Questioni processuali

Materiali giurisprudenziali e riferimenti normativi riguardanti questioni processuali

AFFIDAMENTO, AFFILIAZIONE ED ASSISTENZA DEI MINORI Affidamento E Assistenza Dei Minori

INVALIDI

Benché l’art. 155-quinquies c.c. estenda ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 “integralmente” la disciplina relativa ai figli minori, deve ritenersi che tale rinvio non possa operare anche con riferimento all’istituto dell’affido, atteso che, con il raggiungimento della maggiore età, viene meno la presunzione legale di incapacità e che l’ordinamento prevede specifici istituti finalizzati ad assicurare adeguata tutela al soggetto debole.

Trib. Mantova, 11/11/2010

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Sito Il caso.it, 2010

Riferimenti Normativi

CC Art. 155/quinquies –  L 05/02/1992 n. 104 Art. 3

INVALIDI

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di servizi pubblici, la controversia avente ad oggetto il riconoscimento in favore del bambino-alunno disabile dell’assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno.

T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, 08/06/2011, n. 354

Parti In Causa

La.Fr. e altri C. Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e altri

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Massima redazionale, 2011

INFORTUNI SUL LAVOROIndennità O Rendita:in GenereQuestioni Di Legittimità Costituzionale

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 180 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in combinato disposto con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 gennaio 1987, n. 137, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede che agli invalidi sul lavoro, che abbiano usufruito dell’assegno d’incollocabilità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, venga corrisposto d’ufficio un assegno di importo pari a quello previsto dall’art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 915 del 1978 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa erariale per avere il rimettente sollevato la questione di costituzionalità di un atto non avente forza di legge. Infatti, la censura investe in via principale l’art. 180 del D.P.R. n. 1124 del 1965, fonte normativa di rango primario istitutiva dell’assegno d’incollocabilità, che, letto congiuntamente alle disposizioni regolamentari contestualmente impugnate, fa chiaro riferimento all’ulteriore norma primaria (l’art. 10 della legge n. 248 del 1976), pur non espressamente indicata, che detta i requisiti di titolarità della prestazione. Il testo del richiamato D.M. n. 137 del 1987 costituisce quindi specificazione di una normativa di rango primario ed in particolare della disposizione censurata, sicché, unitamente a quest’ultima, può costituire oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità.

Corte cost., 02/02/2011, n. 34

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Sito uff. Corte cost., 2011

Riferimenti Normativi

COST Art. 3 –  COST Art. 38 –  DM 27/01/1987 n. 137 –  DPR 23/12/1978 n. 915 Art. 20 –  L 05/05/1976 n. 248 Art. 10 –  DPR 30/06/1965 n. 1124 Art. 180

PREVIDENZA SOCIALEINPSInvalidi Civili

A decorrere dal 1° aprile 2007 l’Inps è subentrato nell’esercizio delle funzioni residuate in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dei relativi rapporti giuridici a norma di quanto disposto dall’art. 10 del D.L. n. 203/2005. Peraltro,l’art. 80 del recente D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in legge n. 133/2008) espressamente dispone che “nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle Commissioni mediche di verifica, finalizzati all’accertamento degli stati di invalidità civile, cecità la legittimazione passiva spetta all’Inps. L’indennità prevista a favore del cieco cd. ventesimista è stata introdotta dall’art. 3 della legge n. 508/1988 e viene riconosciuta in base alla sola minorazione, indipendentemente da altri requisiti (non è richiesto un limite di età o particolari condizioni reddituali). In caso di sopravvenienza del requisito sanitario, l’Ente erogatore va condannato con decorrenza della prestazione dal momento in cui ciò si è verificato e non dal primo giorno del mese successivo; perché l’effetto della sentenza di accoglimento – diversamente dal riconoscimento avvenuto in sede amministrativa – deve risalire al momento della maturazione del diritto e non ad un momento successivo. In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell’art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, spettano la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali sugli importi rivalutati, a decorrere dal 120° giorno successivo all’insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo; per i ratei di prestazione scaduti dopo il 31 dicembre 1991 competono invece solo gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.

Trib. Ariano Irpino, Sez. lavoro, 18/01/2011

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Rass. Foro Arianese, 2011, 1, 145

Riferimenti Normativi

L 06/08/2008 n. 133 –  DL 25/06/2008 n. 112 Art. 80 –  DL 30/09/2005 n. 203 Art. 10 –  L 30/12/1991 n. 412 Art. 16 –  L 21/11/1988 n. 508 Art. 3

 

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI)Procedimento:legittimazione Attiva E Passiva

PREVIDENZA SOCIALE Invalidi Civili

L’esclusiva legittimazione passiva dell’Inps è disposta dal D.P.C.M. del 30 marzo 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007. A decorrere dall’1 aprile 2007 l’Inps è subentrato nell’esercizio  delle funzioni residuate in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dei relativi rapporti giuridici a norma di quanto disposto dall’art. 10 del D.L. n. 203/2005. Pertanto l’art. 80 del recente D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge n. 133/2008) espressamente dispone che “nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle Commissioni mediche di verifica, finalizzati all’accertamento  degli stati di invalidità civile, cecità… la legittimazione passiva spetta all’Inps… Per i giudizi di invalidità civile incardinati dopo il 1° aprile 2007 unico legittimato passivo è l’Inps al quale va fatta la notifica del ricorso sia presso la sede provinciale che presso quella legale in Roma. E’ del tutto estraneo il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Riguardo alle spese di lite, la dichiarazione dei redditi ex art. 152 disp.att.c.p.c. va redatta in conformità a quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Se la dichiarazione di esonero – generica e non in linea con quanto richiesto dall’art. 152 – è espressa nel corpo del ricorso, non produce l’effetto di cui all’art. 152, in quanto il difensore non è munito di procura speciale in tal senso.

Trib. Ariano Irpino, Sez. lavoro, 12/01/2011

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Rass. Foro Arianese, 2011, 1, 143

Riferimenti Normativi

CPCATT Art. 152 –  L 06/08/2008 n. 133 –  DL 25/06/2008 n. 112 Art. 80 –  DPCONS 30/03/2007 –  DL 30/09/2005 n. 203 Art. 10 –  DPR 28/12/2000 n. 445 Art. 38

CASS. CIV. SEZ. LAVORO SENTENZA DEL 6 NOVEMBRE 2009 SENTENZA N.23589.09Natura Indennizzo Danni Da Danni Da Emotrasfusione

La Cassazione accoglie il ricorso presentato dall’Avv. Ferri e chiarisce la natura dell’indennizzo per i danni da emotrasfusione

“sono dovuti, in caso di ritardo nell’erogazione, trattandosi di PRESTAZIONE ASSISTENZIALE gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, non potendo gravare sull’assistito, in applicazione del principio di salvaguardia della consistenza economica elle prestazioni assistenziali, la complessità del procedimento amministrativo”.

La Cassazione rileva inoltre che “il diritto al pagamento dei ratei arretrati, maturati prima della liquidazione, effettuati unilateralmente per l’intero periodo e della relativa somma dovuta a titolo di interessi, in quanto costituente parte integrante del credito base, è assoggettato alla PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE”.

CORTE COSTITUZIONALE, MASSIMA DEL 6 AGOSTO 2008, N. 32771

Straniero – Indennità di accompagnamento per inabilità – Esclusione dal beneficio dello straniero extracomunitario che non sia in possesso della carta di soggiorno e dei requisiti reddituali previsti – Eccezione di inammissibilità per mancanza di motivazione – Reiezione.

Corte Cost., 06/08/2008, n.32771

LAVORO (COLLOCAMENTO)Assunzione Obbligatoria Di Mutilati Ed Invalidi: In Genere Collocamento: In Genere

Nel regime successivo al trasferimento alle regioni delle funzioni del collocamento obbligatorio ed alle province dei compiti relativi all’iscrizione nelle relative liste, la domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è ritualmente promossa nei confronti della provincia, trattandosi dell’amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge; detta legittimazione passiva, pertanto, non può escludersi per il fatto che, nel richiedere giudizialmente tale iscrizione, sia impugnata la valutazione medica espressa da un organismo – la commissione medica di verifica – operante nell’ambito del ministero e non della provincia. (Rigetta, App. Perugia, 26 Marzo 2004).

Cass. civ., Sez. lavoro, 23/04/2008, n.10538

Parti In Causa

Amministrazione Provinciale di Terni C. S.S.

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Mass. Giur. It., 2008 – CED Cassazione, 2008

Riferimenti Normativi

DLT 18/08/2000 n.267 Art.48 – L 12/03/1999 n.68 – L 02/04/1968 n.482

Giurisprudenza Correlata: Vedi

Cass. civ. Sez. lavoro, 28/06/2004, n. 11988 – Cass. civ. Sez. lavoro, 08/04/2002, n. 5001

LAVORO (RAPPORTO)Diritti E Doveri Del LavoratoreTrasferimento Del Lavoratore

Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso – come dimostrato anche dalla presenza dell’inciso “ove possibile” – può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi – soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblcio – in un danno per l’interesse della collettiva, gravando sulla parte datoriale, privata o pubblica, l’onere della prova di siffatte circostanze ostative all’esercizio dell’anzidetto diritto. (Rigetta, App. Bari, 20 Luglio 2005)

Cass. civ., Sez. Unite, 27/03/2008, n.7945

Parti In Causa

Ministero dell’ Economia e delle Finanze C. D.L. ( D.L.) B.A.

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Mass. Giur. It., 2008 – CED Cassazione, 2008

Riferimenti Normativi

L 05/02/1992 n.104 Art.33

Giurisprudenza Correlata: Vedi

Cass. civ. Sez. lavoro, 25/01/2006, n. 1396 – Cass. civ. Sez. lavoro, 25/01/2006, n. 1396 – Cass. civ. Sez. lavoro, 08/08/2005, n. 16643

GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione  Ordinaria E Amministrativa Autorita’ Giudiziaria Amministrativa

Sussiste il difetto di giurisdizione del g.o. nel caso in cui, con procedimento cautelare d’urgenza, sia richiesto al fine di assicurare al minore portatore di handicap un insegnante di sostegno per 22 ore settimanale, anziché 11. La deroga al monte-ore stabilito normativamente per l’ erogazione del pubblico servizio di sostegno scolastico comporta, infatti, una valutazione che investe più profili, concernenti, da un lato, gli aspetti organizzativi del sistema di pubblica istruzione, e dall’altro, la situazione patologica dell’alunno in rapporto agli obiettivi del sostegno medesimo. La controversia, pertanto, essendo inerente ad un atto generale di carattere provvedimentale ed essendo relativa alla materia del pubblico servizio, appartiene alla giurisdizione del g.a.

Tribunale Salerno, 30 ottobre 2007

GIURISDIZIONE CIVILEGiurisdizione Ordinaria E Amministrativa Autorita’ Giudiziaria Amministrativa

La controversia che attiene all’esatta individuazione dell’ente onerato al pagamento delle rette per il ricovero di anziani disabili presso enti convenzionati, rientra tra quelle relative alla spedalità, soccorso e assistenza, rientranti nella competenza esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 29 n. 6, r.d. n. 1054 del 1924, richiamato dall’art. 7, l. n. 1034 del 1971.

T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 14 settembre 2007 , n. 1416

Parti In Causa

Comune di Aci S. Antonio c. Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania

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Foro amm. TAR 2007, 9 2900 (SOLO MASSIMA)

GIURISDIZIONE CIVILEGiurisdizione Ordinaria E Amministrativa Autorita’ Giudiziaria Amministrativa

Sulla pretesa della società concessionaria del servizio pubblico sanitario, di ottenere dal Comune il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di persone disabili dal domicilio al centro di riabilitazione gestito dalla medesima società, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (nel testo, modificato dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, risultante dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte cost. con sentenza n. 204 del 2004), essendo relativa all’ambito contenutistico della concessione e coinvolgendo una verifica dell’esercizio di poteri discrezionali della p.a. in materia di trasporto dei disabili per ragioni terapeutiche .

Cassazione civile , sez. un., 06 luglio 2007 , n. 15239

Parti In Causa

Com. Agropoli c. Soc. Centro Riabilitazione Motoria

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Giust. civ. Mass. 2007, 7-8

Riferimenti Normativi

D.LG. 31 marzo 1998 n. 80 art. 33  –  L 21 luglio 2000 n. 205 art. 7

GIURISDIZIONE CIVILEGiurisdizione Ordinaria E Amministrativa Autorita’ Giudiziaria Amministrativa

In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l’ausilio assistenziale, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario e previo apprezzamento discrezionale dell’an, del quid e del quomodo dell’erogazione. Ne consegue che la cognizione della domanda proposta nei confronti del Comune da invalido quasi totale ai fini della concessione del servizio taxi previsto per persone fisicamente impedite alla salita ed alla discesa dei mezzi pubblici di trasporto, in relazione al disposto dell’art. 26 l. 5 febbraio 1992 n. 104, appartiene alla giurisdizione amministrativa poiché il portatore di handicap è titolare in proposito di un mero interesse legittimo, dal momento che, la rivendicata provvidenza viene erogata sulla base di una compatibilità con le risorse di bilancio pubblico, da valutarsi discrezionalmente da parte della pubblica amministrazione.

Cassazione civile , sez. un., 20 febbraio 2007 , n. 3848

Parti In Causa

Com. Torino c. Ravetto

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Giust. civ. Mass. 2007, 2

Riferimenti Normativi

Codice Procedura Civile art. 41  –  L 15 gennaio 1992 n. 21  –  D.LG. 31 marzo 1998 n. 80 art. 33  –  L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 26

GIURISDIZIONE CIVILEGiurisdizione In Materia Di Lavoro

Le controversie in materia di accertamento sanitario della possibilità di inserimento del disabile in un determinato contesto lavorativo, ai sensi dell’art. 10 comma 3 l. 12 marzo 1999 n. 68, investendo un atto di certazione della commissione medica di cui all’art. 1 comma 1 e 8 l. n. 295 del 1990, con riflessi sul diritto soggettivo alla stabilità del collocamento obbligatorio, appartengono alla giurisdizione ordinaria, tanto che vengano promosse dal lavoratore che dal datore di lavoro.

Cassazione civile , sez. un., 23 novembre 2006 , n. 24862

Parti In Causa

Cuocolo c. Az. sanitaria Firenze

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Giust. civ. Mass. 2006, 11

Riferimenti Normativi

L 2 aprile 1968 n. 482  –  L 11 febbraio 1980 n. 18  –  L 15 ottobre 1990 n. 295 art. 1  –  L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 4

GIURISDIZIONE CIVILEGiurisdizione Ordinaria E Amministrativa Autorita’ Giudiziaria Amministrativa

Spetta alla giurisdizione del g.a. la controversia concernente l’inserimento didattico di un minore disabile, giacché detto inserimento, attenendo ad un pubblico servizio, presuppone da parte delle istituzioni scolastiche l’esercizio di discrezionalità amministrativa pura o mista.

Tribunale Sciacca, 14 novembre 2006

Parti In Causa

V. c. Ist. scolastico comprensivo M.R.

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Corriere del merito 2007, 3 296

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104 art. 14  –  D.LG. 31 marzo 1998 n. 80 art. 33

IMPIEGATI DELLO STATO Trasferimenti (Anche Per Il Trasferimento Alla Regione)

L’azione di accertamento, proponibile dinanzi al giudice amministrativo, è circoscritta alla declaratoria di diritti soggettivi oggetto di giurisdizione esclusiva; sicché detta azione non è certamente esperibile in relazione alla pretesa di un militare ad ottenere l’accertamento del diritto al beneficio di cui alla l. n. 104 del 1992, atteso che la situazione soggettiva vantata, ancorché formalmente definita « diritto », è sostanzialmente una situazione di interesse legittimo.

T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 12 giugno 2006 , n. 4482

Parti In Causa

D.G.Q. c. Min. giust. e altro

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Foro amm. TAR 2006, 6 2050

Riferimenti Normativi

L 5 febbraio 1992 n. 104

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA DEL 16 GIUGNO 2005, N. 233

Congedi al fratello o la sorella convivente per l’assistenza di portatori di handicap.

Corte Cost., 16/06/2005, n.233

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Previdenza E Assistenza Sociale

Le sentenza del pretore conclusive dei giudizi instaurati a seguito di opposizione all’ordinanza-ingiunzione per violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono impugnabili (oltre il limite di valore di lire cinquantamila) con l’appello ex Art.433 c.p.c. e non con ricorso per cassazione, atteso che per dette violazioni l’Art.35, comma quarto, della L. 24 novembre 1981, n.689 stabilisce che l’opposizione va proposta davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro e che il relativo giudizio è regolato ai sensi degli artt. 442 e seguenti c.p.c., senza richiamare anche l’ultimo comma dell’Art.23 della stessa legge, affermativo – in materia di applicazione di sanzioni amministrative per violazioni diverse da quelle delle norme di previdenza e assistenza obbligatorie – del principio dell’inappellabilità e della ricorribilità per cassazione delle sentenze del pretore rese sull’opposizione all’ordinanza-ingiunzione.

Cass. civ., sez. lavoro, 27/10/2004, n.20832

Parti In Causa

Di. Pu. s.p.a. e altri C. Inps

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Mass. Giur. Lav., 2005, 3, 212

Riferimenti Normativi

CPC Art.433  – CPC Art.442  – L 24/11/1981 n.689 Art.35

PREVIDENZA SOCIALE Contributi: (Omesso Versamento)

Per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’Art.635, comma secondo, c.p.c., sia l’attestazione del direttore della Sede provinciale dell’ente creditore (nella specie, l’I.N.P.S.) sia i verbali di accertamento redatti dall’Ispettorato del lavoro e i verbali di accertamento degli ispettori dell’I.N.P.S., che possono fornire utili elementi di giudizio anche nell’eventuale, successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria.

Cass. civ., sez. lavoro, 27/10/2004, n.20839

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Mass. Giur. It., 2004  – Lavoro nella Giur., 2004, 1202  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.442  – CPC Art.635

PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILEPrescrizione: In Genere

Nella materia dei crediti previdenziali e assistenziali, il diritto a percepire gli interessi sui ratei arretrati delle prestazioni, maturati posteriormente all’entrata in vigore dell’Art.16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n.412 (che ha introdotto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), è soggetto alla prescrizione decennale, non potendo trovare applicazione la prescrizione quinquennale ex Art.2948, n.4, del codice civile, che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, e trattandosi di un credito che, a seguito della modifica apportata dalla predetta L. n.412 del 1991, rientra nella disciplina dell’Art.1224 del codice civile, prevista per la responsabilità contrattuale connessa alla “mora debendi” ed avente perciò anche una funzione risarcitoria.

Cass. civ., sez. lavoro, 18/10/2004, n.20428

Parti In Causa

G. C. Min.Interno

Fonte

Impresa, 2005, 1, 118

Riferimenti Normativi

CC Art.1224  – CC Art.2935  – CC Art.2948  – CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 30/12/1991 n.412 Art.16

PREVIDENZA SOCIALERivalutazione Monetaria

Con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall’Art.429 c.p.c., terzo comma – nei quali rientrano, a seguito delle sent. n.156 del 1991 e sent. n.196 del 1993 della Corte Costituzionale, anche i crediti previdenziali ed assistenziali -, nel caso in cui venga pagato – e con ritardo – il solo importo capitale della somma dovuta, deve ravvisarsi l’estinzione parziale dell’obbligazione, atteso che il credito complessivo deve necessariamente tener conto della rivalutazione di tale importo per il periodo compreso fra la data in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità del debitore e quella in cui è avvenuto il tardivo pagamento del capitale, nonché degli interessi legali sull’importo e per il periodo prima precisati; in tali ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione relativamente al suddetto periodo deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, ma tale rivalutazione non può riguardare anche l’importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, atteso che essi non fanno parte del capitale; né su tali interessi sono dovuti, stante il divieto posto dall’Art.1283 c.c., gli ulteriori interessi maturati nel periodo successivo.

Cass. civ., sez. lavoro, 27/08/2004, n.17105

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CC Art.1283  – CPC Art.429  – CPC Art.442

PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILEPrescrizione: Ordinaria Decennale

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili  – Rivalutazione Monetaria

Il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l’effetto interruttivo di cui all’Art.2944 c.c., salvo che il “solvens” non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori; e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da determinare l’applicabilità della prescrizione quinquennale.

Cass. civ., sez. lavoro, 17/08/2004, n.16030

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CC Art.2944  – CC Art.2946  – CC Art.2948  – CPC Art.429  – CPC Art.442  – RDL 04/10/1935 n.1827 Art.129  – L 06/04/1936 n.1155  – L 30/03/1971 n.118

PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILEPrescrizione: Ordinaria Decennale

PREVIDENZA SOCIALEInvalidi Civili  – Rivalutazione Monetaria

Il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l’effetto interruttivo di cui all’Art.2944 c.c., salvo che il “solvens” non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori; e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da determinare l’applicabilità della prescrizione quinquennale.

Cass. civ., sez. lavoro, 17/08/2004, n.16023

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CC Art.2944  – CC Art.2946  – CC Art.2948  – CPC Art.429  – CPC Art.442  – RDL 04/10/1935 n.1827 Art.129  – L 06/04/1936 n.1155  – L 30/03/1971 n.118

CASSAZIONE CIVILERicorso: (Ammissibilità Ed Inammissibilità)

Poiché il mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere individuato in base alla qualificazione del rapporto giuridico data dal giudice che lo ha emesso, è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto avverso una sentenza emessa in procedimento di opposizione a sanzione amministrativa svoltosi non secondo le previsioni di cui agli artt. 442 c.p.c. e seguenti, ma ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.689, pur trattandosi di illeciti conseguenti alla violazione della legge 23 ottobre 1960, n.1369 e concernenti la contestata assunzione di lavoratori senza il tramite della competente sezione circoscrizionale per l’impiego dei lavoratori formalmente dipendenti dall’intermediario e l’omessa comunicazione del loro licenziamento.

Cass. civ., sez. lavoro, 13/08/2004, n.15783

Parti In Causa

Direzione provinciale del lavoro di Cosenza C. Montalto F. e altri

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.323  – CPC Art.360  – CPC Art.442  – L 23/10/1960 n.1369  – L 24/11/1981 n.689 Art.22  – L 24/11/1981 n.689 Art.23

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Competenza: In Genere

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONIOrdinanza Ingiunzione Di Pagamento: Opposizione

L’Art.35, comma quarto, della Legge n.689 del 1981 dispone l’applicazione del rito del lavoro soltanto alle opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni emesse dagli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per le violazioni consistenti nell’omissione di versamento di contributi e premi, ovvero implicanti quale conseguenza la suddetta omissione, di modo che resta esclusa l’applicazione del suddetto rito ad ipotesi diverse da quelle previste. Qualora il tribunale in composizione monocratica, investito in primo grado di due separate opposizioni proposte dalle stesse parti rispettivamente avverso ordinanze-ingiunzioni pronunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro per violazione delle norme sul collocamento ed avverso cartelle esattoriali per la riscossione di crediti contributivi dell’I.N.P.S., abbia proceduto alla riunione dei procedimenti per ragione di identità di questioni (rappresentate nella specie dall’accertamento della costituzione e dello svolgimento dei medesimi rapporti di lavoro subordinato), ed abbia poi deciso i giudizi riuniti in funzione di “giudice del lavoro”, avverso la pronuncia relativa alle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni si deve ritenere ritualmente proposto il ricorso per Cassazione ai sensi dell’ultimo comma dell’Art.23 della legge n.689 del 1981 (e non l’appello secondo il rito del lavoro), qualora risulti che, nel decidere tali opposizioni, il tribunale non abbia applicato regole proprie del rito del lavoro incompatibili con il rito di cui al procedimento ex artt. 22 e 23 della legge n.689 del 1981, al quale dette opposizioni erano da ritenere soggette, poiché – alla stregua del principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta sulla base della qualificazione data dal giudice con il provvedimento stesso all’azione proposta, alla controversia e alla decisione – quest’ultima deve considerarsi sostanzialmente adottata (al di là della pronuncia nella veste di giudice del lavoro, che è di per sé priva di significato) ai sensi del rito di cui ai suddetti articoli. (Nella specie la S.C. ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposta dalla parte controricorrente).

Cass. civ., sez. lavoro, 13/08/2004, n.15819

Parti In Causa

Min.Lavoro e Politiche Sociali C. Perugini C.

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.442  – L 24/11/1981 n.689 Art.22  – L 24/11/1981 n.689 Art.23  – L 24/11/1981 n.689 Art.35

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONIOrdinanza Ingiunzione Di Pagamento: Opposizione

Il procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione relativa all’applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n.689 del 1981 non rientra tra quelli per i quali l’Art.3 della legge n.742 del 1969 dispone l’inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, né l’inapplicabilità della predetta sospensione può ritenersi nelle ipotesi di violazioni amministrative concernenti la materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie, sulla base dell’assunto che tali controversie rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., e sono pertanto soggette al rito speciale del lavoro, in quanto tale possibilità sussiste solo nei casi espressamente indicati dall’Art.35 della legge n.689 del 1981 (violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale dei contributi e premi o violazioni dalle quali derivi l’omesso o parziale versamento dei contributi e premi), norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere, con le sole eccezioni espressamente previste, al regime di sospensione dei termini in periodo feriale.

Cass. civ., sez. lavoro, 09/08/2004, n.15376

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.409  – CPC Art.442  – L 07/10/1969 n.742 Art.3  – L 24/11/1981 n.689 Art.23  – L 24/11/1981 n.689 Art.35  – L 24/11/1981 n.689 Art.22

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONIAccertamento, Opposizione E Contestazione

Le opposizioni a sanzione amministrativa nelle materie delimitate dall’Art.35 della legge n.689 del 1981, che per esse prevede l’applicabilità del rito del lavoro, sono sottratte al regime previsto dall’Art.23 della legge n.689 del 1981, che sancisce l’immediata ricorribilità in Cassazione della sentenza emessa in primo grado.

Cass. civ., sez. lavoro, 09/08/2004, n.15376

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

L 24/11/1981 n.689 Art.23  – L 24/11/1981 n.689 Art.35

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Appello: In Genere

Al ricorso per ingiunzione per crediti inerenti a rapporti di lavoro o di previdenza e assistenza obbligatorie non si applicano le prescrizioni dell’Art.414 c.p.c. sul contenuto del ricorso introduttivo, nel senso che, fermo restando che il creditore che agisce in via monitoria deve indicare gli elementi essenziali dell’azione e cioè la “causa pretendi” e il “petitum”, nella memoria di costituzione a seguito di opposizione egli puo’ specificare l’una e l’altro e formulare ulteriori prove, costituende o costituite, a sostegno della pretesa azionata con il ricorso per ingiunzione, nonché modificare la domanda introdotta nel ricorso per ingiunzione, senza tuttavia poter formulare domande nuove; in ogni caso, eventuali nullità del ricorso per decreto ingiuntivo non possono determinare automaticamente la nullità della memoria di costituzione in giudizio, potendo rilevare solo ai fini del regolamento delle spese della fase monitoria.

Cass. civ., sez. lavoro, 04/08/2004, n.14962

Parti In Causa

P. C. Inps

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.414  – CPC Art.416  – CPC Art.442  – CPC Art.645

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Appello: In Genere

Al ricorso per ingiunzione per crediti inerenti a rapporti di lavoro o di previdenza e assistenza obbligatorie non si applicano le prescrizioni dell’Art.414 c.p.c. sul contenuto del ricorso introduttivo, nel senso che, fermo restando che il creditore che agisce in via monitoria deve indicare gli elementi essenziali dell’azione e cioè la “causa pretendi” e il “petitum”, nella memoria di costituzione a seguito di opposizione egli può specificare l’una e l’altro e formulare ulteriori prove, costituende o costituite, a sostegno della pretesa azionata con il ricorso per ingiunzione, nonché modificare la domanda introdotta nel ricorso per ingiunzione, senza tuttavia poter formulare domande nuove; in ogni caso, eventuali nullità del ricorso per decreto ingiuntivo non possono determinare automaticamente la nullità della memoria di costituzione in giudizio, potendo rilevare solo ai fini del regolamento delle spese della fase monitoria.

Cass. civ., sez. lavoro, 04/08/2004, n.14962

Parti In Causa

P. C. Inps

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Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.414  – CPC Art.416  – CPC Art.442  – CPC Art.645

PREVIDENZA SOCIALEAgricoltura: (Elenchi Nominativi)

Nelle controversie aventi ad oggetto le prestazioni previdenziali previste a favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato nell’agricoltura, l’iscrizione dell’interessato in uno degli elenchi nominativi di cui al R.D. n.1949 del 1940 e successive modificazioni ed integrazioni, o il possesso del cosiddetto certificato sostitutivo, oltre a rappresentare elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative, possono spiegare efficacia probatoria riguardo al presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa, ancorché senza che la relativa certificazione integri una prova legale (ex Art.2700 c.c.) o sia assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio. Ne consegue che, qualora l’ente previdenziale deduca prove contrarie, rappresentate dalle risultanze di accertamenti ispettivi (i quali, costituendo attestazioni di fatti provenienti dalla Pubblica Amministrazione, hanno la stessa efficacia probatoria degli elenchi) il giudice di merito deve comparare ed apprezzare prudentemente i contrapposti elementi così acquisiti. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso l’attribuibilità di un qualsiasi valore al certificato relativo all’iscrizione, basando la decisione esclusivamente sulle risultanze degli accertamenti ispettivi, senza nemmeno indicarne il contenuto idoneo a contrastare il dato della suddetta iscrizione).

Cass. civ., sez. lavoro, 29/07/2004, n.14437

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.115  – CPC Art.442  – RD 24/09/1940 n.1949

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Procedimento: Termini

Il credito relativo all’indennità premio di fine servizio deve essere rivalutato, con l’aggiunta di interessi legali, a decorrere dal momento in cui si configura un ritardo, momento coincidente con la maturazione del credito stesso, la quale, non essendo previsto dalla legge un onere di domanda per l’assicurato, coincide con la scadenza del centoventesimo giorno dalla data del collocamento a riposo, ovvero con la data, precedente, dell’eventuale provvedimento emesso dall’Ente previdenziale, non satisfattivo del credito, fermo restando che l’obbligo di corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme pagate in ritardo sussiste a carico dell’Ente a prescindere dall’esistenza di un suo comportamento colpevole, atteso che, ai fini dell’indicizzazione del credito estinto in ritardo, rispetto alla sua data di maturazione, non rileva la sussistenza di una colpa debitoria.

Cass. civ., sez. lavoro, 12/07/2004, n.12868

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CC Art.1224  – CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 08/03/1968 n.152 Art.2

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Danni Da Svalutazione Monetaria: In Genere  – Interessi

Poiché la indennità di fine rapporto, comunque denominata, ha natura retributiva (e solo latamente previdenziale), ad essa non è applicabile l’Art.16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n.412, con il quale è stata statuita la regola della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (nella specie, l’INADEL), mentre il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria è stato esteso ai crediti aventi natura retributiva, vantati anche nei confronti dei medesimi enti, soltanto con la disposizione contenuta nell’Art.22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n.724, inapplicabile ai rapporti di lavoro risolti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Cass. civ., sez. lavoro, 12/07/2004, n.12868

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 08/03/1968 n.152 Art.2  – L 30/12/1990 n.412 Art.16  – L 23/12/1994 n.724 Art.22

PREVIDENZA SOCIALERivalutazione Monetaria

Con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall’Art.429 c.p.c., comma terzo – nei quali rientrano, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n.196 del 1993, anche i crediti previdenziali e assistenziali, in caso di ritardato pagamento del solo importo capitale della somma dovuta, deve ravvisarsi l’estinzione solo parziale dell’obbligazione, atteso che il credito complessivo deve necessariamente tener conto della rivalutazione di tale importo per il periodo compreso tra la data in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità del debitore e quella in cui è avvenuto il ritardato pagamento del capitale, nonché degli interessi legali sull’importo e per il periodo prima precisati; in tali ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione relativamente al suddetto periodo deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, ma tale rivalutazione non può riguardare anche l’importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, in quanto essi non fanno parte del capitale. (Fattispecie anteriore alla entrata in vigore dell’Art.22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n.724).

Cass. civ., sez. lavoro, 12/07/2004, n.12868

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 23/12/1994 n.724 Art.22

TERMINI PROCESS. CIV.Sospensione Dei Termini Processuali In Periodo Feriale: In Genere

È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’Art.3 della legge 7 ottobre 1969 n.742 nella parte in cui dispone che la sospensione dei termini feriali non si applica alle controversie previste dagli artt. 409 e 442 c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., sul rilievo che la norma denunziata nulla direbbe in ordine alle controversie relative al pubblico impiego, e che l’Art.68 del decreto legislativo n.29 del 1993 non farebbe alcuna menzione dell’esclusione di detta sospensione anche con riferimento alle controversie di pubblico impiego, dal momento che mentre il presupposto logico di un’eccezione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza è che la diversa disciplina, la cui estensione si pretende in attuazione di quel principio, sia più favorevole rispetto a quella della norma denunziata, la deroga alla sospensione dei termini feriali costituisce, nell’intenzione del legislatore, una tutela ed un beneficio in favore delle parti che controvertono in relazione ad un rapporto di lavoro onde pervenire ad un sollecito e rapido accertamento dei diritti in contestazione e ad una più celere definizione giudiziale, dovendo ritenersi che la mancata applicazione della sospensione – indipendentemente dalle singole contingenze processuali e quindi dalle eventuali omissioni ed inosservanze dei termini non sospesi – costituisca una regolamentazione di maggiore favore e di più efficace tutela delle posizioni giuridiche dei soggetti titolari dei rapporti considerati.

Cass. civ., sez. lavoro, 05/07/2004, n.12236

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

COST Art.3  – COST Art.24  – COST Art.25  – CPC Art.409  – CPC Art.442  – L 07/10/1969 n.742  – DLT 03/02/1993 n.29 Art.68

INGIUNZIONEDecreto Ingiuntivo: (Prova Scritta)

PREVIDENZA SOCIALEContributi: (Omesso Versamento)

Per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’Art.635 c.p.c., comma secondo, sia l’attestazione del Direttore della Sede provinciale dell’ente creditore (nella specie, l’INAIL) sia i verbali di accertamento redatti dall’Ispettorato del lavoro e i verbali di accertamento degli ispettori dell’INAIL, che possono fornire utili elementi di valutazione anche nell’eventuale, successivo giudizio di opposizione pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria, in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese da terzi.

Cass. civ., sez. lavoro, 03/07/2004, n.12226

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.442  – CPC Art.635

CONSULENTE TECNICO,CUSTODE

Qualora il giudice d’appello, esaminando i risultati di due successive consulenze tecniche d’ufficio disposte in primo grado e fra loro contrastanti, aderisca al parere del secondo consulente respingendo quello del primo, la motivazione della sentenza è sufficiente anche se tale adesione non sia specificamente giustificata ove il parere cui è prestata adesione fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili “aliunde”. La suddetta specifica giustificazione è, invece, necessaria nella diversa ipotesi di adesione alle conclusioni della prima di due divergenti consulenze tecniche disposte dallo stesso giudice.

Cass. civ., sez. lavoro, 22/05/2004, n.9869

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.61  – CPC Art.360  – CPC Art.442

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Procedimento: In Genere

La domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro, al fine di conseguire il risarcimento del danno sofferto per mancata adozione, da parte dello stesso datore, delle misure previste dall’Art.2087 c.c., dà luogo ad una controversia non previdenziale, ma di lavoro, sicché, in relazione ad essa, non trova applicazione l’Art.152 disp.att.c.p.c.

Cass. civ., sez. lavoro, 21/04/2004, n.7629

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CC Art.2087  – CPC Art.409  – CPC Art.442  – CPCATT Art.152

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONIOrdinanza Ingiunzione Di Pagamento: Opposizione

TERMINI PROCESS. CIV.Sospensione Dei Termini Processuali In Periodo Feriale: Non Operatività Della Sospensione

Il procedimento di opposizione a ordinanza – ingiunzione relativa all’applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge n.689 del 1981 non rientra tra quelli per i quali l’Art.3 legge n.742 del 1969 dispone l’inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, né l’inapplicabilità della suddetta sospensione può ritenersi nelle ipotesi di violazioni amministrative concernenti la materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie, sulla base dell’assunto che tali controversie rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. e sono pertanto soggette al rito speciale del lavoro, in quanto tale possibilità sussiste solo nei casi espressamente indicati dall’Art.35 legge n.689 del 1981.

Cass. civ., sez. lavoro, 17/04/2004, n.7346

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.409  – CPC Art.442

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Consulente Tecnico

Il giudice d’appello non ha l’obbligo di rinnovare la consulenza tecnica, tuttavia, ove siano dedotte nuove malattie o aggravamenti di quelle già denunciate, oppure se il giudice ritenga di dover dissentire dalle conclusioni espresse dal Consulente nominato in primo grado, ha il dovere di motivare in ordine alla decisione di non disporre una nuova consulenza; quando, invece, non siano in discussione nuove malattie o aggravamenti nelle infermità denunciate e il giudice d’appello ritenga di condividere le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, non è neppure necessaria una esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest’ultima essere ritenuta superflua anche per implicito.

Cass. civ., sez. lavoro, 13/04/2004, n.7013

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.441  – CPC Art.442  – CPC Art.445  – CPCATT Art.149

SENTENZA CIVILESentenza: (Dispositivo)

La lettura del dispositivo della sentenza, richiesta a pena di nullità nel rito del lavoro, non deve necessariamente risultare da esplicita menzione nella sentenza medesima o nel verbale di udienza, ben potendo essere documentata da un qualsiasi atto processuale, o desumersi per implicito da determinate circostanze. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la avvenuta lettura del dispositivo in udienza potesse desumersi dalla circostanza che esso recava la stessa data dell’udienza e dalla valutazione della circostanze che la precedente sentenza d’appello era stata cassata proprio a motivo della mancata lettura del dispositivo in udienza, errore verosimilmente non ripetibile da parte del giudice di rinvio. Inoltre la Corte ha escluso che avesse rilievo un tratto trasversale di penna sulla frase prestampata “Il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e quindi decide la causa come da dispositivo letto in udienza”, dovendosi ritenere, essendo incontestato che la causa fosse stata decisa nella Camera di Consiglio successiva all’udienza, che la cancellazione fosse stata effettuata dal cancelliere al termine della discussione, non potendo egli attestare in quel momento un’ulteriore attività ancora non compiutasi).

Cass. civ., sez. lavoro, 13/04/2004, n.7037

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.156  – CPC Art.161  – CPC Art.429  – CPC Art.442

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Danni Da Svalutazione Monetaria: In Genere

PREVIDENZA SOCIALEINADEL

Ai sensi dell’Art.442 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991, applicabile ai crediti divenuti esigibili prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall’Art.16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n.412, il credito previdenziale relativo all’indennità premio di servizio deve essere rivalutato, con l’aggiunta degli interessi legali, a decorrere dal momento in cui si configura un ritardo, momento coincidente con la maturazione del centoventesimo giorno, dalla data del collocamento a riposo ovvero con la data, precedente, dell’eventuale provvedimento, emesso dall’INADEL, non satisfattivo del credito, fermo restando che l’obbligo di corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme pagate in ritardo sussiste a carico dell’ente previdenziale a prescindere dall’esistenza di un suo comportamento colpevole, atteso che ai fini l’indicizzazione del credito previdenziale estinto in ritardo rispetto alla sua data di maturazione non rileva la sussistenza di una colpa debitoria.

Cass. civ., sez. lavoro, 30/03/2004, n.6333

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 11/08/1973 n.533 Art.7

PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILEInterruzione: (Atti Interruttivi: Domanda Giudiziale)

In caso di domanda giudiziale proposta con ricorso, come nel processo del lavoro, la prescrizione è interrotta non dal deposito del ricorso, ma dalla sua notifica.

Cass. civ., sez. lavoro, 30/03/2004, n.6343

Parti In Causa

Lupo C. Usl/11 Lecce Casarano

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – Lavoro nella Giur., 2004, 1202  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CC Art.2943  – CC Art.2944  – CPC Art.409  – CPC Art.442

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Litisconsorzio

Non sono litisconsorti necessari il lavoratore e il datore di lavoro, rispettivamente, nelle controversie fra il secondo e l’Ente Previdenziale, aventi ad oggetto il versamento dei contributi, e in quelle, fra il primo e lo stesso Ente, aventi ad oggetto l’erogazione delle prestazioni assicurative, poiché, pur essendo il rapporto di lavoro e quello previdenziale connessi, rimangono, comunque, rapporti diversi e in siffatte controversie l’accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto previdenziale per le obbligazioni che ne derivano, di guisa che l’insorgere di una contestazione fra le parti circa la sussistenza del rapporto di lavoro non implica necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’uno o dell’altro soggetto di quello stesso rapporto, rimasto estraneo alla causa in corso, potendo la relativa questione essere risolta in via meramente incidentale, al limitato fine dell’accertamento dei presupposti suddetti, senza che tale soggetto subisca pregiudizio da una decisione “incidenter tantum”, inidonea a costituire giudicato nei suoi confronti. Tale principio opera anche nell’ipotesi di controversie concernenti l’accertamento dell’obbligo contributivo a carico di una cooperativa in favore dei soci.

Cass. civ., sez. lavoro, 16/03/2004, n.5353

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.102  – CPC Art.442

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Danni Da Svalutazione Monetaria: In Genere

Con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall’Art.429, terzo comma, c.p.c. – nei quali rientrano, a seguito delle sentenze n.156 del 1991 e n.196 del 1993 della Corte Costituzionale, anche i crediti previdenziali ed assistenziali -, nel caso in cui venga pagato – e con ritardo – il solo importo capitale della somma dovuta, deve ravvisarsi l’estinzione parziale dell’obbligazione, atteso che il credito complessivo deve necessariamente tener conto della rivalutazione di tale importo per il periodo compreso fra la data in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità del debitore e quella in cui è avvenuto il tardivo pagamento del capitale, nonché degli interessi legali sull’importo e per il periodo prima precisati; in tali ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione relativamente al suddetto periodo deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, ma tale rivalutazione non può riguardare anche l’importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, atteso che essi non fanno parte del capitale; né su tali interessi sono dovuti, stante il divieto posto dall’Art.1283 c.c., gli ulteriori interessi maturati nel periodo successivo.

Cass. civ., sez. lavoro, 12/03/2004, n.5155

Parti In Causa

M.D.I. C. B.G.

Fonte

Mass. Giur. It., 2004

Riferimenti Normativi

CC Art.1283  – CPC Art.429  – CPC Art.442

TERMINI PROCESS. CIV.Sospensione Dei Termini Processuali In Periodo Feriale: In Genere

Alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli di cui all’Art.409 c.p.c. o all’Art.442 c.p.c., sia stata decisa con il rito ordinario è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dalla esattezza della relativa valutazione e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell’impugnazione, secondo il regime previsto dall’Art.3 della legge 7 ottobre 1969, n.742.

Cass. civ., sez. unite, 12/03/2004, n.5184

Parti In Causa

R.A. C. R.E.R.

Fonte

Mass. Giur. It., 2004  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.325  – CPC Art.327  – CPC Art.409  – CPC Art.442  – L 07/10/1969 n.742 Art.1  – L 07/10/1969 n.742 Art.3

TERMINI PROCESS. CIV.Sospensione Dei Termini Processuali In Periodo Feriale: In Genere

A norma dell’articolo 3 della legge 742/1969, la sospensione dei termini processuali (per il periodo compreso fra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno) non si applica alle controversie previste dagli articoli 409 e 442 del Cpc, ossia a quelle individuali di lavoro e a quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Fra le controversie previdenziali devono ricomprendersi non soltanto quelle relative a prestazioni richieste dall’assicurato, ma anche quelle concernenti pretese degli istituti assicurativi nei confronti dei datori di lavoro.

Cass. civ., sez. lavoro, 20/02/2004, n.3441

Parti In Causa

Borriello C. Rete ferroviaria italiana

Fonte

Guida al Diritto, 2004, 14, 57

Riferimenti Normativi

CPC Art.409  – CPC Art.442  – L 07/10/1969 n.742 Art.3

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Interessi

Agli interessi sui ratei arretrati dei crediti previdenziali e assistenziali maturati, prima della liquidazione, sia anteriormente che posteriormente all’entrata in vigore della legge n.412 del 1991 si applica il termine di prescrizione decennale, dovendosi però cumulare per i ratei anteriori la rivalutazione monetaria, mentre per quelli maturati successivamente al 31 dicembre 1991 (per i quali opera l’alternatività degli accessori previsti dalla normativa suddetta) l’importo degli interessi deve essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al beneficiario della prestazione per il maggior danno dalla diminuzione del valore del credito.

Cass. civ., sez. lavoro, 17/02/2004, n.3116

Parti In Causa

Viola C. Ministero dell’Interno

Fonte

Impresa, 2004, 865  – Arch. Civ., 2004, 1477  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CC Art.1224  – CC Art.1282  – CC Art.2946  – CC Art.2948  – CPC Art.429  – CPC Art.442  – RDL 04/10/1935 n.1827 Art.129  – L 30/12/1991 n.412 Art.16

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Interessi

Nella materia dei crediti previdenziali e assistenziali, il diritto a percepire gli interessi sui ratei arretrati delle prestazioni maturati (prima della liquidazione) posteriormente all’entrata in vigore dell’Art.16, comma sesto, della legge n.412 del 1991 (che ha introdotto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria) è soggetto alla prescrizione decennale, non potendo trovare applicazione la prescrizione quinquennale ex Art.2948 c.c., n.4, che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, e trattandosi di un credito che, a seguito della modifica apportata dalla predetta legge n.412 del 1991, rientra nella disciplina dell’Art.1224 c.c., prevista per la responsabilità contrattuale connessa alla “mora debendi” ed avente perciò anche una funzione risarcitoria.

Cass. civ., sez. lavoro, 14/02/2004, n.2868

Parti In Causa

Sortino C. Ministero dell’interno

Fonte

Arch. Civ., 2004, 1474  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CC Art.1224  – CC Art.2935  – CC Art.2948  – CPC Art.429  – CPC Art.442

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Danni Da Svalutazione Monetaria: In Genere  – Interessi

Ai sensi dell’Art.442 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991, applicabile ai crediti divenuti esigibili prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall’Art.16, comma sesto, legge 30 dicembre 1991 n.412, il credito previdenziale relativo all’indennità premio di servizio deve essere rivalutato, con l’aggiunta degli interessi legali, a decorrere dal momento in cui si configura un ritardo, momento coincidente con la maturazione del credito stesso la quale, non essendo previsto dalla legge un onere di domanda per l’assicurato, coincide con la scadenza del centoventesimo giorno dalla data del collocamento a riposo ovvero con la data, precedente, dell’eventuale provvedimento, emesso dall’I.N.A.D.E.L., non satisfattivo del credito, fermo restando che l’obbligo di corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme pagate in ritardo sussiste a carico dell’ente previdenziale a prescindere dall’esistenza di un suo comportamento colpevole, atteso che ai fini l’indicizzazione del credito previdenziale estinto in ritardo rispetto alla sua data di maturazione non rileva la sussistenza di una colpa debitoria. Al principio si applica anche nel caso in cui il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale discenda da una pronuncia di illegittimità costituzionale della norma che non prevedeva quel diritto, dal momento che i diritti che scaturiscono da una sentenza della Corte Costituzionale devono essere considerati non solo esistenti, ma anche maturati fin dall’inizio, atteso che l’ostacolo rappresentato da una norma costituzionale non è di carattere giuridico, bensì di mero fatto.

Cass. civ., sez. lavoro, 02/12/2003, n.18395

Parti In Causa

Remigi C. INPDAP

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 1214  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 08/03/1968 n.152 Art.2  – L 29/10/1987 n.440  – L 13/05/1988 n.153  – DL 31/08/1987 n.359 Art.22  – DL 13/03/1988 n.69 Art.6

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Danni Da Svalutazione Monetaria: In Genere  – Interessi  – Procedimento: (Prescrizione)

Il credito per la rivalutazione e gli interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi della scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l’effetto interruttivo di cui all’Art.2944 c.c., salvo che il “solvens” non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori, e salvo che il giudice di merito interpreti, con motivazione congrua e logica, il comportamento dell’ente pubblico erogatore (Ministero dell’interno o I.N.P.S. o altro ente, il quale per la sua complessa e concreta struttura organizzativa, comprendente anche un adeguato servizio legale, dovrebbe essere a perfetta conoscenza che il suo debito, per legge, non si esaurisce nel mero capitale, costituito dalla prestazione previdenziale o assistenziale, ma comprende, quali elementi essenziali, tali da non essere più distinguibili dal capitale, anche rivalutazione e interessi) nel senso di un riconoscimento del residuo dell’unitario suo debito non ancora del tutto pagato e quindi, nel senso di un atto interruttivo della prescrizione; tale interpretazione, costituisce accertamento in fatto riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità con specifica impugnazione per vizio di motivazione e non con argomentazione di mero diritto.

Cass. civ., sez. lavoro, 25/11/2003, n.18012

Parti In Causa

Min.Interno C. Strafella

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 1093  – CED Cassazione, 2004

Riferimenti Normativi

CC Art.2935  – CC Art.2944  – CC Art.2946  – CC Art.2948  – CPC Art.360  – CPC Art.429  – CPC Art.442

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.Giurisdizione: Del Giudice Ordinario E Del Giudice Amministrativo

L’esistenza di un rapporto di lavoro costituisce punto pregiudiziale che il giudice deve accertare, al fine dell’esame della domanda relativa al pagamento di contributi previdenziali. Anche se detto punto abbia formato oggetto di contestazione e abbia, quindi, avuto origine una questione pregiudiziale, la decisione su di essa assume sempre un carattere puramente strumentale e incidentale, senza efficacia autonoma di giudicato, al di fuori della causa in cui l’accertamento avviene. Solo se le parti chiedano che, sulla questione pregiudiziale relativa alla sussistenza di un rapporto di pubblico impiego sia emessa una pronunzia con autorità di giudicato, si configura l’esistenza di una causa pregiudiziale, la quale, nel necessario contraddittorio con tutti i soggetti ai quali è riferita l’omissione contributiva dedotta in giudizio, non può che essere devoluta al giudice amministrativo, senza – peraltro – che il giudice ordinario della causa pregiudicata (quella previdenziale) perda su questa la propria giurisdizione.

Cass. civ., sez. unite, 14/11/2003, n.17208

Parti In Causa

Usl di Pescara C. Colontonio e altri

Fonte

Guida al Diritto, 2004, 5, 74

Riferimenti Normativi

CPC Art.442  – L 06/12/1971 n.1034 Art.7

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.Giurisdizione: Del Giudice Ordinario E Del Giudice Amministrativo

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (e non in quella dei giudici amministrativi) la controversia tra un ente pubblico non economico (nella specie Usl) e un ente previdenziale avente a oggetto la sussistenza dell’obbligo contributivo. Tale giurisdizione va riconosciuta anche nel caso in cui sia contestata la configurabilità del rapporto di pubblico impiego in capo al lavoratore assicurato, attesa la necessaria distinzione tra rapporto previdenziale, che trova la propria fonte esclusiva nella legge e rapporto di lavoro che trae origine, invece, da un atto negoziale o da un provvedimento amministrativo e considerata, altresì, la natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo rapporto.

Cass. civ., sez. unite, 14/11/2003, n.17208

Parti In Causa

Usl di Pescara C. Colontonio e altri

Fonte

Guida al Diritto, 2004, 5, 74

Riferimenti Normativi

CPC Art.442  – L 06/12/1971 n.1034 Art.7

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Danni Da Svalutazione Monetaria: In Genere

In base alla disciplina dell’Art.442 c.p.c., nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.156 del 1991, la rivalutabilità dei crediti previdenziali, analogamente a quella dei crediti di lavoro, costituisce una proprietà intrinseca dei crediti stessi, in relazione alla quale opera il principio secondo cui la rivalutazione, non avendo autonomia rispetto al relativo credito, deve essere operata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di una specifica domanda. Ne consegue che la pronuncia con la quale il giudice, sia pure implicitamente (liquidando i soli interessati), neghi la rivalutazione, presuppone un accertamento negativo circa la sussistenza del maggior danno, sicché, in difetto di impugnazione sul punto, si forma al riguardo il giudicato e la relativa questione resta preclusa nelle successive fasi processuali ed anche in un successivo giudizio.

Cass. civ., sez. lavoro, 23/10/2003, n.15878

Parti In Causa

Melis C. Inps

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 934

Riferimenti Normativi

CC Art.2909  – CPC Art.429  – CPC Art.442

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Appello: (Domande Ed Eccezioni Nuove)

È inammissibile se sollevata per la prima volta in appello, l’eccezione con la quale l’Inps deduce la carenza del requisito contributivo da parte del richiedente l’assegno di invalidità.

Cass. civ., sez. lavoro, 21/10/2003, n.15746

Parti In Causa

Ingegno C. Inps

Fonte

Foro It., 2004, 1, 462

Riferimenti Normativi

L 12/06/1984 n.222 Art.1  – CPC Art.416  – CPC Art.437  – CPC Art.442

Giurisprudenza Correlata: Conforme

Cass. civ. sez. lavoro, 07/10/1999, 11252

Giurisprudenza Correlata: Contraria

Cass. civ. sez. lavoro, 02/01/2002, 2

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Competenza: Per Materia

In tema di indennizzo da corrispondere ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, il suddetto indennizzo non ha natura risarcitoria, ma assistenziale in senso lato, pertanto le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano nella competenza del giudice del lavoro.

Trib. Pisa, 20/10/2003

Parti In Causa

G.C. C. Ministero della sanità

Fonte

Gius, 2004, 3, 420

Riferimenti Normativi

CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 25/02/1992 n.210

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Danni Da Svalutazione Monetaria: In Genere

I crediti assistenziali, in quanto soggetti alla regola dell’automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria – trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito – non richiedono alcuna messa in mora nei confronti degli enti erogatori della prestazione.

Trib. Pisa, 20/10/2003

Parti In Causa

G.C. C. Ministero della sanità

Fonte

Gius, 2004, 3, 420

Riferimenti Normativi

CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 25/02/1992 n.210

INVALIDI

Nel caso in cui i requisiti condizionanti l’attribuzione del diritto alla prestazione assistenziale, quale in specie l’assegno di invalidità, previsto dall’Art.13, L. n.118 del 1971, vengano ad esistenza nel corso del giudizio, nell’ambito dell’accertamento consentito ai sensi dell’Art.149 disp.att. c.p.c., è dovuto al creditore della prestazione anche il maggior importo tra interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei scaduti.

Cass. civ., sez. lavoro, 05/09/2003, n.12999

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Ammazzalorso

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 957  – Gius, 2004, 5, 634

Riferimenti Normativi

CPC Art.442  – CPCATT Art.149  – L 30/03/1971 n.118 Art.13  – L 11/02/1980 n.18

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Interessi

In riferimento ai rapporti di lavoro privati, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, previsto dall’Art.22, L. 23 dicembre 1994 n.724, è stato eliminato dalla Corte cost. con sentenza n.459 del 2000, che spiega efficacia giuridica anche in riferimento ai rapporti ancora pendenti, ovvero non coperti dal giudicato.

Cass. civ., sez. lavoro, 25/08/2003, n.12454

Parti In Causa

Soc. serv. Italia C. Ferrario

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 800  – Gius, 2004, 4, 557

Riferimenti Normativi

CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 23/12/1994 n.724 Art.22

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Interessi

La regola dell’automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria (cumulabili fino all’entrata dell’Art.16, comma 6, legge n.412 del 1991) sui crediti previdenziali e assistenziali, implica che gli interessi e la rivalutazione afferenti al periodo successivo alla sentenza di primo grado devono essere liquidati d’ufficio dal giudice di appello, anche in mancanza di un’apposita istanza dell’interessato; ne consegue il potere-dovere del giudice di rinvio, a seguito della cassazione della sentenza di appello, di provvedere a determinare l’esatta consistenza del credito, secondo il combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp.att. c.p.c. e, a fortiori, l’obbligo del giudice di liquidare l’importo della rivalutazione e degli interessi in relazione al periodo successivo al paga mento della sorte capitale, quando la domanda sia volta all’attuazione del credito di lavoro e non al pagamento di “accessori”.

Cass. civ., sez. lavoro, 22/08/2003, n.12376

Parti In Causa

De Luca C. Atm Catania

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 800  – Gius, 2004, 4, 556

Riferimenti Normativi

CPC Art.345  – CPC Art.383  – CPC Art.429  – CPC Art.442  – CPCATT Art.150 L 30/12/1991 n.412 Art.16

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Danni Da Svalutazione Monetaria: In Genere  – Interessi

La rivalutazione monetaria e gli interessi spettanti sui crediti pecuniari di natura previdenziale (nella specie, indennità premio di servizio) come avviene, ai sensi dell’Art.429 c.p.c. in relazione ai crediti di lavoro, vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive, le quali costituiscono un debito del lavoratore che nasce soltanto in conseguenza, e quindi dopo, dell’insorgenza del credito, e che sono quindi determinate successivamente, almeno sotto l’aspetto logico, all’individuazione della loro base di calcolo.

Cass. civ., sez. lavoro, 20/08/2003, n.12265

Parti In Causa

Mavilia C. I.N.P.D.A.P.

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 800  – Gius, 2004, 4, 555

Riferimenti Normativi

CPC Art.429  – CPC Art.442

PENSIONIPagamento

PREVIDENZA SOCIALERivalutazione Monetaria

Per effetto della sentenza della corte costituzionale n 156 del 1991, la responsabilità degli enti previdenziali per il ritardato pagamento delle prestazioni agli assicurati, analogamente a quella prevista per i crediti di lavoro ex Art.429 c.p.c., prescinde dalla imputabilità del ritardo a colpa del debitore, con l’unica differenza costituita dalla concessione all’ente previdenziale di un termine di centoventi giorni dalla domanda per provvedere alla liquidazione del credito previdenziale, in riferimento al caso di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell’ex repubblica jugoslava, rivalutazione ed interessi – anteriormente all’entrata in vigore dell’Art.3, 17° comma, L. n.335 del 1995 (inapplicabile nella specie ratione temporis) – decorrevano dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all’ente previdenziale straniero, salva la necessità del riferimento alla data di maturazione di ciascuno di essi quanto ai ratei maturati posteriormente al compimento dello spatium deliberandi.

Cass. civ., sez. lavoro, 18/08/2003, n.12089

Parti In Causa

Griparic C. INPS

Fonte

Mass. Giur. It., 2003

Riferimenti Normativi

CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 08/08/1995 n.335 Art.3

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Danni Da Svalutazione Monetaria: In Genere

La rivalutazione monetaria, come gli interessi legali, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato; pertanto, dovendo pure tale credito mantenere il suo contenuto economico fino al momento del pagamento, è legittimo, con riferimento a credito anteriore all’introduzione della disciplina di cui all’Art.16 della legge n.412 del 1991 e all’Art.22, comma trentaseiesimo, della legge n.724 del 1994, il cumulo tra interessi e rivalutazione.

Cass. civ., sez. lavoro, 08/08/2003, n.12023

Parti In Causa

Ministero dell’Interno C. Scognamiglio

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 815  – Gius, 2004, 3, 385

Riferimenti Normativi

CC Art.1224  – CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 30/12/1991 n.412 Art.16  – L 23/12/1994 n.724 Art.22

TERMINI PROCESS. CIV.Sospensione Dei Termini Processuali In Periodo Feriale: In Genere

Alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall’articolo 409 o dall’articolo 442 del c.p.c., sia stata decisa con il rito ordinario, è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale giacché il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia stessa, indipendentemente dalla esattezza della relativa valutazione con il corollario che il detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell’impugnazione.

Cass. civ., sez. unite, 02/07/2003, n.10383

Parti In Causa

Comune di Nola C. Capano e altri

Fonte

Guida al Diritto, 2003, 37, 68

Riferimenti Normativi

CPC Art.409  – CPC Art.442  – L 07/10/1969 n.742 Art.1  – L 07/10/1969 n.742 Art.3

PREVIDENZA SOCIALEPensione: (Integrazione Al Minimo)  – Prescrizioni E Decadenze

In tema di integrazione al minimo di trattamento pensionistico, la verifica del rispetto del termine di decadenza sostanziale previsto dall’Art.47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n.639 – come autenticamente interpretato dall’Art.6 del D.L. 29 marzo 1991 n.103, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991 n.166 – deve essere compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa di integrazione al minimo della pensione, non potendo essere considerato equivalente, agli effetti della disposizione sopra indicata, il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata, che non investe di per sé l’autonomo diritto all’integrazione al minimo, ma solo la spettanza del trattamento pensionistico. Pertanto gli interessi e la rivalutazione monetaria dovuti (a seguito della sent. n.156 del 1991 della Corte Costituzionale ed ai sensi dell’Art.429, terzo comma, c.p.c.) su tale credito previdenziale decorrono dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di integrazione al minimo.

Cass. civ., sez. lavoro, 09/06/2003, n.9209

Parti In Causa

I.N.P.S. C. Remedi

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Ambiente, 2004, 543  – Gius, 2003, 23, 2683

Riferimenti Normativi

CPC Art.429  – CPC Art.442  – DPR 30/04/1970 n.639 Art.47  – DL 29/03/1991 n.103 Art.6  – L 30/12/1991 n.412 Art.7  – L 01/06/1991 n.166 Art.1

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Danni Da Svalutazione Monetaria: In Genere

Dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l’intera prestazione dovuta in quel determinato periodo; ne consegue che l’inadempimento di ciascun rateo della prestazione determina il diritto al relativo risarcimento da mora, sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione, per cui, nel caso in cui l’inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il 1° gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui all’Art.16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n.412, in base alla quale l’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito, con la conseguenza che la nuova disciplina – la quale, eliminando l’indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava dalla sent. n.156 del 1991 e dalla sent. n.196 del 1993 della Corte Costituzionale – non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991.

Cass. civ., sez. lavoro, 19/05/2003, n.7833

Parti In Causa

De Marca C. I.N.P.S.

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 393  – Gius, 2003, 21, 2426

Riferimenti Normativi

CC Art.1224  – CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 30/12/1991 n.412 Art.16

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Competenza: Per Materia

L’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n.210 del 1992, ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli articoli 2 e 32 Cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, tant’è che esso è alternativo rispetto alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano tra quelle previste dall’Art.442 c.p.c., e quindi in riferimento ad esse trova applicazione anche l’Art.444 c.p.c., come modificato dall’Art.86 del D.Lgs. n.51 del 1998, che prevede che le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate dall’Art.442 c.p.c. sono di competenza del tribunale – in funzione di giudice del lavoro – nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore.

Cass. civ., sez. lavoro, 09/05/2003, n.7141

Parti In Causa

Ministero della sanità C. Iattoni

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 377  – Gius, 2003, 19, 2105  – Ragiusan, 2003, 235/236, 357

Riferimenti Normativi

COST Art.2  – COST Art.32  – CPC Art.442  – CPC Art.444  – L 25/02/1992 n.210 Art.3  – L 25/02/1992 n.210 Art.1  – DLT 19/02/1998 n.51 Art.86

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Procedimento: (Costituzione In Giudizio)

Nel rito del lavoro, il difetto di specifica contestazione da parte del convenuto dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda preclude la contestazione dei medesimi fatti nel giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale, in tema di prestazioni assistenziali, si deduceva la mancanza del requisito socio-economico, rilevando che nei giudizi di merito era stato posta in discussione solo l’esistenza del requisito sanitario).

Cass. civ., sez. lavoro, 08/05/2003, n.7026

Parti In Causa

Carroccia C. Ministero dell’interno

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 392  – Gius, 2003, 19, 2153

Riferimenti Normativi

CPC Art.416  – CPC Art.442  – L 30/03/1971 n.118 Art.13

PREVIDENZA SOCIALEPrescrizioni E Decadenze  – Rivalutazione Monetaria

Il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive, come il credito relativo a qualunque somma non sia stata posta in riscossione in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l’effetto interruttivo di cui all’Art.2944 c.c., salvo che il “solvens” non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.

Cass. civ., sez. lavoro, 08/05/2003, n.7030

Parti In Causa

Ministero dell’interno C. Ruggiero

Fonte

CED Cassazione, 2003  – Arch. Civ., 2004, 408  – Gius, 2003, 19, 2150

Riferimenti Normativi

CC Art.2944  – CC Art.2946  – CC Art.2948  – CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 30/03/1971 n.118  – RDL 04/10/1935 n.1827 Art.129  – L 06/04/1936 n.1155

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Litisconsorzio

Nei giudizi tra I.N.P.S. e datore di lavoro aventi ad oggetto la sussistenza, o meno, del rapporto di assicurazione obbligatoria (affermato dall’Istituto e negato dal datore di lavoro) per essere controversa la stessa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, non vi è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del lavoratore, atteso che l’accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto assicurativo previdenziale, mentre la questione concernente il rapporto di lavoro può essere risolta “incidenter tantum”.

Cass. civ., sez. lavoro, 29/04/2003, n.6673

Parti In Causa

Soc. Travertino romano C. I.N.P.S.

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2004, 268  – Gius, 2003, 18, 2015  – Mass. Giur. Lav., 2003, 796

Riferimenti Normativi

CPC Art.102  – CPC Art.442

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.Competenza: In Genere

La domanda dell’assicurato diretta alla condanna dell’INPS al risarcimento del danno cagionatogli per averlo indotto alla anticipata cessazione dell’attività lavorativa a causa dell’errata comunicazione della propria posizione assicurativa ha natura previdenziale, dando vita, pertanto, ad una tipica azione di responsabilità contrattuale dell’istituto, come tale ricompresa nell’ampia formulazione dell’Art.442 c.p.c., e non ad una ordinaria azione di risarcimento del danno extracontrattuale.

Trib. Brescia, sez. II, 13/03/2003

Parti In Causa

C.P. C. I.

Fonte

Mass. Trib. Brescia, 2004, 37

Riferimenti Normativi

CPC Art.442

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Appello: (Prove)

In tema di controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, la nomina del consulente tecnico in appello, a seguito della entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n.533, è divenuta facoltativa, salvo, in ordine ai procedimenti concernenti domande di invalidità pensionabile, che vengano in considerazione le situazioni descritte nell’Art.149 disp.att.c.p.c. (aggravamento delle malattie denunciate od accertate, insorgenza di nuove infermità) e l’assicurato deduca e documenti che dette situazioni non siano state tenute presenti dal primo giudice, o che si siano verificate nel giudizio di appello. In tali ipotesi, infatti, si impone, di regola, il riscontro, mediante nuova consulenza tecnica, della documentazione esibita dall’interessato a sostegno del proprio assunto. In mancanza di tali evenienze, la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza in appello integra un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato.

Cass. civ., sez. lavoro, 24/02/2003, n.2797

Parti In Causa

Bracci C. I.N.A.I.L.

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2003, 1354

Riferimenti Normativi

CPC Art.360  – CPC Art.441  – CPC Art.442  – CPC Art.445  – CPCATT Art.149  – L 11/08/1973 n.533 Art.9  – L 11/08/1973 n.533 Art.1

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Danni Da Svalutazione Monetaria: In Genere

Ai crediti previdenziali e assistenziali maturati anteriormente al 1 gennaio 1992, non si applica la norma di cui all’Art.16, comma sesto, della legge n.412 del 1991, secondo la quale l’importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del credito, atteso che la norma richiamata, eliminando l’indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava per effetto della sent. n.155 del 1991 e sent. n.196 del 1993 della Corte Costituzionale, cosicché deve ritenersi che la nuova disciplina non si applichi in caso di more relative a ratei maturati anteriormente al 31 dicembre 1991, ancorché la mora stessa si protragga oltre tale data. Interessi e rivalutazione monetaria, tuttavia, decorrono, ove non sia intervenuto prima un esplicito provvedimento di diniego della prestazione, dalla scadenza del termine per provvedere fissato dall’Art.7 della legge n.533 del 1973, termine che, nel caso di crediti che insorgono per effetto della sola cessazione del rapporto di lavoro, senza necessità di domanda da parte dell’interessato, è di centoventi giorni dalla data del collocamento a riposo. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla cessazione del servizio e, decidendo nel merito, ha stabilito la decorrenza degli accessori a partire dal centoventunesimo giorno successivo a quella data).

Cass. civ., sez. lavoro, 23/01/2003, n.1007

Parti In Causa

Inps C. Berra e altri

Fonte

Mass. Giur. It., 2003, 106  – Arch. Civ., 2003, 1243  – Gius, 2003, 10, 1089

Riferimenti Normativi

CC Art.1224  – CPC Art.429  – CPC Art.442  – CPCATT Art.150  – L 11/08/1973 n.533 Art.7  – L 30/12/1991 n.412 Art.16

PREVIDENZA SOCIALEContributi: (Omesso Versamento)

Per i crediti derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali e o assistenziali, l’attestazione del direttore della sede provinciale dell’ente creditore contenente l’indicazione dell’ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro all’istituto, integra prova scritta idonea all’emissione di decreto ingiuntivo, ai sensi dell’Art.635, comma 2, c. p.c.

Cass. civ., sez. lavoro, 10/01/2003, n.243

Parti In Causa

Inps C. Com. Peschiera del Garda

Fonte

Mass. Giur. It., 2003  – Arch. Civ., 2003, 1243

Riferimenti Normativi

CPC Art.442  – CPC Art.635

PENSIONIRatei Arretrati

Per effetto della sent. n.156 del 1991 della Corte Costituzionale, la responsabilità degli enti previdenziali per il ritardato pagamento delle prestazioni agli assicurati, analogamente a quella prevista per i crediti di lavoro ex Art.429 c.p.c., prescinde dall’imputabilità del ritardo a colpa del debitore, con l’unica differenza costituita dalla concessione all’ente previdenziale di un termine di 120 giorni dalla domanda per provvedere alla liquidazione del credito previdenziale; in riferimento al caso di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell’ex Repubblica Jugoslava, rivalutazione ed interessi – anteriormente all’entrata in vigore dell’Art.3, comma diciassettesimo, della legge n.335 del 1995 (inapplicabile nella specie “ratione temporis”) – decorrevano dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all’ente previdenziale straniero, salva la necessità del riferimento alla data di maturazione di ciascuno di essi quanto ai ratei maturati posteriormente al compimento dello “spatium deliberandi”.

Cass. civ., sez. lavoro, 09/01/2003, n.131

Parti In Causa

Bencic C. I.N.P.S.

Fonte

CED Cassazione, 2003

Riferimenti Normativi

CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 08/08/1995 n.335

INVALIDI

La rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale dei ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposte in ritardo; pertanto, il relativo credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale, la quale presuppone la liquidità del credito – da intendersi non secondo la nozione comune ricavabile dall’Art.1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell’avente diritto delle relative somme – che non sussiste nel caso di adempimento parziale dell’obbligazione da parte del competente ministero, avente ad oggetto il pagamento dei ratei arretrati nella sola misura della somma capitale, in quanto la prestazione ulteriore solo contabilmente è riferibile al titolo degli interessi e della rivalutazione, essendo invece, causalmente imputabile allo stesso titolo della prestazione principale, quale parte integrante della medesima.

Cass. civ., sez. lavoro, 03/12/2002, n.17126

Parti In Causa

Miranda C. Inps

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 1101  – Gius, 2003, 7, 690

Riferimenti Normativi

CC Art.1282  – CC Art.2946  – CC Art.2948  – CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 30/03/1971 n.118  – L 06/04/1936 n.1155  – RD 04/10/1935 n.1837

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Sentenza Ed Ordinanza: In Genere

L’importo dovuto per interessi sulle somme dovute a titolo di assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili deve essere portato in detrazione dalle somme eventualmente liquidate a titolo di maggior danno subito dal titolare della prestazione.

Cass. civ., sez. lavoro, 22/11/2002, n.16532

Parti In Causa

Min.interno Min.int. C. Bellomo

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 968  – Gius, 2003, 6, 606

Riferimenti Normativi

CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 30/12/1991 n.412 Art.16

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Competenza: Per Territorio

L’attribuzione della competenza in materia di previdenza e assistenza obbligatoria al tribunale del luogo di residenza del lavoratore o del soggetto fruente delle prestazioni assistenziali, ex Art.444 c.p.c. (nella nuova formulazione susseguente alla soppressione dell’ufficio del pretore), opera anche quando l’amministrazione convenuta (nella specie, Ministero del tesoro) fruisca della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, in quanto tale disposizione, nell’attribuire la competenza su quelle controversie al tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha residenza l’attore, non opera alcuna distinzione in riferimento alle controversie nelle quali sia parte un’amministrazione centrale dello Stato e, se non la si interpretasse nel senso che essa deroga al foro erariale, sarebbe priva di uno specifico contenuto prescrittivo, ove si consideri che altre disposizioni prevedono il trasferimento della competenza dal soppresso ufficio del pretore al tribunale, mentre la concentrazione del contenzioso in materia presso i tribunali che hanno sede nel capoluogo del distretto, non solo contrasterebbe con la finalità di una più razionale distribuzione tra gli uffici giudiziari del contenzioso, perseguita dalla istituzione del Giudice unico, ma si risolverebbe in danno dei titolari delle prestazioni previdenziali e assistenziali, costretti ad agire in giudizio in un luogo diverso da quello di residenza, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che possono vantare analoga pretesa nei confronti degli enti previdenziali invece che nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Cass. civ. (Ord.), sez. lavoro, 19/11/2002, n.16317

Parti In Causa

D’Amato C. Inps Inps e altri

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 967  – Gius, 2003, 6, 605

Riferimenti Normativi

COST Art.3  – CPC Art.25  – CPC Art.413  – CPC Art.442  – CPC Art.444  – RD 30/10/1933 n.1611 Art.6  – RD 30/10/1933 n.1611 Art.7  – DLT 31/03/1998 n.80 Art.40  – DLT 19/02/1998 n.51 Art.86  – DLT 19/02/1998 n.51 Art.244

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.Giurisdizione: In Genere

Ai sensi dell’Art.442 c.p.c. la materia della tutela della sicurezza dei lavoratori è riservata al tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro e l’opposizione all’ordinanza che ingiunge il pagamento di una somma a titolo di contravvenzione per violazione delle norme sulla tutela del lavoro rientra nella giurisdizione ordinaria, come previsto dalla l. 24 novembre 1981 n.689.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 16/10/2002, n.1606

Parti In Causa

Soc. Ieca Soc. IECA C. Prov. Asti

Fonte

Foro Amm. TAR, 2002

Riferimenti Normativi

CPC Art.442  – L 24/11/1981 n.689

 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.Giurisdizione: Del Giudice Ordinario E Del Giudice Amministrativo

Ai sensi dell’Art.442 c.p.c. la materia della tutela della sicurezza dei lavoratori è riservata al tribunale civile, in funzione di giudice del lavoro e l’opposizione all’ordinanza che ingiunge il pagamento di una somma a titolo di contravvenzione per violazione delle norme sulla tutela del lavoro rientra nella giurisdizione ordinario, come previsto dalla l. 24 novembre 1981 n.689.

T.A.R. Piemonte, sez. I, 16/10/2002, n.1606

Parti In Causa

Soc. Ieca Soc. IECA C. Prov. Asti

Fonte

Foro Amm. TAR, 2002, 3104

Riferimenti Normativi

CPC Art.442

INVALIDI

In tema di contributi economici per le famiglie dei soggetti non autosufficienti, l’Art.26 legge regionale Campania n.11 del 1984 ne prevede l’erogazione per le famiglie che assistono in casa i suddetti soggetti per il primo triennio dell’entrata in vigore della legge, onde gli elementi costitutivi del diritto riconosciuto da tale norma sono rappresentati dal prestare direttamente assistenza a congiunti non autosufficienti e non ricoverati in istituto; nel ricorso introduttivo del giudizio inteso ad ottenere i contributi predetti, non è pertanto necessario specificare né la quantità e qualità dell’assistenza prestata (che la norma non richiede specificamente perché assorbita dal concetto di assistenza diretta), né la quantità e qualità di servizi pubblici che la Regione avrebbe dovuto apprestare nel primo triennio dall’entrata in vigore della citata legge. Peraltro, il giudice che abbia dubbi in ordine alla non specifica esposizione dei fatti costitutivi allegati dalla parte (nella specie, la qualità e quantità di assistenza prestata), non può dichiarare la nullità del ricorso per difetto dei requisiti di cui all’Art.414 cod. proc. civ., ma, a norma degli artt. 175 e 420 cod. proc. civ., ha il dovere di chiedere chiarimenti su tali fatti, innanzitutto nel libero interrogatorio.

Cass. civ., sez. lavoro, 14/10/2002, n.14600

Parti In Causa

Del Papa C. Gestione liquid. ex Usl 42 Napoli

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Diritto e Giustizia, 2002, 39, 71  – Arch. Civ., 2003, 836  – Gius, 2003, 4, 422  – Ragiusan, 2003, 227, 308

Riferimenti Normativi

CPC Art.175  – CPC Art.360  – CPC Art.414  – CPC Art.420  – CPC Art.442  – LR 15/03/1984 n.11 Art.26 Campania

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Danni Da Svalutazione Monetaria: In Genere

In tema di crediti soggetti alla disciplina dettata, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall’Art.429 c.p.c., nei quali rientrano i crediti previdenziali e assistenziali, poichè la rivalutazione monetaria, non corrisposta al momento del pagamento del capitale, costituisce essa pure un credito residuo, la somma dovuta a tale titolo è a sua volta suscettibile di rivalutazione. (Fattispecie nella quale la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto inapplicabili, “ratione temporis” le norme che hanno introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione).

Cass. civ., sez. lavoro, 04/09/2002, n.12869

Parti In Causa

Min.interno C. Tammaro

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 820  – Gius, 2003, 2, 190

Riferimenti Normativi

CPC Art.429  – CPC Art.442

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Danni Da Svalutazione Monetaria: In Genere

A seguito delle sentenze n.156 del 1991 e n.196 del 1993 della Corte cost. – che hanno esteso ai crediti previdenziali e assistenziali la disciplina dettata dall’Art.429 c.p.c. in materia di crediti di lavoro – la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato; la disciplina legale applicabile è pertanto sempre ed unicamente quella per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio, con la conseguente impossibilità di ritenere assoggettata la porzione di credito contabilmente imputabile a rivalutazione e interessi ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio ascrivibile a somma capitale.

Cass. civ., sez. unite, 25/07/2002, n.10955

Parti In Causa

Min.int. C. Aino e altri

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Diritto e Giustizia, 2002, f. 32  – Arch. Civ., 2003, 559  – Giur. It., 2003, 662, nota di CANAVESE

Riferimenti Normativi

CPC Art.429  – CPC Art.442

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Litisconsorzio

Nei giudizi tra Inps e lavoratore subordinato aventi ad oggetto la sussistenza, o meno, del rapporto di assicurazione obbligatoria (affermato dal lavoratore e negato dall’Inps) per essere controversa la stessa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, non vi è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, atteso che l’accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto assicurativo previdenziale, mentre la questione concernente il rapporto di lavoro può essere risolta “incidenter tantum” e quindi senza che la decisione possa costituire giudicato nei confronti del datore di lavoro, mentre è irrilevante il fatto che l’Inps abbia chiesto una espressa condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi, giacchè tale richiesta non incide sulla natura del rapporto processuale esistente tra le parti delle due domande azionate nel medesimo giudizio (quella del lavoratore, proposta esclusivamente nei confronti dell’Ente previdenziale, e quella di quest’ultimo nei confronti del datore di lavoro), e non determina quindi la trasformazione dei due distinti rapporti in un litisconsorzio necessario fra tutti e tre i soggetti.

Cass. civ., sez. lavoro, 05/07/2002, n.9774

Parti In Causa

Inps C. Soc. Sina

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 559

Riferimenti Normativi

CPC Art.102  – CPC Art.442

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Competenza: In Genere

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia, vertente tra un ente pubblico non economico (nella specie, una Usl) ed un ente previdenziale, avente ad oggetto la sussistenza dell’obbligo contributivo, anche nel caso in cui sia contestata la configurabilità del rapporto di pubblico impiego in capo al lavoratore assicurato, attesa la necessaria distinzione tra rapporto previdenziale, che trova la propria fonte esclusiva nella legge, e rapporto di lavoro che trae origine da un atto negoziale o da un provvedimento amministrativo, e considerata altresì la natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo.

Cass. civ., sez. unite, 25/06/2002, n.9232

Parti In Causa

Usl n.11 Pordenonense C. Inps

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 449  – Ragiusan, 2003, 227, 459

Riferimenti Normativi

CPC Art.442  – L 06/12/1971 n.1034 Art.7

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Competenza: In Genere

L’attribuzione della competenza per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria al tribunale del luogo di residenza del lavoratore o del soggetto fruente delle prestazioni previdenziali, ex Art.444 c.p.c. (nella nuova formulazione susseguente alla soppressione dell’ufficio del pretore) opera anche quando l’amministrazione convenuta fruisce della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, dato che la citata disposizione, che risponde all’esigenza di facilitare l’accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza, ha carattere di norma speciale rispetto a quella del foro erariale e che, d’altra parte, l’operatività del foro erariale comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai beneficiari di tutele previdenziali o assistenziali aventi come controparti soggetti non fruenti della difesa erariale e rispetto a quanto previsto in materia di controversie relative a rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.

Cass. civ. (Ord.), sez. lavoro, 02/05/2002, n.6293

Parti In Causa

Mongiardini C. Min.tesoro

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 319

Riferimenti Normativi

CPC Art.25  – CPC Art.413  – CPC Art.442  – CPC Art.444  – RD 30/10/1933 n.1611 Art.7  – DLT 19/02/1998 n.51 Art.244

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Competenza: In Genere

L’attribuzione della competenza per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria al tribunale del luogo di residenza del lavoratore o del soggetto fruente delle prestazioni previdenziali, ex Art.444 c.p.c. (nella nuova formulazione susseguente alla soppressione dell’ufficio del pretore) opera anche quando l’amministrazione convenuta fruisce della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, dato che la citata disposizione, che risponde all’esigenza di facilitare l’accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza, ha carattere di norma speciale rispetto a quella del foro erariale e che, d’altra parte, l’operatività del foro erariale comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai beneficiari di tutele previdenziali o assistenziali aventi come controparti soggetti non fruenti della difesa erariale e rispetto a quanto previsto in materia di controversie relative a rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.

Cass. civ. (Ord.), sez. lavoro, 02/05/2002, n.6293

Parti In Causa

Mongiardini C. Min.tesoro

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 319

Riferimenti Normativi

CPC Art.25  – CPC Art.413  – CPC Art.442  – CPC Art.444  – RD 30/10/1933 n.1611 Art.7  – DLT 19/02/1998 n.51 Art.244

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.Giurisdizione: Del Giudice Ordinario E Del Giudice Amministrativo

La controversia promossa – anteriormente al 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore dell’Art.7 l. 21 luglio 2000 n.205, che, sostituendo il testo originario dell’Art.33 d.lg. 31 marzo 1998 n.80, ha stabilito, senza effetto retroattivo, un nuovo criterio di riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al servizio farmaceutico) – dall’Ente di previdenza e assistenza dei farmacisti (Enpaf) nei confronti di azienda unità sanitaria locale per il pagamento del contributo previsto dall’Art.20 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, reso esecutivo con il d.P.R. 21 febbraio 1989 n.94 (contributo pari allo 0, 15% della spesa sostenuta nell’anno 1986 dal S.s.n.per l’erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza del giudice del lavoro, posto che a quest’ultimo, a norma dell’Art.442 c.p.c., appartengono tutte le controversie derivanti dall’applicazione di norme riguardanti le assicurazioni sociali, nonchè ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatoria, ambito nel quale sono comprese le controversie relative all’inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi.

Cass. civ. (Ord.), sez. unite, 24/04/2002, n.6043

Parti In Causa

Asl n.2 Lucca C. Enpaf

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 200

Riferimenti Normativi

CPC Art.442  – L 23/12/1978 n.833 Art.48  – DL 30/12/1992 n.502 Art.8  – DLT 31/03/1998 n.80 Art.33  – DPR 21/02/1989 n.94  – L 21/07/2000 n.205 Art.7

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Danni Da Svalutazione Monetaria: In Genere

La regola secondo la quale il ritardo dell’ente obbligato all’adempimento della prestazione previdenziale (o assistenziale) si configura alla scadenza del termine assegnatogli per provvedervi e che il detto termine decorre o dalla domanda dell’interessato oppure, quando non è richiesta una domanda, dalla maturazione del credito, opera anche con riferimento alla disciplina posta dall’Art.5, comma 10, l. 2 agosto 1990 n.233, il quale prevede, con effetto dall’1 luglio e secondo le disposizioni della legge medesima, se più favorevoli, la riliquidazione delle pensioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali con decorrenza fra l’1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990. Ne consegue che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che sulle differenze dei ratei riliquidati dall’Inps spettano al pensionato la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla scadenza del centoventesimo giorno (termine fissato in via generale dall’Art.7 della legge n.533 del 1973) successivo alla entrata in vigore della legge, con applicazione eventuale dell’Art.16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n.412, per ratei maturati nel vigore di quest’ultima legge.

Cass. civ., sez. lavoro, 09/04/2002, n.5071

Parti In Causa

Inps C. Rimondi

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 213

Riferimenti Normativi

CC Art.1224  – CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 11/08/1973 n.533 Art.7  – L 02/08/1990 n.233 Art.5  – L 30/12/1991 n.412 Art.16

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Sentenza Ed Ordinanza: In Genere

La lettura del dispositivo della sentenza, richiesta a pena di nullità nel rito del lavoro, non deve necessariamente risultare da esplicita menzione nella sentenza medesima o nel verbale di udienza, ben potendo essere documentata da un qualsiasi atto processuale, o desumersi per implicito da determinate circostanze. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la avvenuta lettura del dispositivo in udienza potesse desumersi dalla circostanza che esso recava la stessa data dell’udienza).

Cass. civ., sez. lavoro, 08/04/2002, n.5019

Parti In Causa

Bontempo C. Cassa naz. previd. e Assist. forense

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 206

Riferimenti Normativi

CPC Art.156  – CPC Art.161  – CPC Art.429  – CPC Art.442

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Competenza: In Genere

L’accertamento delle condizioni di invalidità o dei presupposti per l’indennità di accompagnamento ai fini previdenziali e assistenziali che ne conseguono, non costituisce accertamento sullo “status” della persona e cioè sulla di lei capacità di agire, giacchè i presupposti dell’interdizione o della inabilitazione (incapacità dell’interdicendo, per le condizioni di abituale infermità di mente – e, in minor misura, dell’inabilitando – di provvedere ai propri interessi) sono diversi da quelli di invalidità e di incapacità a compiere da soli gli abituali atti della vita, necessari al riconoscimento della pensione di inabilità o dell’indennità di accompagnamento. Ne consegue che non eccede dall’ambito delle proprie competenze, a scapito di quelle del tribunale in sede camerale ai sensi dell’Art.712 c.p.c., il giudice che accerti le condizioni di invalidità o i presupposti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o della pensione di inabilità.

Cass. civ., sez. lavoro, 04/04/2002, n.4834

Parti In Causa

Min.int. C. Nicotra

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 217

Riferimenti Normativi

CPC Art.442  – CPC Art.712  – L 30/03/1971 n.118  – L 11/02/1980 n.18

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Competenza: In Genere

Costituisce controversia di natura previdenziale, come tale devoluta alla competenza del giudice del lavoro, quella promossa dal datore di lavoro o dal libero professionista nei confronti dell’istituto previdenziale al fine di ottenere la restituzione di contributi erroneamente o illegittimamente versati o, comunque, non dovuti, se la controversia nasce dall’applicazione di norme riguardanti forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Cass. civ., sez. lavoro, 18/03/2002, n.3921

Parti In Causa

Stara C. Cnpaf Cassa naz. previd. assist. forense

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 85

Riferimenti Normativi

CPC Art.442  – CPC Art.444

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Appello: In Genere

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza di cui all’Art.442 c.p.c. l’applicazione dell’Art.149 disp. att. c.p.c. – da cui si desume che il giudice del merito deve tenere conto dei nuovi aggravamenti e/o delle nuove malattie intervenute nel corso del giudizio e delle quali l’interessato abbia fornito adeguata documentazione fino all’udienza di discussione – comporta che il giudice di appello incorre nel vizio di omessa motivazione qualora non abbia ritenuto di disporre una nuova consulenza tecnica o non abbia congruamente motivato sulla irrilevanza ai fini del riconoscimento della invalidità dell’aggravamento o della nuova malattia ritualmente dedotti.

Cass. civ., sez. lavoro, 07/03/2002, n.3285

Parti In Causa

Castri C. Inps

Fonte

Mass. Giur. It., 2002  – Arch. Civ., 2003, 85

Riferimenti Normativi

CPC Art.442  – CPCATT Art.149

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Previdenza E Assistenza Sociale

Nelle controversie previdenziali non sussiste la distinzione tra improponibilità e improcedibilità dell’azione giudiziale e in virtù del combinato disposto degli Art.412 bis c.p.c. e 442 c.p.c., in caso di mancata presentazione della domanda amministrativa il processo va semplicemente sospeso.

Trib. Bolzano, 15/01/2002

Parti In Causa

Cantina viticoltori Caldaro C. Inps

Fonte

Informazione Prev., 2002, 371, nota di PROVERBIO

Riferimenti Normativi

CPC Art.412/bis  – CPC Art.442

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Previdenza E Assistenza Sociale

Nel caso di denunzia di infortunio lavorativo presentata all’istituto assicuratore dal datore di lavoro, ex Art.53 d.P.R. n.1124 del 1965, si attiva “ex officio” il procedimento inteso al riconoscimento delle indennità previste dalla legge, senza che l’assicurato debba presentare la relativa domanda amministrativa; ne consegue che, in assenza di alcun provvedimento dell’istituto a seguito della indicata denuncia di infortunio, il mancato inoltro, da parte dell’assicurato, della lettera raccomandata prevista dall’Art.104, comma 1, del citato d.P.R., non comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, atteso che tale adempimento, pur indicato nella stessa disposizione anche col termine “domanda”, si configura come ulteriore atto di impulso (opposizione) nel procedimento amministrativo già avviato e, come tale, rileva ai fini della sola procedibilità dell’azione davanti all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’Art.443 c.p.c.

Cass. civ., sez. lavoro, 17/12/2001, n.15966

Parti In Causa

Santoro C. Ipsema Ist. previd. settore maritt.

Fonte

Mass. Giur. It., 2001

Riferimenti Normativi

CPC Art.442  – CPC Art.443  – L 11/08/1973 n.533 Art.7  – DPR 30/06/1965 n.1124 Art.104  – DPR 30/06/1965 n.1124 Art.53

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Prova Civile

In sede di accertamento, sulla base di una valutazione medico legale, circa l’esistenza o meno di un nesso di derivazione causale di un evento, potenzialmente rilevante ai fini del diritto ad una prestazione previdenziale, da una determinata situazione di rischio – valutazione in cui il riscontro di un rilevante, qualificato grado di probabilità è sufficiente per ritenere sussistente il nesso causale – una volta accertata la possibilità sul piano scientifico della derivazione causale rilevante ai fini del diritto alla prestazione, deve essere effettuato il confronto probabilistico tra i diversi ipotizzabili fattori causali, mentre non è direttamente valorizzabile la probabilità di verificazione dell’evento nella situazione di rischio in questione, poichè rappresentano nozioni ben distinte detta probabilità e la probabilità della fondatezza di una determinata ipotesi eziologica rispetto ad un evento effettivamente verificatosi. (Nella specie era deceduto per cirrosi epatica un lavoratore che pochi anni prima aveva subito numerose trasfusioni di sangue a seguito e a causa di un infortunio sul lavoro; era oggetto di contestazione in giudizio – ai fini della sussistenza o meno del diritto della vedova alla rendita – l’ipotesi della derivazione della cirrosi e quindi della morte da un’epatite contratta a causa di dette trasfusioni).

Cass. civ., sez. lavoro, 23/07/2001, n.10004

Parti In Causa

Dionisi C. Inail

Fonte

Mass. Giur. It., 2001

Riferimenti Normativi

CC Art.2697  – CC Art.2727  – CP Art.40  – CP Art.41  – CPC Art.442  – DPR 30/06/1965 n.1124 Art.85

CONSULENTE TECNICO,CUSTODE

Qualora il giudice di appello, esaminando i risultati di due successive consulenze tecniche di ufficio disposte in primo grado e fra loro contrastanti aderisca al parere del secondo consulente respingendo quello del primo, la motivazione della sentenza è sufficiente anche se tale adesione non sia specificamente giustificata ove il parere cui è prestata adesione fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili “aliunde”. La suddetta specifica giustificazione è, invece, necessaria nella diversa ipotesi di adesione alle conclusioni della prima di due divergenti consulenze tecniche disposte dallo stesso giudice.

Cass. civ., sez. lavoro, 13/07/2001, n.9567

Parti In Causa

Anaclerio C. Inail

Fonte

Mass. Giur. It., 2001

Riferimenti Normativi

CPC Art.61  – CPC Art.360  – CPC Art.442

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Appello: In Genere

Nei giudizi di cui all’Art.442 c.p.c. in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all’Art.149 disp. att. c.p.c. (non applicabile nel giudizio di Cassazione) – in base alla quale il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa – la produzione di una nuova documentazione in grado di appello è consentita, limitatamente ai documenti di epoca successiva all’atto di impugnazione, fino a quando, disposta nuova consulenza tecnica d’ufficio, questa non sia depositata, restando comunque salvo il diritto delle parti di muovere motivate doglianze in ordine alla relazione peritale nell’udienza successiva al deposito della medesima. (Nella specie la sentenza impugnata – confermata dalla S.C. – aveva disatteso le note critiche della parte alle risultanze della consulenza tecnica nelle quali l’assicurato si era limitato a trascrivere i risultati di accertamenti eseguiti in epoca successiva allo svolgimento delle operazioni peritali senza allegarli agli atti e senza spendere alcuna argomentazione per dimostrare l’erroneità degli accertamenti effettuati dal c.t.u. o della loro interpretazione medico legale o dell’iter logico seguito ovvero delle conclusioni attinte).

Cass. civ., sez. lavoro, 25/06/2001, n.8651

Parti In Causa

Polisini C. Inail Inps

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Mass. Giur. It., 2001

Riferimenti Normativi

CPC Art.437  – CPC Art.442  – CPCATT Art.149

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Appello: In Genere

Nei giudizi di cui all’Art.442 c.p.c. in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all’Art.149 disp. att. c.p.c. (non applicabile nel giudizio di Cassazione) – in base alla quale il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa – la produzione di una nuova documentazione in grado di appello è consentita, limitatamente ai documenti di epoca successiva all’atto di impugnazione, fino a quando, disposta nuova consulenza tecnica d’ufficio, questa non sia depositata, restando comunque salvo il diritto delle parti di muovere motivate doglianze in ordine alla relazione peritale nell’udienza successiva al deposito della medesima. (Nella specie la sentenza impugnata – confermata dalla S.C. – aveva disatteso le note critiche della parte alle risultanze della consulenza tecnica nelle quali l’assicurato si era limitato a trascrivere i risultati di accertamenti eseguiti in epoca successiva allo svolgimento delle operazioni peritali senza allegarli agli atti e senza spendere alcuna argomentazione per dimostrare l’erroneità degli accertamenti effettuati del consulente tecnico di ufficio o della loro interpretazione medico legale o dell’”iter” logico seguito ovvero delle conclusioni attinte).

Cass. civ., sez. lavoro, 25/06/2001, n.8651

Parti In Causa

Polisini C. Inail Inps

Fonte

Zacchia, 2002, 258

Riferimenti Normativi

CPC Art.442  – CPCATT Art.149

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Competenza: Per Territorio

L’attribuzione della competenza per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria al tribunale del luogo di residenza del lavoratore o del soggetto fruente delle prestazioni assistenziali, ex Art.444 c.p.c. (nella nuova formulazione susseguente alla soppressione dell’ufficio del pretore), opera anche quando l’amministrazione convenuta fruisce della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, dato che la citata disposizione, che risponde all’esigenza di facilitare l’accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza, ha carattere di norma speciale rispetto a quella sul foro erariale e che, d’altra parte, l’operatività del foro erariale comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai beneficiari di tutele previdenziali o assistenziali aventi come controparti soggetti non fruenti della difesa erariale e rispetto a quanto previsto in materia di controversie relative a rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni (Art.413, commi 5 e 6, c.p.c.).

Cass. civ., sez. lavoro, 07/06/2001, n.7699

Parti In Causa

Catalfamo C. Inps

Fonte

Mass. Giur. It., 2001

Riferimenti Normativi

COST Art.3  – CPC Art.25  – CPC Art.413  – CPC Art.442  – CPC Art.444  – RD 30/10/1933 n.1611 Art.6  – RD 30/10/1933 n.1611 Art.7  – DLT 31/03/1998 n.80 Art.40  – DLT 19/02/1998 n.51 Art.86  – DLT 19/02/1998 n.51 Art.244

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Competenza: Per Territorio

L’attribuzione della competenza per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria al tribunale del luogo di residenza del lavoratore o del soggetto fruente delle prestazioni assistenziali, ex Art.444 c.p.c. (nella nuova formulazione susseguente alla soppressione dell’ufficio del pretore), opera anche quando l’amministrazione convenuta fruisce della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, dato che la citata disposizione, che risponde all’esigenza di facilitare l’accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza, ha carattere di norma speciale rispetto a quella sul foro erariale e che, d’altra parte, l’operatività del foro erariale comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai beneficiari di tutele previdenziali o assistenziali aventi come controparti soggetti non fruenti della difesa erariale e rispetto a quanto previsto in materia di controversie relative a rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni (Art.413, commi 5 e 6, c.p.c.).

Cass. civ., sez. lavoro, 07/06/2001, n.7699

Parti In Causa

Catalfamo C. Inps

Fonte

Mass. Giur. It., 2001

Riferimenti Normativi

COST Art.3  – CPC Art.25  – CPC Art.413  – CPC Art.442  – CPC Art.444  – RD 30/10/1933 n.1611 Art.6  – RD 30/10/1933 n.1611 Art.7  – DLT 31/03/1998 n.80 Art.40  – DLT 19/02/1998 n.51 Art.86  – DLT 19/02/1998 n.51 Art.244

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Danni Da Svalutazione Monetaria: In Genere

La prescrizione decennale del credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale o previdenziale decorre, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate in riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l’effetto interruttivo di cui all’art. 2944 c.c., salvo che l’ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.

Cass. civ., sez. lavoro, 06/06/2001, n.7654

Parti In Causa

Mezzadri e altri C. Inps

Fonte

Mass. Giur. It., 2001

Riferimenti Normativi

CC Art. 2935  – CC Art. 2944  – CC Art. 2946  – CC Art. 2948  – CPC Art. 429  – CPC Art. 442

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Danni Da Svalutazione Monetaria: In Genere

A seguito dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (avente, quindi, efficacia retroattiva) dell’art. 19, comma 1, della legge n. 843 del 1978 contenuta nell’art. 4, comma 9 bis , del d.l. n. 787 del 1985 (convertito nella legge n. 45 del 1986) la riliquidazione della prestazione previdenziale già riconosciuta deve avvenire dalla data di maturazione dei relativi crediti, sicchè sulle somme dovute per rate maturate e non ancora soddisfatte gli interessi e la rivalutazione maturano (cumulativamente, sino all’entrata in vigore dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e limitatamente al rispettivo maggiore importo, per il periodo successivo) dalla scadenza di ciascun rateo di pensione, a nulla rilevando che l’originaria liquidazione fosse corretta alla luce della normativa allora vigente, giacchè la responsabilità (“ex re”) per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali, analogamente a quella prevista dall’art. 429 c.p.c., prescinde dall’imputabilità del ritardo a colpa del debitore.

Cass. civ., sez. lavoro, 05/06/2001, n.7613

Parti In Causa

De Santis C. Inps

Fonte

Mass. Giur. It., 2001

Riferimenti Normativi

CPC Art. 429  – CPC Art. 442  – L 03/06/1975 n.160 Art.10  – L 21/12/1978 n.843 Art.19  – DL 30/12/1985 n.787 Art.4  – L 28/02/1986 n.45  – L 30/12/1991 n.412 Art.16

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Competenza: In Genere

Le norme sopravvenute in corso di giudizio che modifichino la giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se tale giurisdizione o competenza venga, per l’effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa pende, ovvero dinanzi ai quali la causa stessa dovrebbe essere ripresa o riassunta se fosse dichiarato che, al momento della domanda, essi mancavano della giurisdizione o della competenza che hanno esercitato. (Principio affermato con riferimento a controversia nella quale si disputava originariamente se le domande rientrassero nella competenza per valore del tribunale ovvero in quella per materia del pretore quale giudice del lavoro, e, nelle more, erano entrate in vigore le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

Cass. civ., sez. III, 09/04/2001, n.5279

Parti In Causa

Cons. bonif. Gagliano Castelferrato Troina C. Campagna

Fonte

Mass. Giur. It., 2001

Riferimenti Normativi

CPC Art.442

CONSULENTE TECNICO,CUSTODE

Qualora il giudice d’appello dissenta dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio di secondo grado ed accolga quelle del consulente tecnico di primo grado, che siano state contestate dalla parte interessata, egli deve non soltanto enunciare le ragioni che lo inducono ad accettare la prima consulenza, ma deve specificamente contestare le contrastanti valutazioni della seconda consulenza, anche in relazione alle critiche delle parti.

Cass. civ., sez. lavoro, 29/03/2001, n.4652

Parti In Causa

Min.int. C. Polito

Fonte

Mass. Giur. It., 2001

Riferimenti Normativi

CPC Art.61  – CPC Art.116  – CPC Art.442

INVALIDI

Anche dopo l’entrata in vigore del d.P.R. 21 settembre 1994 n.698 (di approvazione del regolamento sul riordino dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e concessione dei relativi benefici economici), ai fini dell’individuazione del “dies a quo” della decorrenza degli interessi sulle prestazioni assistenziali (nella specie, indennità di accompagnamento ex Art.1 legge n.18 del 1980), è operante il criterio residuale dei centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, sia in caso di mancato o negativo accertamento sanitario, sia in caso di intervenuto accertamento sanitario, posto che il complessivo termine massimo di durata del procedimento, imposto dal citato d.P.R. (nove mesi per la prima fase amministrativa e centottanta giorni per la seconda, incrementati dell’eventuale periodo di sospensione nonchè del tempo per la trasmissione dei documenti dalle commissioni mediche alle prefetture), è un termine interno che scandisce l’attività della p.a., ma non incide sugli accessori di una prestazione la cui sorte decorre “ex lege” dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario.

Cass. civ., sez. lavoro, 17/02/2001, n.2374

Parti In Causa

Min.int. C. Palandri

Fonte

Mass. Giur. It., 2001

Riferimenti Normativi

CPC Art.429  – CPC Art.442  – L 11/02/1980 n.18 Art.1  – L 30/12/1991 n.412 Art.16  – DPR 21/09/1994 n.698 Art.3  – L 23/12/1998 n.448 Art.45  – DPR 21/09/1994 n.698 Art.5  – DPR 21/09/1994 n.698 Art.4

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Provvedimenti D’urgenza

Al ricorso per decreto ingiuntivo in materia di lavoro e previdenza non si applicano le prescrizioni dell’Art.414 c.p.c. sul contenuto del ricorso introduttivo, ma la disciplina dettata per queste controversie trova applicazione a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo (in conformità alla precisazione dell’Art.645 comma 2 c.p.c.) e di conseguenza il convenuto opposto, che riveste la posizione di attore sostanziale, nella memoria di costituzione deve articolare la domanda secondo le specificazioni di cui all’Art.414 c.p.c.

Trib. Modena, 02/02/2001

Parti In Causa

Soc. Leonardi ceramiche C. Inps

Fonte

Lavoro nella Giur., 2001, 469, nota di MISCIONE

Riferimenti Normativi

CPC Art.414  – CPC Art.645

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)Competenza: Per Territorio

Avuto riguardo alle affermazioni contenute nella sentenza della Corte cost. 19 maggio 1993 n.243 deve ritenersi che l’indennità di fine rapporto anche quella denominata di buonuscita e attribuita al personale ferroviario, abbia natura retributiva e non previdenziale. Tale natura trova conferma nella circostanza che, a norma dell’Art.1, comma 43, l. 24 dicembre 1993 n.537, l’indennità di buonuscita al personale ferroviario è ora erogata dal datore di lavoro Ferrovie dello Stato s.p.a. e non più dall’Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato. Conseguentemente la competenza per territorio delle controversie aventi per oggetto l’accertamento e l’ammontare dell’indennità di fine rapporto, comunque denominata, deve essere determinata in base ai criteri dettati dall’Art.413 c.p.c. e non in base a quello di cui all’Art.444, comma 1.

Cass. civ., sez. lavoro, 19/11/1998, n.11693

Parti In Causa

Altigeri C. Ferr. Stato

Fonte

Mass. Giur. It., 1998

Riferimenti Normativi

CPC Art.413  – CPC Art.444  – L 24/12/1993 n.537 Art.1

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONIOrdinanza Ingiunzione Di Pagamento: Opposizione

In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione l’applicabilità della normativa inerente il rito del lavoro riguarda le ipotesi in cui l’ordinanza ingiunzione sia stata emessa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, mentre nel caso di ordinanza ingiunzione non concernente la suddetta materia (quale quella emessa dall’Ispettorato del lavoro per violazioni del t.u infortuni e malattie professionali approvato il 30 giugno 1965 n.1124, consistenti nella mancata istituzione dei libri paga e matricola, nella mancata vidimazione di tali libri e nell’omessa registrazione in essi di lavoratori dipendenti) trovano applicazione, limitatamente per gli aspetti non regolati dagli Art.22 e 23 l. 24 novembre 1981 n.689, le disposizioni del rito civile ordinario. Pertanto, rinvenendosi nel suddetto Art.23 della l. n.689 una compiuta ed esaustiva disciplina dell’ammissione dei mezzi di prova, con previsione al riguardo di un’ampia discrezionalità del giudice e con assenza di termini perentori o di sanzione di decadenza a carico delle parti, le risultanze della prova testimoniale ammessa d’ufficio non possono non essere tenute presenti dal giudice sol perchè l’opponente, nell’atto introduttivo, ha omesso la formulazione di ogni richiesta istruttoria.

Cass. civ., sez. lavoro, 18/10/1997, n.10197

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