Sentenze indennità e pensioni 2015

Cass. civ. Sez. Unite, 15-12-2015, n. 25204 (rv. 637959)

Nel caso in cui gli elementi costitutivi della pensione di inabilità prevista dall’art. 12 della l. n. 118 del 1974 siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della pensione di inabilità con l’assegno sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità e si debba corrispondere direttamente l’assegno sociale.


Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 14-12-2015, n. 25098 (rv. 637924)

L’incapacità processuale è correlata all’incapacità di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacità naturale, sicché quest’ultima, fintantoché non intervenga la sentenza di interdizione o, nel corso del relativo giudizio, la nomina del tutore provvisorio ex art. 419 c.c., resta irrilevante ai fini del decorso della decadenza dalla proponibilità della domanda volta a ottenere il beneficio dell’indennità di accompagnamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che ha respinto per intervenuta decadenza la domanda in parola, in quanto il procedimento esitato nella pubblicazione della decisione di interdizione era stato introdotto solo all’esito della pronuncia sfavorevole sulla domanda del beneficio fondata proprio sulla suddetta incapacità).


Cass. civ. Sez. lavoro, 28-07-2015, n. 15882 (rv. 636580)

In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l’art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell’art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).


Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, 16-06-2015, n. 12445

In tema di prestazione previdenziali, all’assicurato, il quale abbia chiesto in via amministrativa il solo assegno di invalidità, è precluso di richiedere in giudizio la pensione di inabilità e l’ indennità di accompagnamento ed al giudice di riconoscerne il diritto.


Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 08-06-2015, n. 11750 (rv. 635552)

L’assegno mensile di assistenza di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, non è incompatibile con il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia riconosciuto dall’art. 1, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, in favore dei soggetti con un’invalidità pari almeno all’80 per cento, trattandosi di prestazioni che possono coesistere, in quanto quest’ultima norma non contempla una pensione diretta di invalidità, e consente, piuttosto, soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia.


Cass. civ. Sez. lavoro, 27-04-2015, n. 8533

Nel caso di accertamento tecnico preventivo previdenziale proposto in riferimento a due diverse prestazioni e di accertamento del requisito sanitario di una soltanto, ciascuna parte ha interesse a contestare le conclusioni del consulente tecnico e a proporre il ricorso introduttivo del giudizio (nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che, definendo un procedimento avente come oggetto sia la pensione di inabilità civile sia l’indennità di accompagnamento, aveva negato l’interesse dell’Inps a contestare l’accertamento del requisito sanitario della sola prestazione ex lege art. 118/71 e aveva dichiarato l’inammissibilità del successivo ricorso presentato dall’ente gestore ai sensi dell’art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.).


Cass. civ. Sez. lavoro, 09-03-2015, n. 4674

In tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto la L. n. 118 del 1971, art. 12, rinvia per le condizioni economiche alla L. n. 153 del 1969, art. 26, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Nè rileva, in senso contrario, la previsione di cui al D.M. n. 553 del 1992, art. 2, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi al lordo degli oneri deducibili, in quanto la casa di abitazione non costituisce, a tale scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito” (cfr. Cass. 5 aprile 2012 n. 5479; Cass. 13 agosto 2012 n. 14456; Cass. 5 settembre 2013 n. 20387).

Lo stesso principio vale per l’assegno mensile d’invalidità, atteso che esso è concesso con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di inabilità (cfr. L. n. 118 del 1971, art. 13, comma 1).


Cass. civ. Sez. lavoro, 26-02-2015, n. 3919 (rv. 634805)

In materia di trattamenti assistenziali la domanda giudiziale volta ad ottenere l’indennità di accompagnamento non può ritenersi ricompresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso, quale la pensione di inabilità, senza che, in contrario, possa essere invocato il disposto dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che consente al giudice di tener conto degli aggravamenti intervenuti in sede giudiziaria limitatamente al beneficio, previdenziale o assistenziale, originariamente richiesto. Né rileva che, in sede amministrativa, la parte non abbia l’obbligo di indicare specificamente la prestazione assistenziale, trattandosi di principio incompatibile con la fase giudiziale, soggetta alle regole e alle formalità previste dal codice di rito e nella quale non può non sussistere un obbligo di indicazione specifica della prestazione richiesta.


Cass. civ. Sez. lavoro, 24-02-2015, n. 3688 (rv. 634570)

La domanda giudiziale di ripristino della prestazione assistenziale, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un’impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda, sicché il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti dalla legge, vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca.


Cass. civ. Sez. lavoro, 28-01-2015, n. 1606 (rv. 634304)

In materia di assegno di invalidità civile, anche a seguito della modifica della legge 30 marzo 1971, n. 118, in forza dell’art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 – che richiede il requisito dello stato di inoccupazione del richiedente e non più la cosiddetta incollocazione al lavoro -, la prova del mancato svolgimento di attività lavorativa non può essere data in giudizio mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilevante nei soli rapporti amministrativi ma priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.

news

Copyright ©2015 Studio Ferri - Viale Libia n°58 00199, Roma - Tel: 06-86214827 - Fax: 06-86387042 Frontier Theme