

Le condizioni previste dall’art.1 della legge n. 18 del 1980 (nel testo modificato dall’art.1, comma secondo, della legge n. 508 del 1988) per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l’art.6 del D.Lgs. n. 509 del 1988 (che ha aggiunto il terzo comma all’art.2, della legge n. 118 del 1971), lungi dal configurare un’autonoma ipotesi di attribuzione dell’indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi – in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall’art.2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario – non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, senza che possano rilevare valutazioni per fasce d’età – con la conseguenza di escludere l’indennità quando il soggetto abbia raggiunto una fascia di età avanzata o di decrepitezza tale che funzioni e compiti vengano meno quasi del tutto – giacché anche le persistenti difficoltà a compiere le residue funzioni (per quanto ridotte esse siano) legittima il riconoscimento della suddetta indennità.

Cass. civ., sez. lavoro, 28/05/2004, n.10365

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  DLT 23/11/1988 n.509 Art.6  –  L 21/11/1988 n.508

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

Il diritto ad indennità di accompagnamento può essere riconosciuto, ricorrendone le condizioni, anche per periodi molto brevi, eventualmente inferiori al mese. (Nella specie, la CTU aveva accertato che l’impossibilità di deambulare era intervenuta meno di un mese prima della morte dell’assistito e la sentenza di merito, cassata dalla S.C., aveva rigettato la domanda dell’erede agente in giudizio, negando il diritto all’indennità, senza fornire alcuna motivazione in proposito).

Cass. civ., sez. lavoro, 27/05/2004, n.10212

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.3

TRENTINO-ALTO ADIGEAssistenza Sanitaria E Ospedaliera

Nella materia dell’assistenza pubblica, la Provincia di Trento è dotata di potestà legislativa, che deve però essere esercitata nel limite del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento statale, tra i quali si collocano le norme che concernono il diritto alla prestazione ed i requisiti soggettivi degli assistibili. Ne consegue che, sebbene la L.P. 28 maggio 1998, n. 6, all’Art.8, demandi ad una deliberazione della Giunta provinciale l’individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi in favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o gravemente disabili, la deliberazione della Giunta non può stabilire per l’accesso alle prestazioni in favore dei disabili requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla legge statale (o dalla L.P. n. 14 del 1991, che disciplina la materia in modo conforme alla legge dello Stato), in quanto ciò costituirebbe una palese violazione di legge, legittimante la disapplicazione del provvedimento amministrativo.

Cass. civ., sez. lavoro, 26/05/2004, n.10177

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118  –  L 20/03/1865 n.2248 All.E  –  L 11/02/1980 n.18  –  DLT 16/03/1992 n.266

TRENTINO-ALTO ADIGEAssistenza Sanitaria E Ospedaliera

Nella materia dell’assistenza pubblica, la Provincia di Trento è dotata di potestà legislativa, che deve però essere esercitata nel limite del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento statale, tra i quali si collocano le norme che concernono il diritto alla prestazione ed i requisiti soggettivi degli assistibili. Ne consegue che, sebbene la L.P. 28 maggio 1998, n. 6, all’art.8, demandi ad una deliberazione della Giunta provinciale l’individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi in favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o gravemente disabili, la deliberazione della Giunta non può stabilire per l’accesso alle prestazioni in favore dei disabili requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla legge statale (o dalla L.P. n. 14 del 1991, che disciplina la materia in modo conforme alla legge dello Stato), in quanto ciò costituirebbe una palese violazione di legge, legittimante la disapplicazione del provvedimento amministrativo.

Cass. civ., sez. lavoro, 26/05/2004, n.10177

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118  –  L 20/03/1865 n.2248 All.E  –  L 11/02/1980 n.18  –  DLT 16/03/1992 n.266

PENSIONIPerdita, Riduzione O Sospensione Del Diritto Pensionistico

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Sociale)

Ai fini del ripristino di una pensione sociale revocata per superamento dei limiti reddituali, per stabilire se debba essere ripristinata la prestazione revocata occorre aver riguardo ai requisiti previsti dalla normativa vigente all’atto della nuova domanda, atteso che il venir meno delle condizioni per il mantenimento della prestazione, non essendo prevista dalla legge la possibilità di una “sospensione” della prestazione, ammessa solo in casi tassativamente indicati, cagiona la cessazione del diritto, che può rivivere soltanto se sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente alla data della nuova domanda amministrativa.

Cass. civ., sez. lavoro, 11/05/2004, n.8943

Parti In Causa

Inps C. Perletti

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 30/04/1969 n.153 Art.26  –  L 30/03/1971 n.118 Art.13  –  L 30/03/1971 n.118 Art.19  –  L 16/04/1974 n.114 Art.3  –  L 11/11/1983 n.638 Art.8

PREVIDENZA SOCIALEPensione: Di Invalidità

Qualora venga chiesto il ripristino della pensione sociale a suo tempo ottenuta, per raggiunti limiti d’età, in sostituzione di assegno di invalidità, ma successivamente revocata per superamento dei limiti di reddito, i requisiti necessari alla maturazione del diritto non sono quelli previsti dalla normativa vigente ali epoca dell’erogazione della prestazione originaria bensì quelli dettati dalla normativa vigente al momento della nuova domanda.

Cass. civ., sez. lavoro, 11/05/2004, n.8943

Parti In Causa

Inps C. Perletti

Fonte

Foro It., 2004, 1, 2759

Riferimenti Normativi

L 30/04/1969 n.153 Art.26  –  L 08/08/1995 n.335 Art.3  –  L 30/03/1971 n.118 Art.19

CASSAZIONE CIVILEQuestioni Nuove In Cassazione

Ove una determinata questione – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione d’inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il Ministero del tesoro ha censurato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto alla pensione d’invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, benché, a quella data, il medesimo ricorrente non avesse ancora compiuto il diciottesimo anno di età, circostanza, questa, che non risultava non dedotta dal Ministero del tesoro nel giudizio di appello instaurato dal ricorrente al fine di ottenere una decorrenza più favorevole di quella riconosciuta dalla sentenza di primo grado).

Cass. civ., sez. III, 05/05/2004, n.8523

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC art.360  –  DL 30/01/1971 n.5  –  L 30/03/1971 n.118

INVALIDI

L’Art.3 L. n. 18 del 1980, nel disporre che l’indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda, non pone una presunzione di sussistenza, a quella data, dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto, ma pone, al contrario, un limite temporale alla riconoscibilità di detto beneficio, nel senso che, ove dall’accertamento sanitario risulti che la situazione legittimante il beneficio era presente già al momento della domanda amministrativa, o prima ancora, il suddetto beneficio non può in ogni caso essere riconosciuto anteriormente al primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda, ferma restando la possibilità di una decorrenza successiva in caso di accertamento della decorrenza dei presupposti di legge da epoca successiva.

Cass. civ., sez. lavoro, 20/04/2004, n.7576

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.3

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità

Ai fini del diritto all’assegno di invalidità civile, l’integrazione del requisito – costitutivo del diritto – dello stato di incollocazione al lavoro presuppone rigorosamente che l’interessato si sia iscritto nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio o, quanto meno, abbia presentato la relativa domanda all’ufficio competente, senza che possa attribuirsi valenza esonerativa al mancato conseguimento del riconoscimento, da parte delle commissioni sanitarie di cui alla legge n. 118 del 1971, di un grado di invalidità sufficiente ai fini del collocamento agevolato, poiché in realtà è possibile presentare la domanda di iscrizione all’ufficio di collocamento anche in difetto del preventivo accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni sanitarie, allegando documentazione apprestata dall’interessato, come è confermato dal tenore dell’art.19 della legge n. 482 del 1968 e dal fatto che l’art.11 della legge n. 118 del 1971, nel disciplinare la presentazione delle domande alle commissioni sanitarie istituite con la stessa legge, fa riferimento solo a quelle finalizzate al conseguimento delle provvidenze ex artt. 12, 13, 23 e 24. Pertanto, il requisito dell’incollocazione al lavoro può essere valutato a prescindere dall’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio solo nel caso di impossibilità di iscrizione dovuta al superamento del limite di età di cinquantacinque anni (poi eliminato dalla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999, nell’ottica della massima valorizzazione di un collocamento mirato dei lavoratori più deboli). Peraltro, lo stato di incollocazione può intervenire – alla stregua del disposto dell’art.149 disp.att.c.p.c. – anche in corso di causa, ferma restando la regola secondo la quale il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sia perfezionata la fattispecie e senza che sia necessaria la presentazione di una nuova domanda diretta alla verifica della sussistenza di detto requisito.

Cass. civ., sez. lavoro, 16/04/2004, n.7299

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPCATT art.149  –  L 02/04/1968 n.482  –  L 30/03/1971 n.118 Art.13  –  L 30/03/1971 n.118 Art.19  –  L 30/03/1971 n.118 Art.1  –  L 30/03/1971 n.118 Art.68

PREVIDENZA SOCIALEINPS

A partire dal 120° giorno successivo alla data di entrata in vigore dell’articolo 130 del D.Lgs. 112 del 1998, la legittimazione passiva a essere convenuto in giudizio nelle controversie relative all’accertamento, alla concessione e all’erogazione delle provvidenze statali in favore degli invalidi civili, spetta all’Inps, ente erogatore comunque della prestazione, la cui concessione è invece riservata, dal 22 febbraio 2001 alle regioni e, per il periodo precedente, al ministero dell’Interno.

Trib. Torino, sez. lavoro, 07/04/2004

Fonte

Guida al Diritto, 2004, 25, 72

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  DLT 31/03/1998 n.112 Art.130  –  DPCM 26/05/2000  –  DPCM 22/12/2000

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

Allorquando venga revocata una prestazione di invalidità civile, nel giudizio avente ad oggetto la sussistenza o meno del diritto alla prestazione revocata il giudice deve accertare non solo il requisito sanitario, ma anche quello economico, pur se la prestazione sia stata revocata unicamente per il venir meno del requisito sanitario, in quanto in tema di revoca non si deve verificare la legittimità o meno dell’atto amministrativo di revoca o di soppressione della prestazione, ma la sussistenza o meno del diritto alla prestazione con riferimento a tutti gli elementi costitutivi previsti dalla legge, che l’interessato è tenuto a dimostrare e dei quali non può presumersi la permanenza, trattandosi di elementi, quale il requisito reddituale, soggetti a variazione.

Cass. civ., sez. lavoro, 06/03/2004, n.4634

Parti In Causa

Tommasi C. Min Tesoro e altri

Fonte

Arch. Civ., 2004, 873

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.13

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Condizioni Fisiche E Socioeconomiche Per La Concessione)

Gli esiti permanenti delle infermità, previsti dall’art. 1 del D.L. n. 509 del 1988 (con riferimento all’art. 2 comma secondo della legge 30 marzo 1971, n. 118) non possono che essere quelli destinati prevedibilmente a permanere nel corso successivo della vita del soggetto, indipendentemente dalla durata (constatabile ex post) della vita medesima, ne consegue che la più o meno rapida evoluzione di quelle infermità verso la morte del soggetto che abbia precedentemente presentato domanda per il trattamento assistenziale a carico dello Stato non incide sul carattere permanente degli esiti delle infermità medesime, e, anzi, ne costituisce da un punto di vista logico e giuridico conferma evidente.

Cass. civ., sez. lavoro, 17/12/2003, n.19338

Parti In Causa

Min. Interno C. Zito e altri

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 1227

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  – DL 23/03/1988 n.509 Art.1

LOCAZIONE DI COSEContratto Di Locazione: In Genere

Nonostante la disciplina sulla rimozione delle barriere architettoniche, dettata dalla legge n. 118 del 1971 e dal D.P.R. n. 384 del 1978, abbia carattere cogente, la locazione di un immobile non ancora conformato alla suddetta normativa non è vietata, nè sottoposta alla condizione legale del previo adeguamento, difettando una espressa previsione in tal senso da parte del legislatore.

Cass. civ., sez. III, 15/12/2003, n.19190

Parti In Causa

Comune di Roma C. Soc. I.E.R. Iniziative Edilizie Residenziali

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 1218  – Arch. Locazioni, 2004, 162  – Arch. Locazioni, 2004, 218

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.27  – DPR 27/04/1978 n.384

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Decorrenza)

In tema di invalidità pensionabile, ai sensi della legge n. 118 del 1971, le prestazioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, unitamente al requisito sanitario, si sia verificato il requisito dell’incollocamento al lavoro.

Cass. civ., sez. lavoro, 02/12/2003, n.18403

Parti In Causa

Paglialonga C. Ministero Finanze

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 1226  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118  –  L 11/02/1980 n.18

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Decorrenza)

In tema di invalidità pensionabile, ai sensi della legge n. 118 del 1971, le prestazioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, unitamente al requisito sanitario, si sia verificato il requisito dell’incollocamento al lavoro.

Cass. civ., sez. lavoro, 02/12/2003, n.18403

Parti In Causa

Paglialonga C. Ministero Finanze

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 1226  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118  – L 11/02/1980 n.18

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Condizioni Fisiche E Socioeconomiche Per La Concessione)

In materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, alla stregua della legge 30 marzo 1971 n. 118 relativa ai mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato. Ne consegue la inidoneità del parametro di valutazione dell’invalidità civile a valutare l’invalidità pensionabile neanche come guida di massima, a meno che nell’ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell’adeguamento del parametro all’oggetto specifico della diversa invalidità da valutare. (Nella specie la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità sulla base di una consulenza tecnica che aveva applicato le tabelle previste per l’invalidità civile dal D.M. 5 febbraio 1992 senza procedere al predetto adeguamento).

Cass. civ., sez. lavoro, 24/11/2003, n.17812

Parti In Causa

INPS C. Corsi

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 1103  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  – L 30/03/1971 n.118 Art.13  – L 12/06/1984 n.222 Art.1  – DLT 23/11/1988 n.509 Art.4

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità  – Pensione: (Di Invalidità: Revoca)

In tema di assegno mensile di invalidità civile previsto dall’art. 13 della legge n. 118 del 1971, la revoca per il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di esistenza(nella specie, requisito reddituale) comporta l’estinzione del diritto medesimo; di conseguenza, per il ripristino dell’assegno, per il quale occorre una nuova domanda amministrativa e l’instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo, le condizioni di esistenza del diritto vanno verificate con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, (anche se identico nel contenuto), da quello estinto per revoca. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile alla domanda di ripristino la minore percentuale della riduzione della capacità lavorativa prevista dall’art. 13 della legge n. 118 del 1971 e non quella prevista dall’art. 9 del decreto legislativo n. 509 del 1988, vigente al momento della presentazione della nuova domanda).

Cass. civ., sez. lavoro, 19/11/2003, n.17551

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Belloni

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 1104  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.13  – DLT 23/11/1988 n.509 Art.9

PENSIONIPensioni Di Guerra

PREVIDENZA SOCIALEPensione: Di Invalidità

Non esiste una piena equiparazione tra l’indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti e non autosufficienti e l’indennità dovuta ai grandi invalidi di guerra; in particolare, l’adeguamento automatico previsto in favore dei grandi invalidi di guerra dall’art.1 ,secondo comma, legge 6 ottobre 1986, n. 656 non si applica agli invalidi civili, ai quali l’adeguamento spetta non automaticamente ma in relazione ad eventuali modificazioni intervenute e comunque solo in relazione agli importi della indennità-base.

Cass. civ., sez. lavoro, 17/11/2003, n.17399

Parti In Causa

De Luca C. Ministero Interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 1104  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18  –  L 06/10/1986 n.656 Art.1  –  L 26/07/1984 n.392 Art.2  –  L 26/07/1984 n.392 Art.1

INVALIDI

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità

Lo stato di incollocazione al lavoro, previsto dall’art.13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ai fini del riconoscimento dell’assegno d’invalidità, discende dall’iscrizione o dalla domanda di iscrizione nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio: e la relativa prova della suddetta iscrizione (o domanda di iscrizione) può essere data con ogni mezzo idoneo (prova testimoniale, missive dell’Ufficio di collocamento, ricevuta con avviso di ricezione di raccomandata contenente la domanda di iscrizione, ecc.), la cui sufficienza e pertinenza è rimessa alla libera e motivata valutazione del giudice.

Cass. civ., sez. lavoro, 15/11/2003, n.17329

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Gaeta

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 1104  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CC art.2697  –  L 30/03/1971 n.118 Art.13

INVALIDI

In base alla disciplina dettata dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (contenente il regolamento sul riordino dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), le prestazioni spettanti agli invalidi civili, che decorrono – se tutti i requisiti richiesti per la loro attribuzione siano già presenti all’atto della domanda amministrativa – dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento amministrativo, a partire dalla data di insorgenza dello stato invalidante, non essendo ammissibile, ex Art.38 Cost., un sistema che lasci le persone divenute invalide e portatrici di gravi menomazioni civili prive di qualsiasi assistenza economica, se pure per brevi lassi di tempo, e finisca per equiparare, quanto alla decorrenza, il trattamento assistenziale a quello previdenziale (per il quale, in base alla norma generale di cui all’Art.6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, le prestazioni decorrono comunque dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti). Pertanto, considerato che tale disciplina deve valere anche nella sede giudiziale (in cui l’assistito non può vedersi limitati gli stessi diritti per il cui riconoscimento è stato costretto ad adire il giudice), le predette prestazioni, ove l’invalidità venga accertata nel corso del processo, ai sensi dell’Art.149 disp.att. c.p.c., decorrono dalla data dell’accertata insorgenza dello stato invalidante; e la medesima decorrenza deve ritenersi applicabile anche all’indennità di accompagnamento, posto che il predetto D.P.R. n. 698 del 1994 – successivo alla disciplina generale dettata per tale indennità dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 regola in maniera completa e dettagliata le prestazioni in favore degli invalidi, fra le quali l’indennità di accompagnamento corrisponde ad un più accentuato stato di-bisogno cui è doveroso far fronte tempestivamente in adempimento di obblighi di solidarietà sociale.

Cass. civ., sez. lavoro, 07/11/2003, n.16755

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Sciuto

Fonte

Mass. Giur. It., 2003, 143  –  Arch. Civ., 2003, 1164  –  Arch. Civ., 2003, 1216  –  Gius, 2003, 11, 1191

Riferimenti Normativi

CPC Art.360  –  L 30/03/1971 n.118 Art.2  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1

INVALIDI

In base alla disciplina dettata dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (contenente il regolamento sul riordino dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), le prestazioni spettanti agli invalidi civili, che decorrono – se tutti i requisiti richiesti per la loro attribuzione siano già presenti all’atto della domanda amministrativa – dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento amministrativo, a partire dalla data di insorgenza dello stato invalidante, non essendo ammissibile, ex Art.38 Cost., un sistema che lasci le persone divenute invalide e portatrici di gravi menomazioni civili prive di qualsiasi assistenza economica, se pure per brevi lassi di tempo, e finisca per equiparare, quanto alla decorrenza, il trattamento assistenziale a quello previdenziale (per il quale, in base alla norma generale di cui all’Art.6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, le prestazioni decorrono comunque dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti). Pertanto, considerato che tale disciplina deve valere anche nella sede giudiziale (in cui l’assistito non può vedersi limitati gli stessi diritti per il cui riconoscimento è stato costretto ad adire il giudice), le predette prestazioni, ove l’invalidità venga accertata nel corso del processo, ai sensi dell’Art.149 disp.att. c.p.c., decorrono dalla data dell’accertata insorgenza dello stato invalidante; e la medesima decorrenza deve ritenersi applicabile anche all’indennità di accompagnamento, posto che il predetto D.P.R. n. 698 del 1994 – successivo alla disciplina generale dettata per tale indennità dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 regola in maniera completa e dettagliata le prestazioni in favore degli invalidi, fra le quali l’indennità di accompagnamento corrisponde ad un più accentuato stato di-bisogno cui è doveroso far fronte tempestivamente in adempimento di obblighi di solidarietà sociale.

Cass. civ., sez. lavoro, 07/11/2003, n.16755

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Sciuto

Fonte

Arch. Civ., 2004, 1104  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

COST Art.38 CPCATT Art.149  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 30/03/1971 n.118 Art.13  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  DPR 21/09/1994 n.698 Art.5  –  DPR 21/09/1994 n.698 Art.4  –  L 27/04/1981 n.165 Art.6

INVALIDI

In base alla disciplina dettata dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (contenente il regolamento sul riordino dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), le prestazioni spettanti agli invalidi civili, che decorrono – se tutti i requisiti richiesti per la loro attribuzione siano già presenti all’atto della domanda amministrativa – dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento amministrativo, a partire dalla data di insorgenza dello stato invalidante, non essendo ammissibile, ex art.38 Cost., un sistema che lasci le persone divenute invalide e portatrici di gravi menomazioni civili prive di qualsiasi assistenza economica, se pure per brevi lassi di tempo, e finisca per equiparare, quanto alla decorrenza, il trattamento assistenziale a quello previdenziale (per il quale, in base alla norma generale di cui all’art.6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, le prestazioni decorrono comunque dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti). Pertanto, considerato che tale disciplina deve valere anche nella sede giudiziale (in cui l’assistito non può vedersi limitati gli stessi diritti per il cui riconoscimento è stato costretto ad adire il giudice), le predette prestazioni, ove l’invalidità venga accertata nel corso del processo, ai sensi dell’art.149 disp.att. c.p.c., decorrono dalla data dell’accertata insorgenza dello stato invalidante; e la medesima decorrenza deve ritenersi applicabile anche all’indennità di accompagnamento, posto che il predetto D.P.R. n. 698 del 1994 – successivo alla disciplina generale dettata per tale indennità dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 regola in maniera completa e dettagliata le prestazioni in favore degli invalidi, fra le quali l’indennità di accompagnamento corrisponde ad un più accentuato stato di-bisogno cui è doveroso far fronte tempestivamente in adempimento di obblighi di solidarietà sociale.

Cass. civ., sez. lavoro, 07/11/2003, n.16755

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Sciuto

Fonte

Arch. Civ., 2004, 1104  –  CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

COST art.38  –  CPCATT art.149  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 30/03/1971 n.118 Art.13  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  DPR 21/09/1994 n.698 Art.5  –  DPR 21/09/1994 n.698 Art.4  –  L 27/04/1981 n.165 Art.6

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Procedimento: In Genere

La negazione, da parte del Ministero dell’interno, di alcuni degli elementi costitutivi del diritto all’assegno di invalidità civile (stato di invalidità, limite reddituale e incollocazione), pur integrando mera difesa, resta preclusa da un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, quale la pregressa non contestazione dell’esistenza degli elementi stessi nel giudizio di primo grado, in quanto la non contestazione di tali elementi, inscrivendosi nel generale potere delle parti di determinare l’oggetto della lite, contribuisce, quale inadempimento dell’onere processuale previsto dall’art. 416, comma terzo, c.p.c., a delimitare negativamente detto oggetto, in tal modo escludendo dalla controversia la necessità del relativo accertamento, con conseguente inammissibilità di una successiva contestazione, che verrebbe a connotarsi quale fatto nuovo, esterno all’iniziale delimitazione nell’ambito della “res litigiosa”.

Cass. civ., sez. lavoro, 05/11/2003, n.16624

Parti In Causa

Min. Interno C. De Vincenzi

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 1092

Riferimenti Normativi

CC Art. 2697  – CPC Art. 116  – CPC Art. 167  – CPC Art. 416  – L 30/03/1971 n.118

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno mensile di invalidità, la “incollocazione al lavoro” – che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione – assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di età (ma non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per poter beneficiare della prestazione in argomento). Con riguardo ai primi, infatti, per “incollocato al lavoro” deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psicofisiche, con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) – che non hanno diritto ali iscrizione nelle suddette liste – l’incollocazione al lavoro” deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato e causa e che non consente il reperimento di un’occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell’invalido, la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni, ma non mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall’art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e, successivamente, dall’art. 1, comma primo, lettera b), del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, poi sostituito dall’art. 46, comma primo, lettera o), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, mentre nessun valore probatorio, neanche indiziano, può esserle riconosciuto nell’ambito del giudizio civile

Cass. civ., sez. lavoro, 18/10/2003, n.15637

Parti In Causa

Min. Interno C. P.

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 957  – Gius, 2004, 7, 930

Riferimenti Normativi

L 02/04/1968 n.482  – L 30/03/1971 n.118 Art.13  – L 13/04/1977 n.114 Art.24  – DPR 28/12/2000 n.445 Art.46

INVALIDI

Le condizioni previste dall’Art.1, L. n. 18 del 1980 per l’attribuzione della indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; la situazione di non autosufficienza che è alla base del riconoscimento del diritto in esame è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell’aiuto fornito dall’accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente: in tale ultimo caso, è la cadenza quotidiana che l’atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, costituisce la ragione stessa del diritto; ne consegue che, nell’ambito degli atti che il soggetto non è in grado di compiere autonomamente, anche una pluralità di atti, se privi di cadenza quotidiana, non determina la non autosufficienza prevista dalla norma per la concessione del beneficio di cui si tratta, mentre anche un solo atto, che abbia cadenza quotidiana, determina detta non autosufficienza; la relativa valutazione è apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione ove privo di vizi logici e giuridici. (Nella specie, la Suprema Corte ha giudicato corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento a favore di soggetto affetto da infermità agli anni superiori e inferiori nonché retinopatia senile degenerativa e poliartrosi, ritenendo che la necessità di aiuto per «i passaggi posturali, il vestirsi, lo svestirsi e l’igiene personale» determinasse una situazione di non autosufficienza).

Cass. civ., sez. lavoro, 11/09/2003, n.13362

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Barbaro

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 957  –  Gius, 2004, 5, 635

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  DLT 23/11/1988 n.509 Art.6

PREVIDENZA SOCIALEPensione: Di Inabilità

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale per la pensione di inabilità all’invalido civile totalmente inabile, va disposto, ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell’art. 12, L. 30 marzo 1971 n. 118 e dell’art. 26, comma 1, L. 30 aprile 1969 n. 153 (richiamato dal citato comma 2 per estenderne l’applicazione alla pensione di inabilità), il cumulo del reddito del coniuge con quello del dichiarato inabile, mentre in favore degli inabili parziari, beneficiari dell’assegno mensile di invalidità civile di cui all’art. 13 della citata L. n. 118 del 1971, l’art. 14-septies, comma 5, D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni nella L. 29 febbraio 1980 n. 33, prevede ai fini della sussistenza del requisito reddituale l’esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo con riferimento al coniuge, ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare.

Cass. civ., sez. lavoro, 11/09/2003, n.13363

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. De Santiis

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 958  – Gius, 2004, 5, 636

Riferimenti Normativi

L 29/02/1980 n.33 Art.1  – L 30/04/1969 n.153 Art.26  – L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 30/03/1971 n.118 Art.13  – DL 30/12/1979 n.663 Art.14/septies

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità

In relazione al diritto all’assegno previsto dall’art. 13 L. 30 marzo 1971 n. 118 a favore dei mutilati ed invalidi civili con capacità lavorativa ridotta di oltre due terzi e “incollocati al lavoro”, il requisito della incollocazione al lavoro rappresenta – al pari della ridotta capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale di cui agli artt. 12 e 13 della legge citata – un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione, e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede extragiudiziale.

Cass. civ., sez. lavoro, 10/09/2003, n.13279

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Auriemma

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 957  – Gius, 2004, 5, 635

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 30/03/1971 n.118 Art.13

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità

La qualità di incollocato al lavoro, richiesta dall’art. 13, L. 30 marzo 1971 n. 118 quale elemento costitutivo per poter conseguire l’assegno mensile di invalidità, per quanto concerne gli invalidi infracinquantacinquenni va dimostrata mediante la prova dell’iscrizione nelle liste di collocamento, o la prova dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, alle quali non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione, mentre, per gli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) – i quali non hanno diritto alla iscrizione nelle liste speciali di collocamento (limite peraltro eliminato dalla nuova disciplina del collocamento obbligatorio dettato dalla L. n. 68 del 1999) -occorre la prova dello stato effettivo di non occupazione, che può essere fornita in giudizio anche a mezzo di presunzioni semplici.

Cass. civ., sez. lavoro, 10/09/2003, n.13279

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Auriemma

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 957  – Gius, 2004, 5, 635

Riferimenti Normativi

L 02/04/1968 n.482 Art.19  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 30/03/1971 n.118 Art.13  –  L 04/01/1968 n.15  –  L 12/03/1999 n.68

INVALIDI

Con riguardo ad invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni (ma inferiore ai sessantacinque) i quali, ai sensi dell’art.1, comma 2, L. n. 482 del 1968, non possono essere iscritti nelle speciali liste del collocamento obbligatorio di cui all’art.19 stessa legge, il requisito dello stato di incollocazione al lavoro, previsto dall’art.13 L. n. 118 del 1971 ai fini della concessione dell’assegno di invalidità, va inteso non già – come nel caso degli invalidi ultracinquantacinquenni – come situazione di chi, essendo iscritto (o avendo presentato domanda di iscrizione) nelle liste predette, non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili con la propria residua capacità lavorativa, ma come stato di disoccupazione o di non occupazione che può essere provato anche mediante presunzioni; la prova per presunzione semplice, che può costituire anche l’unica fonte di convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità.

Cass. civ., sez. lavoro, 09/09/2003, n.13201

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Finizzi

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 958  –  Gius, 2004, 5, 634

Riferimenti Normativi

CC art.2727  –  CC art.2729  –  L 02/04/1968 n.482 Art.1  –  L 02/04/1968 n.482 Art.19  –  L 30/03/1971 n.118 Art.13

INVALIDI

L’Art.149 disp.att. c.p.c., che impone di valutare nelle controversie in materia di invalidità pensionabile anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante venficatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, anche in appello – espressione di un principio generale di economia processuale – trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili, ai sensi del D.L. n. 5 del 1971, convertito nella L. n. 118 del 1971, e, quindi, anche con riguarda alla indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non auto sufficienti di cui alla L. n. 18 del 1980, ne consegue che, nella ipotesi di ricorso al giudice avverso il provvedimento di revoca della indennità di accompagnamento a seguito di revisione, la decisione adottata ai sensi dell’Art.149 disp.att. cit. non costituisce violazione dell’Art.112 c.p.c. neanche se la indennità sia riconosciuta dal giudice con decorrenza successiva a quella immediatamente susseguente alla revoca, e costituisca, quindi, un minus rispetto alla domanda.

Cass. civ., sez. lavoro, 06/09/2003, n.13050

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Vella

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 957  –  Gius, 2004, 4, 634

Riferimenti Normativi

CPC Art.112  –  CPCATT Art.149  –  L 30/03/1971 n.118  –  L 11/02/1980 n.18  –  DL 30/01/1971 n.5

INVALIDI

L’art.149 disp.att. c.p.c., che impone di valutare nelle controversie in materia di invalidità pensionabile anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante venficatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, anche in appello – espressione di un principio generale di economia processuale – trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili, ai sensi del D.L. n. 5 del 1971, convertito nella L. n. 118 del 1971, e, quindi, anche con riguarda alla indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non auto sufficienti di cui alla L. n. 18 del 1980, ne consegue che, nella ipotesi di ricorso al giudice avverso il provvedimento di revoca della indennità di accompagnamento a seguito di revisione, la decisione adottata ai sensi dell’art.149 disp.att. cit. non costituisce violazione dell’art.112 c.p.c. neanche se la indennità sia riconosciuta dal giudice con decorrenza successiva a quella immediatamente susseguente alla revoca, e costituisca, quindi, un minus rispetto alla domanda

Cass. civ., sez. lavoro, 06/09/2003, n.13050

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Vella

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 957  –  Gius, 2004, 4, 634

Riferimenti Normativi

CPC art.112  –  CPCATT art.149  –  L 30/03/1971 n.118  –  L 11/02/1980 n.18  –  DL 30/01/1971 n.5

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità  – Pensione: Di Invalidità

La domanda amministrativa della pensione d’inabilità contiene implicitamente (anche) quella di attribuzione dell’assegno ordinario d’invalidità, atteso che tra le due prestazioni intercorre un necessario rapporto di continenza, configurandosi l’assegno come un minus rispetto alla pensione; ne consegue che nel giudizio diretto al ripristino della pensione di invalidità, ancorché revocata, il giudice, in presenza di un miglioramento delle condizioni di salute dell’assistito, deve riconoscere a quest’ultimo l’assegno di invalidità ove ne ricorrano i presupposti.

Cass. civ., sez. lavoro, 06/09/2003, n.13046

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Meleleo

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 955  – Gius, 2004, 5, 687

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 12/06/1984 n.222

INVALIDI

Nel caso in cui i requisiti condizionanti l’attribuzione del diritto alla prestazione assistenziale, quale in specie l’assegno di invalidità, previsto dall’art.13, L. n. 118 del 1971, vengano ad esistenza nel corso del giudizio, nell’ambito dell’accertamento consentito ai sensi dell’art.149 disp.att. c.p.c., è dovuto al creditore della prestazione anche il maggior importo tra interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei scaduti.

Cass. civ., sez. lavoro, 05/09/2003, n.12999

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Ammazzalorso

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 957  –  Gius, 2004, 5, 634

Riferimenti Normativi

CPC art.442  –  CPCATT art.149  –  L 30/03/1971 n.118 Art.13  –  L 11/02/1980 n.18

INVALIDI

Nel caso in cui i requisiti condizionanti l’attribuzione del diritto alla prestazione assistenziale, quale in specie l’assegno di invalidità, previsto dall’art.13, L. n. 118 del 1971, vengano ad esistenza nel corso del giudizio, nell’ambito dell’accertamento consentito ai sensi dell’art.149 disp.att. c.p.c., è dovuto al creditore della prestazione anche il maggior importo tra interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei scaduti.

Cass. civ., sez. lavoro, 05/09/2003, n.12999

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Ammazzalorso

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 957  – Gius, 2004, 5, 634

Riferimenti Normativi

CPC art.442  – CPCATT art.149  – L 30/03/1971 n.118 Art.13  – L 11/02/1980 n.18

INVALIDI

In materia di assistenza pubblica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, L. n. 118 del 1971 (che ha escluso dal suo ambito di applicazione «gli invalidi di guerra, del lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi») e 1, L. n. 508 del 1988 (il quale, al comma 4, dispone che «l’indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio», e al comma 5, fa «salva per l’interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole») il mancato godimento di prestazioni – analoghe all’indennità di accompagnamento – per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, è necessario al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento assistenziale, mentre, per converso, il godimento di tali prestazioni non è di per sé causa di estinzione del diritto alla suindicata indennità, né causa d’impedimento alla relativa erogazione, attesa la prevista facoltà di opzione.

Cass. civ., sez. lavoro, 28/08/2003, n.12640

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Gonzales

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 821  –  Gius, 2004, 3, 487

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18  –  L 28/03/1968 n.406  –  L 30/03/1971 n.118 Art.1  –  L 21/11/1988 n.508 Art.1  –  DL 30/01/1971 n.5 Art.2

INVALIDI

La deduzione volta ad escludere il diritto all’indennità di accompagnamento oggetto della domanda giudiziale in ragione della sussistenza dell’incompatibilità prevista dall’art.1, comma 4, L. n. 508 del 1988 (secondo cui «l’indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio») configura non già un’eccezione in senso stretto bensì una mera difesa – attinente a questione di diritto connessa ad un fatto «principale» – in quanto tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e non soggetta al c.d. principio di «non contestazione».

Cass. civ., sez. lavoro, 28/08/2003, n.12640

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Gonzales

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 821  –  Gius, 2004, 3, 487

Riferimenti Normativi

CPC art.415  –  L 11/02/1980 n.18  –  L 28/03/1968 n.406  –  L 21/11/1988 n.508 Art.1

INVALIDI

In materia di assistenza pubblica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, L. n. 118 del 1971 (che ha escluso dal suo ambito di applicazione “gli invalidi di guerra, del lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi”) e 1, L. n. 508 del 1988 (il quale, al comma 4, dispone che “l’indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio”, e al comma 5, fa “salva per l’interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole”) il mancato godimento di prestazioni – analoghe all’indennità di accompagnamento – per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, è necessario al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento assistenziale, mentre, per converso, il godimento di tali prestazioni non è di per sé causa di estinzione del diritto alla suindicata indennità, né causa d’impedimento alla relativa erogazione, attesa la prevista facoltà di opzione.

Cass. civ., sez. lavoro, 28/08/2003, n.12640

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Gonzales

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 821  – Gius, 2004, 3, 487

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18  – L 28/03/1968 n.406  – L 30/03/1971 n.118 Art.1  – L 21/11/1988 n.508 Art.1  – DL 30/01/1971 n.5 Art.2

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Decorrenza)

Nell’ipotesi di istanza di riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità, come pure del diritto alla pensione di invalidità nonché dell’indennità di accompagnamento, una volta che l’invalido abbia fornito la dimostrazione della sussistenza delle patologie legittimanti il beneficio, automaticamente la decorrenza di questo si colloca – in assenza di una diversa data indicata dalle competenti commissioni sanitarie – al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in sede amministrativa, restando a carico della amministrazione debitrice della prestazione l’onere di provare eventualmente una diversa data di insorgenza dello stato inabilitante.

Cass. civ., sez. lavoro, 27/08/2003, n.12564

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Imbrogno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 821  –  Gius, 2004, 3, 487

Riferimenti Normativi

CPCATT art.149  –  L 30/03/1971 n.118  –  L 11/02/1980 n.18 Art.3  –  DPR 21/09/1994 n.698

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Decorrenza)

Nell’ipotesi di istanza di riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità, come pure del diritto alla pensione di invalidità nonché dell’indennità di accompagnamento, una volta che l’invalido abbia fornito la dimostrazione della sussistenza delle patologie legittimanti il beneficio, automaticamente la decorrenza di questo si colloca – in assenza di una diversa data indicata dalle competenti commissioni sanitarie – al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in sede amministrativa, restando a carico della amministrazione debitrice della prestazione l’onere di provare eventualmente una diversa data di insorgenza dello stato inabilitante.

Cass. civ., sez. lavoro, 27/08/2003, n.12564

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Imbrogno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 821  – Gius, 2004, 3, 487

Riferimenti Normativi

CPCATT Art. 149  – L 30/03/1971 n.118  – L 11/02/1980 n.18 Art.3  – DPR 21/09/1994 n.698

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Condizioni Fisiche E Socioeconomiche Per La Concessione)

In tema di assegno mensile di invalidità ex art. 13 L. n. 118 del 1971, l’elevazione al settantaquattro per cento della riduzione della capacità lavorativa introdotta dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 509 del 1988, decorre dalla data di entrata in vigore del D.M. della sanità 5 febbraio 1992 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992 – che ha indicato le percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, non concernendo detta decorrenza l’art. 3, ultimo comma, L. n. 407 del 1990, in virtù del quale gli effetti conseguenti all’attuazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo decorrono dal 1° gennaio 1991; inoltre, in virtù dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 509 del 1988, l’elevazione della riduzione percentuale della capacità di lavoro non incide sui diritti acquisiti da quanti, alla data sopra indicata, già beneficiavano dell’assegno, ovvero avevano ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni, ipotesi quest’ultima alla quale va equiparata, anche in coerenza con i princìpi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209 del 1995, quella in cui l’esistenza dei requisiti sanitari, in base alla percentuale prevista dalla disciplina originaria, sia stata riconosciuta con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del succitato decreto ministeriale, con conseguente spettanza dell’assegno anche qualora la sentenza che accerta il diritto all’assegno sia stata pronunziata successivamente a detta data.

Cass. civ., sez. lavoro, 27/08/2003, n.12563

Parti In Causa

Trovatello C. Ministero del tesoro

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 821  – Gius, 2004, 4, 486

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.13  – DLT 23/11/1988 n.509 Art.9  – L 29/12/1990 n.407 Art.3  – DM 05/02/1992

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Accertamento Amministrativo E Giudiziario)

La disposizione dell’art.149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione – quale espressione di un principio generale di economia processuale nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza – oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati ed invalidi civili ai sensi della legge n. 118 del 1971, di conversione in legge del D.L. n. 5 del 1971, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per la indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, atteso che il giudizio concernente detta indennità, come quelli relativi alle prestazioni assistenziali in genere, ha per oggetto non già l’atto amministrativo di reiezione della domanda, ma l’esistenza del diritto dell’assicurato alla pensione, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione del citato art.149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell’atto amministrativo di reiezione, bensì con riguardo al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria. Tale obbligo non è subordinato ad una richiesta di parte, e nemmeno alla produzione di documenti effettuata dalla parte, essendo invece immanente nella stessa funzione giudicante, e traendo pertanto origine da ogni elemento processuale che delinei la necessità dell’accertamento. Nell’adempimento di detto obbligo il giudice di merito conserva l’insindacabile potere di apprezzare l’idoneità degli elementi prospettati dalla parte o acquisiti di ufficio ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica ed a delineare l’esigenza di conseguenti accertamenti, e, in caso di ritenuta irrilevanza degli indicati elementi, ha l’onere di motivare adeguatamente l’esercizio del potere stesso.

Cass. civ., sez. lavoro, 23/08/2003, n.12408

Parti In Causa

Apruzzi C. Ministero dell’Interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 821  –  Gius, 2004, 4, 486

Riferimenti Normativi

CPCATT art.149  –  L 30/03/1971 n.118  –  L 11/02/1980 n.18  –  DL 30/01/1971 n.5

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Accertamento Amministrativo E Giudiziario)

La disposizione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione – quale espressione di un principio generale di economia processuale nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza – oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati ed invalidi civili ai sensi della legge n. 118 del 1971, di conversione in legge del D.L. n. 5 del 1971, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per la indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, atteso che il giudizio concernente detta indennità, come quelli relativi alle prestazioni assistenziali in genere, ha per oggetto non già l’atto amministrativo di reiezione della domanda, ma l’esistenza del diritto dell’assicurato alla pensione, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione del citato art. 149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell’atto amministrativo di reiezione, bensì con riguardo al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria. Tale obbligo non è subordinato ad una richiesta di parte, e nemmeno alla produzione di documenti effettuata dalla parte, essendo invece immanente nella stessa funzione giudicante, e traendo pertanto origine da ogni elemento processuale che delinei la necessità dell’accertamento. Nell’adempimento di detto obbligo il giudice di merito conserva l’insindacabile potere di apprezzare l’idoneità degli elementi prospettati dalla parte o acquisiti di ufficio ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica ed a delineare l’esigenza di conseguenti accertamenti, e, in caso di ritenuta irrilevanza degli indicati elementi, ha l’onere di motivare adeguatamente l’esercizio del potere stesso.

Cass. civ., sez. lavoro, 23/08/2003, n.12408

Parti In Causa

Apruzzi C. Ministero dell’Interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 821  – Gius, 2004, 4, 486

Riferimenti Normativi

CPCATT Art. 149  – L 30/03/1971 n.118  – L 11/02/1980 n.18  – DL 30/01/1971 n.5

INVALIDI

II trattamento di invalidità, nel caso in cui la soglia invalidante risulti superata nel corso del giudizio, decorre, secondo la regola stabilita dall’art. 18, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, dal primo giorno del mese successivo a quello dell’insorgenza dell’invalidità, e non immediatamente dal momento dell’insorgenza del requisito sanitario.

Cass. civ., sez. lavoro, 21/08/2003, n.12303

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Zivoli

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 822  – Gius, 2004, 4, 485

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.12  – DPR 27/04/1968 n.488 Art.18  – DPR 21/09/1994 n.698 Art.5

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Revoca)

In caso di contestazione in giudizio della revoca del trattamento assistenziale per ragioni inerenti al requisito sanitario in materia di invalidità civile, deve ritenersi passivamente legittimato il Ministero dell’interno, unico soggetto al quale apparteneva il potere di concessione del beneficio assistenziale, e ciò specificamente per i provvedimenti emessi prima del 7 gennaio 1995, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 698 del 1994, che ha riconfigurato poteri e legittimazioni in materia di minorazioni civili.

Cass. civ., sez. lavoro, 21/08/2003, n.12303

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Zivoli

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 786  – Gius, 2004, 4, 485

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.19  – DPR 21/09/1994 n.698  – L 30/04/1969 n.153 Art.6

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Accertamento Amministrativo E Giudiziario)

Anche nell’ipotesi in cui il deposito del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio Comunale, avvenga oltre il termine di quindici giorni dalla notifica, in violazione dell’art. 4, L. 21 luglio 2000, n. 205, è inammissibile il ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento.

Cass. civ., sez. lavoro, 21/08/2003, n.12303

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Zivoli

Fonte

CED Cassazione, 2003

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.12  – DPR 21/09/1994 n.698 Art.5

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità

Il giudice di merito, cui l’attore abbia richiesto, nei confronti del Ministero dell’interno, il riconoscimento del diritto alla pensione d’inabilità (art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118) può invece riconoscere la spettanza dell’assegno d’invalidità, potendo tale minore beneficio ritenersi compreso per implicito in quello maggiore espressamente domandato, stante l’irrilevanza, sotto tale profilo, del fatto (spiegabile con il rilievo che la pensione d’inabilità presuppone una totale incapacità lavorativa) che solo per l’assegno d’invalidità detta legge (art. 13) preveda la condizione d’incollocazione al lavoro e la revocabilità del beneficio in ipotesi di mancato accesso, da parte degli invalidi, a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche.

Cass. civ., sez. lavoro, 20/08/2003, n.12266

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Sterpetti

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 822  – Gius, 2004, 4, 485

Riferimenti Normativi

CPC Art. 112  – L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 30/03/1971 n.118 Art.13

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Condizioni Fisiche E Socioeconomiche Per La Concessione)

Ai fini della declaratoria del diritto alla percezione della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 12 della legge n. 118 del 1971, il giudice deve verificare anche la sussistenza del requisito economico e il mancato accertamento di tale requisito, che è elemento costitutivo del diritto fatto valere, è deducibile per la prima volta in sede di legittimità, salvo l’operare del giudicato interno, che è escluso quando, come nella fattispecie, la pensione di inabilità è stata riconosciuta solo in sede di appello.

Cass. civ., sez. lavoro, 20/08/2003, n.12266

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Sterpetti

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 822  – Gius, 2004, 4, 485

Riferimenti Normativi

CPC Art. 112  – CPC Art. 360  – L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 30/03/1971 n.118 Art.13

INVALIDI

Con riguardo alla decorrenza delle prestazioni assistenziali, pur essendo la domanda amministrativa il presupposto per il riconoscimento del beneficio assistenziale, la decorrenza dello stesso può anche verificarsi da data successiva alla proposizione della domanda, qualora il requisito sanitario maturi successivamente, non contrastando tale soluzione con alcun principio costituzionale.

Cass. civ., sez. lavoro, 09/08/2003, n.12041

Parti In Causa

Lo Manto C. Ministero dell’Interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 822  –  Gius, 2004, 3, 324

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.3

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità

Tra i lavoratori domestici (per i quali l’iscrizione al collocamento non è esclusa ma neanche obbligatoria), che possono dimostrare il loro stato di incollocazione al lavoro, richiesto ai fini del diritto all’assegno di invalidità civile e da intendersi quale stato di non occupazione e di mancata attività lavorativa, con gli ordinari mezzi di prova, non rientra chi svolga solo attività di casalinga, come tale non riconducibile tra i lavoratori subordinati addetti ai servizi familiari.

Cass. civ., sez. lavoro, 09/08/2003, n.12036

Parti In Causa

Prinari C. Ministero dell’Interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 821  – Gius, 2004, 3, 324

Riferimenti Normativi

L 02/04/1968 n.482  – L 30/03/1971 n.118 Art.13

PROCEDIMENTO CIVILEDomande: (Interpretazione)

Il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell’ambito dell’”error in procedendo”; in tale ipotesi, ove si assuma che la interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato l’omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta e non venuta meno in forza del successivo atto di costituzione avverso l’appello della controparte, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, rilevato, quanto alla decorrenza della indennità di accompagnamento riconosciuta dal primo giudice, il contrasto tra le conclusioni formulate dall’appellante principale nell’atto di appello e nella memoria di costituzione avverso l’appello incidentale, aveva ritenuto che l’appellante principale avesse voluto mantenere ferme le statuizioni del primo giudice; la S.C. ha invece desunto dalla circostanza che la richiesta di conferma della decisione di primo grado era stata formulata dall’appellante principale solo nell’atto di costituzione avverso l’appello incidentale e nell’ambito di un atto diretto esclusivamente a contrastare questo appello, che la richiesta di conferma della sentenza dovesse essere limitata ai capi della sentenza oggetto dell’impugnazione incidentale, ferma restando la richiesta avanzata con l’impugnazione principale.

Cass. civ., sez. lavoro, 08/08/2003, n.12022

Parti In Causa

Petrucci C. Ministero dell’Interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 824  –  Gius, 2004, 3, 388

Riferimenti Normativi

CPC art.112  –  CPC art.360  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili  – Pensione: Di Inabilità

In tema di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 118 del 1971, i requisiti socio-economici (tra questi, il requisito reddituale) integrano elementi costitutivi del diritto fatto valere dall’interessato, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato interno, formatosi ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario e per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita in ordine alla sussistenza degli altri requisiti.

Cass. civ., sez. lavoro, 07/08/2003, n.11914

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Cacciotti

Fonte

CED Cassazione, 2003  – Arch. Civ., 2004, 821  – Gius, 2004, 3, 323

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 29/12/1990 n.407 Art.3  – DM 31/10/1992 n.553

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

La pensione di invalidità civile di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, non può essere riconosciuta a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età – o che, comunque, ne abbia fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età -, come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per invalidità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dall’art. 8 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma secondo, della legge 21 marzo 1988, n. 93, autenticamente interpretato dall’art. 13, comma terzo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 – disposizione che ha anche superato lo scrutinio di costituzionalità (sent. n. 454 del 1992 della Corte Costituzionale) -, il diritto alla pensione sociale cosiddetta sostitutiva spetta, alle più favorevoli condizioni reddituali previste per il conseguimento delle prestazioni erogate agli invalidi civili dal Ministero dell’interno, al mutilato o all’invalido civile che sia stato riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, soltanto se entro il 7 febbraio 1988, termine ultimo di vigenza del D.L. 9 dicembre 1987, n. 495, non convertito, e, quindi, decaduto, sia stato adottato da parte dell’I.N.P.S. il provvedimento di liquidazione della pensione.

Cass. civ., sez. lavoro, 05/08/2003, n.11812

Parti In Causa

Cerra C. INPS

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 822  – Gius, 2004, 3, 323

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 30/03/1971 n.118 Art.13  – L 21/03/1988 n.93 Art.1  – DL 09/12/1987 n.495  – DLT 23/11/1988 n.509 Art.8  – L 30/12/1991 n.412 Art.13

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

L’indennità di frequenza, prevista per i minori invalidi dall’art.1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è diversa, per presupposti e funzione (oltre che per la misura), dalla indennità di accompagnamento prevista dall’art.1, comma secondo, della legge 11 febbraio 1980, n. 18; in particolare, le due situazioni di minorazione fisica (difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età; perdita auditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.200 e 2.000 hertz), descritte dall’art.1, comma 1, della legge n. 289 del 1990 ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di frequenza per i minori invalidi, sono previste in forma alternativa, e pertanto ognuna delle predette forme di minorazione – pur nella contestuale necessità della frequenza e del limite di reddito, fatti che, con l’indicata minorazione fisica, sono elementi costitutivi dell’indennità – è, di per sé sola, autosufficiente fondamento del diritto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in presenza di un accertamento tecnico che aveva riconosciuto l’esistenza di una grave ipoacusia neurosensoriale sinistra e con motivazione carente, aveva rigettato la domanda di riconoscimento della indennità di frequenza, espressamente fondata sulla grave ipoacusia comportante una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.200 e 2.000 hertz, ritenendo il minore autosufficiente).

Cass. civ., sez. lavoro, 29/07/2003, n.11678

Parti In Causa

De Giorgi C. Ministero dell’Interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 678  –  Gius, 2004, 2, 167

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  L 11/10/1990 n.289 Art.1

INVALIDI

Nel giudizio in materia di accertamento dell’indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 1980, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, affinché sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte.

Cass. civ., sez. lavoro, 15/07/2003, n.11054

Parti In Causa

Ministero del Tesoro C. Musumeci

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 678  –  Gius, 2004, 1, 26

Riferimenti Normativi

CPC art.360  –  L 11/02/1980 n.18

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

L’ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall’Inps in sostituzione della pensione d’inabilità erogata dal ministero dell’interno ha, in applicazione dell’art. 19 L. n. 118 del 1971, carattere automatico e prescinde pertanto dall’accertamento, da parte di detto istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell’assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale, alle condizioni di maggior favore già accertate, anche per quanto riguarda l’esclusione della rendita Inail dall’ammontare del reddito massimo compatibile; tuttavia, ai sensi dell’art. 12, penultimo comma, L. n. 118 del 1971, la pensione sociale sostitutiva – al pari di quanto previsto per la pensione di inabilità precedentemente in godimento – deve essere ridotta in misura pari all’ammontare della rendita Inail percepita.

Cass. civ., sez. lavoro, 05/07/2003, n.10633

Parti In Causa

Rubini C. Inps

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 678  – Gius, 2004, 1, 68

Riferimenti Normativi

L 30/04/1969 n.153 Art.26  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 30/03/1971 n.118 Art.19

INVALIDI

Le condizioni previste dall’art.1 L. n. 18 del 1980 (nel testo modificato dall’art.1, 2° comma, L. n. 508 del 1988) per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità; tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l’art.6 D.Lgs. n. 509 del 1988 (che ha aggiunto il 3° comma, all’art.2 L. n. 118 del 1971), lungi dal configurare un’autonoma ipotesi di attribuzione dell’indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi – in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall’art.2, 2° comma, L. n. 118 del 1971 nel testo originario – non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, senza che possano rilevare valutazioni per fasce d’età – con la conseguenza di escludere l’indennità quando il soggetto abbia raggiunto una fascia di età avanzata o di decrepitezza tale che funzioni e compiti vengano meno quasi del tutto – giacché anche le persistenti difficoltà a compiere le residue funzioni (per quanto ridotte esse siano) legittima il riconoscimento della suddetta indennità.

Cass. civ., sez. lavoro, 27/06/2003, n.10281

Parti In Causa

Ministero dell’Economia e delle Finanze C. Sorrenti

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 547  –  Gius, 2003, 24, 2772

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  DLT 23/11/1988 n.509 Art.6  –  L 21/11/1988 n.508 Art.1

INVALIDI

Le condizioni previste dall’art. 1 L. n. 18 del 1980 (nel testo modificato dall’art. 1, 2° comma, L. n. 508 del 1988) per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità; tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l’art. 6 D.Lgs. n. 509 del 1988 (che ha aggiunto il 3° comma, all’art. 2 L. n. 118 del 1971), lungi dal configurare un’autonoma ipotesi di attribuzione dell’indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi – in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall’art. 2, 2° comma, L. n. 118 del 1971 nel testo originario – non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, senza che possano rilevare valutazioni per fasce d’età – con la conseguenza di escludere l’indennità quando il soggetto abbia raggiunto una fascia di età avanzata o di decrepitezza tale che funzioni e compiti vengano meno quasi del tutto – giacché anche le persistenti difficoltà a compiere le residue funzioni (per quanto ridotte esse siano) legittima il riconoscimento della suddetta indennità.

Cass. civ., sez. lavoro, 27/06/2003, n.10281

Parti In Causa

Ministero dell’Economia e delle Finanze C. Sorrenti

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 547  – Gius, 2003, 24, 2772

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  – L 11/02/1980 n.18 Art.1  – DLT 23/11/1988 n.509 Art.6  – L 21/11/1988 n.508 Art.1

INVALIDI

PREVIDENZA SOCIALE Invalidi Civili

Le condizioni previste dalla legge per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento agli ultrasessantacinquenni consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare, oppure (secondo l’art.2 legge n. 118 del 1971, introdotto dall’art.6 D.Lgs. n. 509 del 1988) nelle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, senza che la considerazione di detti compiti e funzioni, possa condurre ad una valutazione per fasce di età, con la conseguenza di escludere l’indennità quando il soggetto abbia raggiunto, una fascia di età avanzata tale che funzioni e compiti vengano meno quasi del tutto, giacché anche le persistenti difficoltà a compiere le residue funzioni (per quanto ridotte esse siano) legittima il riconoscimento della suddetta indennità e senza che la patologia cronica, generalmente correlata all’età avanzata, possa ritenersi meno grave di quella acuta, posto che è proprio la forma acuta ad essere, se mai, maggiormente suscettibile di scomparire o attenuarsi, mentre la cronicizzazione indica generalmente una fase di non possibile o poco probabile regredibilità.

Cass. civ., sez. lavoro, 07/06/2003, n.9147

Parti In Causa

Ministero del tesoro C. Cardillo

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 547  –  Gius, 2003, 23, 2643

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  DLT 23/11/1988 n.509 Art.6

INVALIDI

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

Le condizioni previste dalla legge per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento agli ultrasessantacinquenni consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare, oppure (secondo l’art. 2 legge n. 118 del 1971, introdotto dall’art. 6 D.Lgs. n. 509 del 1988) nelle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, senza che la considerazione di detti compiti e funzioni, possa condurre ad una valutazione per fasce di età, con la conseguenza di escludere l’indennità quando il soggetto abbia raggiunto, una fascia di età avanzata tale che funzioni e compiti vengano meno quasi del tutto, giacché anche le persistenti difficoltà a compiere le residue funzioni (per quanto ridotte esse siano) legittima il riconoscimento della suddetta indennità e senza che la patologia cronica, generalmente correlata all’età avanzata, possa ritenersi meno grave di quella acuta, posto che è proprio la forma acuta ad essere, se mai, maggiormente suscettibile di scomparire o attenuarsi, mentre la cronicizzazione indica generalmente una fase di non possibile o poco probabile regredibilità.

Cass. civ., sez. lavoro, 07/06/2003, n.9147

Parti In Causa

Ministero del tesoro C. Cardillo

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 547  – Gius, 2003, 23, 2643

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  – L 11/02/1980 n.18 Art.1  – DLT 23/11/1988 n.509 Art.6

INVALIDI

In tema di provvidenze per gli invalidi civili, la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l’individuo inabile al 100% ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto all’indennità di accompagnamento (di cui all’art.1 della legge n. 18 del 1980 e all’art.1 della legge n. 508 del 1988) finché l’evento letale sia “certus an” ma “incertus quando”, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un’assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti. L’indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, tanto che la “continua assistenza” risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali l’alimentazione, la pulizia personale, la vestizione) ma a fronteggiare un’emergenza terapeutica.

Cass. civ., sez. lavoro, 10/05/2003, n.7179

Parti In Causa

Pascazio C. Ministero dell’interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 377  –  Gius, 2003, 19, 2105  –  Lavoro nella Giur., 2003, 1069

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  L 21/11/1988 n.508 Art.1  –  L 21/11/1988 n.508 Art.2

PENSIONIAssegni Di Accompagnamento

La presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l’individuo inabile al 100% ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto all’indennità di accompagnamento (di cui all’articolo 1 della legge n. 18 del 1980 e all’articolo 1 della legge n. 508 del 1988) finché l’evento letale sia certus an ma incertus quando, non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un’assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti. L’indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, tanto che la “continua assistenza” risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali l’alimentazione, la pulizia personale, la vestizione e la svestizione), ma a fronteggiare una emergenza terapeutica.

Cass. civ., sez. lavoro, 10/05/2003, n.7179

Parti In Causa

Pascazio C. Ministero dell’interno

Fonte

Guida al Diritto, 2003, 24, 56

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  L 21/11/1988 n.508 Art.1

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Procedimento: (Costituzione In Giudizio)

Nel rito del lavoro, il difetto di specifica contestazione da parte del convenuto dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda preclude la contestazione dei medesimi fatti nel giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale, in tema di prestazioni assistenziali, si deduceva la mancanza del requisito socio-economico, rilevando che nei giudizi di merito era stato posta in discussione solo l’esistenza del requisito sanitario).

Cass. civ., sez. lavoro, 08/05/2003, n.7026

Parti In Causa

Carroccia C. Ministero dell’interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 392  – Gius, 2003, 19, 2153

Riferimenti Normativi

CPC Art. 416  – CPC Art. 442  – L 30/03/1971 n.118 Art.13

PREVIDENZA SOCIALEPrescrizioni E Decadenze  – Rivalutazione Monetaria

Il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive, come il credito relativo a qualunque somma non sia stata posta in riscossione in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l’effetto interruttivo di cui all’art. 2944 c.c., salvo che il “solvens” non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.

Cass. civ., sez. lavoro, 08/05/2003, n.7030

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Ruggiero

Fonte

CED Cassazione, 2003 Arch. Civ., 2004, 408 Gius, 2003, 19, 2150

Riferimenti Normativi

CC Art. 2944  – CC Art. 2946  – CC Art. 2948  – CPC Art. 429  – CPC Art. 442  – L 30/03/1971 n.118  – RDL 04/10/1935 n.1827 Art.129  – L 06/04/1936 n.1155

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Di Invalidità: Condizioni Fisiche E Socioeconomiche Per La Concessione)

In relazione al riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità previsto dall’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, la parte ricorrente può far riferimento quale requisito medico-legale alla riduzione della capacità lavorativa nella misura di almeno due terzi (originariamente fissata dalla legge), quale disciplina vigente al momento della presentazione della domanda amministrativa per la concessione dell’assegno di invalidità, soltanto se l’invalidità iniziale o gli aggravamenti verificatisi nel corso del giudizio di merito abbiano raggiunto tale soglia prima dell’entrata in vigore della elevazione del limite minimo di riduzione della capacità lavorativa rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno al 74 per cento, disposto dall’art. 9 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 5 febbraio 1992 del Ministero della sanità sulla classificazione e sui criteri di valutazione delle accertate patologie); qualora la patologia iniziale non abbia raggiunto la percentuale originariamente prevista, e gli aggravamenti si siano verificati successivamente al 5 febbraio 1992, essi potranno portare al conseguimento del richiesto beneficio solo se idonei a comprovare una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74 per cento.

Cass. civ., sez. lavoro, 24/04/2003, n.6528

Parti In Causa

Conte C. Ministero dell’Interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 271  – Gius, 2003, 18, 1959

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.13  – DLT 23/11/1988 n.509 Art.9  – DM 05/02/1992

CASSAZIONE CIVILEQuestioni Nuove In Cassazione

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d’ufficio (nella specie, la suprema corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale veniva dedotta l’inidoneità della patologia riscontrata ad eliminare la capacità di deambulazione e a determinare quindi una delle condizioni previste, in via alternativa, per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, sulla base del rilievo che l’amministrazione convenuta, in appello, si era limitata a contestare l’applicabilità dell’istituto della indennità di accompagnamento e la decorrenza della prestazione).

Cass. civ., sez. III, 23/04/2003, n.6449

Parti In Causa

Soc. La Commerciale C. Bortolini e altri

Fonte

Mass. Giur. It., 2003

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1

CASSAZIONE CIVILEQuestioni Nuove In Cassazione

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d’ufficio (nella specie, la suprema corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale veniva dedotta l’inidoneità della patologia riscontrata ad eliminare la capacità di deambulazione e a determinare quindi una delle condizioni previste, in via alternativa, per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, sulla base del rilievo che l’amministrazione convenuta, in appello, si era limitata a contestare l’applicabilità dell’istituto della indennità di accompagnamento e la decorrenza della prestazione).

Cass. civ., sez. III, 23/04/2003, n.6449

Parti In Causa

Soc. La Commerciale C. Bortolini e altri

Fonte

Mass. Giur. It., 2003

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

In ordine ai presupposti per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all’aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che sia necessario al soggetto compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell’aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva. (In applicazione di questo principio di diritto, la S.C. ha cassato per difetto di motivazione la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto insussistente la necessità di assistenza permanente in favore del soggetto richiedente, non in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità fisiologiche , e come tale, ad avviso del giudice di merito, bisognoso di assistenza non continua ma “occasionale”).

Cass. civ., sez. lavoro, 11/04/2003, n.5784

Parti In Causa

Bagedda C. Ministero del tesoro

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 270  –  Gius, 2003, 16-17, 1818

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18  –  L 21/11/1988 n.508

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

In tema di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, qualora i requisiti condizionanti l’attribuzione del diritto alla prestazione assistenziale vengano ad esistenza in epoca successiva alla richiesta formulata in sede amministrativa, il giudice del merito ha il dovere di indicare il termine iniziale nel quale sono venuti in essere, al fine di stabilire la decorrenza del diritto.

Cass. civ., sez. lavoro, 10/04/2003, n.5691

Parti In Causa

Quartarone C. Ministero del tesoro

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 270  –  Gius, 2003, 16-17, 1818

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.3

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, esclusa la legittimazione passiva della Regione (Corte Costituzionale sent. n. 156 del 1996), la nuova legittimazione passiva davanti al giudice ordinario attribuita al Ministero dell’interno e, in via eventuale, anche al Ministero del tesoro ai sensi degli artt. 3 e 6 del regolamento contenuto nel D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 e art.37 della successiva legge 23 dicembre 1998 n. 448 presuppone il preventivo accertamento della non anteriorità della visita sanitaria o della mancata convocazione per la visita sanitaria in via amministrativa, rispetto all’entrata in vigore (7 gennaio 1995) del citato regolamento D.P.R. n. 698 del 1994 e comporta che l’interessato, soltanto ove non sia accertata tale non anteriorità, e abbia richiesto l’accertamento dello “status” di invalido con efficacia di giudicato deve chiamare in giudizio davanti al giudice ordinario non soltanto il Ministero dell’interno, ma anche il Ministero del tesoro, permanendo altrimenti la legittimazione in via esclusiva del Ministero dell’interno sia per l’accertamento del requisito sanitario che per l’accertamento dei requisiti ulteriori per la concessione del beneficio.

Cass. civ., sez. lavoro, 22/03/2003, n.4221

Parti In Causa

Piana C. Ministero dell’interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 97  –  Gius, 2003, 14, 1561

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.22  –  DL 30/01/1971 n.5  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  L 30/03/1971 n.118 Art.15  –  L 30/03/1971 n.118 Art.1  –  L 24/12/1993 n.537 Art.11  –  DPR 21/09/1994 n.698 Art.3  –  L 23/12/1998 n.448 Art.37

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, esclusa la legittimazione passiva della Regione (Corte Costituzionale sent. n. 156 del 1996), la nuova legittimazione passiva davanti al giudice ordinario attribuita al Ministero dell’interno e, in via eventuale, anche al Ministero del tesoro ai sensi degli artt. 3 e 6 del regolamento contenuto nel D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 e art. 37 della successiva legge 23 dicembre 1998 n. 448 presuppone il preventivo accertamento della non anteriorità della visita sanitaria o della mancata convocazione per la visita sanitaria in via amministrativa, rispetto all’entrata in vigore (7 gennaio 1995) del citato regolamento D.P.R. n. 698 del 1994 e comporta che l’interessato, soltanto ove non sia accertata tale non anteriorità, e abbia richiesto l’accertamento dello “status” di invalido con efficacia di giudicato deve chiamare in giudizio davanti al giudice ordinario non soltanto il Ministero dell’interno, ma anche il Ministero del tesoro, permanendo altrimenti la legittimazione in via esclusiva del Ministero dell’interno sia per l’accertamento del requisito sanitario che per l’accertamento dei requisiti ulteriori per la concessione del beneficio.

Cass. civ., sez. lavoro, 22/03/2003, n.4221

Parti In Causa

Piana C. Ministero dell’interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 97  – Gius, 2003, 14, 1561

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.22  – DL 30/01/1971 n.5  – L 11/02/1980 n.18 Art.1  – L 30/03/1971 n.118 Art.15  – L 30/03/1971 n.118 Art.1  – L 24/12/1993 n.537 Art.11  – DPR 21/09/1994 n.698 Art.3  – L 23/12/1998 n.448 Art.37

PROCEDIMENTO CIVILESospensione Del Processo (Necessaria)

La sospensione del giudizio civile ex art.295 c.p.c. è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un’espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Ne consegue che, nell’ipotesi di un procedimento diretto al riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento sul presupposto di un’accertata patologia psichica, instaurato dall’interessato personalmente e non tramite il legale rappresentante – non essendo intervenuto alcun provvedimento di interdizione o di inabilitazione -, non è applicabile il citato art.295 c.p.c. al fine di ottenere l’accertamento, in via pregiudiziale, della legale privazione dell’incapacità di agire dell’attore, non essendovi alcuna pregiudizialità sul piano logico-giuridico tra il procedimento di cui agli artt. 712 c.p.c. e segg. e il procedimento in argomento.

Cass. civ., sez. lavoro, 06/03/2003, n.3361

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Fileti

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 128  –  Gius, 2003, 13, 1483

Riferimenti Normativi

CPC art.295  –  CPC art.712  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Procedimento: Legittimazione Attiva E Passiva

Ai sensi dell’art.37, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora, Ministero dell’economia e delle finanze) è legittimato passivamente nei giudizi relativi ai verbali emessi dalle Commissioni mediche di verifica, finalizzati all’accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca delle relative prestazioni assistenziali adottati dallo stesso Ministero.

Cass. civ., sez. lavoro, 03/03/2003, n.3140

Parti In Causa

Ministero del Tesoro C. Parisi

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 125  –  Gius, 2003, 13, 1429

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18  –  L 23/12/1998 n.448 Art.37

INVALIDI

Nelle controversie aventi ad oggetto l’indennità di accompagnamento a favore degli invalidi non autosufficienti, il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione assistenziale – va acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un’accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l’esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili a far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso.

Cass. civ., sez. lavoro, 01/03/2003, n.3062

Parti In Causa

Oltremonte C. Ministero dell’interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2004, 125  –  Gius, 2003, 13, 1429

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.1

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

La pensione sociale di cui gode l’invalido civile totale ultrasessantacinquenne non ha natura autonoma, ma costituisce una prestazione sostitutiva della pensione di invalidità civile per inabilità totale della quale godeva in precedenza l’invalido, per avvenuto superamento del sessantacinquesimo anno d’età; ad essa pertanto, per ragioni di ragionevolezza e di uguaglianza previsti dall’art. 3 Cost. si applica la stessa disciplina della prestazione sostituita, con la conseguenza che la pensione sociale in favore di ultrasessantacinquenne già titolare di pensione di inabilità totale è compatibile con la rendita I.N.A.I.L. ai fini del calcolo del limite di reddito previsto per la pensione di invalidità civile dall’art. 14-septies, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, diversamente dalla pensione sociale erogata in favore di soggetto in precedenza non titolare della pensione di invalidità.

Cass. civ., sez. lavoro, 01/03/2003, n.3058

Parti In Causa

INPS C. Chiara

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 125  – Gius, 2003, 13, 1472

Riferimenti Normativi

COST Art. 3  – L 30/04/1969 n.153 Art.26  – L 29/02/1980 n.33  – L 30/03/1971 n.118 Art.19  – DL 30/12/1979 n.663 Art.14/septies

PREVIDENZA SOCIALEMalattia, Assicurazione E Assistenza: (Indennità)

La situazione di inabilità (impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, ovvero necessità di assistenza continua per l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani di vita) prevista per l’attribuzione dell’indennità “di accompagnamento” (art.1 della legge n. 18 del 1980) può configurarsi anche in riferimento ad un minore in tenera età, purché si accerti che egli richieda un’assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, di quella necessaria per un bambino sano della stessa età; i presupposti stabiliti per l’attribuzione di questa indennità non sono stati modificati a seguito della sent. n. 467 del 2002 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.1, comma terzo, della legge n. 289 del 1990, nella parte in cui non prevedeva l’attribuzione dell’indennità di frequenza ai minori, mutilati o invalidi civili, che frequentano l’asilo nido, essendo quest’ultima indennità diversa e non equiparabile a quella di accompagnamento.

Cass. civ., sez. lavoro, 20/02/2003, n.2523

Parti In Causa

Bucci C. Ministero dell’interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2003, 1364

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  DLT 23/11/1988 n.509 Art.6  –  L 11/10/1990 n.289 Art.1

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

Ai fini del diritto all’indennità di accompagnamento rileva esclusivamente il requisito sanitario di cui all’art.1, L. 18 del 1980 e non è di ostacolo al riconoscimento del diritto la condizione del mancato ricovero dell’inabile in istituti a carico dell’erario. Tale circostanza è, infatti, esterna alla struttura del diritto, e ad essa semplicemente consegue la mancata erogazione dell’indennità per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato e non abbisogni dell’accompagnatore.

App. Ancona, sez. lavoro, 20/02/2003

Parti In Causa

Inps C. Tabucci

Fonte

Lavoro nella Giur., 2004, 65, nota di CURTI

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.1

PREVIDENZA SOCIALEMalattia, Assicurazione E Assistenza: (Indennità)

La situazione di inabilità (impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, ovvero necessità di assistenza continua per l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani di vita) prevista per l’attribuzione dell’indennità “di accompagnamento” (art. 1 della legge n. 18 del 1980) può configurarsi anche in riferimento ad un minore in tenera età, purché si accerti che egli richieda un’assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, di quella necessaria per un bambino sano della stessa età; i presupposti stabiliti per l’attribuzione di questa indennità non sono stati modificati a seguito della sent. n. 467 del 2002 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma terzo, della legge n. 289 del 1990, nella parte in cui non prevedeva l’attribuzione dell’indennità di frequenza ai minori, mutilati o invalidi civili, che frequentano l’asilo nido, essendo quest’ultima indennità diversa e non equiparabile a quella di accompagnamento.

Cass. civ., sez. lavoro, 20/02/2003, n.2523

Parti In Causa

Bucci C. Ministero dell’interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2003, 1364

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  – L 11/02/1980 n.18 Art.1  – DLT 23/11/1988 n.509 Art.6  – L 11/10/1990 n.289 Art.1

CASSAZIONE CIVILERicorso: (Motivi), In Genere

I motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d’ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale veniva dedotta l’inidoneità della patologia riscontrata ad eliminare la capacità di deambulazione e a determinare quindi una delle condizioni previste, in via alternativa, per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, sulla base del rilievo che l’Amministrazione convenuta in appello si era limitata a contestare l’applicabilità dell’istituto dell’indennità di accompagnamento e la decorrenza della prestazione).

Cass. civ., sez. lavoro, 29/01/2003, n.1377

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Vallone

Fonte

Mass. Giur. It., 2003, 143  –  Arch. Civ., 2003, 1164  –  Arch. Civ., 2003, 1216  –  Gius, 2003, 11, 1191

Riferimenti Normativi

CPC Art.360  –  L 30/03/1971 n.118 Art.2  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

In tema di provvidenze per gli invalidi civili, l’art.1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, prevedendo, ai fini dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento, i requisiti dell’impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua pei inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l’attribuzione del beneficio e l’accertamento in ordine alla sussistenza di siffatta necessità diviene indispensabile solo quando la condizione invalidante sia tale da determinare la detta inidoneità, mentre, quando le apposite commissioni sanitarie previste dagli artt. 7 e segg. della legge 30 marzo 1971, n. 118, abbiano accertato che il soggetto protetto si trovi nell’impossibilità di deambulare senza permanente aiuto di accompagnatore, tanto è sufficiente per l’erogazione dell’indennità, essendo siffatta condizione dell’invalido, anche se minore, rispondente, per sue caratteristiche e peculiarità, ad una presunzione legale “iuris et de iure” di necessità del sostegno economico derivante dall’indennità stessa. Ne consegue che al minore riconosciuto “non deambulante” compete l’indennità di accompagnamento.

Cass. civ., sez. lavoro, 29/01/2003, n.1377

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Vallone

Fonte

Mass. Giur. It., 2003, 143  –  Arch. Civ., 2003, 1164  –  Arch. Civ., 2003, 1247  –  Gius, 2003, 11, 1167

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 30/03/1971 n.118 Art.7  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1

Giurisprudenza Correlata: Conforme

Cass. civ. sez. lavoro, 27/01/1994, 817

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

La situazione di inabilità (impossibilita di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18 del 1980, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali, abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni 18, non pone un limite minimo di età e che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le loro condizioni patologiche, la necessità di un assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano.

Cass. civ., sez. lavoro, 29/01/2003, n.1377

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Vallone

Fonte

Mass. Giur. It., 2003, 143  –  Arch. Civ., 2003, 1164  –  Arch. Civ., 2003, 1247  –  Gius, 2003, 11, 2003  –  Ragiusan, 2004, 239/240, 358

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1

CASSAZIONE CIVILERicorso: (Motivi), In Genere

I motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d’ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale veniva dedotta l’inidoneità della patologia riscontrata ad eliminare la capacità di deambulazione e a determinare quindi una delle condizioni previste, in via alternativa, per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, sulla base del rilievo che l’Amministrazione convenuta in appello si era limitata a contestare l’applicabilità dell’istituto dell’indennità di accompagnamento e la decorrenza della prestazione).

Cass. civ., sez. lavoro, 29/01/2003, n.1377

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Vallone

Fonte

Mass. Giur. It., 2003, 143  –  Arch. Civ., 2003, 1164  –  Arch. Civ., 2003, 1216  –  Gius, 2003, 11, 1191

Riferimenti Normativi

CPC art.360  –  L 30/03/1971 n.118 Art.2  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

In tema di provvidenze per gli invalidi civili, l’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, prevedendo, ai fini dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento, i requisiti dell’impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua pei inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l’attribuzione del beneficio e l’accertamento in ordine alla sussistenza di siffatta necessità diviene indispensabile solo quando la condizione invalidante sia tale da determinare la detta inidoneità, mentre, quando le apposite commissioni sanitarie previste dagli artt. 7 e segg. della legge 30 marzo 1971, n. 118, abbiano accertato che il soggetto protetto si trovi nell’impossibilità di deambulare senza permanente aiuto di accompagnatore, tanto è sufficiente per l’erogazione dell’indennità, essendo siffatta condizione dell’invalido, anche se minore, rispondente, per sue caratteristiche e peculiarità, ad una presunzione legale “iuris et de iure” di necessità del sostegno economico derivante dall’indennità stessa. Ne consegue che al minore riconosciuto “non deambulante” compete l’indennità di accompagnamento.

Cass. civ., sez. lavoro, 29/01/2003, n.1377

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Vallone

Fonte

Mass. Giur. It., 2003, 143  – Arch. Civ., 2003, 1164  – Arch. Civ., 2003, 1247  – Gius, 2003, 11, 1167

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  – L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 30/03/1971 n.118 Art.7  – L 11/02/1980 n.18 Art.1

Giurisprudenza Correlata: Conforme

Cass. civ. sez. lavoro, 27/01/1994, 817

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

La situazione di inabilità (impossibilita di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18 del 1980, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali, abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni 18, non pone un limite minimo di età e che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le loro condizioni patologiche, la necessità di un assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano.

Cass. civ., sez. lavoro, 29/01/2003, n.1377

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Vallone

Fonte

Mass. Giur. It., 2003, 143  – Arch. Civ., 2003, 1164  – Arch. Civ., 2003, 1247  – Gius, 2003, 11, 2003  – Ragiusan, 2004, 239/240, 358

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  – L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 11/02/1980 n.18 Art.1

INVALIDI

In materia di diritto all’assegno mensile di invalidità, per gli invalidi infracinquantacinquenni, deve ritenersi incollocato al lavoro non già l’invalido che sia disoccupato o non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche, a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessaria, in questo caso, l’esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione, anche perché è possibile inoltrare la domanda all’ufficio del lavoro senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni sanitarie. Nell’ipotesi di invalido che abbia superato i 55 anni (ma non i 65) e che non ha più diritto ad essere iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, invece, il requisito della incollocazione al lavoro coincide con uno stato di effettiva disoccupazione, che deve essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Cass. civ., sez. lavoro, 24/01/2003, n.1096

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Puca

Fonte

Mass. Giur. It., 2003, 113  – Arch. Civ., 2003, 1247  – Gius, 2003, 10, 1042

Riferimenti Normativi

CC Art. 2697  – L 02/04/1968 n.482  – L 30/03/1971 n.118 Art.13  – L 12/03/1999 n.68

INVALIDI

Lo stato di incollocazione al lavoro, così come il requisito socio economico, la cui dimostrazione è necessaria ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali di cui alla legge n. 118 del 1971, non possono essere provati in sede processuale sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 4 della legge n. 15 del 1968, la quale ha attitudine certificativa e probatoria, fino a prova contraria, nei confronti della Pubblica Amministrazione e nei procedimenti amministrativi, ma, in difetto di diversa specifica previsione di legge, non ha valore probatorio nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell’onere della prova.

Cass. civ., sez. lavoro, 24/01/2003, n.1096

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Puca

Fonte

Mass. Giur. It., 2003, 113  – Arch. Civ., 2003, 1247  – Gius, 2003, 10, 1042

Riferimenti Normativi

CC Art. 2697  – L 30/03/1971 n.118 Art.13  – L 04/01/1968 n.15

Giurisprudenza Correlata: Conforme

Cass. civ. sez. lavoro, 08/04/2002, 4995

PENSIONIAssegni Di Accompagnamento

L’art.1 della legge n. 18 del 1980 prevede la concessione dell’indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche e psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971, dei quali sia accertata l’impossibilita di deambulazione senza l’ausilio permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ne consegue che l’accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell’incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita, sia in sede amministrativa che giudiziaria, riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale; la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale non e, invece, suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva.

Cass. civ., sez. lavoro, 23/01/2003, n.1003

Parti In Causa

D’Amico C. Ministero dell’Interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003, 105  –  Arch. Civ., 2003, 1246  –  Gius, 2003, 10, 1041

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1

PENSIONIAssegni Di Accompagnamento

L’art. 1 della legge n. 18 del 1980 prevede la concessione dell’indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche e psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971, dei quali sia accertata l’impossibilita di deambulazione senza l’ausilio permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ne consegue che l’accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell’incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita, sia in sede amministrativa che giudiziaria, riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale; la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale non e, invece, suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva.

Cass. civ., sez. lavoro, 23/01/2003, n.1003

Parti In Causa

D’Amico C. Ministero dell’Interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003, 105  – Arch. Civ., 2003, 1246  – Gius, 2003, 10, 1041

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  – L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 11/02/1980 n.18 Art.1

SANITÀ E SANITARISanità, In Genere

In materia di assistenza pubblica, la l. n. 448 del 1998 ha attribuito al ministero del tesoro la legittimazione processuale in tutte le controversie relative ai risultati della verifica della permanenza dei requisiti sanitari previsti nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, ancorché in tali controversie venga richiesta la condanna al ripristino dei benefici economici revocati, non assumendo al riguardo rilievo la circostanza che la revisione dei requisiti sanitari venga effettuata dalla commissione medica dell’usi e non già dalle commissioni mediche previste dall’art.11 l. n. 537 del 1993 e dal regolamento emanato con d.p.r. n. 698 del 1994, in tali controversie (nel caso, di ripristino di indennità di accompagnamento), il ministero assume la veste di sostituto processuale ex art.81 c. p. c. del titolare del rapporto obbligatorio – da individuarsi nell’Inps o nelle regioni ai sensi dell’art.130 d. l. n. 112 del 1998 (richiamato anche dall’art.80, comma 7 e 8, l. n. 448 del 1998, che ha introdotto modifiche sul piano della ripartizione delle competenze in materia tra tali due enti) – e nei suoi confronti deve essere emessa la decisione, la quale fa tuttavia stato anche nei confronti del sostituito, che rimane la parte sostanziale del rapporto (e che, giusta la peculiare richiamata normativa, può intervenire nel processo, ma non anche subentrare al sostituto).

Cass. civ., sez. lavoro, 14/01/2003, n.446

Parti In Causa

Min. Tesoro C. Porrini

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  –  Arch. Civ., 2003, 1224

Riferimenti Normativi

CC art.2909  –  CPC art.81  –  L 11/02/1980 n.18  –  L 24/12/1993 n.537 Art.11  –  DPR 21/09/1994 n.698  –  DL 31/03/1998 n.112 Art.130  –  L 23/12/1998 n.448 Art.37  –  L 23/12/1998 n.448 Art.80  –  L 23/12/2000 n.388 Art.80

INVALIDI

In materia di prestazioni collegate all’invalidità civile, nella disciplina di cui alla legge n. 118 del 1971 (antecedente alle nuove normative introdotte dapprima dal d.P.R. n. 698 del 1994 e quindi dal d.lg. n. 112 del 1998), la legittimazione passiva del Ministero dell’interno nelle controversie in cui venga richiesto l’accertamento dell’invalidità civile sussiste solo allorquando l’accertamento giudiziale costituisca il presupposto per ottenere una prestazione collegata alla medesima invalidità, mentre tale legittimazione va esclusa ove tale accertamento sia funzionale all’iscrizione nelle liste speciali di collocamento, in assenza di alcuna norma che conferisca al predetto Ministero una qualsiasi competenza sulla tenuta delle indicate liste speciali, sicchè l’accertamento giudiziale dell’invalidità non consentirebbe il conseguimento del diritto fatto valere.

Cass. civ., sez. lavoro, 21/12/2002, n.18241

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Isgrò

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 1101  – Gius, 2003, 8, 809

Riferimenti Normativi

L 02/04/1968 n.482  – L 30/03/1971 n.118  – DPR 21/09/1994 n.698  – DLT 31/03/1998 n.112 Art.130

INVALIDI

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all’assegno di invalidità civile, la situazione sanitaria, la situazione reddituale e la situazione di incollocazione o – per gli ultracinquantacinquenni – di disoccupazione costituiscono non meri requisiti di erogazione della prestazione, ma elementi costitutivi del diritto, che devono essere attualizzati al momento della decisione e che possono essere provati anche mediante autocertificazione, la quale è oggetto di valutazione da parte del giudicante in base all’art. 116, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale il giudice di appello, in presenza di un’autocertificazione concernente solo il requisito della disoccupazione in un momento anteriore a quello della decisione, ha respinto la domanda volta ad ottenere la pensione di inabilità o l’assegno di invalidità civile, valutando in modo negativo la mancata ottemperanza, da parte del ricorrente, all’invito rivoltogli di documentare il reddito personale e lo stato di disoccupazione al momento della decisione).

Cass. civ., sez. lavoro, 11/12/2002, n.17664

Parti In Causa

Cozzo C. Ministero dell’Interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 1100  – Gius, 2003, 8, 809

Riferimenti Normativi

CC Art. 2697  – CPC Art. 116  – L 30/03/1971 n.118

INVALIDI

La rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale dei ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposte in ritardo; pertanto, il relativo credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale, la quale presuppone la liquidità del credito – da intendersi non secondo la nozione comune ricavabile dall’art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell’avente diritto delle relative somme – che non sussiste nel caso di adempimento parziale dell’obbligazione da parte del competente ministero, avente ad oggetto il pagamento dei ratei arretrati nella sola misura della somma capitale, in quanto la prestazione ulteriore solo contabilmente è riferibile al titolo degli interessi e della rivalutazione, essendo invece, causalmente imputabile allo stesso titolo della prestazione principale, quale parte integrante della medesima.

Cass. civ., sez. lavoro, 03/12/2002, n.17126

Parti In Causa

Miranda C. Inps

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 1101  – Gius, 2003, 7, 690

Riferimenti Normativi

CC Art. 1282  – CC Art. 2946  – CC Art. 2948  – CPC Art. 429  – CPC Art. 442  – L 30/03/1971 n.118  – L 06/04/1936 n.1155  – RD 04/10/1935 n.1837

INVALIDI

La disposizione dell’art.149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare nelle controversie in materia di invalidità pensionabile anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, anche in appello – espressione di un principio generale di economia processuale – trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili, ai sensi del d.l. n. 5 del 1971, convertito nelle legge n. 118 del 1971, e, quindi, anche con riguardo alla indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla legge n. 18 del 1980. Ne consegue, una volta che sia stata proposta la relativa domanda e sia insorta al riguardo una controversia in sede giudiziaria, la possibilità per il giudice, anche in grado di appello, di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta, la sussistenza del requisito fisico previsto dalla legge, anche se sopravvenuta in un momento successivo alla proposizione della domanda, costituendo lo stesso requisito una condizione dell’azione, come tale valutabile anche ove intervenuto nel corso del giudizio.

Cass. civ., sez. lavoro, 02/12/2002, n.17078

Parti In Causa

Min. int. C. Cingari

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  –  Arch. Civ., 2003, 1100  –  Gius, 2003, 7, 689

Riferimenti Normativi

CPCATT art.149  –  L 30/03/1971 n.118  –  L 11/02/1980 n.18

INVALIDI

La disposizione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare nelle controversie in materia di invalidità pensionabile anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, anche in appello – espressione di un principio generale di economia processuale – trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili, ai sensi del d.l. n. 5 del 1971, convertito nelle legge n. 118 del 1971, e, quindi, anche con riguardo alla indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla legge n. 18 del 1980. Ne consegue, una volta che sia stata proposta la relativa domanda e sia insorta al riguardo una controversia in sede giudiziaria, la possibilità per il giudice, anche in grado di appello, di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta, la sussistenza del requisito fisico previsto dalla legge, anche se sopravvenuta in un momento successivo alla proposizione della domanda, costituendo lo stesso requisito una condizione dell’azione, come tale valutabile anche ove intervenuto nel corso del giudizio.

Cass. civ., sez. lavoro, 02/12/2002, n.17078

Parti In Causa

Min. int. C. Cingari

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 1100  – Gius, 2003, 7, 689

Riferimenti Normativi

CPCATT Art. 149  – L 30/03/1971 n.118  – L 11/02/1980 n.18

INVALIDI

La tutela pensionistica civile di cui all’art. 2 della legge n. 118 del 1971 trova una precisa regolamentazione nel comma 3 del medesimo articolo, che esclude la coesistenza (per identiche infermità) delle rendite Inail per infortuni e malattie professionali, delle pensioni di guerra e dei trattamenti previdenziali per ciechi e sordi. Essendo tale indicazione tassativa, e non ricomprendendo essa anche l’ipotesi del risarcimento del danno da parte di terzi, l’avvenuto risarcimento può rilevare solo indirettamente, attraverso il superamento dei limiti di reddito indicati dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto valutabile ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile una patologia – amputazione della coscia – determinata da un incidente stradale).

Cass. civ., sez. lavoro, 02/12/2002, n.17078

Parti In Causa

Min. int. C. Cingari

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 1100  – Gius, 2003, 7, 690

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2

INVALIDI

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità di cui all’art. 12 l. 30 marzo 1971 n. 118, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell’invalido, secondo quanto stabilito dall’art. 14 septies, comma 4, l. 29 febbraio 1980 n. 33, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione sostitutiva dell’intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola – stabilita dal successivo comma 4 dello stesso art. 14 septies solo per l’assegno mensile di cui agli art. 13 e 17 della legge n. 118 del 1971 citata – della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell’interessato.

Cass. civ., sez. lavoro, 20/11/2002, n.16363

Parti In Causa

Aquilina C. Min. Interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 979  – Famiglia e Diritto, 2003, 188  – Gius, 2003, 6, 561

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 30/03/1971 n.118 Art.13  – L 30/03/1971 n.118 Art.17  – L 29/02/1980 n.33 Art.14/septies

INVALIDI

Ai fini della concessione della indennità di accompagnamento, di cui alla l. 11 febbraio 1980 n. 18, il requisito della permanenza della malattia, quale presupposto per la concessione della detta prestazione, non deve essere confuso con quello di definitività e immutabilità dello stato invalidante, nè può essere escluso per la possibilità di un opportuno trattamento chirurgico. Solo nel caso di volontaria sottoposizione ad intervento chirurgico, il giudice del merito dovrà tener conto degli eventuali esiti positivi dell’intervento, accertando se il recupero totale o parziale dello stato di salute dell’assistito sia tale da escludere il diritto al beneficio spettante in base alla situazione pregressa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento in presenza di infermità emendabili con intervento chirurgico, al quale non risultava che la medesima ricorrente si fosse sottoposta).

Cass. civ., sez. lavoro, 19/11/2002, n.16310

Parti In Causa

Min. tesoro C. Leone

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  –  Arch. Civ., 2003, 978  –  Gius, 2003, 6, 561  –  Lavoro nella Giur., 2003, 377

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18

CASSAZIONE CIVILEQuestioni Nuove In Cassazione

Ove una determinata questione – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il Ministero del tesoro ha censurato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto alla pensione di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, benchè, a quella data, il medesimo ricorrente non avesse ancora compiuto il diciottesimo anno di età, circostanza, questa, che non risultava non dedotta dal Ministero del tesoro nel giudizio di appello instaurato dal ricorrente al fine di ottenere una decorrenza più favorevole di quella riconosciuta dalla sentenza di primo grado).

Cass. civ., sez. lavoro, 19/11/2002, n.16303

Parti In Causa

Min. tesoro C. Malta

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 952  – Gius, 2003, 6, 581

Riferimenti Normativi

CPC Art. 360  – L 30/03/1971 n.118  – DL 30/01/1971 n.5

PREVIDENZA SOCIALEPensione: Di Inabilità

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità di cui all’art. 12 l. 30 marzo 1971 n. 118, stabilito dall’art. 14 septies, comma 4, l. 29 febbraio 1980 n. 33, non può trovare applicazione la regola – stabilita dal successivo comma 4 dello stesso art. 14 septies solo per l’assegno mensile di cui agli art. 13 e 17 legge n. 118 del 1971 – della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell’interessato, avendo la Corte cost. (sentenza n. 88 del 1992) dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 26 l. 30 aprile 1969 n. 152, limitatamente alla parte in cui non prevedeva a favore degli anziani divenuti invalidi dopo il sessantacinquesimo anno di età, ed aspiranti alla pensione sociale, un meccanismo differenziato di determinazione del limite di reddito cumulato con quello del coniuge.

Cass. civ., sez. lavoro, 19/11/2002, n.16311

Parti In Causa

Min. interno C. Fontana

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 978  – Gius, 2003, 6, 598

Riferimenti Normativi

L 30/04/1969 n.153 Art.26  – L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 29/02/1980 n.33 Art.14/septies

INVALIDI

In materia di diritto all’assegno di invalidità civile, nella vigenza della legge n. 482 del 1968, il requisito dell’iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio (o, quanto meno, la presentazione della relativa domanda) integrava, per qualsiasi categoria di invalidi infracinquantacinquenni, uno degli elementi costitutivi per conseguire l’assegno mensile di invalidità, mentre l’eventuale accertamento dello stato di pericolosità dell’invalido, riguardo alla salute o all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, poteva essere compiuto, dopo la suddetta iscrizione, solamente dallo speciale collegio medico e con la procedura previsti dall’art 20 della legge n. 482 del 1968, restando escluso il ricorso agli ordinari mezzi di prova.

Cass. civ., sez. lavoro, 06/11/2002, n.15590

Parti In Causa

Min. Interno C. Matichecchia

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 979

Riferimenti Normativi

L 02/04/1968 n.482 Art.20  – L 30/03/1971 n.118 Art.13  – L 12/03/1999 n.68

INVALIDI

In materia di diritto all’assegno di invalidità civile, nella vigenza della legge n. 482 del 1968, il requisito dell’iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio (o, quanto meno, la presentazione della relativa domanda) integrava, per qualsiasi categoria di invalidi infracinquantacinquenni, uno degli elementi costitutivi per conseguire l’assegno mensile di invalidità, mentre l’eventuale accertamento dello stato di pericolosità dell’invalido, riguardo alla salute o all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, poteva essere compiuto, dopo la suddetta iscrizione, solamente dallo speciale collegio medico e con la procedura previsti dall’art. 20 della legge n. 482 del 1968, restando escluso il ricorso agli ordinari mezzi di prova.

Cass. civ., sez. lavoro, 06/11/2002, n.15590

Parti In Causa

Min. Interno C. Matichecchia

Fonte

Gius, 2003, 5, 541

Riferimenti Normativi

L 02/04/1968 n.482 Art.20  – L 30/03/1971 n.118 Art.13  – L 12/03/1999 n.68

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

Il diritto all’indennità di accompagnamento di cui all’art.1 l. 11 febbraio 1980 n. 18 richiede solo la presenza del requisito della totale inabilità e della incapacità di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita e prescinde da ogni requisito reddituale. Ne consegue la irrilevanza dell’accertamento in ordine all’avvenuto risarcimento delle conseguenze lesive di un sinistro stradale asseritamente all’origine della patologia invalidante.

Cass. civ., sez. lavoro, 23/10/2002, n.14955

Parti In Causa

Min. int. C. Maselli e altri

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  –  Arch. Civ., 2003, 835  –  Gius, 2003, 4, 422  –  Lavoro nella Giur., 2003, 178

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.1

INVALIDI

In tema di accompagnamento a favore degli invalidi civili, nella ipotesi di istanza di riconoscimento del diritto a tale beneficio, una volta che l’invalido abbia fornito la dimostrazione della sussistenza delle patologie legittimanti la erogazione della prestazione, automaticamente la decorrenza di essa deve collocarsi, a norma dell’art.3, comma 3, l. n. 18 del 1980, al primo giorno successivo alla presentazione della domanda, restando invece a carico dell’amministrazione onerata della prestazione la prova della eventuale diversa data di insorgenza dello stato inabilitante.

Cass. civ., sez. lavoro, 17/10/2002, n.14732

Parti In Causa

La Piana C. Min. int. e altri

Fonte

Diritto e Giustizia, 2002, f. 41, 69

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.3

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

In tema di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, nella ipotesi di istanza di riconoscimento del diritto a tale beneficio, una volta che l’invalido abbia fornito la dimostrazione della sussistenza delle patologie legittimanti la erogazione della prestazione, automaticamente la decorrenza di essa deve collocarsi, a norma dell’art.3, comma 3, della legge n. 18 del 1980, al primo giorno successivo alla presentazione della domanda, restando invece a carico dell’amministrazione onerata della prestazione di provare la eventuale diversa data di insorgenza dello stato inabilitante.

Cass. civ., sez. lavoro, 17/10/2002, n.14732

Parti In Causa

La Piana C. Min. int. e altri

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  –  Arch. Civ., 2003, 835

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.3

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Procedimento: Legittimazione Attiva E Passiva

Il riparto di competenze tra Inps e regioni va definito nel senso di attribuire all’Inps la legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto le provvidenze in favore degli invalidi civili determinate con legge dello Stato, ed in particolare, quella ex art.1 l. n. 18 del 1980 e di quelle ex art.12 e 13 l. n. 118 del 1971; ed alle regioni la legittimazione nelle controversie relative ai trattamenti in materia di assistenza sociale istituiti “ex novo” dalle regioni stesse, in virtù delle potestà conferite espressamente dall’art.130 comma 2 d.lg. n. 112 del 1998.

Trib. Crotone, 04/10/2002

Fonte

Giur. di Merito, 2002, f. 6

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 30/03/1971 n.118 Art.13  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  DLT 31/03/1998 n.112 Art.130

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Procedimento: Legittimazione Attiva E Passiva

Il riparto di competenze tra Inps e regioni va definito nel senso di attribuire all’Inps la legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto le provvidenze in favore degli invalidi civili determinate con legge dello Stato, ed in particolare, quella ex art. 1 l. n. 18 del 1980 e di quelle ex art. 12 e 13 l. n. 118 del 1971; ed alle regioni la legittimazione nelle controversie relative ai trattamenti in materia di assistenza sociale istituiti “ex novo” dalle regioni stesse, in virtù delle potestà conferite espressamente dall’art. 130 comma 2 d.lg. n. 112 del 1998.

Trib. Crotone, 04/10/2002

Fonte

Giur. di Merito, 2002, f. 6

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 30/03/1971 n.118 Art.13  – L 11/02/1980 n.18 Art.1  – DLT 31/03/1998 n.112 Art.130

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Litisconsorzio

In materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, poichè secondo i principi generali vigenti in materia successoria alla morte del titolare la prestazione può essere rivendicata da ciascun coerede non per l’intero ma solo nei limiti della propria quota ereditaria, non sussiste litisconsorzio necessario esteso a tutti gli eredi nel giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale.

Trib. Crotone, 04/10/2002

Parti In Causa

Min. int. C. Fragiacomo

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 687

Riferimenti Normativi

CC Art. 566  – CPC Art. 102  – L 30/03/1971 n.118 Art.12

INVALIDI

In tema di pensione di inabilità ed assegni di invalidità previsti a favore degli invalidi civili dagli art. 12 e 13 l. 30 marzo 1971 n. 118, i requisiti socio economici (requisiti reddituale, incollocazione) integrano elementi costitutivi del diritto fatto valere dall’interessato, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato interno, formatosi, ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario, per effetto della sussistenza degli altri requisiti, mentre, qualora il giudice abbia rigettato la domanda sulla base della ritenuta assenza del requisito sanitario senza alcuna pronuncia su quello economico, la carenza degli ulteriori requisiti è deducibile per la prima volta in appello ed è rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo grado.

Cass. civ., sez. lavoro, 27/09/2002, n.14035

Parti In Causa

Min. int. C. Napolitano

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 836  – Gius, 2003, 3, 283

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 30/03/1971 n.118 Art.13

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno mensile di invalidità, la “incollocazione al lavoro” – che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione – assume due diversi significati rispettivamente per invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di età (ma non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per poter beneficiare della prestazione in argomento). Con riguardo ai primi, infatti, per “incollocato al lavoro” deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psicofisiche, con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) – che non hanno diritto all’iscrizione nelle suddette liste – “l’incollocazione al lavoro” deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di un’occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell’invalido (la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni), senza che sia necessaria alcuna iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario.

Cass. civ., sez. lavoro, 25/09/2002, n.13938

Parti In Causa

Min. Interno C. Cozzolino

Fonte

Arch. Civ., 2003, 280

Riferimenti Normativi

L 02/04/1968 n.482  – L 30/03/1971 n.118 Art.13

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.Giurisdizione: Del Giudice Ordinario E Del Giudice Amministrativo

Le controversie in materia di accertamenti sanitari dell’invalidità civile espletati dalle competenti commissioni mediche appartengono al giudice ordinario, come espressamente previsto dall’art.1, comma 8, l. 15 ottobre 1990 n. 295, non solo quando il riconoscimento di tale qualità è funzionale all’erogazione delle prestazioni assistenziali di contenuto pecuniario (di cui alle leggi 30 marzo 1971 n. 118 e 11 febbraio 1980 n. 18), ma anche quando l’interessato deduca l’esistenza della propria condizione invalidante ai fini del collocamento obbligatorio a norma della l. 2 aprile 1968 n. 482 (la cui disciplina è ora sostituita da quella recata dalla l. 12 marzo 1999 n. 68), e ciò stante la simmetrica corrispondenza dell’ambito della disposta attribuzione giurisdizionale con quello della competenza delle commissioni mediche, alle quali, ai sensi del comma 1 del medesimo art.1 della legge n. 295 del 1990 (e della successiva legislazione confermativa), è devoluto l’accertamento della condizione di minorazione anche per usufruire di benefici diversi da quelli dell’attribuzione di pensioni, assegni o indennità, ed atteso che tale accertamento è in ogni caso espressione di discrezionalità tecnica e non amministrativa, essendo le dette commissioni prive di poteri autoritativi a cui possa contrapporsi un interesse legittimo del soggetto privato.

Cass. civ., sez. unite, 18/09/2002, n.13665

Parti In Causa

Min. tesoro C. Lamanuzzi

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  –  Arch. Civ., 2003, 812  –  Gius, 2003, 3, 306

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118  –  L 02/04/1968 n.482 Art.5  –  L 11/02/1980 n.18  –  L 15/10/1990 n.295 Art.1  –  L 05/02/1992 n.104 Art.4  –  L 24/12/1993 n.537 Art.11  –  DLT 31/03/1998 n.80 Art.33  –  L 12/03/1999 n.68  –  L 21/07/2000 n.205 Art.7

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.Giurisdizione: Del Giudice Ordinario E Del Giudice Amministrativo

Le controversie in materia di accertamenti sanitari dell’invalidità civile espletati dalle competenti commissioni mediche appartengono al giudice ordinario, come espressamente previsto dall’art. 1, comma 8, l. 15 ottobre 1990 n. 295, non solo quando il riconoscimento di tale qualità è funzionale all’erogazione delle prestazioni assistenziali di contenuto pecuniario (di cui alle leggi 30 marzo 1971 n. 118 e 11 febbraio 1980 n. 18), ma anche quando l’interessato deduca l’esistenza della propria condizione invalidante ai fini del collocamento obbligatorio a norma della l. 2 aprile 1968 n. 482 (la cui disciplina è ora sostituita da quella recata dalla l. 12 marzo 1999 n. 68), e ciò stante la simmetrica corrispondenza dell’ambito della disposta attribuzione giurisdizionale con quello della competenza delle commissioni mediche, alle quali, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 1 della legge n. 295 del 1990 (e della successiva legislazione confermativa), è devoluto l’accertamento della condizione di minorazione anche per usufruire di benefici diversi da quelli dell’attribuzione di pensioni, assegni o indennità, ed atteso che tale accertamento è in ogni caso espressione di discrezionalità tecnica e non amministrativa, essendo le dette commissioni prive di poteri autoritativi a cui possa contrapporsi un interesse legittimo del soggetto privato.

Cass. civ., sez. unite, 18/09/2002, n.13665

Parti In Causa

Min. tesoro C. Lamanuzzi

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 812  – Gius, 2003, 3, 306

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118  – L 02/04/1968 n.482 Art.5  – L 11/02/1980 n.18  – L 05/02/1992 n.104 Art.4  – DLT 31/03/1998 n.80 Art.33  – L 12/03/1999 n.68  – L 21/07/2000 n.205 Art.7

INVALIDI

Gli invalidi al lavoro di età superiore ai 55 anni, a norma dell’art. 1 legge n. 482 del 1968, non possono essere iscritti nelle speciali liste del collocamento obbligatorio previste dall’art. 19 legge cit., nè tale divieto può ritenersi venuto meno a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 127 del 1997 (che ha abolito il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni), atteso che tale legge non ha espressamente abrogato il limite di età per l’iscrizione al collocamento degli invalidi previsto dalla norma sopra citata nè può ritenersi intervenuta un’abrogazione tacita di detta norma, in quanto le due leggi hanno campi di applicazione, realtà di riferimento e finalità non perfettamente coincidenti, onde non è dato cogliere tra le medesime quell’incompatibilità tra la norma successiva e la precedente idonea a configurare un’ipotesi di abrogazione tacita; ne consegue che, pur dopo l’entrata in vigore dalla citata legge n. 127 del 1997, ai fini del conseguimento dell’assegno di invalidità o della pensione di inabilità, per l’invalido ultracinquantacinquenne il requisito della cosiddetta “incollocazione” al lavoro si configura come stato di disoccupazione o non occupazione, la cui prova può essere fornita anche per presunzioni.

Cass. civ., sez. lavoro, 16/09/2002, n.13521

Parti In Causa

Min. int. C. Cionti

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 835  – Gius, 2003, 2, 144  – Lavoro nella Giur., 2003, 76

Riferimenti Normativi

L 02/04/1968 n.482 Art.1  – L 30/03/1971 n.118 Art.13  – L 15/05/1997 n.127

INVALIDI

Il diritto all’indennità di accompagnamento presuppone una situazione sanitaria caratterizzata da una certa stabilità, nel senso non può riconoscersi il suddetto diritto in quelle ipotesi in cui l’incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita si presenta come effetto di una malattia a rapida evoluzione; il giudizio sulla tendenziale “permanenza” dello stato invalidante deve avvenire con riguardo al momento della presentazione della domanda e non “ex post”, in relazione al verificarsi del decesso poco dopo il riconoscimento dello stato invalidante, atteso che per numerose patologie il decesso è evento sempre possibile ma non necessariamente imminente, onde il breve lasso di tempo intercorso tra l’insorgere dello stato invalidante e il decesso non dimostra, di per sè, la rapida evolutività della malattia. (Fattispecie relativa a quadro patologico caratterizzato da vascolopatia e diabete).

Cass. civ., sez. lavoro, 02/08/2002, n.11610

Parti In Causa

Min. int. C. De Stana e altri

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  –  Arch. Civ., 2003, 669

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.1

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili

Il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l’effetto interruttivo di cui all’art. 2944 c.c., salvo che il “solvens” non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori; e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da determinare l’applicabilità della prescrizione quinquennale.

Cass. civ., sez. unite, 25/07/2002, n.10955

Parti In Causa

Min. int. C. Aino e altri

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Diritto e Giustizia, 2002, f. 32  – Arch. Civ., 2003, 562  – Giur. It., 2003, 662, nota di CANAVESE

Riferimenti Normativi

CC Art. 2944  – CC Art. 2946  – CC Art. 2948  – CPC Art. 429  – CPC Art. 442  – L 30/03/1971 n.118  – RDL 04/10/1935 n.1827 Art.129  – L 06/04/1936 n.1155

INVALIDI

Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di prestazioni assistenziali, l’autocertificazione dell’interessato in ordine alla consistenza dei propri redditi, ai fini della dimostrazione del requisito economico, ha valore di prova (in assenza di elementi di segno contrario), che il giudice deve valutare in base al suo prudente apprezzamento, secondo quanto previsto dall’art. 116, comma 1, c.p.c., anche attraverso l’esercizio dei poteri istruttori di cui all’art. 421 c.p.c.; tale valore probatorio deve essere riconosciuto non solo nel caso in cui l’autocertificazione suddetta sia stata già prodotta in sede amministrativa, ma anche ove la stessa sia prodotta direttamente nella sede giudiziale, nella quale persiste la possibilità per la p.a. di esercitare il proprio dovere di verifica.

Cass. civ., sez. lavoro, 16/07/2002, n.10313

Parti In Causa

Min. int. C. Damiani

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 394  – Arch. Civ., 2003, 533

Riferimenti Normativi

CC Art. 2697  – CC Art. 2729  – CPC Art. 116  – CPC Art. 421  – L 30/03/1971 n.118  – L 04/01/1968 n.15 Art.2  – L 04/01/1968 n.15 Art.26

INVALIDI

Ai fini della verifica delle condizioni di reddito degli aventi diritto alla pensione sociale cosiddetta sostitutiva, spettante agli invalidi civili al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non è computabile la pensione di guerra, di cui risulti titolare l’invalido ultrasessantacinquenne, con la conseguenza che i due trattamenti pensionistici (diversamente da quanto previsto per la pensione sociale non sostitutiva, ex art. 26 legge n. 153 del 1969) sono cumulabili.

Cass. civ., sez. lavoro, 09/07/2002, n.9958

Parti In Causa

Inps C. Magara

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 562

Riferimenti Normativi

L 30/04/1969 n.153 Art.26  – L 30/03/1971 n.118 Art.19  – L 30/12/1991 n.412

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la q.l.c., in riferimento agli art. 2 e 3 comma 2, 31 comma 1, 32, 34 e 38 comma 3 cost., dell’art. 13 comma 1 l. 30 marzo 1971 n. 118, nella parte in cui non prevede il diritto all’assegno per gli studenti maggiorenni invalidi parziali frequentanti un regolare corso di studi e non iscritti alle liste di collocamento obbligatorio, in quanto il requisito dello stato di “in collocazione al lavoro”, richiesto dalla disposizione censurata per la concessione di un assegno mensile ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione, superiore ai due terzi, della capacità lavorativa, va letto alla luce dei principi fondamentali di uguaglianza sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale, come comprensivo dell’ipotesi della frequenza scolastica – da provarsi attraverso il relativo certificato – cosicchè la norma risulta senz’altro rispondente allo scopo prioritario, previsto dalla legislazione in materia di favorire l’effettiva integrazione lavorativa e la valorizzazione della capacità residua dei disabili, e volta altresì a tutelare il diritto all’istruzione contro ogni possibile ostacolo al previo sviluppo della persona umana.

Corte cost., 09/07/2002, n.329

Parti In Causa

N.C. C. Inps

Fonte

Giur. Costit., 2002, 2538

Riferimenti Normativi

COST Art. 2  – COST Art. 3  – COST Art. 32  – COST Art. 34  – COST Art. 38  – L 30/03/1971 n.118 Art.13

PREVIDENZA SOCIALEAssegno Di Invalidità

È non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art 13, comma 1, della L. 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione m legge del D.L. 30 gennaio 1971 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), in quanto il requisito della incollocazione al lavoro va letto come comprensivo dell’ipotesi della frequenza scolastica, che pertanto costituisce condizione per l’erogazione dell’assegno mensile, dovendo l’invalido provare la ricorrenza dello stato di incollocazione attraverso il certificato di frequenza scolastica.

Corte cost., 09/07/2002, n.329

Parti In Causa

N.C. C. Inps

Fonte

Giur. It., 2003, 2234, nota di GIRELLI

Riferimenti Normativi

COST Art. 2  – COST Art. 3  – COST Art. 31  – COST Art. 32  – COST Art. 34  – COST Art. 38  – L 30/03/1971 n.118 Art.13

PREVIDENZA SOCIALEPensione: Di Invalidità

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, 1° comma, L. 30 marzo 1971 n. 118, nella parte in cui non prevede il diritto all’assegno di invalidità per gli studenti maggiorenni invalidi parziali frequentanti un corso regolare di studi e non iscritti alle liste del collocamento obbligatorio, in riferimento agli art. 2, 3, 2° comma, 31, 1° comma, 32, 34 e 38, 3° comma, Cost.

Corte cost., 09/07/2002, n.329

Parti In Causa

N.C. C. Inps

Fonte

Foro Amm. CDS, 2003, 1, 1022, nota di TORRETTA

Riferimenti Normativi

COST Art. 2  – COST Art. 3  – COST Art. 31  – COST Art. 32  – COST Art. 34  – COST Art. 38  – L 30/03/1971 n.118 Art.13

GIUDIZIO DI CONTOGiurisdizione E Competenza  – Responsabilità Amministrativa O Contabile: Procedura Nel Giudizio Di Responsabilità

Per i fatti verificatisi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, l. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modif. – che ha attribuito alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza – la giurisdizione del giudice contabile sussiste tutte le volte in cui tra l’autore del danno e l’amministrazione od ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio o ristretto, ma anche di servizio, per quest’ultimo intendendosi la sussistenza di una relazione funzionale caratterizzata dall’inserimento del soggetto nell’”iter” procedimentale o nell’apparato organico dell’ente, tale da rendere il primo compartecipe dell’attività amministrativa del secondo. Siffatto rapporto di servizio ricorre tra i sanitari, componenti le commissioni mediche incaricate di accertare il grado di invalidità degli aspiranti al relativo assegno mensile, ed il Ministero dell’interno, a carico del quale è posta tale provvidenza.

Cass. civ., sez. unite, 04/07/2002, n.9693

Parti In Causa

Barba C. Proc. gen. Corte conti

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 531  – Riv. Corte Conti, 2002, f. 4

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.13  – RD 12/07/1934 n.1214 Art.52  – L 30/03/1971 n.118 Art.6  – L 14/01/1994 n.20 Art.1  – DL 23/10/1996 n.543 Art.3  – L 20/12/1996 n.639

INVALIDI

In tema di provvidenze per gli invalidi civili, ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento di cui all’art.1 legge n. 18 del 1980, la ricorrenza del presupposto della necessità di un aiuto permanente rimane esclusa in presenza di malattie suscettibili di stabilizzazione ad un livello tale da consentire all’assistito una residua capacità di svolgere le attività fondamentali; peraltro, in presenza di gravi patologie, tali da rendere l’individuo inabile al 100% e da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, finchè l’evento letale sia certus an ma incertus quando non può negarsi la necessità di un’assistenza permanente, destinata a protrarsi a tempo indeterminato, salvo che sia possibile formulare un giudizio prognostico in ordine all’inevitabile sopravvenienza della morte in un ambito temporale ben preciso e ristretto, al punto che la “continua assistenza” risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani bensì a fronteggiare un’emergenza terapeutica.

Cass. civ., sez. lavoro, 02/07/2002, n.9583

Parti In Causa

Min. int. C. Bilotta

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  –  Arch. Civ., 2003, 533

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.1

INVALIDI

Ai fini del riconoscimento del diritto alla attribuzione della indennità di accompagnamento prevista dalla l. 11 febbraio 1980 n. 18 è necessario il raggiungimento della soglia invalidante nella misura del 100% e che il soggetto si trovi nella incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero che abbisogni di una assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente le attività della vita quotidiana, non rilevando, ai fini della configurabilità del profilo della esclusione della “permanenza” dello stato invalidante, il decesso del soggetto, verificatosi ad alcuni mesi di distanza dalla maturazione del diritto al beneficio.

Cass. civ., sez. lavoro, 07/06/2002, n.8312

Parti In Causa

Min. int. C. Costantino

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  –  Arch. Civ., 2003, 450

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  –  L 30/03/1971 n.118 Art.12  –  L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  DLT 23/11/1988 n.509

INVALIDI

Ai fini del riconoscimento del diritto alla attribuzione della indennità di accompagnamento prevista dalla l. 11 febbraio 1980 n. 18 è necessario il raggiungimento della soglia invalidante nella misura del 100% e che il soggetto si trovi nella incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero che abbisogni di una assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente le attività della vita quotidiana, non rilevando, ai fini della configurabilità del profilo della esclusione della “permanenza” dello stato invalidante, il decesso del soggetto, verificatosi ad alcuni mesi di distanza dalla maturazione del diritto al beneficio.

Cass. civ., sez. lavoro, 07/06/2002, n.8312

Parti In Causa

Min. int. C. Costantino

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 450

Riferimenti Normativi

L 30/03/1971 n.118 Art.2  – L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 11/02/1980 n.18 Art.1  – DLT 23/11/1988 n.509

INVALIDI

Ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità civile, il requisito dello stato di “incollocazione al lavoro” va inteso come stato di disoccupazione di cui l’assistito ultracinquantacinquenne (ma di età inferiore ai sessantacinque anni) deve dare la prova, eventualmente anche per presunzioni, escluse, peraltro, quelle fondate su mere asserzioni collegate all’età, alle difficoltà occupazionali per gli invalidi e alla notoria difficoltà di trovare occupazione anche per soggetti giovani e validi, posto che l’art. 1 legge n. 482 del 1968 esclude dall’iscrizione in tali liste, o nella lista di collocamento ordinario, coloro che abbiano superato i cinquantacinque anni, atteso che il lavoratore invalido ha diritto di essere avviato al lavoro secondo un meccanismo che tenga conto della sua menomazione. Peraltro il requisito dell’incollocabilità al lavoro deve essere accertato con riferimento al momento della decisione giudiziale e non a quello della domanda amministrativa, in quanto, essendo connaturale al suddetto requisito una possibile alternanza di momenti di iscrizione e momenti di mancata iscrizione nelle liste speciali di collocamento, non avrebbe alcun rilievo effettuare il relativo accertamento con riguardo al momento della domanda amministrativa.

Cass. civ., sez. lavoro, 20/05/2002, n.7315

Parti In Causa

Min. int. C. Ferrarese e altri

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 332

Riferimenti Normativi

L 02/04/1968 n.482 Art.1  – L 30/03/1971 n.118 Art.2  – L 30/03/1971 n.118 Art.13

INVALIDI

Ai fini dell’accertamento della sussistenza del diritto all’assegno di invalidità civile, del quale lo stato di incollocazione al lavoro – la cui prova è a carico del soggetto richiedente – rappresenta un elemento costitutivo, deve ritenersi inidonea la dimostrazione, attraverso un certificato medico, della incollocabilità per ragioni sanitarie, concernente un periodo successivo a quello in relazione al quale la prestazione sia stata richiesta.

Cass. civ., sez. lavoro, 20/05/2002, n.7313

Parti In Causa

Catanzariti C. Min. int.

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 332

Riferimenti Normativi

L 02/04/1968 n.482 Art.1  – L 02/04/1968 n.482 Art.19  – L 30/03/1971 n.118 Art.13

INVALIDI

Le condizioni previste dall’art.1 della legge n. 18 del 1980 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quali per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana.

Cass. civ., sez. lavoro, 13/05/2002, n.6882

Parti In Causa

Min. int. C. Ponzio

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  –  Arch. Civ., 2003, 332

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18 Art.1  –  L 21/11/1988 n.508 Art.1

INVALIDI

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno mensile di invalidità la “incollocazione al lavoro” – che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione – con riferimento agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni), i quali non hanno diritto all’iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione, senza che sia necessaria alcuna iscrizione o domanda di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario. La prova di questa condizione può essere fornita in giudizio anche facendo ricorso a presunzioni semplici. Nello stesso modo deve essere provata la sussistenza del requisito economico costituito dalla mancanza di pensioni, assegni o altri redditi impeditivi dell’attribuzione della pensione di inabilità o dell’assegno mensile; nessun valore probatorio può essere a tal fine attribuito, nell’ambito del giudizio civile, a una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 4 l. 4 gennaio 1968 n. 15, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni.

Cass. civ., sez. lavoro, 04/05/2002, n.6414

Parti In Causa

Min. int. C. Cerabino

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 332

Riferimenti Normativi

CC Art. 2697  – CC Art. 2729  – L 30/03/1971 n.118 Art.13  – L 04/01/1968 n.15 Art.4  – L 30/03/1971 n.118 Art.11  – L 12/03/1999 n.68 Art.2

INVALIDI

L’indennità di accompagnamento, ai sensi dell’art.1 della legge n. 18 del 1980 e dell’art.1 della legge n. 508 del 1988, spetta al soggetto che è nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, alternativamente, che necessiti di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; tale bisogno di assistenza discende non solo dall’incapacità materiale di compiere l’atto ma anche dalla necessità di evitare danni, a sè o agli altri, e può essere presente anche in chi ha un deterioramento delle facoltà psichiche. Nè è incompatibile con la attribuibilità della suddetta prestazione la circostanza che l’invalido psichico, in caso di patologie di particolare gravità, possa avere bisogno di altre forme di tutela (come il controllo continuo con eventuale ricovero in appositi istituti), visto che tali forme di tutela operano su un piano e con funzione ben diversa dalla finalità economica propria dell’indennità di accompagnamento.

Cass. civ., sez. lavoro, 08/04/2002, n.5017

Parti In Causa

Min. int. C. Dinuzzi

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  –  Arch. Civ., 2003, 220

Riferimenti Normativi

L 11/02/1980 n.18  –  L 21/11/1988 n.508

INVALIDI

Il requisito economico, la cui dimostrazione è necessaria ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali di cui alla l. 30 marzo 1971 n. 118, non può essere provato in sede processuale sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 4 l. 4 gennaio 1968 n. 15, la quale ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della p.a. e nei procedimenti amministrativi, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, non ha valore probatorio nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell’onere della prova.

Cass. civ., sez. lavoro, 08/04/2002, n.4995

Parti In Causa

Min. int. C. Cirillo

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 220

Riferimenti Normativi

CC Art. 2697  – L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 30/03/1971 n.118 Art.13  – L 04/01/1968 n.15

Giurisprudenza Correlata: Conforme

Cass. civ. sez. lavoro, 24/01/2003, 1096

INVALIDI

Il diritto all’indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente inabili, il quale non è subordinato ad alcun limite reddituale, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale venne presentata la domanda o a quello nel quale è stata accertata l’insorgenza della inabilità totale; tale decorrenza vale a configurare la consistenza stessa del diritto riconosciuto dalla legge e non rappresenta affatto uno “spatium deliberandi” concesso all’ente assistenziale in ipotetica analogia con il criterio dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa, previsto in via generale dall’art.7 l. 11 agosto 1973 n. 533, perchè si verifichi la mora relativamente alla corresponsione degli interessi legali.

Cass. civ., sez. lavoro, 04/04/2002, n.4834

Parti In Causa

Min. int. C. Nicotra

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  –  Arch. Civ., 2003, 220

Riferimenti Normativi

CPCATT art.149  –  L 11/08/1973 n.533 Art.7  –  L 11/02/1980 n.18 Art.3

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Competenza: In Genere

L’accertamento delle condizioni di invalidità o dei presupposti per l’indennità di accompagnamento ai fini previdenziali e assistenziali che ne conseguono, non costituisce accertamento sullo “status” della persona e cioè sulla di lei capacità di agire, giacchè i presupposti dell’interdizione o della inabilitazione (incapacità dell’interdicendo, per le condizioni di abituale infermità di mente – e, in minor misura, dell’inabilitando – di provvedere ai propri interessi) sono diversi da quelli di invalidità e di incapacità a compiere da soli gli abituali atti della vita, necessari al riconoscimento della pensione di inabilità o dell’indennità di accompagnamento. Ne consegue che non eccede dall’ambito delle proprie competenze, a scapito di quelle del tribunale in sede camerale ai sensi dell’art.712 c.p.c., il giudice che accerti le condizioni di invalidità o i presupposti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o della pensione di inabilità.

Cass. civ., sez. lavoro, 04/04/2002, n.4834

Parti In Causa

Min. int. C. Nicotra

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  –  Arch. Civ., 2003, 217

Riferimenti Normativi

CPC art.442  –  CPC art.712  –  L 30/03/1971 n.118  –  L 11/02/1980 n.18

INVALIDI

Poichè, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità o dell’assegno di invalidità ai sensi degli art. 12 e 13 l. 30 marzo 1971 n. 118, il requisito reddituale costituisce, unitamente a quello sanitario, elemento costitutivo del diritto, allorquando il giudice di merito abbia rigettato la domanda per insussistenza del requisito sanitario, senza pronunciarsi sulla sussistenza o meno del requisito reddituale, e non si sia quindi formato sul punto alcun giudicato, la insussistenza di tale requisito può essere fatta valere, anche in sede di legittimità, come mera difesa.

Cass. civ., sez. lavoro, 04/04/2002, n.4834

Parti In Causa

Min. int. C. Nicotra

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 220

Riferimenti Normativi

L 30/04/1969 n.153 Art.26  – L 30/03/1971 n.118 Art.12  – L 30/03/1971 n.118 Art.13  – DLT 23/11/1988 n.509 Art.9

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Competenza: In Genere

L’accertamento delle condizioni di invalidità o dei presupposti per l’indennità di accompagnamento ai fini previdenziali e assistenziali che ne conseguono, non costituisce accertamento sullo “status” della persona e cioè sulla di lei capacità di agire, giacchè i presupposti dell’interdizione o della inabilitazione (incapacità dell’interdicendo, per le condizioni di abituale infermità di mente – e, in minor misura, dell’inabilitando – di provvedere ai propri interessi) sono diversi da quelli di invalidità e di incapacità a compiere da soli gli abituali atti della vita, necessari al riconoscimento della pensione di inabilità o dell’indennità di accompagnamento. Ne consegue che non eccede dall’ambito delle proprie competenze, a scapito di quelle del tribunale in sede camerale ai sensi dell’art. 712 c.p.c., il giudice che accerti le condizioni di invalidità o i presupposti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o della pensione di inabilità.

Cass. civ., sez. lavoro, 04/04/2002, n.4834

Parti In Causa

Min. int. C. Nicotra

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 217

Riferimenti Normativi

CPC Art. 442  – CPC Art. 712  – L 30/03/1971 n.118  – L 11/02/1980 n.18

INVALIDI

Ai fini del diritto all’assegno di invalidità civile, l’integrazione del requisito – costitutivo del diritto – dello stato di incollocazione al lavoro presuppone rigorosamente che l’interessato si sia iscritto nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio o, quanto meno, abbia presentato la relativa domanda all’ufficio competente, senza che possa attribuirsi valenza esonerativa al mancato conseguimento del riconoscimento, da parte delle commissioni sanitarie di cui alla legge n. 118 del 1971, di un grado di invalidità sufficiente ai fini del collocamento agevolato, poichè in realtà è possibile presentare la domanda di iscrizione all’ufficio di collocamento anche in difetto del preventivo accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni sanitarie, allegando documentazione apprestata dall’interessato, come è confermato dal tenore dell’art. 19 della legge n. 482 del 1968 e dal fatto che l’art. 11 della legge n. 118 del 1971, nel disciplinare la presentazione delle domande alle commissioni sanitarie istituite con la stessa legge, fa riferimento solo a quelle finalizzate al conseguimento delle provvidenze ex art. 12, 13, 23 e 24. Pertanto, il requisito dell’incollocazione al lavoro può essere valutato a prescindere dall’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio solo nel caso di impossibilità di iscrizione dovuta al superamento del limit

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