Sentenze indennità e pensioni 2017

Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 28-09-2017, n. 22728 (rv. 645449-01)

Il diritto alla speciale indennità di accompagnamento a favore dei ciechi assoluti, inizialmente configurata dalla l. n. 406 del 1968 come trattamento integrativo della pensione non reversibile, e quindi subordinata all’identico “stato di bisogno”, è stata svincolata dalla pensione ad opera della l. n. 114 del 1974, di conversione del d.l. n. 30 del 1974, che al comma 4 dell’art. 5 ne ha previsto il riconoscimento “al titolo della cecità”, con conseguente irrilevanza, da questo momento, del requisito reddituale per l’acquisizione del beneficio.


Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 09-08-2017, n. 19767 (rv. 645666-01)

In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio. (Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile il ricorso volto ad ottenere l‘indennità di accompagnamento per ciechi assoluti per mancanza di prova della domanda amministrativa, non reputando sufficiente quella diretta all’accertamento sanitario ai fini dell’invalidità civile).


Cass. civ. Sez. VI – 5 Ordinanza, 05-06-2017, n. 13967 (rv. 644589-01)

In tema di tassa automobilistica, presupposto dell’esenzione di cui all’art. 8 della l. n. 449 del 1997 è che il richiedente sia portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, non occorrendo che, nella relativa istanza, siano analiticamente specificate le minorazioni da cui il richiedente stesso sia affetto. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il diniego di revisione del rigetto dell’istanza di concessione dell’agevolazione in discorso perchè privo delle specifiche minorazioni da cui la richiedente era affetta, benchè ella fosse titolare dell’indennità di accompagnamento).


App. Bari Sez. lavoro, 10-05-2017

In tema di indennità di accompagnamento, il requisito sanitario rilevante, ai fini dell’attribuzione della prestazione, si identifica con l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o con l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Detti requisiti rilevano anche per gli invalidi civili ultrasessantacinquenni, in condizioni di “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”, posto che l’art. 6 del D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509, non configurando un’ipotesi autonoma di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, equipara, sul piano dell’invalidità civile, i soggetti ultrasessantacinquenni agli altri invalidi civili e sostituisce il requisito della totale inabilità lavorativa con quello delle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.


Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 05-04-2017, n. 8856 (rv. 643951-01)

In materia di assegno di invalidità civile, anche a seguito della modifica della l. n. 118 del 1971, in forza dell’art. 1, comma 35, della l. n. 247 del 2007 – che richiede il requisito dello stato di inoccupazione del richiedente e non più la cosiddetta incollocazione al lavoro – la prova del mancato svolgimento di attività lavorativa non può essere data in giudizio mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilevante nei soli rapporti amministrativi ma priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.


Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 03-04-2017, n. 8644 (rv. 644055-01)

La pensione e l’assegno di inabilità civile, di cui agli artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971, non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che, per gli ultrasessantacinquenni, prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dall’art. 8 del d.lgs. n. 509 del 1988.


Cass. civ. Sez. lavoro, 03-03-2017, n. 5453 (rv. 643427-01)

In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria. (Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile l’originaria domanda introduttiva del giudizio per mancanza della domanda amministrativa specificamente rivolta ad ottenere la pensione non reversibile per ciechi assoluti e l’indennità di accompagnamento ai sensi della l. n. 406 del 1968).


 

Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 31-01-2017, n. 2600 (rv. 642545-01)

In ordine ai presupposti per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, la nozione di incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all’aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno del suddetto aiuto, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva.

 

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